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I caratteri distintivi del governo parlamentare sono: rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. La fiducia
viene definita dalla Corte nella sentenza 7/1996 come un ‘’apprezzamento continuo e costante dell’attività
svolta’’; la presenza del PdR come potere neutro.
Il governo è espressione della maggioranza parlamentare, la quale non è una maggioranza aritmetica, bensì
politica ed è costituita dai partiti che hanno accettato di sostenere quel Governo con l’instaurazione del
rapporto di fiducia. È inoltre una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo
politico e si impegna a realizzarlo.
L’ art.94 della Costituzione tratta la fiducia e dice:
- c.1: la fiducia deve essere data all’instaurazione del governo e deve essere permanente ‘’Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.’’
- c.2: deve essere data o tolta attraverso un atto chiamato MOZIONE (atto parlamentare, non
leggi):’’Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.’’
Il programma di governo è il punto iniziale del processo di fiducia:
a) Le Camere possono votare con MOZIONE DI FIDUCIA, la quale deve essere espressa entro 10 giorni
dalla formazione del governo e deve essere votata tramite appello nominale con mozione motivata;
il Governo per entrare in carica deve quindi ottenere una maggioranza politica, che andrà a sostenere
le decisioni e il percorso del Governo anche dopo la mozione stessa. Si intende quindi che la mozione
di fiducia lega il Governo alla maggioranza piuttosto che al Parlamento;
b) Le camere possono votare con MOZIONE DI SFIDUCIA, la quale esprime la decisione del Parlamento
di interrompere il rapporto di fiducia con il Governo obbligandolo alle dimissioni. Questa mozione
deve essere motivata e votata tramite appello nominale (ogni parlamentare viene chiamato a votare
singolarmente). Questa mozione deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. (c.5 art.94)
‘’Il
c.4: se una delle due Camere non approva una legge, il governo non deve dimettersi voto contrario di
-
una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni’’. Il Governo
può però dimettersi autonomamente, presentando una QUESTIONE DI FIDUCIA. Questa è una prassi
utilizzata scritta nei regolamenti delle due Camere. Il governo sull’approvazione di un atto normativo tenta
di costringere le Camere ad approvare quanto proposto in blocco. Se le due Camere non approvano, il
Governo si autodimette. Questo avviene spesso con i decreti legge, nel quale il governo pretende
l’approvazione senza emendamenti da parte delle Camere.
La formazione della coalizione
La maggioranza si forma tramite l’ accordo tra più partiti, i quali vanno a formare un Governo di coalizione.
La coalizione può essere realizzata tramite due modalità: le coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale
e le coalizioni formate in sede parlamentare, dopo le elezioni.
Nel primo caso (coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale) il corpo elettorale può scegliere tra
differenzi coalizioni e quella che vince le elezioni diventa la maggioranza che esprime il Governo. In questo
caso il leader della coalizione di regola sarà proposto a Primo ministro e la rottura degli accordi di coalizione
porta automaticamente a nuove elezioni.
Nelle coalizioni del secondo caso (coalizioni formate in sede parlamentare) i partiti concludono accordi alla
chiusura delle elezioni, le quali portano alla discussione per scegliere una maggioranza e un programma
governativo. In questo scenario l’elettore quindi non sceglie né la maggioranza, né indirettamente il Primo
Ministro pertanto la scelta della maggioranza e dei propri leader spetta ai partiti stessi.
Le crisi di Governo
La crisi di governo consiste nella presentazione delle dimissioni da parte del Governo in carica, causate dalla
rottura del rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento. Si distinguono due tipologie di crisi: crisi
parlamentari e crisi extraparlamentari:
- crisi parlamentari: sono motivate dall’approvazione di una mozione di sfiducia oppure si riferiscono a un
voto contrario in merito alla questione di fiducia posta dal Governo. In questo caso il Governo è obbligato a
presentare le dimissioni al PdR;
- crisi extraparlamentari: il Governo si dimette volontariamente a seguito di una crisi politica all’interno
della sua maggioranza. Con una crisi extraparlamentare avviene un procedimento chiamato
parlamentarizzazione della crisi, ovvero, il PdR invita il Governo a discutere delle ragioni delle proprie
dimissioni in aula di Parlamento in modo da rendere pubbliche le ragioni della crisi stessa.
