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P. M.:
E' colui il quale coadiuvato dalla p.g. svolge le indagini godendo all'uopo di ampi poteri. Durante tale fase egli agirà con
particolare probità raccogliendo tutte le prove sia quelle a carico che quelle a discarico dell'indagato.
Storia del Diritto Romano
I mezzi di ricerca della prova
I mezzi di ricerca della prova
I mezzi di ricerca della prova operano essenzialmente prima della formazione della prova e, quindi,
nella fase delle indagini preliminari.
Attraverso la loro acquisizione il p. m. valuta se vi sono sufficienti elementi per esercitare l'azione
penale formulando il capo di imputazione.
Tali strumento sono:
• Ispezioni: un mezzo di ricerca delle tracce del reato o dei suoi effetti personali su persone,
luoghi o cose.
• Perquisizione: la ricerca che si effettua su persone o luoghi per rinvenire il corpo del reato,
cose pertinenti al reato, persone imputate o evase.
• Il sequestro probatorio: è un vincolo applicato su cose o luoghi al fine di assicurare la
conservazione della prova. Esso può essere applicato dalla polizia giudiziaria di sua
iniziativa o per ordine del p. m., ma in ogni caso è necessaria la convalida da parte
dell'autorità giudiziaria.
• Le intercettazioni: consistono in acquisizioni di telecomunicazioni e di colloqui fra persone
all'insaputa almeno di uno di essi. Si tratta di un atto a sorpresa che viene adottato
dall'autorità giudiziaria. Tuttavia in casi eccezionali può essere adottato dal p. m. che
dispone l'intercettazione, ma il provvedimento deve essere convalidato dal giudice per le
indagini preliminari entro le successive 48 ore. Entro 5 giorni il p. m. deve depositare i
verbali, le registrazioni e i decreti.
• [Torna su]
Voci di glossario:
Mezzi di ricerca:
Vengono in tal modo definiti tutti quegli strumenti compiuti dalla p.g. e dal p.m. per ricercare alcuni elementi che, nel
corso del dibattimento, avranno il valore di prove.
Procedura penale
La condizioni di procedibilità
La condizioni di procedibilità.
Acquisita la notizia del reato, il p. m. inizia le indagini preliminari coadiuvato dalla polizia
giudiziaria. Vi sono dei particolari reati in merito ai quali è necessario un atto, senza il quale il p. m.
non può iniziare o perseguire le indagini.
In tali casi l'azione penale è condizionata da manifestazioni di volontà promananti da soggetti
diversi dal p.m. che comunque rimane titolare dell'azione penale. Venuto meno tale limite il p. m.
sarà libero di esercitare le funzioni accusatorie.
La condizione di procedibilità più ricorrente è la querela. Si tratta dell'atto formale con il quale il
soggetto offeso da un reato chiede che si proceda contro il suo autore. Essa assume rilevanza nei
soli casi in cui la legge penale subordina la punibilità del reato alla volontà dell'offeso.
Si tratta di reati, che offendono l'onore, la libertà sessuale dell'individuo, tali che, considerando
l'invadenza dei medesimi sulla persona offesa, si vuole evitare che possa ricevere ulteriore danno
dalla pubblicità di questi eventi, che si avrebbe con il processo.
Altra ipotesi è la c. d. autorizzazione a procedere, l'atto con cui l'autorità competente consente
l'esercizio dell'azione penale rimovendo un limite frapposto da particolari disposizioni di legge.
[Torna su]
Voci di glossario:
1. Condizioni di procedibilità:
si tratta di condizioni ostative all’esercizio dell’azione penale ad opera del p. m. Nel
momento in cui queste vengono rimosse dal soggetto legittimato, esse saranno sottoposte
al regime ordinario, per cui il potere d’accusa sarà esercitato dal p. m. [Torna al testo]
La querela:
E’ una condizione di procedibilità che riguarda la persona offesa dal reato, che, tramite un atto con valore negoziale,
consente al p. m. di intraprendere le indagini quando si tratta di particolari reati come quelli di natura sessuale.
Procedura penale
Le misura pre-cautelari
Le misura precautelari.
A norma dell'art. 384 c.p.p. gli ufficiali della polizia giudiziaria, anche prima che il p.m. assuma la
direzione delle indagini preliminari, possono fermare le persone nei cui confronti esistano gravi
indizi di colpevolezza, e vi siano elementi di fatto da cui si desume il fondato pericolo di fuga.
Entrambi i requisiti sono indispensabili per l'applicazione del fermo.
Altra misura pre-cautelare è l'arresto che può essere disposto dalla polizia giudiziaria quando il
soggetto viene sorpreso in flagranza di reato; a norma dell'art. 382 c. p. p si ha flagranza di reato
quando:
• Il soggetto viene colto nell'atto di commettere il delitto;
• Il soggetto viene inseguito subito dopo la commissione del reato.
• Il soggetto viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che abbia commesso il
reato immediatamente prima.
Il codice di rito ha, con tale previsione, accomunati il caso di flagranza del reato alla quasi-flagranza
che si ha nelle ultime due ipotesi.
Sia nel caso di fermo che nel caso dell'arresto il soggetto viene privato della libertà personale,
prevista e tutelata dall'art. 13 Cost.
La stessa Costituzione stabilisce che questa limitazione è consentita quando vi sia un
provvedimento dell'autorità giudiziaria e nel rispetto della c. d. riserva di legge.
