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La conferenza dei presidenti dei gruppi

La conferenza dei presidenti dei gruppi è formata dal presidente di assemblea e dei gruppi. È l'organo collegiale che predispone il programma e il calendario dei lavori, quindi stabilisce i modi e i tempi di esecuzione ed individua le questioni prioritarie che l'Assemblea dovrà assolvere.

Alcuni organi interni monocamerali delle Camere si chiamano giunte, articolazioni interne che si occupano dello status parlamentare e del funzionamento delle Camere. Sono nominate dal presidente di ciascuna Camera in proporzione al peso di ciascun gruppo e sono di vario tipo:

  • Giunte per il regolamento: ha il compito di proporre modifiche regolamentati e di esprimere pareri (altro elemento essenziale) in ordine all'interpretazione del regolamento vigente;
  • Giunta delle elezioni: procede alla verifica dei poteri quindi, accerta la regolarità delle elezioni di tutti i membri dell'assemblea e ne esamina eventuali ricorsi;
  • Giunta per le autorizzazioni.

procedere: esamina la richiesta di procedere alla messa in accusa di un membro dell'Assemblea.

Le commissioni permanenti svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie come dice l'art 72 Cost. Sono monocamerali e composti in modo "da rispettare il peso di ciascun gruppo" e attualmente sono 14 le commissioni permanenti tanto alla Camera quanto al Senato con la distinzione in relazione a varie materie.

Quando viene presentato un disegno o progetto di legge le commissioni:

  • Rielaborano il testo, se necessario, e riferiscono all'Assemblea i risultati (commissione in sede referente);
  • Su incarico del presidente e con assenso dell'Assemblea possono deliberare una legge al posto dell'Assemblea, ciò non può essere fatto per alcuni specifici oggetti legislativi come la materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e l'approvazione dei bilanci.

econsuntivi (commissione in sede deliberante o legislativa);

Su incarico dell'Assemblea redigono e approvano gli articoli di un progetto di legge (commissione in sede redigente).

Svolgono attività inerenti alla funzione di indirizzo e controllo, al loro interno si può sviluppare un dibattito politico alla presenza o meno di un rappresentante del Governo e possono essere approvati atti relativi alle funzioni ispettive e conoscitive dell'organo parlamentare.

Esistono anche delle commissioni ad hoc chiamate commissioni speciali composte anch'esse in modo proporzionale al peso del gruppi. Possono essere mono o bicamerali e adempiono compiti gravosi e delicati come la commissione di vigilanza per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Un particolare tipo di commissione, prevista dall'art 82 Cost. È quella di inchiesta. Permettono alle Camere di svolgere "inchieste su materia di pubblico interesse" ...

procedono "alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria" quindi, possono indagare, cercare prove ma la loro attività non si conclude con la sentenza, che spetta alle autorità giudiziarie, ma con una relazione. Infine possono usare gli strumenti previsti dal codice penale, ascoltare testimoni con lo strumento della testimonianza e procedere ad audizioni di tipo parlamentare.

Funzioni del parlamento: Il Presidente della Camera (art 63) coordina i lavori e decide con i capi gruppo il calendario delle sedute. Le Camere lavorano in sessioni e i gruppi parlamentari rivestono un ruolo molto importante dato che ogni deputato deve appartenere ad un gruppo e se non si riconosce in nessuno va nel gruppo misto dove se ci sono più di tre soggetti di uno stesso gruppo possono formare una componente. Oltre alle giunte e alle commissioni permanenti dobbiamo focalizzarci su quelle di inchiesta. Queste oltre ad avere incarichi su

fatti o eventi importanti e delicati ha un ruolo notevole nel procedimento per l'approvazione delle leggi. Le commissioni sono formate in modo proporzionale al peso dei gruppi e il capogruppo in collaborazione con il segretario decidono i membri da mandare. I tre poteri sono distinti ma fortemente uniti dato che devono collaborare strettamente, sono dinamici e il modo per "comunicare" è dentro il macro argomento delle funzioni che riguardano le dinamiche dei rapporti. La Costituzione non tiene un catalogo delle funzioni previste ma per capire le funzioni ci sono varie disposizioni contenute nella seconda parte del Documento: a) Legislativa; b) Normativa; c) Di indirizzo; d) Di informazione e controllo. a) Fase legislativa e normativa: Chiamiamo funzione normativa l'insieme di attività in cui il Parlamento produce, o contribuisce a produrre, norme giuridiche di vario grado. Il punto iniziale riguarda le leggi ordinarie (70/72 Cost) cioè, la

La funzione legislativa è esercitata dalle Camere. La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche. Gli articoli seguenti parlano del procedimento legislativo e le varie fasi di esso.

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell'identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola quindi in fasi successive:

Iniziativa legislativa: Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di uno progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene),

al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell'economia edel lavoro ed ai Consigli regionali. Alla Camera, i testi presentati dal Governovengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominatiproposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesidi iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. Iprogetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampatie distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati allaCommissione permanente competente per la materia trattata dal progetto. Esame e approvazione: Il procedimento ordinario si articola in due fasi: o Esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che per ciò viene detta Commissione in sede referente); Discussione e deliberazione da partedell'Assemblea. Nella sua attività istruttoria, la Commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) per presentare un'unica relazione e un solo testo all'Assemblea. A tal fine può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere - eventualmente incaricando un Comitato ristretto - alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l'esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa.all'istruttoria e alla elaborazione del testo. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula viene seguita da un Comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della Commissione che ha svolto l'esame in sede referente. La discussione in Assemblea parte dalla illustrazione del relatore, dall'intervento del rappresentante del Governo e da quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali del provvedimento, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le

Dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso. Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati:

Il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa) comporta che il procedimento si concluda interamente all'interno di una Commissione: essa provvede insieme all'esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l'Aula;

Il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente e comporta l'approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l'Aula possa modificarne il testo.

Questa fase può avvenire con diverse fasi valutate secondo i tempi e secondo l'importanza del progetto:

Normale: procedimento della Commissione in sede referente cioè, riferisce in Aula il progetto.

È sempre obbligatorio per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione di ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. E’ facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.

Deliberante: la discussione avviene nella Commissione senza passare dall’Assemblea ma non è detto sia più breve.

Commissione redigente: questo procedimento è detto anche misto, perché comporta una collaborazione delle assemblee e delle commissioni. Esso serve a sgravare l’assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decentrandoli in commissione e riservando all’aula l’approvazione finale.

NB: Un progetto approvato dal Senato viene esaminato secondo la stessa procedura seguita per quelli che iniziano il proprio cammino alla Camera. Il messaggio del Presidente dell'altro ramo del Parlamento sarà perciò stampato come gli altri.

progetti: assegnato in Commi

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Publisher
A.A. 2021-2022
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cocco0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Simoncini Andrea.