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Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Briguglio Filippo, libro consigliato Elementi di diritto romano: I diritti reali e il possesso - La rappresentanza - Le obbligazioni, Briguglio Filippo Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Briguglio Filippo, libro consigliato Elementi di diritto romano: I diritti reali e il possesso - La rappresentanza - Le obbligazioni, Briguglio Filippo Pag. 2
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Usucapio libertatis,

- riguardante le servitù negative, che si estinguono attuando

l'atto contrario e possedendo il fondo in tale stato per due anni.

- Confusione, vale a dire quando i due fondi diventano proprietà del medesimo

dominus. in iure cessio.

- Rinuncia, che può venire actio in rem vindicatio servitutis.

29. La servitù si difende attraverso una chiamata

Tale azione spetta al proprietario del fondo dominante.

30. Usufrutto e diritti affini. L'usufrutto è il diritto di usare e fruire di cose altrui

senza modificarne la sostanza (vale a dire la destinazione economica).

31. Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui che aveva ad oggetto

cose inconsumabili e fruttifere.

32. I soggetti del rapporto erano l'usufruttuario e il proprietario del bene su cui

nuda proprietas.

l'usufrutto gravava. Quest'ultimo conservava la Tale diritto era

inalienabile ed era strettamente connesso con la persona dell'usufruttuario.

Pertanto, con la morte di quest'ultimo si estingueva l'usufrutto.

33. Tale istituto nacque nel II sec a.C. con finalità di sostentamento vitalizio nei

confronti della vedova con figli. Infatti, nel caso in cui un marito avesse contratto

matrimonio con una moglie non uscita dalla famiglia d'origine e in seguito questo

marito avesse voluto fare testamento, alla morte della donna, i beni

precedentemente del marito non sarebbero andati ai figli, perché ella invece non

poteva fare testamento.

34. Si pensò così a un congegno giuridico che permettesse alla donna di disporre

dei beni del testatore senza acquistarne la proprietà che sarebbe rimasta ai figli.

35. Attraverso l'usufrutto, la donna acquistava il diritto di usare e fruire di una quota

del patrimonio ereditario del testatore. In questo modo si evitava che la donna

rimanesse in povertà e si preservava il patrimonio familiare.

36. Oggetto dell'usufrutto è un bene inconsumabile e inizialmente questo bene

doveva anche essere fruttifero, vale a dire in grado di generare reddito.

37. L'usufruttuario può servirsi della cosa e può fare propri i suoi frutti, attraverso la

percezione.

38. L'usufruttuario è un mero detentore e non può in alcun modo mutare la

destinazione economica del bene.

39. D'altra parte, il nudo proprietario conserva il possesso del bene in usufrutto.

cautio fructuaria.

40. Gli obblighi dell'usufruttuario e la Quest'ultima è una

satisdatio (vale a dire una stipulazione assistita da garanzie personali). Essa

conteneva tre clausole in base alle quali l'usufruttuario:

- si impegnava a usare e fruire del bene in conformità con le indicazioni di un

arbiter nominato dal pretore

- si impegnava a restituire la cosa terminato l'usufrutto

- era gravato dal dovere generale di astensione da condotta di mala fede.

41. Esattamente come per le servitù, anche per l’usufrutto esistevano dei modi di

costituzione sia di diritto civile sia di diritto pretorio.

42. I primi sono i seguenti:

- Legato per vindicationem

- In iure cessio

Deductio: res nec mancipi incorporale,

- essendo l’usufrutto non poteva essere

mancipatio. mancipatio

oggetto della Tuttavia, si poteva compiere la della nuda

deductio

proprietà operando per se stessi la dell’usufrutto.

- Adiudicatio iudicium legitimum

in litis aestimatio

- pagamento della

43. I secondi sono:

- Pactiones et stipulationes

- Adiudicatio

- Traditio o patientia

44. capitis deminutio;

I modi di estinzione dell'usufrutto sono la morte e la il

termine, vale a dire la scadenza finale; la consolidazione, che si aveva quando

l’usufruttuario diventasse proprietario del bene, con conseguente estinzione del

in iure cessio;

diritto reale minore; perimento dell’oggetto; non uso.

45. vindicatio usus fructus

La difesa dell'usufrutto si aveva tramite l'azione di in

capo all'usufruttuario. Questa azione era esperibile sia contro il nudo proprietario

che contro terzi.

46. Con un senatoconsulto dell'età di Tiberio, si aprì alla possibilità di dare in

usufrutto cose consumabili. Questo istituto si chiama quasi usufrutto. Esso aveva

effetti meramente obbligatori e il suo regime era sostanzialmente analogo a quello

di un mutuo, nel quale sorgeva l'obbligo di restituire a un dato termine.

47. L'uso è il diritto reale che consente l'uso di una cosa altrui senza la percezione

dei frutti. Un'eccezione esisteva per quanto riguardava l'uso su fondi rustici, che

permetteva di appropriarsi di tutto ciò “che sia sufficiente per il sostentamento di

se stesso e della sua famiglia”.

48. Il diritto di abitazione consente al titolare di utilizzare come dimora personale

un’abitazione altrui.

49. superficies solo cedit.

Il diritto di superficie si ricollega al principio Era perciò

negata dai romani la divisione per piani orizzontali, vale a dire che il suolo

appartenesse ad un proprietario, mentre un altro fosse il proprietario dell'edificio

che vi sorgeva sopra.

50. Enfiteusi: Nome che deriva dal greco consisteva in una concessione a tempo

indeterminato di terre da parte di enti pubblici ai privati dietro il corrispettivo di un

canone annuale. Il concessionario era tenuto a coltivare il fondo oggetto della

concessione.

