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ROBERTO DI PIETRA, GIUSEPPE IANNELLO, ANNA PARIS
IL BILANCIO
D’IMPRESA
a cura di Piero Grassano
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PG
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I. IL BILANCIO: NOZIONE, OBIETTIVO E CLASSIFICAZIONE
INTRODUZIONE
La gestione aziendale è il complesso delle operazioni che vertono sulle risorse che costituiscono il
sistema dei patrimoni disponibili a una data impresa.
Da questa definizione generale consegue che per "
gestione esterna " si intende qualunque fatto
amministrativo avvenuto con l'ambiente esterno in grado di modificare il Patrimonio aziendale. La
gestione esterna riguarda un insieme innumerevole di fatti amministrativi che si caratterizzano per essere
fatti interaziendali e per determinare un impatto sul Patrimonio aziendale, sulla sua entità e/o sulla sua
composizione. La " gestione interna " non presenta queste caratteristiche, nel senso che l'insieme dei fatti
amministrativi riguarda lo svolgimento del processo di creazione (assemblaggio) di "nuovo" valore
attraverso l’impiego del valore economico contenuto nei beni e/o servizi acquisiti dall’ambiente. Nella
conduzione degli organismi aziendali sia con riferimento ai fatti di gestione esterna che a quelli relativi
alla gestione interna si pone l'esigenza di poterne tenere memoria, di poterli controllare, ovvero di potere
apprezzare il risultato da essi determinato e quindi di poterlo misurare. Nel caso dei fatti di gestione
esterna la soddisfazione di questi bisogni viene perseguita e ottenuta attraverso la tenuta della Contabilità
generale (CoGE). Nel caso dei fatti di gestione interna si ricorre, invece, alla tenuta della Contabilità
analitica (CoA), o Contabilità dei costi o Contabilità industriale.
La rilevazione dei fatti di gestione esterna nella Contabilità generale si riferisce a una serie di operazioni
con finanziatori, fornitori, imprese, amministrazioni pubbliche e clienti. Il tratto comune e distintivo di
questa classificazione dei fatti di gestione esterna è rappresentato dalla circostanza che si osserva sempre
almeno un “rapporto di scambio", ovvero la manifestazione di almeno due flussi che possono avere natura
diversa (economica o finanziaria) e di direzione opposta. Proprio il riferimento al carattere “duale"
costituisce la base concettuale dell’utilizzazione del metodo della partita doppia
.
A tal riguardo, possiamo affermare che l'espressione Contabilità generale si contrappone a quelle che
designano le "
Contabilità speciali " (o “particolari") e che hanno, quindi, un oggetto più limitato delle
loro rilevazioni, potendo riguardare la contabilità di magazzino, la contabilità dei clienti, la contabilità dei
fornitori, la contabilità dei dipendenti, la contabilità dei cespiti patrimoniali, la contabilità dei beni
ammortizzabili, etc. Proprio per questo suo carattere la Contabilità generale comprende le Contabilità
speciali.
Le informazioni contenute nella Contabilità generale trovano la loro sintesi nella periodica
predisposizione di due prospetti fondamentali:
❖ lo Stato patrimoniałe : prospetto dal quale emerge una rappresentazione quali-quantitativa del
Patrimonio aziendale che al termine di ogni periodo amministrativo permette di cogliere la variazione
del Patrimonio netto e la differente composizione delle Attività e Passività;
❖ il Conto economico : da tale prospetto è possibile cogliere l'esito della gestione d'impresa al termine di
ogni periodo amministrativo quale frutto della contrapposizione dei ricavi e costi di competenza
economica. Questo documento viene redatto per determinare il “ risultato economico " conseguito
nell'esercizio appena concluso e per accertare la consistenza e la composizione del "Patrimonio
aziendale" sia dal punto di vista economico che finanziario. In Italia, il Codice civile ne impone la
redazione affinché l’imprenditore o la società facciano conoscere il risultato economico e gli effetti sul
Patrimonio netto a tutti coloro nei confronti dei quali sono state assunte delle obbligazioni
(finanziatori, fornitori, dipendenti, etc.).
LA NOZIONE DI BILANCIO E LE DIVERSE ACCEZIONI DEL TERMINE
Il termine Bilancio è strettamente connesso alla tenuta della Contabilità generale dal punto di vista logico
e terminologico.
