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Estratto del documento

I caratteri distintivi del governo parlamentare sono: rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. La fiducia

viene definita dalla Corte nella sentenza 7/1996 come un ‘’apprezzamento continuo e costante dell’attività

svolta’’; la presenza del PdR come potere neutro.

Il governo è espressione della maggioranza parlamentare, la quale non è una maggioranza aritmetica, bensì

politica ed è costituita dai partiti che hanno accettato di sostenere quel Governo con l’instaurazione del

rapporto di fiducia. È inoltre una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo

politico e si impegna a realizzarlo.

L’ art.94 della Costituzione tratta la fiducia e dice:

- c.1: la fiducia deve essere data all’instaurazione del governo e deve essere permanente ‘’Il Governo deve

avere la fiducia delle due Camere.’’

- c.2: deve essere data o tolta attraverso un atto chiamato MOZIONE (atto parlamentare, non

leggi):’’Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello

nominale.’’

Il programma di governo è il punto iniziale del processo di fiducia:

a) Le Camere possono votare con MOZIONE DI FIDUCIA, la quale deve essere espressa entro 10 giorni

dalla formazione del governo e deve essere votata tramite appello nominale con mozione motivata;

il Governo per entrare in carica deve quindi ottenere una maggioranza politica, che andrà a sostenere

le decisioni e il percorso del Governo anche dopo la mozione stessa. Si intende quindi che la mozione

di fiducia lega il Governo alla maggioranza piuttosto che al Parlamento;

b) Le camere possono votare con MOZIONE DI SFIDUCIA, la quale esprime la decisione del Parlamento

di interrompere il rapporto di fiducia con il Governo obbligandolo alle dimissioni. Questa mozione

deve essere motivata e votata tramite appello nominale (ogni parlamentare viene chiamato a votare

singolarmente). Questa mozione deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera

e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. (c.5 art.94)

‘’Il

c.4: se una delle due Camere non approva una legge, il governo non deve dimettersi voto contrario di

-

una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni’’. Il Governo

può però dimettersi autonomamente, presentando una QUESTIONE DI FIDUCIA. Questa è una prassi

utilizzata scritta nei regolamenti delle due Camere. Il governo sull’approvazione di un atto normativo tenta

di costringere le Camere ad approvare quanto proposto in blocco. Se le due Camere non approvano, il

Governo si autodimette. Questo avviene spesso con i decreti legge, nel quale il governo pretende

l’approvazione senza emendamenti da parte delle Camere.

La formazione della coalizione

La maggioranza si forma tramite l’ accordo tra più partiti, i quali vanno a formare un Governo di coalizione.

La coalizione può essere realizzata tramite due modalità: le coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale

e le coalizioni formate in sede parlamentare, dopo le elezioni.

Nel primo caso (coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale) il corpo elettorale può scegliere tra

differenzi coalizioni e quella che vince le elezioni diventa la maggioranza che esprime il Governo. In questo

caso il leader della coalizione di regola sarà proposto a Primo ministro e la rottura degli accordi di coalizione

porta automaticamente a nuove elezioni.

Nelle coalizioni del secondo caso (coalizioni formate in sede parlamentare) i partiti concludono accordi alla

chiusura delle elezioni, le quali portano alla discussione per scegliere una maggioranza e un programma

governativo. In questo scenario l’elettore quindi non sceglie né la maggioranza, né indirettamente il Primo

Ministro pertanto la scelta della maggioranza e dei propri leader spetta ai partiti stessi.

Le crisi di Governo

La crisi di governo consiste nella presentazione delle dimissioni da parte del Governo in carica, causate dalla

rottura del rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento. Si distinguono due tipologie di crisi: crisi

parlamentari e crisi extraparlamentari:

- crisi parlamentari: sono motivate dall’approvazione di una mozione di sfiducia oppure si riferiscono a un

voto contrario in merito alla questione di fiducia posta dal Governo. In questo caso il Governo è obbligato a

presentare le dimissioni al PdR;

- crisi extraparlamentari: il Governo si dimette volontariamente a seguito di una crisi politica all’interno

della sua maggioranza. Con una crisi extraparlamentare avviene un procedimento chiamato

parlamentarizzazione della crisi, ovvero, il PdR invita il Governo a discutere delle ragioni delle proprie

dimissioni in aula di Parlamento in modo da rendere pubbliche le ragioni della crisi stessa.

