Procedura penale
I principi ed i soggetti del procedimento penale
Obiettivi del modulo
Nel seguente modulo verranno analizzati gli sviluppi storici del processo penale, ed in modo particolare le
• modifiche dovute all’introduzione della Costituzione. In conclusione, verranno delineati i profili dei soggetti
protagonisti del processo, e verrà approfondito il ruolo del giudice.
Procedura penale
L’evoluzione storica del procedimento penale
L’evoluzione storica del procedimento penale
La procedura penale è lo studio di tutte quelle norme che disciplinano l'applicazione del diritto
penale. Mentre il diritto penale è relativo allo studio dei singoli elementi strutturali del reato, la
procedura penale riguarda il modo attraverso il quale il diritto sostanziale viene applicato in base
alle indagini svolte dal magistrato del pubblico ministero e alla sentenza emessa dal giudice.
Da tutto quanto sopra si evince che tali norme hanno un valore strumentale, ma non per questo la
branca in esame si colloca su un piano di secondaria importanza.
La nostra analisi si occupa di due modi diametralmente opposti di concepire il procedimento penale:
il metodo inquisitorio ed il metodo accusatorio.
Puntualizziamo innanzitutto che si parla di procedimento e non di processo in quanto l'indagine non
è relativa solo alla fase di cognizione che termina con una sentenza, ma di primaria importanza è la
fase delle indagini che vengono svolte ed al termine della quale inizia il processo; il procedimento è
quindi l'insieme della fase delle indagini e del processo che termina con la sentenza di assoluzione o
di condanna.
I due distinti modelli di procedimento si sono alternati nel corso degli anni a seconda che vi fosse
uno Stato democratico o totalitario.
Il modello inquisitorio adottato anche durante il regime fascista prevedeva la prevalenza della
ragione di Stato rispetto ai diritti del soggetto inquisito. Si trattava di un procedimento segreto,
caratterizzato dalla forma scritta la cui validità era dimostrata dal fatto che si concludeva sempre
con una confessione da parte dell'imputato. Quello che però le cronache del tempo omettono è che
gli imputati venivano torturati fino a quando non confessavano!
Quello che caratterizza tale modello è la figura del giudice delle indagini preliminari il quale si
occupava di tutta la fase investigativa ed al termine di questa emanava una sentenza. Tale schema
lede il postulato del giudice terzo ed imparziale in quanto è chiaro che se il giudice, al termine delle
indagini, ritiene di dover azionare il processo penale, è convinto della colpevolezza dell'imputato;
come si può pretendere che lo stesso giudice nel momento in cui emana una sentenza si mantenga
super partes?
All'opposto il metodo accusatorio è stato adottato nei sistemi democratici essendo attento a
garantire il rispetto delle posizioni dell'imputato alla luce della presunzione di non colpevolezza
(attualmente previsto dall'art. 27 comma 3 Cost.)
Il processo è pubblico e caratterizzato dalla oralità, il cuore del procedimento è la fase istruttoria
ovvero la fase in cui il fatto viene ricostruito in contraddittorio tra le parti, attraverso la escussione
dei mezzi di prova, alla presenza di un giudice terzo ed imparziale.
Qual è la differenza rispetto al modello inquisitorio da cui si evince la imparzialità del giudice?
La riforma con la legge delega del 1987 ha portato ad attribuire tutti i poteri investigativi al
magistrato del pubblico ministro che coadiuvato dalla polizia giudiziaria svolge le indagini del caso,
e nell'eventuale fase processuale esercita il potere di accusa contrapposta alla difesa dell'imputato.
In questo scenario il giudice si mantiene in una posizione di equidistanza tra le parti, avendo solo la
funzione didicere jus .
Come è accaduto con il codice penale, anche il codice di procedura penale viene adattato alle
esigenze del regime fascista che adotta il modello inquisitorio; con l'entrata in vigore della
Costituzione nel 1948 la discrasia tra i due testi era palese, e si rendeva indispensabile effettuare una
lettura correttiva del codice di procedura alla luce della Costituzione.
Tale operazione, che tuttora viene applicata al diritto sostanziale, non è riuscita a superare un
aspetto del codice di procedura: le indagini venivano svolte dal giudice delle indagini preliminari
che poi si trovava investito anche della funzione giuridisdizionale.
