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Il diritto pattizio (composto dai trattati, accordi, carte internazionali)

E’ espressione del carattere decentralizzato. E’ pattizio: è l’ incontro della volontà di o più

soggetti del diritto internazionale, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti

giuridici di interesse per quegli stati. Simile alla nozione di contratto (in cui c’è un accordo).

I destinatari delle norme sono coloro che le creano, questo non accade nel diritto statuale.

Il diritto dei trattati: è l’ insieme delle norme che disciplinano il procedimento di formazione

dei trattati (come nascono e come si formano i trattati), e i requisiti di validità ed efficacia

dei trattati. Questo diritto dei trattati è a sua volta sia un diritto internazionale generale, sia

norme di diritto pattizio. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati:

disciplina il diritto dei trattati, ma non è consuetudine ma diritto scritto. La Convenzione di

Vienna è una convenzione che ha una particolarità: la carta delle nazioni uniti, tra i compiti

dell’ assemblea generale, abbiamo lo scopo di perseguire la codificazione e lo sviluppo

progressivo ed è stata creata la Commissione di diritto internazionale: tanti giuristi

provenienti da tutto il mondo, che siedono nella Commissione a titolo personale (non come

organi o rappresentanti di un soggetto diverso) e hanno il compito di studiare il diritto

internazionale ed elaborare progetti. In altri casi non si è arrivati all’ adozione di un testo

condiviso, ed è il caso di un tema fondamentale dell’ illecito internazionale. Il progetto

elaborato dalla commissione di diritto internazionale. La particolarità sta nel fatto che

queste convenzioni, grazie al lavoro intrapreso dietro le convenzioni, hanno la natura di

costituire non soltanto il frutto della comunità degli stati parte della convenzione, ma

c’è anche la codificazione del diritto non scritto: hanno l’ ambizione di essere la

trasfusione per iscritto di quello che è il diritto internazionale generale, il diritto non scritto.

Se così fosse, molti problemi pratici sarebbero risolti. Abbiamo un codice inteso come

codificazione del diritto internazionale e sostituzione della fonte consuetudinaria ad una

fonte pattizia. Spiega questa ultima frase: se uno stato non è contraente non sono

opponibili a lui le norme presenti nella convenzione, ma se in questa c’è la

codificazione del diritto consuetudinario (cioè che da non scritto, diventa scritto)

non sono vincolanti per tutti, come potrebbe sembrare, perchè uno stato non parte

di quella convenzione sarebbe sennò vincolato da stati che hanno partecipato alla

convenzione (infatti la convenzione di Vienna fa parte del diritto particolare, quello

che riguarda cioè solo chi decide di prendere parte degli accordi, rimane diritto

pattizio). Due profili di rilievo della convenzione di Vienna: 1. quanto le norme della

convenzione corrispondono al diritto consuetudinario non scritto? Se corrispondono si

parlerà di dritto generale, e allora, le norme di Vienna valgono anche per gli stati che non l’

hanno ratificato. 2. Prima di chiedersi qual è il diritto consuetudinario, bisogna chiedersi se

esiste un diritto pattizio: e per gli stati parte della Convenzione anche il diritto

convenzionale vincolano gli stati, perchè le norme si impongono in quanto tali, anche se

non corrispondono al diritto consuetudinario.

Il diritto consuetudinario ha carattere cedevole, quello che prevede può essere

derogato da norme del diritto pattizio.

Per vedere se un contratto tra due paesi che fanno parte di una loro convenzione è valido,

bisogna vedere al diritto particolare prima. Per vedere se la convenzione tra loro è valida

si guarda alla Convenzione di Vienna, che prevale su qul piano consuetudinario, ma solo

se tutti e due gli stati ne fanno parte. Se anche uno solo dei due non fa parte della

convenzione di Vienna, si guarda al diritto consuetudianrio.

Due forme di conclusione dei trattati: Conclusione di un contratto: proposta ed

accettazione (sono atti giuridici unilaterali), quando la notizia dell’ accettazione va al

proponente. Si possono concludere o con una somma solenne o con una

semplificata: in una quella solenne abbiamo l’ attività che si chiama Negotiatio, e c’è

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Verdefoglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Vitellino Gaetano.