Il decreto ingiuntivo
Il Codice di procedura civile individua come procedimenti sommari: il procedimento per ingiunzione ex art 633 e ss. e il procedimento per convalida di licenza o sfratto, insieme ai procedimenti cautelari e possessori. Tali procedimenti sommari sono ricondotti ad accertamenti con prevalente funzione esecutiva, in quanto la sommarietà della cognizione è finalizzata a raggiungere celermente un provvedimento utilizzabile come titolo esecutivo.
Infatti, il procedimento per ingiunzione è da definirsi come quel procedimento che mira a concludersi con un provvedimento specifico: il decreto ingiuntivo. Tale provvedimento ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Inoltre, è bene specificare che il procedimento per ingiunzione può convertirsi in giudizio a cognizione piena ed esauriente, definito con sentenza ordinaria soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
Modelli di procedimento per ingiunzione
Il procedimento per ingiunzione generalmente può presentarsi secondo due modelli:
- Il procedimento monitorio puro: fondato su fatti meramente affermati ma non provati e caratterizzato da un provvedimento senza efficacia esecutiva (se non dopo scadenza dei termini per opposizione).
- Il procedimento monitorio documentale:
Il procedimento monitorio documentale
Tale tipologia di procedimento è caratterizzata da tre elementi:
- La domanda è fondata su fatti provati documentalmente.
- Al provvedimento emanato inaudita altera parte, di per sé privo di efficacia esecutiva, può essere attribuita efficacia esecutiva per legge, su ordine del giudice.
- L’efficacia del provvedimento è condizionata all’accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore.
Nel nostro ordinamento, i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall'art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.
Condizioni per il procedimento per ingiunzione
Il procedimento per ingiunzione è consentito in presenza di due condizioni che riguardano il diritto fatto valere e la prova.
- Il diritto fatto valere è un diritto di credito che può assumere una duplice configurazione:
- Diritto al pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.
- Diritto alla consegna di una determinata cosa fungibile o una cosa mobile determinata.
- La prova, da allegare all’istanza, deve essere scritta.
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Processo per decreto ingiuntivo-procedimento cautelare-processo esecutivo (libri III e IV cpc)
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