Fu con tali premesse che nacque il nuovo codice promulgato nel 1988 che aveva la funzione di
innovare il procedimento per renderlo definitivamente rispettoso delle previsioni costituzionali.
Nonostante si tratti di un codice molto recente, anche in tema di procedimento penale non sono
mancati interventi del legislatore che di recente è intervenuto per abbreviare i tempi di quest'ultimo
in omaggio al principio costituzionale della ragionevole durata.
La procedura penale è lo studio di tutte quelle norme che disciplinano l'applicazione del diritto
penale. Mentre il diritto penale è relativo allo studio dei singoli elementi strutturali del reato, la
procedura penale riguarda il modo attraverso il quale il diritto sostanziale viene applicato in base
alle indagini svolte dal magistrato del pubblico ministero e alla sentenza emessa dal giudice.
Da tutto quanto sopra si evince che tali norme hanno un valore strumentale, ma non per questo la
branca in esame si colloca su un piano di secondaria importanza.
La nostra analisi si occupa di due modi diametralmente opposti di concepire il procedimento penale:
il metodo inquisitorio ed il metodo accusatorio.
Puntualizziamo innanzitutto che si parla di procedimento e non di processo in quanto l'indagine non
è relativa solo alla fase di cognizione che termina con una sentenza, ma di primaria importanza è la
fase delle indagini che vengono svolte ed al termine della quale inizia il processo; il procedimento è
quindi l'insieme della fase delle indagini e del processo che termina con la sentenza di assoluzione o
di condanna.
I due distinti modelli di procedimento si sono alternati nel corso degli anni a seconda che vi fosse
uno Stato democratico o totalitario.
Il modello inquisitorio adottato anche durante il regime fascista prevedeva la prevalenza della
ragione di Stato rispetto ai diritti del soggetto inquisito. Si trattava di un procedimento segreto,
caratterizzato dalla forma scritta la cui validità era dimostrata dal fatto che si concludeva sempre
con una confessione da parte dell'imputato. Quello che però le cronache del tempo omettono è che
gli imputati venivano torturati fino a quando non confessavano!
Quello che caratterizza tale modello è la figura del giudice delle indagini preliminari il quale si
occupava di tutta la fase investigativa ed al termine di questa emanava una sentenza. Tale schema
lede il postulato del giudice terzo ed imparziale in quanto è chiaro che se il giudice, al termine delle
indagini, ritiene di dover azionare il processo penale, è convinto della colpevolezza dell'imputato;
come si può pretendere che lo stesso giudice nel momento in cui emana una sentenza si mantenga
super partes?
All'opposto il metodo accusatorio è stato adottato nei sistemi democratici essendo attento a
garantire il rispetto delle posizioni dell'imputato alla luce della presunzione di non colpevolezza
(attualmente previsto dall'art. 27 comma 3 Cost.)
Il processo è pubblico e caratterizzato dalla oralità, il cuore del procedimento è la fase istruttoria
ovvero la fase in cui il fatto viene ricostruito in contraddittorio tra le parti, attraverso la escussione
dei mezzi di prova, alla presenza di un giudice terzo ed imparziale.
Qual è la differenza rispetto al modello inquisitorio da cui si evince la imparzialità del giudice?
La riforma con la legge delega del 1987 ha portato ad attribuire tutti i poteri investigativi al
magistrato del pubblico ministro che coadiuvato dalla polizia giudiziaria svolge le indagini del caso,
e nell'eventuale fase processuale esercita il potere di accusa contrapposta alla difesa dell'imputato.
In questo scenario il giudice si mantiene in una posizione di equidistanza tra le parti, avendo solo la
funzione didicere jus .
Come è accaduto con il codice penale, anche il codice di procedura penale viene adattato alle
esigenze del regime fascista che adotta il modello inquisitorio; con l'entrata in vigore della
Costituzione nel 1948 la discrasia tra i due testi era palese, e si rendeva indispensabile effettuare una
lettura correttiva del codice di procedura alla luce della Costituzione.