Nel caso di specie tali misure vengono applicate dalla polizia giudiziaria, ma il controllo del giudice
viene eseguito immediatamente dopo. IL codice prevede infatti che, operato l'arresto o il fermo, la
polizia giudiziaria ne informi subito il p.m. che controlla se sono stati rispettati tutti i presupposti e
le garanzie codicistiche. Entro 48 ore dall'arresto o dal fermo, il p. m deve chiedere al G.I.P. la
convalida.
Il giudice per le indagini preliminari fissata l'udienza di convalida, ne dà notizia al p. m. e al
difensore dell'imputato per ascoltare le reciproche posizione; controlla altresì la legittimità
dell'operato della p. g. e del p. m.
Al termine di tale udienza potrà convalidare l'arresto od il fermo. In questo caso tale provvedimento
non protrae lo status detentionis , in quanto il giudice ha solo accertato che la p. g e il p. m. hanno
agito legittimamente. Per protrarre lo status detentionis è necessaria una nuova ordinanza nel
rispetto delle regole sulle misure cautelari.
Emessa la convalida da parte del G.I.P. il procedimento continuerà il suo corso, celebrandosi
l'udienza preliminare.
Al fine di garantire un procedimento più celere, sono stati previsti dei riti alternativi che consentono
di evitare alcune fasi processuali quando non sono necessarie.
Nel caso dell'arresto e del fermo, il p.m. può altresì disporre la celebrazione del giudizio
direttissimo o immediato, innanzi al giudice del dibattimento che passerà alla convalida della
misura ed al contestuale giudizio. La specialità di questi riti è data dall'accedere direttamente al
dibattimento evitando la celebrazione dell'udienza preliminare, visto che la misura è stata applicata
nella flagranza del reato, o vi è l'evidenza probatoria. [Torna su]
Voci di glossario:
Misure precautelari:
Sono provvedimenti limitativi della libertà personale o patrimoniale dell’indagato anche indipendentemente da una
sentenza di condanna. Si tratta di provvedimenti adottati dalla polizia giudiziaria che devono essere sottoposti alla
convalida da parte del G.I.P., entro brevissimi termini.
Fermo. E’ un provvedimento adottato quando vi sia l’evidenza probatoria ed il pericolo di fuga di un indiziato. Entro 48
ore dalla misura il p. m. deve richiedere la convalida del G. I. P. che, con ordinanza, deve intervenire entro le successive
48 ore.
Arresto. E’ un provvedimento adottato quando vi è la flagranza o la quasiflagranza del reato. Anche in questo caso entro
48 ore dalla misura deve essere richiesta la convalida da parte del G.I.P., che deve emanare un’ordinanza nelle
successive 48 ore altrimenti la misura perde efficacia.
Storia del Diritto Romano
L’incidente probatorio.
L’incidente probatorio.
Le prove vengono assunte in dibattimento alla presenza di un giudice terzo ed imparziale, secondo
il principio di parità processuale previsto dall'art. 111 Cost.
Tuttavia, può accadere che certe prove debbano essere acquisite prima, nella fase delle indagini
preliminari o dell'udienza preliminare; in queste ipotesi esse vengono assunte non dal p.m. ma
sempre ad opera di un giudice, che, a seconda dei casi, sarà il G.I.P. o il giudice dell'udienza
preliminare.
Le prove verranno assunte nel rispetto di tutte le regole dibattimentali, e nella successiva fase i
verbali delle prove assunte saranno pienamente utilizzate.
L'art. 392 c. p. p. stabilisce che possono così essere raccolti tutti i mezzi di prova che, a causa dello
scorrere del tempo, sarebbero esposti al rischio di inquinamento, modificazione, alterazione
naturale, o indotta. Si pensi al caso del testimone, malato di AIDS in stato terminale, la cui
deposizione dovrà necessariamente essere acquisita prima del dibattimento. [Torna su]
Voci di glossario:
Incidente probatorio:
Si tratta di un'eccezionale anticipazione dell'assunzione delle prove nella fase antecedente al dibattimento. Può essere
richiesto quando la prova, per pericoli esterni o naturali, deve essere immediatamente assunta alla presenza del G. I. P.
o del G. U. P. con le garanzie previste per il dibattimento.
Procedura penale
La chiusura delle indagini
La chiusura delle indagini.
Alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini, il p.m. può:
Chiedere l'archiviazione
• Chiedere la proroga delle indagini
• Esercitare l'azione penale
•
Quando all'esito delle indagini svolte il p.m. ritiene che la notizia sia infondata chiede al G.I.P. il decreto di archiviazione.
Se il G.I.P. ritiene la richiesta di archiviazione non fondata, fissa un'udienza alla quale saranno convocati il p.m.,
l'indagato, la persona offesa ed il Procuratore Generale della Repubblica.
Al termine di questa udienza, il giudice potrà orientarsi per l'archiviazione, ma in questo caso emanerà un'ordinanza e
non un decreto; in alternativa può ordinare al p.m. di compiere ulteriori indagini, concedendo una proroga.
Se il G.I.P. ritiene invece che la questione sia matura per l'inizio del procedimento, dispone con ordinanza che il p.m.
formuli il capo di imputazione nel termine di dieci giorni.
Se, invece, il p.m. ha bisogno di ulteriore termine per il compimento di ulteriori indagini chiederà al G.I.P la proroga di
ulteriori 6 mesi, o di un a