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ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO

I Diritti Reali (ius in re)

“ i diritti reali sono quei diritti soggettivi assoluti che hanno una diretta

incidenza sulle cose ” (diritto soggettivo sulla cosa che vale ERGA OMNES)Il

diritto di proprietà è il più eminente dei diritti reali, oltre ad esso vi sono

anche i diritti reali su cosa altrui( iura in re aliena).

I diritti reali minori si suddividono in diritti reali di godimento e diritti reali

parziari.Le caratteristiche principali dei diritti reali sono L’autosufficienza e

la tipicità.

-LE COSE (RES)

Gaio opera una “summa divisio” fra due categorie di res:

res divini iuris ( res sacrae, res religiosae, res sanctae)

res humani iuris (res publicae, res privatae)

RES MANCIPI

Le res mancipi sono:

1) I fondi italici

2) Le servitù turistiche

3) Gli schiavi

4) Gli animali di tiro e soma

Prendono il loro nome da “mancipium” ovvero l’atto di trasmissione

che poi prese il nome di mancipatio.

La Proprietà

“la proprietà è il più eminente dei diritti reali e conferisce al titolare di

tale diritto le più ampie facoltà esercitabili della cosa “

La proprietà (Domonium) è il diritto di disporre interamente di una

cosa corporale, ove la legge non lo vieti. (definizione di Bartolo che si

pone alla base dei principali codici europei )

I caratteri del Dominium:

1 illimitatezza interna

2 valenza assorbente

3 elasticità

4 perpetuità

5 gratuità

La proprietà bonitaria (in bonis habere):

Gaio nelle istitutiones ci riferisce che i romani avrebbero conosciuto un

duplex dominium, il dominium ex iure quiritum e l’in bonis habere.

L’in bonis habere era più propriamente un possesso di buona fede

ottenuto a titolo derivativo sulla base di una traditio e di una iusta

causa .

“infatti se io di una cosa mancipi non ti ho fatto né la mancipatio

 né la in iure cessio, ma soltanto la traditio, tale cosa viene ad

essere nel tuo patrimonio ( in bonis tuis), ma resta mia ex iure

quiritum, finchè col tuo possesso tu non la usucapisca”

Il proprietario bonitario qualora fosse stato spossessato da un terzo,

disponeva dell’ACTIO PUBLICIANA per il recupero del possesso.

Tale azione fu introdotta intorno al 67 a.C ed era un’azione fittizia,

nella quale si fingeva che il possessore avesse posseduto il bene per il

tempo utile all’usucapione.

( il proprietario bonitario veniva quindi considerato alla stregua di un

dominus)

Al proprietario bonitario fu attribuito anche un mezzo di difesa nei

confronti del dominus che, scorrettamente, avendo trasferito la “res

mancipi” con una traditio, avesse poi intentato la “ rei vendicatio” nei

confronti del proprietario bonitario.

Tale rimedio era l’exceptio rei venditae et traditae.

L’acquisto da non proprietario:

 in tale caso la tutela è analoga a quella del caso precedente, esiste

però una differenza rispetto al caso visto prima, poiché l’acquirente da

non proprietario prevale su tutti , ma non nei confronti del reale

proprietario , il quale potrà prevalere esperendo la replicatio iusti

dominii. (replica di legittimo dominio)

La possessio vel usufructus dei fondi provinciali

 Il suolo provinciale era valutato come di appartenenza al “populus

romanus”. I privati che possedevano tale territorio non avevano il

DOMINIUM, ma una situazione chiamata ususfructus ed erano

tenuti a pagare un’imposta.

I modi di acquisto della proprietà

“I modi di acquisto della proprietà sono quei fatti giuridici, naturali, o

umani, a cui l’ordinamento associa il sorgere della titolarità del diritto a

capo a un soggetto”

I modi di acquisto a titolo originario :

 L’occupazione

 La scoperta del tesoro

 Accessione

 La specificazione

 Confusione e commistione

 L’acquisto dei frutti

 usucapione

1)L’occupazione: consiste nella presa di possesso di una cosa che non sia di

nessuno(res nullius) o che sia stata abbandonata (res derelicta).

Per quanto riguarda la caccia e la pesca, le bestie selvatiche , gli uccelli e i

pesci sono di proprietà di chi li catturi. (anche le api possono essere

acquistate per occupazione).

Nel caso del nemico sconfitto in guerra, anche egli è occupabile così come le

cose che gli appartengono. (in età successiva prigionieri e bottino andranno

allo stato).

2) scoperta del tesoro: tesoro è un bene mobile di pregio, nascosto ovunque

da tempo immemorabile. In origine il tesoro spettava al proprietario del

fondo dove era stato ritrovato. A seguito di un intervento di Adriano (accolto

anche da giustiniano in seguito) la proprietà del tesoro fu disciplinata i

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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