In questo senso e in una prospettiva storica, possiamo affermare come la nozione di Bilancio abbia
assunto differenti significati che si sono stratificati l'uno sull'altro: PG
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1. in origine il termine Bilancio poteva essere ricondotto al significato di " Saldo dei conti
", cioè alla fine
di ciascun periodo amministrativo (o esercizio) si poteva osservare una situazione di bilanciamento che
testimoniava la corretta tenuta delle scritture contabili nel pieno rispetto del metodo partiduplistico.
2. a questa accezione nel corso del tempo ne è stata associata una seconda, in base alla quale il Bilancio
assume il significato di strumento di misurazione degli esiti ottenuti dall'azione amministrativa, o per
formulare giudizi sulla dinamica della vita dell'impresa. Grazie al Bilancio l'imprenditore è in grado di
conoscere qual'è stato l'esito della gestione;
3. il Bilancio è uno strumento che, oltre ai precedenti significati, viene utilizzato come necessario e
obbligatorio " Rendiconto amministrativo " degli amministratori/gestori nei confronti della proprietà.
Gli Amministratori devono, almeno una volta in un esercizio, presentarsi in Assemblea per sottoporre
all'approvazione il rendiconto della loro azione amministrativa. Il Bilancio come rendiconto
amministrativo, essendo soggetto all'approvazione in Assemblea, diventa uno strumento rivolto
all'esterno grazie al quale possono essere tutelati gli interessi degli azionisti di minoranza e gli interessi
dei terzi creditori.
4. l'apertura verso l'esterno del Bilancio si rafforza nella sua quarta accezione, o quella di Bilancio come
" strumento di comunicazione " ai diversi portatori d'interesse (
stakeholder ) che operano all'interno e
all’esterno di una data impresa. In tal senso si è proceduto per progressivi ampliamenti che hanno
introdotto informazioni che riguardano la comunicazione sociale (Bilancio sociale, C orporate Social
Responsibility report ), la comunicazione sul governo aziendale ( Corporate Governance report
), la
comunicazione sulle azioni di sostenibilità ambientale (
Sustainability report
), o loro forme integrate
( Integrated Reporting
), etc.
In definitiva, il Bilancio può essere inteso come:
1. saldo dei conti
2. strumento di misurazione e controllo della gestione aziendale;
3. rendiconto amministrativo;
4. strumento di comunicazione.
Le prime due accezioni attribuiscono al Bilancio una valenza di strumento a utilizzo interno all'impresa,
mentre le altre due connotano il Bilancio come uno strumento rivolto a utilizzatori e decisori esterni
all'impresa. In tutti i casi e in ogni Bilancio, questi quattro significati sono tuttora presenti e pienamente
validi.
LA CLASSIFICAZIONE DEI BILANCI
Nell'uso comune e nella prassi ragionieristica esistono numerose occasioni nelle quali si perviene alla
redazione di un Bilancio.
I criteri che possiamo assumere per riconoscere le differenti categorie di Bilancio sono relativi:
➔ alla "durata" temporale cui esso fa riferimento e distinguere il Bilancio annuale o Bilancio
d'esercizio dal Bilancio pluriennale e dal Bilancio infra-annuale . Nel primo caso il Bilancio copre
un arco temporale di un anno, o periodo amministrativo o esercizio. Negli altri due casi, il periodo cui
fa riferimento il Biłancio copre un'estensione maggiore o minore di 12 mesi.
II Bilancio pluriennale si riferisce a periodi di tre o anche cinque esercizi ed è, di solito, di tipo
preventivo assumendo in questi casi la denominazione di Piano industriale .
Il Bilancio infra-annuale (o Interim report
) si riferisce, invece, a un periodo inferiore all’anno come nel
caso della relazione semestrale o quadrimestrale o trimestrale. In quest'ultimo caso la loro redazione
avviene per effetto di specifiche norme delle autorità di supervisione dei mercati dei capitali (ad
esempio, in Italia la CONSOB) e quindi riguardano le società quotate in borsa. Sulle modalità di
redazione dei Bilanci infra-annuali intervengono sia i principi contabili nazionali (OIC 30, 2016) sia
gli standard contabili internazionali (IAS 34, 2001).
