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XI. LA NOTA INTEGRATIVA
INTRODUZIONE
La Nota integrativa ha la funzione di descrivere e informare i destinatari del Bilancio non solo sull'origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma deve anche far riferimento alla modalità con cui la gestione si è svolta. Nella Nota integrativa possiamo distinguere tre funzioni principali:
- ordinaria: fa sì che i valori siano comprensibili approfondendo elementi della gestione non individuabili nei valori numerici;
- straordinaria: l'obbligo di informare i terzi che leggono il bilancio sui motivi del ricorso a deroghe ex art. 2423, 4° e 5° comma;
- supplementare: la Nota integrativa deve essere redatta con chiarezza e precisione concorrendo alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Il Legislatore prevede che se le informazioni richieste dalla Legge non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera dei fatti, se
valutazione impiegati➔ il valore originario di iscrizione in bilancio➔ le svalutazioni e gli ammortamenti➔ gli spostamenti da una voce ad un’altra➔ la composizione di tali poste➔ le ragioni della loro iscrizione in Bilancio➔ i criteri di ammortamento
Infine altri punti dell’articolo 2427 impongono di fornire informazioni riguardo i seguenti movimenti :
- punto 3- bis : misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali
- punto 4: variazioni nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del Passivo
- punto 5: elenco delle Partecipazioni possedute direttamente o indirettamente
- punto 6- bis : effetti significativi delle variazioni su cambi dopo la chiusura dell’esercizio
- punto 6- ter : crediti e debiti su operazioni con obbligo di retrocessione a termine
- punto 9: impegni non risultanti nello stato patrimoniale (Conti d’Ordine)
Informazioni di composizione
L’articolo 2427 richiede,
Inoltre, informazioni relative alla composizione ossia come si compone una determinata voce di bilancio:
- Punto 6: ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
- Punto 7: composizione ratei e risconti attivi e passivi e composizione altre riserve
- Punto 7-bis: voci del patrimonio netto da indicare analiticamente con specifico riferimento alla loro possibilità di utilizzazione e distribuibilità
- Punto 8: pretende informazioni sull'Ammontare oneri finanziari
- Punto 10: richiede informazioni sulla Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (categorie di attività o aree geografiche)
- Punto 11: chiede informazioni sull'Ammontare dei pronti da partecipazioni (diversi dai dividendi)
- Punto 12: suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari
- Punto 14: prospetto con le differenze temporanee derivanti da imposte differite ed anticipate
punto 13: composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari"
Informazioni di natura diversa
L'articolo 2427 include una quarta parte di informazioni di natura diversa :
- punto 15: numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
- punto 16: ammontare dei compensi agli amministratori e ai sindaci
- punto 16- bis : compensi ai revisori o alla società di revisione
- punto 17: numero e VN di ciascuna categoria di azioni della società (totale e sottoscritte durante l'esercizio)
- punto 18: azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli simili
- punto 19: numero e caratteristiche di altri strumenti finanziari emessi dalla società
- punto 19- bis : finanziamenti effettuati dai soci
- punto 20: informazioni su patrimoni destinati ad uno specifico affare
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA: PARTE INDIRETTA
Il contenuto della Nota integrativa è regolato altre norme del Codice civile (parte
- Articolo 2423, 3° co., Deroga generale: informazioni supplementari utili ad ottenere una rappresentazione veritiera e corretta. PG30
- Articolo 2423, 4° e 5° co., Deroga specifica (funzione straordinaria): è necessario fornire tutte le informazioni straordinarie che non sono presenti nel Conto economico e nello Stato patrimoniale perché irrilevanti.
- Articolo 2423-bis, 2° co. : Principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione. Deroghe, in casi eccezionali da motivare in Nota integrativa gli effetti sulla situazione patrimoniale e sul risultato economico.
- Articolo 2423-ter, 3° co. : Raggruppamento delle voci da mostrare in dettaglio in Nota integrativa
- Articolo 2423-ter, 5° co. : Importi dell'esercizio in chiusura e di quello precedente. Se le voci non sono comparabili a quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità, l'adattamento o la sua
impossibilità devono essere segnalati e commentati nella Nota integrativa.
Articolo 2424, 2° co.: Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del Bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
Articolo 2426, 2° co.: Le modifiche ai criteri di ammortamento ed ai coefficienti applicati devono essere motivate in Nota integrativa.
Articolo 2426, 3° co.: Valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate. Se emerge una differenza positiva tra il valore contabile ed il valore al patrimonio netto tale differenza deve essere motivata in Nota integrativa.
Articolo 2426, 6° co.: Se l'avviamento viene ammortizzato in un periodo superiore a 5 esercizi ne deve essere data motivazione nella Nota integrativa.
Articolo 2426, 10° co.: Nel caso di
valutazione dei beni fungibili valutati alla media ponderata, al LIFO, o al FIFO se il valore ottenuto differisce dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio la differenza deve essere indicata (per categoria di beni) in Nota integrativa.PG31XIII. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE
INTRODUZIONE
La Relazione sulla gestione è un documento obbligatorio informativo "a corredo" del Bilancio. Viene redatto dagli amministratori per informare gli utilizzatori del Bilancio, come si evince dall'incipit "Gentili azionisti". Svolge una sua funzione ed ha un suo preciso contenuto definito dall'art. 2428 c.c.. Essa fornisce "informazioni integrative" relative:
- alla situazione della società
- al suo andamento
- al risultato della gestione sia considerato complessivamente che rispetto a specifici settori della gestione nonché sul risultato della gestione delle società controllate.
Si tratta di informazioni che devono fornire
un quadro fedele, equilibrato ed esauriente.
LE FINALITÀ INFORMATIVE
Il D. Lgs. 32 del 2007 ha modificato le norme del Codice civile in merito alla Relazione sulla gestione.
Il Legislatore italiano (art. 2428 c.c.) ha ritenuto opportuno richiedere nella Relazione sulla gestione anche informazioni su:
- Attività di ricerca e di sviluppo
- Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- Numero e Valore nominale delle “azioni proprie” e delle azioni/quote di società controllanti possedute (anche indirettamente)
- Numero e Valore nominale (VN) delle “azioni proprie” e delle azioni/quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società (anche indirettamente)
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio (Eliminato dal D. Lgs. 139 del 2015)
- Evoluzione prevedibile della gestione
- Nel caso di società che utilizzano strumenti
finanziari (se rilevanti) occorre indicare:
- Gli obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario, sulle forme di copertura del rischio;
- Esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
PG32XXI. IL BILANCIO ABBREVIATO E IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE
INTRODUZIONE
Il D.Lgs. 139 del 2015 ha modificato il sistema delle semplificazioni previsto per il Bilancio abbreviato e ha introdotto una nuova categoria di Bilancio, ancora più semplificata, riferita al caso delle micro-imprese.
La riforma del 2015 determina così una situazione nella quale in Italia il contenuto del Bilancio si differenzia in ragione della dimensione operativa delle società considerate dando attuazione all'impost