Estratto del documento

Il decreto ingiuntivo

Il Codice di procedura civile individua come procedimenti sommari: il procedimento per ingiunzione ex art 633 e ss. e il procedimento per convalida di licenza o sfratto, insieme ai procedimenti cautelari e possessori. Tali procedimenti sommari sono ricondotti ad accertamenti con prevalente funzione esecutiva, in quanto la sommarietà della cognizione è finalizzata a raggiungere celermente un provvedimento utilizzabile come titolo esecutivo.

Infatti, il procedimento per ingiunzione è da definirsi come quel procedimento che mira a concludersi con un provvedimento specifico: il decreto ingiuntivo. Tale provvedimento ingiunge al debitore di adempiere l'obbligazione (pagare una determinata somma o consegnare una determinata quantità di cose, ecc.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, avvertendolo che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Inoltre, è bene specificare che il procedimento per ingiunzione può convertirsi in giudizio a cognizione piena ed esauriente, definito con sentenza ordinaria soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Modelli di procedimento per ingiunzione

Il procedimento per ingiunzione generalmente può presentarsi secondo due modelli:

  • Il procedimento monitorio puro: fondato su fatti meramente affermati ma non provati e caratterizzato da un provvedimento senza efficacia esecutiva (se non dopo scadenza dei termini per opposizione).
  • Il procedimento monitorio documentale:

Il procedimento monitorio documentale

Tale tipologia di procedimento è caratterizzata da tre elementi:

  • La domanda è fondata su fatti provati documentalmente.
  • Al provvedimento emanato inaudita altera parte, di per sé privo di efficacia esecutiva, può essere attribuita efficacia esecutiva per legge, su ordine del giudice.
  • L’efficacia del provvedimento è condizionata all’accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore.

Nel nostro ordinamento, i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall'art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.

Condizioni per il procedimento per ingiunzione

Il procedimento per ingiunzione è consentito in presenza di due condizioni che riguardano il diritto fatto valere e la prova.

  • Il diritto fatto valere è un diritto di credito che può assumere una duplice configurazione:
    • Diritto al pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.
    • Diritto alla consegna di una determinata cosa fungibile o una cosa mobile determinata.
  • La prova, da allegare all’istanza, deve essere scritta.
Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Il decreto ingiuntivo Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SMM94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Mediterranea Jean Monnet o del prof Martino Roberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community