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Il diritto pattizio (composto dai trattati, accordi, carte internazionali)
E’ espressione del carattere decentralizzato. E’ pattizio: è l’ incontro della volontà di o più
soggetti del diritto internazionale, diretto a regolare una determinata sfera di rapporti
giuridici di interesse per quegli stati. Simile alla nozione di contratto (in cui c’è un accordo).
I destinatari delle norme sono coloro che le creano, questo non accade nel diritto statuale.
Il diritto dei trattati: è l’ insieme delle norme che disciplinano il procedimento di formazione
dei trattati (come nascono e come si formano i trattati), e i requisiti di validità ed efficacia
dei trattati. Questo diritto dei trattati è a sua volta sia un diritto internazionale generale, sia
norme di diritto pattizio. Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati:
disciplina il diritto dei trattati, ma non è consuetudine ma diritto scritto. La Convenzione di
Vienna è una convenzione che ha una particolarità: la carta delle nazioni uniti, tra i compiti
dell’ assemblea generale, abbiamo lo scopo di perseguire la codificazione e lo sviluppo
progressivo ed è stata creata la Commissione di diritto internazionale: tanti giuristi
provenienti da tutto il mondo, che siedono nella Commissione a titolo personale (non come
organi o rappresentanti di un soggetto diverso) e hanno il compito di studiare il diritto
internazionale ed elaborare progetti. In altri casi non si è arrivati all’ adozione di un testo
condiviso, ed è il caso di un tema fondamentale dell’ illecito internazionale. Il progetto
elaborato dalla commissione di diritto internazionale. La particolarità sta nel fatto che
queste convenzioni, grazie al lavoro intrapreso dietro le convenzioni, hanno la natura di
costituire non soltanto il frutto della comunità degli stati parte della convenzione, ma
c’è anche la codificazione del diritto non scritto: hanno l’ ambizione di essere la
trasfusione per iscritto di quello che è il diritto internazionale generale, il diritto non scritto.
Se così fosse, molti problemi pratici sarebbero risolti. Abbiamo un codice inteso come
codificazione del diritto internazionale e sostituzione della fonte consuetudinaria ad una
fonte pattizia. Spiega questa ultima frase: se uno stato non è contraente non sono
opponibili a lui le norme presenti nella convenzione, ma se in questa c’è la
codificazione del diritto consuetudinario (cioè che da non scritto, diventa scritto)
non sono vincolanti per tutti, come potrebbe sembrare, perchè uno stato non parte
di quella convenzione sarebbe sennò vincolato da stati che hanno partecipato alla
convenzione (infatti la convenzione di Vienna fa parte del diritto particolare, quello
che riguarda cioè solo chi decide di prendere parte degli accordi, rimane diritto
pattizio). Due profili di rilievo della convenzione di Vienna: 1. quanto le norme della
convenzione corrispondono al diritto consuetudinario non scritto? Se corrispondono si
parlerà di dritto generale, e allora, le norme di Vienna valgono anche per gli stati che non l’
hanno ratificato. 2. Prima di chiedersi qual è il diritto consuetudinario, bisogna chiedersi se
esiste un diritto pattizio: e per gli stati parte della Convenzione anche il diritto
convenzionale vincolano gli stati, perchè le norme si impongono in quanto tali, anche se
non corrispondono al diritto consuetudinario.
Il diritto consuetudinario ha carattere cedevole, quello che prevede può essere
derogato da norme del diritto pattizio.
Per vedere se un contratto tra due paesi che fanno parte di una loro convenzione è valido,
bisogna vedere al diritto particolare prima. Per vedere se la convenzione tra loro è valida
si guarda alla Convenzione di Vienna, che prevale su qul piano consuetudinario, ma solo
se tutti e due gli stati ne fanno parte. Se anche uno solo dei due non fa parte della
convenzione di Vienna, si guarda al diritto consuetudianrio.
Due forme di conclusione dei trattati: Conclusione di un contratto: proposta ed
accettazione (sono atti giuridici unilaterali), quando la notizia dell’ accettazione va al
proponente. Si possono concludere o con una somma solenne o con una
semplificata: in una quella solenne abbiamo l’ attività che si chiama Negotiatio, e c’è