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3) l’efficacia del provvedimento è condizionata all’accoglimento dell’opposizione
proposta dal debitore.
Nel nostro ordinamento, i requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati
dall'art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente
stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela.
Il procedimento per ingiunzione è consentito in presenza di due condizioni che
riguardano il diritto fatto valere e la prova.
1. Il diritto fatto valere è un diritto di credito che può assumere una duplice
configurazione:
-Diritto al pagamento di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile.
-Diritto alla consegna di una determinata cosa fungibile o una cosa mobile
determinata.
2. La prova, da allegare all’istanza deve essere scritta.
Secondo la giurisprudenza, la prova scritta richiesta dalla legge è quella che può trarsi
in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque documento,
meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che
abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta
L’ingiunzione è efficace solo a condizione della successiva, necessaria notifica.
In ipotesi particolari, quando si tratti di crediti per onorari e spese di chi ha prestato la
sua opera professionale, l’ingiunzione è consentita anche se non viene presentata
prova scritta.
Il procedimento per ingiunzione è utilizzato anche in altre disposizioni
specificatamente individuate dal codice, come le spese anticipate del creditore
nell’esecuzione forzata.
ITER:
La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall'art. 637 c.p.c., che al
primo comma statuisce: "per l'ingiunzione è competente il Giudice di Pace o, in
composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda
proposta in via ordinaria".
Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con
ricorso contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi della
richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si producono, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente.
Se il giudice ritenga non sufficientemente giustificata la domanda può invitare la
parte ricorrente a fornire gli elementi mancanti. Sempre inaudita altera parte.
Qualora il giudice non accolga la domanda emana un decreto con cui viene rigettata
l’istanza. Tale decreto non ha efficacia decisoria per cui non preclude la
riproposizione della domanda.
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, invece, il giudice provvede
all'accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando
all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c.).
Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o
circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è
pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce
documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il
giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza
dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto ex art.
642 c.p.c.
Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso
(entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente.
La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa
inefficace.
L'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il disposto
dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda.
Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di
citazione, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso.
Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione,
caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del
processo ordinario davanti al giudice adito.
Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti (inaudita altera
parte), è un provvedimento a carattere esclusivamente documentale, che rappresenta
l'esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato
dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su iniziativa del debitore ingiunto,
dall'apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena, durante
il quale si procede al compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio
con il debitore nei cui confronti il decreto è stato emesso.
Il D.I va prontamente notificato all’ingiunto, insieme con il ricorso cui si connette e
con la notifica inizia la pendenza della lite.
L’Ingiunto, ricevuta la notifica del d.i, può proporre opposizione in un termine
perentorio di quaranta giorni.
L’opposizione si propone con atto di citazione ed apre un giudizio ordinario di
cognizione.
Ciò comporta un’inversione delle figure, per cui l’ingiunto diviene attore assumendo
l’iniziativa dell’opposizione.