Il parlamento
La struttura del parlamento
La struttura dei parlamenti moderni può essere bicamerale o monocamerale. La Costituzione italiana prevede un parlamento bicamerale, con Camera dei Deputati e Camera del Senato, ciascuno con 630 e 315 membri, e ogni legislatura ha durata di 5 anni (bisogna avere 25 anni per essere nominati deputati e 18 per votare per la Camera, mentre per il Senato si devono avere 40 anni per la nomina e 25 per votare). Solamente per il Senato è prevista la nomina da parte del Presidente della Repubblica di 5 senatori a vita.
La Costituzione ha optato per un bicameralismo perfetto (o paritario) ovvero le camere hanno le stesse funzioni con lievi differenze strutturali e ha previsto per il Senato un aggancio al territorio regionale (art. 57 "eletto a base regionale"). Ciascuna camera può concedere o revocare la fiducia al governo, e se anche solo una delle due approva la mozione di sfiducia, il Governo cade.
La conseguenza del bicameralismo paritario italiano è il fatto di avere un processo di decisione parlamentare molto lungo e complesso, dato che la legge prima di essere perfezionata deve passare da entrambe le Camere e se una delle due apporta modifiche, tali modifiche devono essere revisionate dall’altra camera.
Parlamento in seduta comune
Il Parlamento in seduta comune costituisce il terzo organo (primi due sono le due Camere) il quale comprende tutti i deputati e senatori per lo svolgimento di funzioni elettorali e accusatorie, ed è presieduto dal presidente della Camera dei Deputati e viene rispettato il regolamento di tale camera. Viene quindi considerato un collegio imperfetto perché radunato solo per specifiche funzioni:
- Elezione del Presidente della Repubblica (vengono chiamati anche i rappresentanti delle regioni);
- Elezione dei 5 giudici della Corte;
- Elezione di 1/3 dei componenti del consiglio superiore della magistratura;
- Messa in stato di accusa del presidente della Repubblica;
- Votazione dell’elenco dei cittadini i quali parteciperanno insieme alla Corte per giudicare sulle accuse costituzionali.
Elementi caratterizzanti di base
- Principio di continuità: fa in modo che le Camere possano riunirsi quando lo ritengono necessario, la Costituzione fissava delle date ma in realtà non vengono più seguite, esse si riuniscono continuamente. Finito il mandato della precedente legislazione le Camere restano in vigore fino all’insediamento delle nuove Camere;
- L’organizzazione interna del Parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni vengono regolate dai regolamenti parlamentari, i quali hanno il compito di disciplinare il funzionamento interno di ciascuna Camera e il procedimento legislativo. Ciascuna camera possiede un proprio regolamento, riconosciuti dalla Costituzione, i quali vengono identificati come fonti primarie, hanno un ambito di competenza riservato e non sono sindacabili dalla Corte Costituzionale;
- I gruppi parlamentari sono organi che si formano dopo le elezioni, e svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento del Parlamento: esso infatti si basa sulla dimensione collettiva, data dai gruppi parlamentari i quali rappresentano le unioni dei membri di una Camera, sono quindi l’espressione del partito o del movimento politico. Se un partito è troppo piccolo per avere un gruppo parlamentare a sé, i parlamentari vengono raggruppati nel così detto "gruppo misto". Questi gruppi hanno poteri significativi:
- I presidenti dei gruppi danno vita alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che hanno il compito di approvare il programma dei lavori d’aula e il relativo calendario;
- I presidenti godono di poteri procedurali (mozioni o emendamenti) che altrimenti richiederebbero la richiesta da parte di un numero determinato di parlamentari;
- Il gruppo sceglie i membri delle commissioni parlamentari.
I presidenti di ciascun gruppo vengono ascoltati dal Capo dello Stato nel corso delle consultazioni per risolvere crisi di Governo o per formare un nuovo Governo. I partiti politici in sé non sono altro che associazioni private non riconosciute, mentre i gruppi parlamentari diventano una proiezione dei partiti stessi.
- Le commissioni parlamentari, in particolare le commissioni permanenti sono 14 organi stabili e necessari per ciascuna camera e hanno una funzione preliminare nell’attività di formazione di una legge. Sono costituite in modo da rispecchiare i gruppi parlamentari. I vari gruppi parlamentari mettono a sedere i propri esponenti all’interno delle commissioni in modo che esse rispettino i voleri dei gruppi parlamentari.
- La Costituzione prevede per i parlamentari delle garanzie specifiche: insindacabilità e immunità penale, le quali vanno a proteggere i due organi fondamentali per la rappresentanza popolare. L’articolo 68 della Cost. c.1, dice che il Parlamentare non deve temere persecuzioni da parte della Magistratura in base alle proprie opinioni e idee, purché esse siano legate all’attività parlamentare.
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Il Governo - Istituzioni di Diritto Pubblico, prof. Colaluca
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