51. I mezzi giudiziari a difesa della proprietà:

52. rei vindicatio

La : il proprietario spossessato aveva a disposizione un'azione per

rei vindicatio.

il recupero del possesso, chiamata

53. In processo, l'attore doveva dimostrare di essere proprietario.

54. rei vindicatio

La era un'azione con clausola arbitraria, nel senso che, in caso di

mancata restituzione della cosa da parte del convenuto, l'attore avrebbe

litis aestimatio.

determinato il valore della

55. Actio negatoria , che spettava al proprietario nei confronti di terzi che

pretendessero di esercitare un diritto reale minore sul bene di sua proprietà.

56. Tutela relativa ai rapporti di vicinato:

- Azione per stornare l'acqua piovana: essa veniva utilizzata dal proprietario

di un fondo contro il vicino che avesse mutato lo scorrere naturale delle acque,

facendole confluire nel fondo contiguo.

- Denuncia di nuova opera: atto solenne stragiudiziale con la quale si intimava

il proprietario del fondo vicino, sul quale si stessero seguendo opere di

costruzione o di demolizione che risultassero pericolose.

- Garanzia per danno eventuale: era uno strumento giuridico al quale si

ricorreva nell'ipotesi di ricevere danni dal fondo del vicino per svariate ragioni,

come il crollo di un edificio pericolante. A questo punto, il titolare del fondo da

cautio,

cui proveniva il pericolo prometteva al vicino, attraverso una che, se

fosse successo un danno, lo avrebbe risarcir

- Interdictum “quod vi aut clam” : l’interdetto prende il nome dalle sue prime

parole e serviva a far rimuovere una costruzione che qualcuno avesse realizzato

vi)

su un fondo altrui, nonostante il divieto del proprietario ( oppure di nascosto

(clam).

- Azione per il regolamento di confini: nel caso dei fondi rustici, se si fosse

verificata la necessità di un regolamento dei confini, l’azione preposta sarebbe

l’actio finium refundorum.

stata, appunto,

1. Le garanzie dell’obbligazione svolgono la funzione di rendere più sicura la posizione

del creditore aumentando le sue probabilità di ottenere piena soddisfazione del

proprio credito.

2. Esse si distinguono in garanzie personali e in garanzie reali.

3. Le prime sono quelle nella quali un terzo si obbliga personalmente per un debito

altrui, costituendo un’obbligazione che si aggiunge a Obbligazione

quella del debitore principale solidale passiva

accessoria.

4. Le seconde sono quelle nelle quali viene messa a disposizione del creditore una

cosa sulla quale, in caso di inadempimento, egli possa soddisfarsi.

5. La più antica figura di garanzia reale era attuata attraverso un congegno giuridico

che prevedeva il trasferimento fiduciario della proprietà di un bene dal debitore al

creditore con l’impegno di ottenerne il ritrasferimento nel momento in cui il debito

fosse stato estinto. Questo istituto prendeva il nome di fiducia.

6. Pegno: attraverso tale patto, il debitore oppignorante consegnava al creditore

pignoratizio un bene mobile, trasferendone il possesso. Il debitore poteva

rivendicare il bene nel momento in cui avesse pagato il suo debito. Si parla, in

pignus datum, datio

questi casi, di perché appunto c’è una del bene.

pignus datum

7. Il era inizialmente protetto dagli interdetti a difesa del possesso. Poi

l’actio Serviana,

si introdusse esperibile nei confronti di qualunque possessore della

cosa.

pignus conventum

8. Il poteva essere costituito mediante semplice accordo e

prevedeva che la cosa che costituiva oggetto di garanzia non fosse consegnata al

creditore pignoratizio ma restasse presso il debitore.

pignus conventum

9. Il aveva ad oggetto inizialmente le cose mobili che l’affittuario

invecta et illata

portava sul fondo per coltivarlo. Queste cose erano definite e

costituivano garanzia per il pagamento dell’affitto.

pignus conventum l’actio Serviana.

10.Anche il si difendeva tramite

11.Oggetto del pegno poteva essere qualsiasi cosa corporale, anche un credito o

addirittura l’intero patrimonio del debitore.

12.Il pegno era una garanzia accessoria, perciò se l’obbligazione principale fosse

mancata o fosse stata estinta, stessa sorte sarebbe valsa per il pegno.

13.Nel caso di inadempimento, il creditore poteva rifarsi sul bene oggetto del pegno

tramite due modi:

lex commissoria:

- La secondo la quale il creditore insoddisfatto poteva rifarsi

sulla cosa acquistandone la proprietà.

Ius vendendi:

- consentiva al creditore pignoratizio di vendere la cosa oggetto di

garanzia e di potersi rifare sul ricavato, trattenendo la somma corrispondente al

suo credito e restituendo il di più al debitore.

14.Il possesso è una situazione di fatto. Art. 1140 c.c.: «il possesso è il potere su un

bene che si manifesta in un comportamento corrispondente all’esercizio del diritto

di proprietà».

15.Distinzioni: il proprietario è titolare del diritto soggettivo, il possessore si comporta

come proprietario della cosa.

16.Questa situazione di fatto viene contemplata e tutelata dall’ordinamento perché,

altrimenti, ogni possessore, compreso il proprietario, potrebbe essere spossessato

da chiunque. corpus animus.

17.Savigny, traducendo Paolo, introdusse i concetti di e

Corpus:

- consiste nella materiale disponibilità della cosa

A

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Publisher
A.A. 2024-2025
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AleR11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Briguglio Filippo.