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3) l’efficacia del provvedimento è condizionata all’accoglimento dell’opposizione

proposta dal debitore.

Nel nostro ordinamento, i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati

dall'art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente

stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.

Il procedimento per ingiunzione è consentito in presenza di due condizioni che

riguardano il diritto fatto valere e la prova.

1. Il diritto fatto valere è un diritto di credito che può assumere una duplice

configurazione:

-Diritto al pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.

-Diritto alla consegna di una determinata cosa fungibile o una cosa mobile

determinata.

2. La prova, da allegare all’istanza deve essere scritta.

Secondo la giurisprudenza, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi

in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento,

meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che

abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta

L’ingiunzione è efficace solo a condizione della successiva, necessaria notifica.

In ipotesi particolari, quando si tratti di crediti per onorari e spese di chi ha prestato la

sua opera professionale, l’ingiunzione è consentita anche se non viene presentata

prova scritta.

Il procedimento per ingiunzione è utilizzato anche in altre disposizioni

specificatamente individuate dal codice, come le spese anticipate del creditore

nell’esecuzione forzata.

ITER:

La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall'art. 637 c.p.c., che al

primo comma statuisce: "per l'ingiunzione è competente il Giudice di Pace o, in

composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda

proposta in via ordinaria".

Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con

ricorso contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi della

richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si producono, la

dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente.

Se il giudice ritenga non sufficientemente giustificata la domanda può invitare la

parte ricorrente a fornire gli elementi mancanti. Sempre inaudita altera parte.

Qualora il giudice non accolga la domanda emana un decreto con cui viene rigettata

l’istanza. Tale decreto non ha efficacia decisoria per cui non preclude la

riproposizione della domanda.

Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, invece, il giudice provvede

all'accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando

all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).

Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o

circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è

pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce

documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il

giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza

dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto ex art.

642 c.p.c.

Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso

(entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.

La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa

inefficace.

L'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il disposto

dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.

Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di

citazione, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il

decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.

Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione,

caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del

processo ordinario davanti al giudice adito.

Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera

parte), è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta

l'esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato

dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto,

dall'apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante

il quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio

con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.

Il D.I va prontamente notificato all’ingiunto, insieme con il ricorso cui si connette e

con la notifica inizia la pendenza della lite.

L’Ingiunto, ricevuta la notifica del d.i, può proporre opposizione in un termine

perentorio di quaranta giorni.

L’opposizione si propone con atto di citazione ed apre un giudizio ordinario di

cognizione.

Ciò comporta un’inversione delle figure, per cui l’ingiunto diviene attore assumendo

l’iniziativa dell’opposizione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SMM94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Mediterranea Jean Monnet o del prof Martino Roberto.