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ELEMENTI CARATTERIZZANTI DI BASE:
- Principio di continuità: fa in modo che le Camere possano riunirsi quando lo
ritengono necessario, la Costituzione fissava delle date ma in realtà non vengono più
seguite, esse si riuniscono continuamente. Finito il mandato della precedente
legislazione le Camere restano in vigore fino all’ insediamento delle nuove Camere;
- L’organizzazione interna del Parlamento e lo svolgimento delle sue funzioni vengono
regolate dai regolamenti parlamentari, i quali hanno il compito di disciplinare il
funzionamento interno di ciascuna Camera e il procedimento legislativo. Ciascuna
camera possiede un proprio regolamento, riconosciuti dalla Costituzione, i quali
vengono identificati come fonti primarie, hanno un ambito di competenza riservato e
non sono sindacabili dalla Corte Costituzionale;
- i gruppi parlamentari sono organi che si formano dopo le elezioni, e svolgono un
ruolo fondamentale per il funzionamento del Parlamento: esso infatti si basa sulla
dimensione collettiva, data dai gruppi parlamentari i quali rappresentano le unioni dei
membri di una Camera, sono quindi l’ espressione del partito o del movimento politico.
Se un partito è troppo piccolo per avere un gruppo parlamentare a sé, i parlamentari
vengono raggruppati nel così detto ‘’gruppo misto’’. Questi gruppi hanno poteri
significativi:
a. i presidenti dei gruppi danno vita alla Conferenza dei presidenti dei gruppi
parlamentari che hanno il compito di approvare il programma dei lavori d’aula e il
relativo calendario;
b. i presidenti godono di poteri procedurali (mozioni o emendamenti) che
altrimenti richiederebbero la richiesta da parte di un numero determinato di
parlamentari;
c. il gruppo sceglie i membri delle commissioni parlamentari.
I presidenti di ciascun gruppo vengono ascoltati dal Capo dello Stato nel corso delle
consultazioni per risolvere crisi di Governo o per formare un nuovo Governo. I partiti
politici in sé non sono altro che associazioni private non riconosciute, mentre i gruppi
parlamentari diventano una proiezione dei partiti stessi.
- le commissioni parlamentari, in particolare le commissioni permanenti sono 14
organi stabili e necessari per ciascuna camera e hanno una funzione preliminare
nell’attività di formazione di una legge. Sono costituite in modo da rispecchiare i
gruppi parlamentari. I vari gruppi parlamentari mettono a sedere i propri esponenti
all’interno delle commissioni in modo che esse rispettino i voleri dei gruppi
parlamentari.
- la Costituzione prevede per i parlamentari delle garanzie specifiche: insindacabilità
e immunità penale, le quali vanno a proteggere i due organi fondamentali per la
rappresentanza popolare. L’articolo 68 della Cost. c.1, dice che il Parlamentare non
deve temere persecuzioni da parte della Magistratura in base alle proprie opinioni e
idee, purché esse siano legate all’attività parlamentare. Se il parlamentare offende al
di fuori della propria competenza, ad esempio offendere la magistratura, queste
garanzie non coprono e tutelano il soggetto.
‘’I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.’’
Il comma 2 invece tratta la funzione del parlamentare al di fuori dell’esercizio delle
proprie funzioni. Questo dice che serve l’autorizzazione della Camera di appartenenza
per procedere a indagini nei confronti del parlamentare e per le intercettazioni
(entrambe facenti parte della ‘limitazione di libertà personale’’) Questa garanzia non
vale per i procedimenti penali, di accertamento di reato.
‘’Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.’’
Queste garanzie valgono solo finche il parlamentare è in carica
Le funzioni del Parlamento: funzione legislativa
‘’la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere’’ art.70
La legge formale è l’atto normativo prodotto dalle due camere e promulgato dal
Presidente della Repubblica. Fu in passato la fonte di diritto per eccellenza con un
particolare procedimento per la sua formazione, dettato dalla Costituzione. Con questo
leggi ordinarie le leggi costituzionali.
procedimento vengono formate sia le sia Con
l’espressione di legge formale si indica una legge che nella scala gerarchica sta allo
stesso livello delle leggi costituzionali, mentre le leggi un gradino sotto sono chiamate
leggi formali ordinarie. (leggi costituzionali = leggi formali leggi formali
ordinarie).
Gli atti con forza di legge sono atti normativi che non seguono il procedimento delle
leggi ordinarie e costituzionali, quindi non vengono deliberate dalle due camere e
promulgate dal PdR, ma equivalgono comunque alla legge formale ordinaria. Leggi
formali ordinarie e atti con forza di legge sono fonti primarie, mentre come fonti
secondarie vi sono i regolamenti amministrativi.