La formazione del governo (artt. 92-96)
La formazione del governo è divisa in due fasi:
1. la frase che precede la nomina presidenziale, la quale non viene scritta in Costituzione ma si tratta di
una prassi e si sviluppa in:
a. Consultazioni: il PdR si consulta per individuare la persona che sarà in grado di ottenere la fiducia
della maggioranza parlamentare (vengono consultati: Presidenti delle Camere, Presidenti di
gruppi parlamentari, leader politiche personalità istituzionali):
b. Conferimento dell’ incarico: avviene verbalmente dal PdR.
c. L’incaricato ‘’accetta con riserva’’ e svolge a sua volta delle consultazioni.
d. Dopo le consultazioni l’incaricato può sciogliere la riserva e accettare l’incarico, quindi presentare
la lista dei ministri e il programma di governo al PdR, oppure può rinunciare all’incarico;
2. Una seconda fase che va dalla nomina alla fiducia:
e. Una volta sciolta la riserva il PdR nomina il Consiglio dei Ministri e il PdC
f. Una volta nominati i membri del Consiglio dei Ministri segue il giuramento di fedeltà alla
Costituzione e alla Repubblica davanti al PdR. Entro 10 giorni il nuovo Governo deve quindi
ottenere la fiducia della Camera e del Senato (a maggioranza semplice). Se il governo non ottiene
la fiducia il PdR può conferire l’incarico ad un nuovo Presidente del Consiglio oppure sciogliere le
Camere e arrivare a delle elezioni anticipate.
Governo tecnico: svolgono una funzione transitoria, per tanto non vengono eletti e non rappresentano una
idea politica definita.
Il Presidente del Consiglio
‘’Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri [cfr. art. 89].
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri’’
Art.95
Il PdC come dice l’art. 95 dirige la politica generale del Governo, interfacciandosi con esso, ed è responsabile
dell’ unità di indirizzo politico ed amministrativo. Non determina la politica generale del Governo in quanto
quest’ ultima è in mano al CdM.
Il PdC viene nominato dal PdR, ha un ruolo di coordinamento e direzione dei ministri, dirige la politica
generale del governo e mantiene l’unità di indirizzo politico.
Il Consiglio dei Ministri
È un organo collegiale formato da tutti i Ministri (con e senza portafoglio) e dal PdR. Ha funzioni di indirizzo
politico e amministrativo infatti determina il programma di Governo, delibera decreti legge, decreti legislativi
e regolamenti, e presenta i disegni di legge.
I Ministri
I Ministri vengono proposti dal Presidente del Consiglio al PdR e non devono per forza essere parlamentari,
anche se normalmente lo sono. I ministri hanno funzioni politiche, quando partecipano al Consiglio dei
Ministri, e amministrative in quanto a capo di un Ministero a loro assegnatogli per fornire servizi pubblici ai
cittadini.
I ministri senza portafoglio sono ministri che hanno compiti politici ma non hanno un loro Ministero. Possono
partecipare alle deliberazioni del CdM.
Gli organi governativi non necessari
Disposti dalla legge 400/1988 vengono elencati alcuni organi che non fanno parte del governo in maniera
formale:
• Vicepresidente del consiglio: funzione di supplente al Presidente del Consiglio, nominato tra i
Ministri;
• Consiglio di Gabinetto
• Comitati interministeriali
• Ministri senza portafoglio
• Sottosegretari di Stato
• Viceministri
Le funzioni di governo
Il governo ha funzione esecutiva e normativa, inoltre svolge insieme alle camere la funzione di indirizzo
politico. L’indirizzo politico rappresenta gli obiettivi e fini politici del Governo in carica, quindi va ad indicare
le linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento, della politica interna ed esterna dello Stato.
Funzione esecutiva: deve dare esecuzione alle leggi prodotte dal Parlamento, pertanto deve realizzare in
maniera concreta l’indirizzo politico espresso dal Parlamento.
Funzione normativa: il Governo ha il potere di presentare alle Camere dei nuovi disegni di legge, può essere
delegato al parlamento ad adottare decreti legislativi, in casi di necessità e urgenza (catastrofi naturali) può
emanare decreti legge e adotta regolamenti utili alla specificazione delle leggi.
Legge di delega e decreto legislativo delegato
Di regola è il Parlamento ad occuparsi della funzione legislativa, ma vi sono due eccezioni nella quale anche
il Governo può emanare degli atti normativi: decreti legislativi e decreti legge.
Il decreto legislativo è un atto normativo con forza di legge, cioè la conseguenza della legge di delega, che il
Governo stesso richiede al Parlamento nel momento in cui vuole emanare un atto. Gli atti normativi con forza
di legge hanno la stessa valenza di una legge nella scala gerarchica, ad esempio il referendum abrogativo fa
parte degli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge possono essere posti sotto il controllo della Corte
Costituzionale per determinarne la legittimità rispetto alla Costituzione. Lo strumento della delega viene
utilizzato soprattutto per materie di matrice tecnica e complessa: urgenze e necessità.
La legge di delega
‘’L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti’’
Art.76 Cost.
L’art. 76 della Costituzione limita il potere di delega, fissando alcuni vincoli di contenuto e tempistica, i quali
se non rispettati sfociano in illegittimità costituzionale e, di c