Tale operazione, che tuttora viene applicata al diritto sostanziale, non è riuscita a superare un
aspetto del codice di procedura: le indagini venivano svolte dal giudice delle indagini preliminari
che poi si trovava investito anche della funzione giuridisdizionale.
Fu con tali premesse che nacque il nuovo codice promulgato nel 1988 che aveva la funzione di
innovare il procedimento per renderlo definitivamente rispettoso delle previsioni costituzionali.
Nonostante si tratti di un codice molto recente, anche in tema di procedimento penale non sono
mancati interventi del legislatore che di recente è intervenuto per abbreviare i tempi di quest'ultimo
in omaggio al principio costituzionale della ragionevole durata. [Torna su]
Voci di glossario:
1. Procedimento penale:
con tale formula si intende far riferimento alla fase delle indagini preliminari e alla
successiva, ed eventuale fase processuale che termina con il giudizio. La fase iniziale del
procedimento non ha natura processuale, in quanto l'attività del pubblico ministero,
coadiuvato dalla polizia giudiziaria, tende a raccogliere tutto il materiale probatorio; solo al
termine di questa fase, eventualmente, inizierà il processo. [Torna al testo]
2. Metodo inquisitorio:
è la tipologia di procedimento penale utilizzata dai regimi totalitari, i quali davano
prevalenza alla difesa della società piuttosto che alle garanzie dell'imputato. Tale regime è
caratterizzato dalla segretezza del processo, dalla scrittura e dalla funzione del giudice che
svolge le indagini preliminari. [Torna al testo]
Metodo accusatorio :
è la tipologia di procedimento che viene attualmente adoperata, che ha la funzione di garantire il rispetto dei principi
costituzionali: primo tra tutti quello della difesa. La matrice democratica di tale sistema si evince dalla particolare
attenzione rivolta alla funzione giurisdizionale, vale a dire al ruolo del giudice terzo ed imparziale nel processo.
Procedimento penale
I principi costituzionali del processo penale
I principi costituzionali del processo penale
I principi generali sottesi al processo penale non promanano da precise norme, ma sono il risultato dell'elaborazione
dottrinaria in ordine ai principi contenuti nella Costituzione nonché alle regole previste nel codice di procedura.
• Principio di eguaglianza. E' sancito dall'art. 3 Cost. a norma del quale: <<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali>>.
• Il diritto alla tutela giurisdizionale. L'art. 24 Cost. afferma: << Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
ed interessi legittimi >>.
• Il principio del doppio grado di giurisdizione. Il nostro ordinamento prevede il doppio grado di giudizio assicurando così
la possibilità che la sentenza del primo giudice possa essere vagliata da un giudice di grado superiore. Diversa dal
concetto di grado è il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione che valuta il rispetto delle previsioni di
legge durante la fase del procedimento penale.
Il giusto processo. Con la legge n. 2 del 1999 il Parlamento procede ad una integrazione dell'art 111 Cost. al fine di
rafforzare l'opzione per il modello accusatorio. I principi ivi enucleati sono: riserva assoluta di legge per la materia
processuale; terzietà ed imparzialità del giudice; formazione della prova in contraddittorio delle parti; parità processuale
tra l'accusa e la difesa; ragionevole durata del processo.
Procedura penale
Il potere giurisdizionale
Il potere giurisdizionale
Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normative da far valere nel caso concreto, per eliminare i
dubbi sorti in ordine alla qualificazione da dare al caso in questione, oppure mette in atto sanzioni previste nel caso in cui
la volontà di legge non sia osservata, assicurando in tal modo la certezza del diritto e la reintegrazione dell'ordinamento
giuridico violato.
Pertanto, lo Stato con la funzione legislativa pone in essere le norme giuridiche e con la funzione giurisdizionale le fa
rispettare, dal momento che costituirebbe un non senso porre astrattamente in essere le norme che regolano la pacifica
convivenza e non intervenire nel caso in cui queste norme non vengano rispettate.
La giurisdizione penale è il potere di accertare se siano stati commessi dei fatti previsti ed incriminati in diritto penale, e
di applicare, in caso di giudizio positivo la pena prevista dal codice; in sintesi tale giurisdizione realizza l'interesse della
collettività alla tutela di determinati valori o istituti previsti dalla Stato.
