Il governo
Il governo è un organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri i quali insieme formano a loro volta il Consiglio dei Ministri.
La forma di governo parlamentare
I caratteri distintivi del governo parlamentare sono: rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. La fiducia viene definita dalla Corte nella sentenza 7/1996 come un "apprezzamento continuo e costante dell’attività svolta"; la presenza del PdR come potere neutro. Il governo è espressione della maggioranza parlamentare, la quale non è una maggioranza aritmetica, bensì politica ed è costituita dai partiti che hanno accettato di sostenere quel Governo con l’instaurazione del rapporto di fiducia. È inoltre una maggioranza stabile che si aggrega attorno ad un determinato indirizzo politico e si impegna a realizzarlo.
Articolo 94 della Costituzione
L’art. 94 della Costituzione tratta la fiducia e dice:
- C.1: La fiducia deve essere data all’instaurazione del governo e deve essere permanente "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere."
- C.2: Deve essere data o tolta attraverso un atto chiamato MOZIONE (atto parlamentare, non leggi):"Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale."
Il programma di governo è il punto iniziale del processo di fiducia:
- a) Le Camere possono votare con MOZIONE DI FIDUCIA, la quale deve essere espressa entro 10 giorni dalla formazione del governo e deve essere votata tramite appello nominale con mozione motivata; il Governo per entrare in carica deve quindi ottenere una maggioranza politica, che andrà a sostenere le decisioni e il percorso del Governo anche dopo la mozione stessa. Si intende quindi che la mozione di fiducia lega il Governo alla maggioranza piuttosto che al Parlamento;
- b) Le camere possono votare con MOZIONE DI SFIDUCIA, la quale esprime la decisione del Parlamento di interrompere il rapporto di fiducia con il Governo obbligandolo alle dimissioni. Questa mozione deve essere motivata e votata tramite appello nominale (ogni parlamentare viene chiamato a votare singolarmente). Questa mozione deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. (c.5 art.94)
"Il c.4: se una delle due Camere non approva una legge, il governo non deve dimettersi voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni". Il Governo può però dimettersi autonomamente, presentando una QUESTIONE DI FIDUCIA. Questa è una prassi utilizzata scritta nei regolamenti delle due Camere. Il governo sull’approvazione di un atto normativo tenta di costringere le Camere ad approvare quanto proposto in blocco. Se le due Camere non approvano, il Governo si autodimette. Questo avviene spesso con i decreti legge, nel quale il governo pretende l’approvazione senza emendamenti da parte delle Camere.
La formazione della coalizione
La maggioranza si forma tramite l’accordo tra più partiti, i quali vanno a formare un Governo di coalizione. La coalizione può essere realizzata tramite due modalità: le coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale e le coalizioni formate in sede parlamentare, dopo le elezioni.
Coalizioni annunciate
Nel primo caso (coalizioni annunciate davanti al corpo elettorale) il corpo elettorale può scegliere tra differenzi coalizioni e quella che vince le elezioni diventa la maggioranza che esprime il Governo. In questo caso il leader della coalizione di regola sarà proposto a Primo ministro e la rottura degli accordi di coalizione porta automaticamente a nuove elezioni.
Coalizioni formate in sede parlamentare
Nelle coalizioni del secondo caso (coalizioni formate in sede parlamentare) i partiti concludono accordi alla chiusura delle elezioni, le quali portano alla discussione per scegliere una maggioranza e un programma governativo. In questo scenario l’elettore quindi non sceglie né la maggioranza, né indirettamente il Primo Ministro pertanto la scelta della maggioranza e dei propri leader spetta ai partiti stessi.
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