➔ al "periodo temporale" cui si riferisce la sua rappresentazione, in tal senso possiamo distinguere i
Bilanci che sono orientati al recente passato e i Bilanci che guardano, invece, all'immediato futuro. Nel PG
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primo caso facciamo riferimento al Bilancio consuntivo con il quale intendiamo fornire una
rappresentazione di quanto è avvenuto nell'ultimo esercizio. Nel secondo caso il documento che viene
redatto, denominato comunemente budget , svolge una funzione previsionale dell'attività che si
prevede di svolgere coerentemente al perseguimento di un programma e dei relativi obiettivi in esso
fissati. Il budget, di norma, si riferisce a un arco temporale annuale, anche se può essere predisposto
per periodi di tempo più brevi (semestrali, trimestrali, mensili).
➔ allo specifico “oggetto" considerato per la sua redazione, secondo il quale si distingue tra Bilancio
d’impresa e Bilancio consolidato . Se l'oggetto assunto come riferimento è l'impresa allora il Bilancio
permetterà di offrire una rappresentazione delle vicende che riguardano quella data impresa. Se
l'oggetto considerato è, invece, la realtà economico-finanziaria di un dato gruppo aziendale allora il
Bilancio intenderà offrire una rappresentazione delle vicende che hanno interessato quel determinato
gruppo di imprese e sarà predisposto a cura della società che ne è la capogruppo ( vedi art. 2359 c.c.).
➔ al “momento" nella vita aziendale relativo alla sua redazione: se consideriamo questo aspetto
possiamo distinguere tra Bilanci ordinari e Bilanci straordinari. I Bilanci ordinari sono redatti facendo
riferimento a un momento che nella vita di ogni impresa è di per sé ordinario, ovvero ricorrente,
mentre i Bilanci straordinari riguardano circostanze del tutto particolari che possono o meno
manifestarsi nella vita di una data impresa e per questo sono straordinari e non ricorrenti.
Appartengono alla categoria dei Bilanci straordinari quelli che sono predisposti in relazioni a: fusioni,
acquisizioni, scissioni, scorpori, cessioni, recessi di soci, conferimenti, creazione di patrimoni destinati
ad uno specifico affare, trasformazioni e liquidazioni;
➔ al carattere “volontario" oppure “ obbligatorio " di questo documento: in base al carattere possiamo
distinguere, di norma, i Bilanci interni dai Bilanci esterni
. Nel primo gruppo rientrano i Bilanci
redatti su base volontaria all'interno di una data impresa che, per la loro redazione, utilizzano proprie e
specifiche regole o norme operative definite dalla società capogruppo nel caso dei gruppi aziendali.
I Bilanci esterni o destinati a pubblicazione sono redatti sulla base di una serie di norme che ne
impongono la preparazione e che ne definiscono la finalità, il contenuto, le modalità e le forme della
loro pubblicazione.
➔ allo specifico “profilo giuridico" cui esso fa riferimento nel caso di Bilancio obbligatorio, in questo
senso, possiamo distinguere:
● il Bilancio civilistico
: facciamo riferimento al Bilancio che viene predisposto sulla base delle
norme del Codice civile
● la Dichiarazione dei Redditi
: documento che viene elaborato partendo dal Bilancio civilistico e
che viene sottoposto all'applicazione delle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
per giungere alla determinazione del reddito imponibile e delle conseguenti imposte.
Possiamo concludere affermando che il Bilancio d’impresa deve essere:
➢ d’esercizio
➢ consuntivo
➢ ordinario
➢ obbligatorio
➢ destinato a pubblicazione
➢ civilistico PG
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II. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI BILANCIO DI IMPRESA
INTRODUZIONE
Il Bilancio costituisce il punto di arrivo e di sintesi delle informazioni quantitativo-monetarie rilevate
attraverso la Contabilità Generale.
L'esigenza di tutelare l'interesse degli azionisti, dei terzi creditori e di tutti gli altri stakeholder è
soddisfatto attraverso la definizione di un quadro normativo nel quale il contenuto del Bilancio viene
definito sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale : l’aspetto sostanziale riguarda le logiche
di rilevazione delle sue informazioni e i metodi di valutazione adottati; l’aspetto formale concerne,
invece, le modalità di rappresentazione delle informazioni che sono presenti nel Bilancio.
Le informazioni contenute nel Bilancio non sono limitate a quelle presenti nella Contabilità Generale, ma
possono derivare anche da altre fonti che riguardano informazioni quantitative (es: numero di dipendenti)
o informazioni qualitative (es: localizzazione degli stabilimenti produttivi).