La formazione del governo (artt. 92-96)

La formazione del governo è divisa in due fasi:

1. la frase che precede la nomina presidenziale, la quale non viene scritta in Costituzione ma si tratta di

una prassi e si sviluppa in:

a. Consultazioni: il PdR si consulta per individuare la persona che sarà in grado di ottenere la fiducia

della maggioranza parlamentare (vengono consultati: Presidenti delle Camere, Presidenti di

gruppi parlamentari, leader politiche personalità istituzionali):

b. Conferimento dell’ incarico: avviene verbalmente dal PdR.

c. L’incaricato ‘’accetta con riserva’’ e svolge a sua volta delle consultazioni.

d. Dopo le consultazioni l’incaricato può sciogliere la riserva e accettare l’incarico, quindi presentare

la lista dei ministri e il programma di governo al PdR, oppure può rinunciare all’incarico;

2. Una seconda fase che va dalla nomina alla fiducia:

e. Una volta sciolta la riserva il PdR nomina il Consiglio dei Ministri e il PdC

f. Una volta nominati i membri del Consiglio dei Ministri segue il giuramento di fedeltà alla

Costituzione e alla Repubblica davanti al PdR. Entro 10 giorni il nuovo Governo deve quindi

ottenere la fiducia della Camera e del Senato (a maggioranza semplice). Se il governo non ottiene

la fiducia il PdR può conferire l’incarico ad un nuovo Presidente del Consiglio oppure sciogliere le

Camere e arrivare a delle elezioni anticipate.

Governo tecnico: svolgono una funzione transitoria, per tanto non vengono eletti e non rappresentano una

idea politica definita.

Il Presidente del Consiglio

‘’Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene

l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti

dei loro dicasteri [cfr. art. 89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e

l'organizzazione dei Ministeri’’

Art.95

Il PdC come dice l’art. 95 dirige la politica generale del Governo, interfacciandosi con esso, ed è responsabile

dell’ unità di indirizzo politico ed amministrativo. Non determina la politica generale del Governo in quanto

quest’ ultima è in mano al CdM.

Il PdC viene nominato dal PdR, ha un ruolo di coordinamento e direzione dei ministri, dirige la politica

generale del governo e mantiene l’unità di indirizzo politico.

Il Consiglio dei Ministri

È un organo collegiale formato da tutti i Ministri (con e senza portafoglio) e dal PdR. Ha funzioni di indirizzo

politico e amministrativo infatti determina il programma di Governo, delibera decreti legge, decreti legislativi

e regolamenti, e presenta i disegni di legge.

I Ministri

I Ministri vengono proposti dal Presidente del Consiglio al PdR e non devono per forza essere parlamentari,

anche se normalmente lo sono. I ministri hanno funzioni politiche, quando partecipano al Consiglio dei

Ministri, e amministrative in quanto a capo di un Ministero a loro assegnatogli per fornire servizi pubblici ai

cittadini.

I ministri senza portafoglio sono ministri che hanno compiti politici ma non hanno un loro Ministero. Possono

partecipare alle deliberazioni del CdM.

Gli organi governativi non necessari

Disposti dalla legge 400/1988 vengono elencati alcuni organi che non fanno parte del governo in maniera

formale:

• Vicepresidente del consiglio: funzione di supplente al Presidente del Consiglio, nominato tra i

Ministri;

• Consiglio di Gabinetto

• Comitati interministeriali

• Ministri senza portafoglio

• Sottosegretari di Stato

• Viceministri

Le funzioni di governo

Il governo ha funzione esecutiva e normativa, inoltre svolge insieme alle camere la funzione di indirizzo

politico. L’indirizzo politico rappresenta gli obiettivi e fini politici del Governo in carica, quindi va ad indicare

le linee fondamentali di sviluppo dell’ordinamento, della politica interna ed esterna dello Stato.

Funzione esecutiva: deve dare esecuzione alle leggi prodotte dal Parlamento, pertanto deve realizzare in

maniera concreta l’indirizzo politico espresso dal Parlamento.

Funzione normativa: il Governo ha il potere di presentare alle Camere dei nuovi disegni di legge, può essere

delegato al parlamento ad adottare decreti legislativi, in casi di necessità e urgenza (catastrofi naturali) può

emanare decreti legge e adotta regolamenti utili alla specificazione delle leggi.

Legge di delega e decreto legislativo delegato

Di regola è il Parlamento ad occuparsi della funzione legislativa, ma vi sono due eccezioni nella quale anche

il Governo può emanare degli atti normativi: decreti legislativi e decreti legge.

Il decreto legislativo è un atto normativo con forza di legge, cioè la conseguenza della legge di delega, che il

Governo stesso richiede al Parlamento nel momento in cui vuole emanare un atto. Gli atti normativi con forza

di legge hanno la stessa valenza di una legge nella scala gerarchica, ad esempio il referendum abrogativo fa

parte degli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge possono essere posti sotto il controllo della Corte

Costituzionale per determinarne la legittimità rispetto alla Costituzione. Lo strumento della delega viene

utilizzato soprattutto per materie di matrice tecnica e complessa: urgenze e necessità.

La legge di delega

‘’L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti’’

Art.76 Cost.

L’art. 76 della Costituzione limita il potere di delega, fissando alcuni vincoli di contenuto e tempistica, i quali

se non rispettati sfociano in illegittimità costituzionale e, di c

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Publisher
A.A. 2018-2019
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher naomi-anselmi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Colaluca Cinzia.