La punizione del colpevole rappresenta un importante diritto della persona offesa dall'azione delittuosa, esercitata nei
confronti di chi viene indicato come possibile autore della stessa. Inoltre, la funzione esercitata dal giudice tende a
soddisfare anche i diritti del presunto colpevole, che viene garantito dal fatto che il sistema venga disciplinato in modo da
garantire l'applicazione dell'art. 13 Cost. Quest'ultimo sancisce l'inviolabilità della libertà personale, fondata su due
importanti garanzie: il principio di legalità e la riserva di giurisdizione.
Le prerogative del giudice penale.
L'art. 25 Cost. comma 1 sancisce il fondamentale principio di precostituzione del giudice, stabilendo che <<nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge>>. Tale principio vieta che il giudice venga designato a
posteriori in relazione ad una determinata controversia.
Lo scopo di tale previsione è quello di garantire che il cittadino sia sempre giudicato da un organo individuabile in
astratto dalla legge, in base ai criteri oggettivi relativi alla competenza.
Particolarmente importante la duplice garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Ai sensi dell'art.
104 Cost. la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Con questa espressione
ci si riferisce agli altri poteri dello Stato: quello legislativo e quello esecutivo. Mentre l'espressione “autonomia” si riferisce
all'ordine della magistratura nel suo complesso, l'espressione “indipendenza”, intesa come rapporto diretto tra il giudice e
la legge, si riconduce direttamente al singolo giudice quale mero applicatore della legge.
Per rendere effettiva questa forma di indipendenza è stato necessario elidere in capo al potere esecutivo qualsiasi
facoltà di disporre degli interessi personali del giudice relativamente alla sua stessa situazione giuridica di impiegato
pubblico. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso l'istituzione di un importante organo di rilevanza costituzionale: il
Consiglio Superiore della Magistratura.
Il problema dell'indipendenza del giudice non si pone solo in riferimento agli altri poteri dello Stato, ma anche nei rapporti
tra i singoli giudici; anche in questo caso la Costituzione, dopo aver previsto che i giudici siano sottoposti solo alla legge
(art. 101 comma 2) per cui non è ipotizzabile alcuna interferenza rispetto alle altre funzioni e tra gli stessi, pone la regola
che i giudici si distinguono solo in virtù delle loro funzioni, e non per grado od anzianità.
L'art. 102 Cost., al fine di garantire il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, fa divieto di istituire giudici speciali e
straordinari. Sono giudici speciali quelli diversi dai giudici ordinari e che hanno giurisdizione su particolari materie (ad
esempio i tribunali militari); per questi non può parlarsi di un divieto assoluto, in quanto l'ordinamento prevede alcune
figure di giudici speciali, ma di un divieto relativo, vale a dire che non possono essere istituiti altri giudici speciali al di
fuori di quelli già contemplati.
Sono giudici straordinari, assolutamente vietati, quelli che vengono costituiti appositamente dopo la commissione di un
fatto, al fine di giudicare quest'ultimo.
Il giudice penale è un giudice ordinario sottoposto a tutte le regole per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
In primo grado possiamo annoverare: la Corte D'Assise, organo collegiale, competente a giudicare per i reati più gravi
per i quali non è prevista una particolare conoscenza tecnica;
Il Tribunale per i minorenni che è una giurisdizione specializzata, perché esercitata da giudici muniti di specifica
conoscenza dei problemi della giustizia minorile e tendenti a conseguire obiettivi di rieducazione/risocializzazione.
Il Tribunale che giudica nella sua diversa composizione monocratica o collegiale a seconda del massimo previsto dalla
pena edittale per quel reato. La riserva della collegialità è prevista per i reati la cui pena massima sia superiore ai dieci
anni e per i quali è richiesta una particolare preparazione tecnica, mentre al di sotto di questa soglia la cognizione spetta
al Tribunale in composizione monocratica, che consente una maggior celerità dei tempi processuali.
In secondo grado la giurisdizione viene esercitata dalla Corte d'Appello per tutte le sentenze emanate dai giudici di primo
grado all'infuori di quelle emanate dalla Corte d'Assise per le quali è competente la Corte d'Assise d'Appello.
Infine il controllo sulla legittimità viene assegnato alla Corte di Cassazione che non si può configur
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