Il quadro normativo italiano in materia di contabilità e Bilancio è articolato su 3 livelli:
1. Codice civile e altre disposizioni legislative;
2. influenza delle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (
TUIR
);
3. “ prassi contabile ” nazionale (principi contabili emanati dall’OIC) e internazionale (standard
contabili emanati dallo IASB): criteri, metodi e tecniche frutto dell’esercizio dell’attività
professionale contabile (“usi e consuetudini”).
LE NORME DEL CODICE CIVILE
Il primo livello di norme che costituiscono il quadro normativo in materia di Bilancio è presente
all'interno del Codice civile. In particolare, tra gli articoli 2423 e 2435 ter .
Fin dal 1991 le norme in materia di Bilancio sono il risultato del recepimento della Quarta Direttiva in
materia di "conti annuali". La versione vigente degli articoli del Codice civile è stata approvata in seguito
al recepimento della Direttiva 34 del 2013 tramite il D.Lgs. 139 del 2015.
Il punto di partenza è costituito dall' art. 2214 relativo ai libri obbligatori e alle scritture contabili previsti
per gli imprenditori (art. 2082 c.c.). In particolare, questo articolo dispone che “ l’imprenditore che
esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari. Deve altresì tenere
le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell 'impresa e ... ".
Nell'art. 2214 è degno di nota l'obbligo di dotarsi di qualunque libro e rilevazione necessari alla
particolare attività economica condotta e riguardo alla dimensione operativa. Quindi se i due libri richiesti
non sono sufficienti, si devono utilizzare tutte le rilevazioni contabili necessarie.
Insieme all'obbligo di tenuta della Contabilità generale il Codice civile prevede anche per le Ditte
individuali la redazione del Bilancio d'impresa che, almeno dal punto di vista sostanziale (ovvero delle
valutazioni di Bilancio), è lo stesso documento previsto per le SPA e che non lo è, invece, dal punto di
vista formale (ovvero della rappresentazione).
Le disposizioni dell'art. 2217 possono apparire alquanto datate: " L'inventario si chiude con il Bilancio e
con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o
le perdite subite. Nelle valutazioni di Bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i Bilanci
delle società per azioni, in quanto applicabili ".
Sia nel caso dell’art. 2214 che in quello dell'articolo 2217 ci troviamo di fronte ad un'impostazione
terminologica e concettuale che risale all'anno di prima emanazione del Codice civile, cioè al 1942.
In tale ambito storico, di fatto, lo Stato patrimoniale era il Bilancio che, aveva a corredo, il conto dei
profitti e delle perdite con il quale si dava dimostrazione degli utili lordi e particolari conseguiti.
Oggi, invece, potremmo affermare che l'inventario si chiude con la redazione dello Stato Patrimoniale e
del Conto economico.
Per quanto concerne l'applicabilità, sancita nell’art. 2217, si pensi ad esempio che la riserva sovrapprezzo
non avrebbe alcun senso nelle imprese individuali. PG
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Resta, invece, la previsione del Legislatore di tenuta della contabilità a partita doppia e di redazione di un
Bilancio che, almeno dal punto di vista sostanziale, sia simile a quello delle SPA. All'art. 2302, infatti, si
precisa che " gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo
2214 ".
Gli articoli 2423-2435 ter si applicano quasi completamente alle società di capitali, mentre si fa
riferimento ai criteri di valutazione nel caso del Bilancio dell'imprenditore e delle società di capitali.
Gli articoli compresi tra il 2423 ed il 2435
ter definiscono il Bilancio d'impresa che prevede al suo
intervento due versioni semplificate rispetto alla forma ordinaria (la prima per le imprese di piccola
dimensione e la seconda per le cosiddette micro-imprese).
L'IMPATTO SUL BILANCIO D’IMPRESA DI ALTRE NORME DI LEGGE
Sulla redazione del Bilancio intervengono una serie di norme che non sono incluse tra quelle previste dal
Codice civile e l’impatto di queste norme deve essere ricondotto all’impostazione generale, ovvero a
quella della prevalenza degli ordinamenti generali rispetto a quelli particolari.
Nel caso del rapporto tra norme del Codice civile e norme del TUIR l'impostazione generale subisce un
rovesciamento.
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