Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Il Parlamento - Istituzioni di Diritto Pubblico, prof. Colaluca Pag. 1 Il Parlamento - Istituzioni di Diritto Pubblico, prof. Colaluca Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il Parlamento - Istituzioni di Diritto Pubblico, prof. Colaluca Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI BASE:

- Principio di continuità: fa in modo che le Camere possano riunirsi quando lo

ritengono necessario, la Costituzione fissava delle date ma in realtà non vengono più

seguite, esse si riuniscono continuamente. Finito il mandato della precedente

legislazione le Camere restano in vigore fino all’ insediamento delle nuove Camere;

- L’organizzazione interna del Parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni vengono

regolate dai regolamenti parlamentari, i quali hanno il compito di disciplinare il

funzionamento interno di ciascuna Camera e il procedimento legislativo. Ciascuna

camera possiede un proprio regolamento, riconosciuti dalla Costituzione, i quali

vengono identificati come fonti primarie, hanno un ambito di competenza riservato e

non sono sindacabili dalla Corte Costituzionale;

- i gruppi parlamentari sono organi che si formano dopo le elezioni, e svolgono un

ruolo fondamentale per il funzionamento del Parlamento: esso infatti si basa sulla

dimensione collettiva, data dai gruppi parlamentari i quali rappresentano le unioni dei

membri di una Camera, sono quindi l’ espressione del partito o del movimento politico.

Se un partito è troppo piccolo per avere un gruppo parlamentare a sé, i parlamentari

vengono raggruppati nel così detto ‘’gruppo misto’’. Questi gruppi hanno poteri

significativi:

a. i presidenti dei gruppi danno vita alla Conferenza dei presidenti dei gruppi

parlamentari che hanno il compito di approvare il programma dei lavori d’aula e il

relativo calendario;

b. i presidenti godono di poteri procedurali (mozioni o emendamenti) che

altrimenti richiederebbero la richiesta da parte di un numero determinato di

parlamentari;

c. il gruppo sceglie i membri delle commissioni parlamentari.

I presidenti di ciascun gruppo vengono ascoltati dal Capo dello Stato nel corso delle

consultazioni per risolvere crisi di Governo o per formare un nuovo Governo. I partiti

politici in sé non sono altro che associazioni private non riconosciute, mentre i gruppi

parlamentari diventano una proiezione dei partiti stessi.

- le commissioni parlamentari, in particolare le commissioni permanenti sono 14

organi stabili e necessari per ciascuna camera e hanno una funzione preliminare

nell’attività di formazione di una legge. Sono costituite in modo da rispecchiare i

gruppi parlamentari. I vari gruppi parlamentari mettono a sedere i propri esponenti

all’interno delle commissioni in modo che esse rispettino i voleri dei gruppi

parlamentari.

- la Costituzione prevede per i parlamentari delle garanzie specifiche: insindacabilità

e immunità penale, le quali vanno a proteggere i due organi fondamentali per la

rappresentanza popolare. L’articolo 68 della Cost. c.1, dice che il Parlamentare non

deve temere persecuzioni da parte della Magistratura in base alle proprie opinioni e

idee, purché esse siano legate all’attività parlamentare. Se il parlamentare offende al

di fuori della propria competenza, ad esempio offendere la magistratura, queste

garanzie non coprono e tutelano il soggetto.

‘’I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni

espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.’’

Il comma 2 invece tratta la funzione del parlamentare al di fuori dell’esercizio delle

proprie funzioni. Questo dice che serve l’autorizzazione della Camera di appartenenza

per procedere a indagini nei confronti del parlamentare e per le intercettazioni

(entrambe facenti parte della ‘limitazione di libertà personale’’) Questa garanzia non

vale per i procedimenti penali, di accertamento di reato.

‘’Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del

Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può

essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in

detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero

se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto

obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad

intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di

corrispondenza.’’

Queste garanzie valgono solo finche il parlamentare è in carica

Le funzioni del Parlamento: funzione legislativa

‘’la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere’’ art.70

La legge formale è l’atto normativo prodotto dalle due camere e promulgato dal

Presidente della Repubblica. Fu in passato la fonte di diritto per eccellenza con un

particolare procedimento per la sua formazione, dettato dalla Costituzione. Con questo

leggi ordinarie le leggi costituzionali.

procedimento vengono formate sia le sia Con

l’espressione di legge formale si indica una legge che nella scala gerarchica sta allo

stesso livello delle leggi costituzionali, mentre le leggi un gradino sotto sono chiamate

leggi formali ordinarie. (leggi costituzionali = leggi formali leggi formali

ordinarie).

Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non seguono il procedimento delle

leggi ordinarie e costituzionali, quindi non vengono deliberate dalle due camere e

promulgate dal PdR, ma equivalgono comunque alla legge formale ordinaria. Leggi

formali ordinarie e atti con forza di legge sono fonti primarie, mentre come fonti

secondarie vi sono i regolamenti amministrativi.

