ELEMENTI DI DIRITTO ROMANO
I Diritti Reali (ius in re)
“ i diritti reali sono quei diritti soggettivi assoluti che hanno una diretta
incidenza sulle cose ” (diritto soggettivo sulla cosa che vale ERGA OMNES)Il
diritto di proprietà è il più eminente dei diritti reali, oltre ad esso vi sono
anche i diritti reali su cosa altrui( iura in re aliena).
I diritti reali minori si suddividono in diritti reali di godimento e diritti reali
parziari.Le caratteristiche principali dei diritti reali sono L’autosufficienza e
la tipicità.
-LE COSE (RES)
Gaio opera una “summa divisio” fra due categorie di res:
res divini iuris ( res sacrae, res religiosae, res sanctae)
res humani iuris (res publicae, res privatae)
RES MANCIPI
Le res mancipi sono:
1) I fondi italici
2) Le servitù turistiche
3) Gli schiavi
4) Gli animali di tiro e soma
Prendono il loro nome da “mancipium” ovvero l’atto di trasmissione
che poi prese il nome di mancipatio.
La Proprietà
“la proprietà è il più eminente dei diritti reali e conferisce al titolare di
tale diritto le più ampie facoltà esercitabili della cosa “
La proprietà (Domonium) è il diritto di disporre interamente di una
cosa corporale, ove la legge non lo vieti. (definizione di Bartolo che si
pone alla base dei principali codici europei )
I caratteri del Dominium:
1 illimitatezza interna
2 valenza assorbente
3 elasticità
4 perpetuità
5 gratuità
La proprietà bonitaria (in bonis habere):
Gaio nelle istitutiones ci riferisce che i romani avrebbero conosciuto un
duplex dominium, il dominium ex iure quiritum e l’in bonis habere.
L’in bonis habere era più propriamente un possesso di buona fede
ottenuto a titolo derivativo sulla base di una traditio e di una iusta
causa .
“infatti se io di una cosa mancipi non ti ho fatto né la mancipatio
né la in iure cessio, ma soltanto la traditio, tale cosa viene ad
essere nel tuo patrimonio ( in bonis tuis), ma resta mia ex iure
quiritum, finchè col tuo possesso tu non la usucapisca”
Il proprietario bonitario qualora fosse stato spossessato da un terzo,
disponeva dell’ACTIO PUBLICIANA per il recupero del possesso.
Tale azione fu introdotta intorno al 67 a.C ed era un’azione fittizia,
nella quale si fingeva che il possessore avesse posseduto il bene per il
tempo utile all’usucapione.
( il proprietario bonitario veniva quindi considerato alla stregua di un
dominus)
Al proprietario bonitario fu attribuito anche un mezzo di difesa nei
confronti del dominus che, scorrettamente, avendo trasferito la “res
mancipi” con una traditio, avesse poi intentato la “ rei vendicatio” nei
confronti del proprietario bonitario.
Tale rimedio era l’exceptio rei venditae et traditae.
L’acquisto da non proprietario:
in tale caso la tutela è analoga a quella del caso precedente, esiste
però una differenza rispetto al caso visto prima, poiché l’acquirente da
non proprietario prevale su tutti , ma non nei confronti del reale
proprietario , il quale potrà prevalere esperendo la replicatio iusti
dominii. (replica di legittimo dominio)
La possessio vel usufructus dei fondi provinciali
Il suolo provinciale era valutato come di appartenenza al “populus
romanus”. I privati che possedevano tale territorio non avevano il
DOMINIUM, ma una situazione chiamata ususfructus ed erano
tenuti a pagare un’imposta.
I modi di acquisto della proprietà
“I modi di acquisto della proprietà sono quei fatti giuridici, naturali, o
umani, a cui l’ordinamento associa il sorgere della titolarità del diritto a
capo a un soggetto”
I modi di acquisto a titolo originario :
L’occupazione
La scoperta del tesoro
Accessione
La specificazione
Confusione e commistione
L’acquisto dei frutti
usucapione
1)L’occupazione: consiste nella presa di possesso di una cosa che non sia di
nessuno(res nullius) o che sia stata abbandonata (res derelicta).
Per quanto riguarda la caccia e la pesca, le bestie selvatiche , gli uccelli e i
pesci sono di proprietà di chi li catturi. (anche le api possono essere
acquistate per occupazione).
Nel caso del nemico sconfitto in guerra, anche egli è occupabile così come le
cose che gli appartengono. (in età successiva prigionieri e bottino andranno
allo stato).
2) scoperta del tesoro: tesoro è un bene mobile di pregio, nascosto ovunque
da tempo immemorabile. In origine il tesoro spettava al proprietario del
fondo dove era stato ritrovato. A seguito di un intervento di Adriano (accolto
anche da giustiniano in seguito) la proprietà del tesoro fu disciplinata i
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