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LE COSE (RES)
Gaio opera una "summa divisio" fra due categorie di res:
- res divini iuris (res sacrae, res religiosae, res sanctae)
- res humani iuris (res publicae, res privatae)
RES MANCIPI
Le res mancipi sono:
- I fondi italici
- Le servitù turistiche
- Gli schiavi
- Gli animali di tiro e soma
Prendono il loro nome da "mancipium" ovvero l'atto di trasmissione che poi prese il nome di mancipatio.
La Proprietà
La proprietà è il più eminente dei diritti reali e conferisce al titolare di tale diritto le più ampie facoltà esercitabili della cosa.
La proprietà (Domonium) è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale, ove la legge non lo vieti. (definizione di Bartolo che si pone alla base dei principali codici europei)
I caratteri del Dominium:
- illimitatezza interna
- valenza assorbente
- elasticità
- perpetuità
- gratuità
La proprietà bonitaria (in bonis)
(habere): Gaio nelle istitutiones ci riferisce che i romani avrebbero conosciuto unduplex dominium, il dominium ex iure quiritum e l'in bonis habere. L'in bonis habere era più propriamente un possesso di buona fede ottenuto a titolo derivativo sulla base di una traditio e di una iusta causa. "Infatti se io di una cosa mancipi non ti ho fatto né la mancipatio né la in iure cessio, ma soltanto la traditio, tale cosa viene a essere nel tuo patrimonio (in bonis tuis), ma resta mia ex iure quiritum, finché col tuo possesso tu non la usucapisca."
Il proprietario bonitario qualora fosse stato spossessato da un terzo, disponeva dell'ACTIO PUBLICIANA per il recupero del possesso. Tale azione fu introdotta intorno al 67 a.C ed era un'azione fittizia, nella quale si fingeva che il possessore avesse posseduto il bene per il tempo utile all'usucapione. (Il proprietario bonitario veniva quindi considerato alla stregua di un dominus)
proprietario bonitario fu attribuito anche un mezzo di difesa nei confronti del dominus che, scorrettamente, avendo trasferito la "res mancipi" con una traditio, avesse poi intentato la "rei vendicatio" nei confronti del proprietario bonitario. Tale rimedio era l'exceptio rei venditae et traditae.
L'acquisto da non proprietario:
in tale caso la tutela è analoga a quella del caso precedente, esisterà però una differenza rispetto al caso visto prima, poiché l'acquirente da non proprietario prevale su tutti, ma non nei confronti del reale proprietario, il quale potrà prevalere esperendo la replicatio iusti dominii. (replica di legittimo dominio)
La possessio vel usufructus dei fondi provinciali:
Il suolo provinciale era valutato come di appartenenza al "populus romanus". I privati che possedevano tale territorio non avevano il DOMINIUM, ma una situazione chiamata ususfructus ed erano tenuti a pagare
Alluvione: L'acquisto avviene a mano a mano che il materiale trasportato dal fiume si deposita lungo le rive.
Avulsione: si ha quella che i medievali chiamavano "avulsio" quando la forza delle acque abbia trasportato una parte consistente di un fondo superiore, la quale sia andata successivamente ad appoggiarsi ad un fondo rivierasco. In questo caso per l'acquisto della proprietà è necessaria la coalitio, e cioè l'immettersi delle radici dall'una parte all'altra.
B) Accessione di bene mobile a bene immobile ( semina, piantagione ed edificazione) in tali casi appare evidente l'applicazione del principio cardine superficies solo cedit, nel senso che tutto ciò che sorge sopra la faccia del suolo appartiene al proprietario del suolo stesso.