Il procedimento legislativo

Il risultato del procedimento legislativo è la legge formale e si compone di 3 atti:

Iniziativa legislativa

 Deliberazione legislativa delle Camere

 Promulgazione

L’iniziativa legislativa

consiste nella presentazione di un progetto di legge. Nel linguaggio tecnico esso

viene chiamato anche disegno di legge se presentato dal Governo o proposta di legge

negli altri casi e si compone di due parti:

1. Il testo che il proponente sottopone all’esame della Camera;

2. La relazione che accompagna il testo e che illustra scopi e caratteristiche.

riservata a cinque soggetti scritti in Costituzione

Questa iniziativa legislativa è :

a. Iniziativa governativa: il governo è l’unico soggetto che ha il potere di iniziativa

su tutte le materie, addirittura su alcune materie l’iniziativa è un’esclusiva del

governo. La formazione del disegno di legge è articolata in più fasi: iniziativa di

uno o più ministri, delibera del consiglio dei ministri, autorizzazione del PdR e

presentazione alla Camera.

b. Iniziativa parlamentare: i deputati possono avere iniziativa legislativa su tutto,

tranne sulle materie di competenza esclusiva del governo. Nella prassi collettiva

le proposte sono collettive, spesso derivanti da più parlamentari, capi di diversi

gruppi parlamentari;

c. Iniziativa popolare: (’’Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi,

l’art. 71, c.2

mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto

redatto in articoli.’’) prevede che il popolo possa proporre purché sottoscrivano

almeno 50mila aventi diritto al voto;

d. Iniziativa regionale: alle assemblee elettive delle regioni la Costituzione da la

possibilità di iniziativa legislativa, sebbene non sia ben chiara e definita il limite

di competenza di materia;

e. Iniziativa del CNEL

L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. La pratica

dell’insabbiamento non è quindi un fenomeno patologico della vita parlamentare, ma

il risultato del disinteresse che i gruppi parlamentari dimostrano nei confronti della

proposta.

L’approvazione delle leggi

un progetto di legge deve prima essere discusso dalla commissione permanente

competente. Vengono distinti tre procedimenti principali:

a. Procedimento ordinario, per commissione referente. Con questo

procedimento spetta al presidente della Camera assegnare e individuare la

commissione competente per materia. Il primo passaggio spessa quindi alla

commissione con ‘’le 3 letture in commissione’’: in primo luogo vi è un esame

delle linee generali, con esposizione da parte del presidente di commissione che

provoca una discussione in aula. Successivamente si passa all’esame articolo

per articolo, dove si possono eventualmente formulare modifiche, cioè

emendamenti. Terzo passaggio: votazione finale e nomina di un relatore che

andrà ad esporre il risultato finale della proposta di legge all’aula. Una volta che

il testo arriva in aula, accade lo stesso processo che accade in commissione

(esame delle linee generali esame articolo per articolo (questo processo è il

più lungo in quanto tutti i parlamentari hanno il diritto di emendamento, ovvero

di proporre e apportare modifiche al testo, che successivamente deve essere

votato dalla Camera) approvazione finale dell’ intero testo di legge che può

essere completamente diverso da come veniva presentato all’inizio dalla

commissione competente. Per le votazioni si procede con votazione elettronica

e la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa.

b. Procedimento per commissione deliberante. Questo procedimento consiste

nel eliminare le tre letture della Camera, tenendo conto solamente della

revisione della commissione competente. Essendo questo un procedimento

estremamente delicato, non può trattare tutte le materie, ad esempio sono

escluse: le proposte di legge costituzionale, revisione dei trattati internazionali,

leggi in materia elettorale, delegazione legislativa, approvazione di bilanci. Per

queste materie dunque vi è una riserva di assemblea.

c. Procedimento per commissione redigente. Questo procedimento è una via

di mezzo tra i due precedenti. Infatti non è previsto dalla Costituzione ma dai

regolamenti parlamentari. Il tratto comune è che l’assemblea non è incaricata di

discussione e approvazione degli emendamenti ma solamente dell’

approvazione finale. Valgono inoltre per questo procedimento le stesse garanzie

del procedimento per commissione deliberante, ovvero la riserva di assemblea

e la richiesta che il progetto sia rimesso all’aula.

Oltre a questi 3 procedimenti, in casistiche dove i progetti di legge sono ritenuti

urgenti, vi è un ulteriore metodo per abbreviare il processo di modifica e

approvazione della nuova proposta di legge. Esauriti i lavori in una Camera, diciamo

quella dei Deputati, il testo passa all’ altra Camera, diciamo il Senato, il quale redige e

effettua i propri emendamenti. La seconda camera è infatti libera di apportare

qualsiasi modifica, con la consegu

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher naomi-anselmi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colaluca Cinzia.