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Il bilancio
Il bilancio di esercizio
A partire dal 2005, il regolamento CE e un decreto legislativo hanno disposto che alcune società siano obbligate, ed altre abbiano la facoltà di redigere i propri bilanci in base ai principi contabili. In tal modo, l'Unione europea ha inteso rendere confrontabili i bilanci di imprese internazionali operanti in diversi Stati.
I principi contabili internazionali vengono recepiti mediante regolamento comunitario. L'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali è obbligatorio per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidamento delle società:
- con azioni od altri strumenti finanziari quotati;
- con azioni od altri strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
- che esercitano particolari attività (banche, assicurazioni, Sim).
L'adozione dei principi contabili internazionali non è consentita alle società che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata. Per tutte le altre società per azioni, l'adozione dei principi contabili internazionali è facoltativa. Una volta adottati i principi contabili internazionali la scelta non è revocabile (salvo eccezioni) affinché si impedisca una rappresentazione falsa dei risultati dell'esercizio. In base all'attuale disciplina il bilancio d'esercizio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società alle fine di ciascun esercizio. Esso è costituito da: - stato patrimoniale; - conto economico e nota integrativa; - relazione sulla gestione degli amministratori, del collegio sindacale e del revisore contabile. La funzione essenziale del bilancio è quella di accertare periodicamente la situazione del patrimonio e la redditività della società. L'esigenza è che il bilancio d'esercizio fornisca ai soci ed ai terzi un'informazione contabile.Il più possibile chiara, completa e veritiera. I principi cardine che dominano la redazione del bilancio sono:
- Principio della chiarezza: che regola la struttura ed il contenuto del bilancio;
- Principio della rappresentazione corretta: fissano i criteri di valutazione dei diversi cespiti patrimoniali.
Queste clausole generali vengono integrate da ulteriori principi:
- Prudenza: la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e per evitare che dal bilancio risultano utili non effettivamente realizzati alla chiusura dell’esercizio;
- Bilancio di competenza: si deve tener conto delle entrate e delle uscite di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- Continuità: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro (sec) in casi eccezionali).
Il procedimento di formazione del bilancio:
Il bilancio d’esercizio è un atto della società alla cui
La relazione tra i tre organi sociali, nell'ambito del sistema tradizionale, prevede la cooperazione dei seguenti soggetti:
- Amministratori
- Collegio sindacale
- Assemblea
Inoltre, è previsto un soggetto incaricato del controllo contabile.
Nelle società che adottano il sistema dualistico, invece, il bilancio è predisposto dal consiglio di gestione ed è approvato dal consiglio di sorveglianza.
Il procedimento di formazione del bilancio è cadenzato nel tempo: l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Tuttavia, lo statuto può stabilire un termine maggiore, non superiore a 180 giorni.
Gli amministratori sono responsabili della redazione del progetto di bilancio.