Nei casi della semina e della piantagione, si considera il terreno così principale, con la
conseguenza quindi che il proprietario del terreno acquisterà la proprietà delle sementi. Mentre per quanto riguarda l'edificazione esistono diversi casi: costruzione realizzata dal proprietario del terreno con materiali altrui: cosa principale è il suolo, cosa accessoria i materiali. Il proprietario dei materiali tuttavia non ne perde il diritto, che resta però quiescente, quindi se l'edificio dovesse crollare, la proprietà si risveglierebbe e potrebbe compiere l'azione di rivendica dei materiali. Costruzione su suolo altrui con materiali propri: si distinguono i casi del costruttore in buona fede e il costruttore in mala fede. Se il costruttore è in buona fede si ricade nel caso precedente (proprietà dei materiali diventa quiescente) se invece è in mala fede, il proprietario del suolo acquista sia la proprietà dell'edificio che quella dei materiali. C) Accessione da bene mobile a bene mobile si tratta di casiin cui una cosa mobile ritenuta accessoria acceda a un'altra cosa mobile ritenuta principale con la conseguenza che il proprietario della cosa principale acquista la proprietà della cosa accessoria.
I casi sono:
- saldatura a fusione
- scrittura
- tessitura
- tintura
- pittura
Nella scrittura l'inchiostro accede al supporto, nella tessitura il ricamo accede al tessuto, così come nella tintura, mentre nella pittura si segue la regola inversa (Gaio II 78), ovvero è la tela cosa accessoria ad accedere alla pittura e non viceversa.
5) La specificazione è un modo di acquisto a titolo originario in cui un soggetto (specificatore) con materia altrui produce un bene che ha una diversa destinazione economica (nova species).
Chi acquista la proprietà della nova species? Esistevano delle controversie a riguardo tra i sabiniani e i proculiani, alla fine si affermò la soluzione intermedia per cui, se si poteva tornare alla materia d'origine, il proprietario
determinato periodo di tempo sulla base di un valido titolo. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e ha una struttura possessoria. Consiste nel possedere in buona fede e con un valido titolo una cosa che può essere oggetto di dominio per un determinato periodo di tempo. Il termine "usucapio" deriva da "usucapere" (acquistare) e "usus" (per mezzo del possesso). Questo meccanismo fu introdotto per evitare che la proprietà delle cose rimanesse incerta per troppo tempo. L'usucapione facilitava la prova della proprietà, poiché era sufficiente dimostrare di aver posseduto il bene in buona fede per un certo periodo di tempo.Gli elementi dell'usucapio sono i seguenti: res habilis (idoneità della cosa), titulus, fides (buona fede) e possessio.
Res habilis: la cosa deve essere idonea ad essere usucapita, le cose extracommercium e i fondi provinciali che non erano suscettibili di dominium non potevano nemmeno essere usucapiti.
Titulus o iusta causa: è una situazione giuridica oggettiva che, di per sé, giustificherebbe l'acquisto immediato della proprietà.
Bona Fides: la buona fede è la convinzione di non ledere l'altrui diritto.
I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ A TITOLO DERIVATIVO
MANCIPATIO
- TRADITIO
- IN IURE CESSIO
La Mancipatio: le res mancipi potevano essere trasferite solo mediante un determinato rito. (Il rito in origine era chiamato mancipium, da qui appunto res mancipi). Si ha notizia della mancipatio già nella legge delle XII tavole. La mancipatio ha origine come compravendita a contanti con effetti reali.
atto formale che si compie per rame e bilancia). Con l'avvento della moneta coniata l'atto mancipatorio diventa una finzione ed è adibito a trasmettere la proprietà delle res mancipi sulla base di varie cause negoziali come compravendita e donazione. Si tratta di un modo di acquisto di diritto civile praticabile dai cittadini romani e dagli stranieri muniti di commercium. Il rito formale prevedeva la presenza di 5 cittadini puberi, di un libripens (pesatore), del mancipio accipiens (avente causa) e del mancipio dans (dante causa). (contraddizioni nella formula del rito controlla pag 79/80 ulrich manthe) La mancipatio era idonea anche per far conseguire effetti diversi dal trasferimento del dominium, i