Il procedimento legislativo
Il risultato del procedimento legislativo è la legge formale e si compone di 3 atti:
Iniziativa legislativa
Deliberazione legislativa delle Camere
Promulgazione
L’iniziativa legislativa
consiste nella presentazione di un progetto di legge. Nel linguaggio tecnico esso
viene chiamato anche disegno di legge se presentato dal Governo o proposta di legge
negli altri casi e si compone di due parti:
1. Il testo che il proponente sottopone all’esame della Camera;
2. La relazione che accompagna il testo e che illustra scopi e caratteristiche.
riservata a cinque soggetti scritti in Costituzione
Questa iniziativa legislativa è :
a. Iniziativa governativa: il governo è l’unico soggetto che ha il potere di iniziativa
su tutte le materie, addirittura su alcune materie l’iniziativa è un’esclusiva del
governo. La formazione del disegno di legge è articolata in più fasi: iniziativa di
uno o più ministri, delibera del consiglio dei ministri, autorizzazione del PdR e
presentazione alla Camera.
b. Iniziativa parlamentare: i deputati possono avere iniziativa legislativa su tutto,
tranne sulle materie di competenza esclusiva del governo. Nella prassi collettiva
le proposte sono collettive, spesso derivanti da più parlamentari, capi di diversi
gruppi parlamentari;
c. Iniziativa popolare: (’’Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi,
l’art. 71, c.2
mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.’’) prevede che il popolo possa proporre purché sottoscrivano
almeno 50mila aventi diritto al voto;
d. Iniziativa regionale: alle assemblee elettive delle regioni la Costituzione da la
possibilità di iniziativa legislativa, sebbene non sia ben chiara e definita il limite
di competenza di materia;
e. Iniziativa del CNEL
L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. La pratica
dell’insabbiamento non è quindi un fenomeno patologico della vita parlamentare, ma
il risultato del disinteresse che i gruppi parlamentari dimostrano nei confronti della
proposta.
L’approvazione delle leggi
un progetto di legge deve prima essere discusso dalla commissione permanente
competente. Vengono distinti tre procedimenti principali:
a. Procedimento ordinario, per commissione referente. Con questo
procedimento spetta al presidente della Camera assegnare e individuare la
commissione competente per materia. Il primo passaggio spessa quindi alla
commissione con ‘’le 3 letture in commissione’’: in primo luogo vi è un esame
delle linee generali, con esposizione da parte del presidente di commissione che
provoca una discussione in aula. Successivamente si passa all’esame articolo
per articolo, dove si possono eventualmente formulare modifiche, cioè
emendamenti. Terzo passaggio: votazione finale e nomina di un relatore che
andrà ad esporre il risultato finale della proposta di legge all’aula. Una volta che
il testo arriva in aula, accade lo stesso processo che accade in commissione
(esame delle linee generali esame articolo per articolo (questo processo è il
più lungo in quanto tutti i parlamentari hanno il diritto di emendamento, ovvero
di proporre e apportare modifiche al testo, che successivamente deve essere
votato dalla Camera) approvazione finale dell’ intero testo di legge che può
essere completamente diverso da come veniva presentato all’inizio dalla
commissione competente. Per le votazioni si procede con votazione elettronica
e la maggioranza richiesta è quella semplice o relativa.
b. Procedimento per commissione deliberante. Questo procedimento consiste
nel eliminare le tre letture della Camera, tenendo conto solamente della
revisione della commissione competente. Essendo questo un procedimento
estremamente delicato, non può trattare tutte le materie, ad esempio sono
escluse: le proposte di legge costituzionale, revisione dei trattati internazionali,
leggi in materia elettorale, delegazione legislativa, approvazione di bilanci. Per
queste materie dunque vi è una riserva di assemblea.
c. Procedimento per commissione redigente. Questo procedimento è una via
di mezzo tra i due precedenti. Infatti non è previsto dalla Costituzione ma dai
regolamenti parlamentari. Il tratto comune è che l’assemblea non è incaricata di
discussione e approvazione degli emendamenti ma solamente dell’
approvazione finale. Valgono inoltre per questo procedimento le stesse garanzie
del procedimento per commissione deliberante, ovvero la riserva di assemblea
e la richiesta che il progetto sia rimesso all’aula.
Oltre a questi 3 procedimenti, in casistiche dove i progetti di legge sono ritenuti
urgenti, vi è un ulteriore metodo per abbreviare il processo di modifica e
approvazione della nuova proposta di legge. Esauriti i lavori in una Camera, diciamo
quella dei Deputati, il testo passa all’ altra Camera, diciamo il Senato, il quale redige e
effettua i propri emendamenti. La seconda camera è infatti libera di apportare
qualsiasi modifica, con la consegu