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Usucapio libertatis,
- riguardante le servitù negative, che si estinguono attuando
l'atto contrario e possedendo il fondo in tale stato per due anni.
- Confusione, vale a dire quando i due fondi diventano proprietà del medesimo
dominus. in iure cessio.
- Rinuncia, che può venire actio in rem vindicatio servitutis.
29. La servitù si difende attraverso una chiamata
Tale azione spetta al proprietario del fondo dominante.
30. Usufrutto e diritti affini. L'usufrutto è il diritto di usare e fruire di cose altrui
senza modificarne la sostanza (vale a dire la destinazione economica).
31. Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui che aveva ad oggetto
cose inconsumabili e fruttifere.
32. I soggetti del rapporto erano l'usufruttuario e il proprietario del bene su cui
nuda proprietas.
l'usufrutto gravava. Quest'ultimo conservava la Tale diritto era
inalienabile ed era strettamente connesso con la persona dell'usufruttuario.
Pertanto, con la morte di quest'ultimo si estingueva l'usufrutto.
33. Tale istituto nacque nel II sec a.C. con finalità di sostentamento vitalizio nei
confronti della vedova con figli. Infatti, nel caso in cui un marito avesse contratto
matrimonio con una moglie non uscita dalla famiglia d'origine e in seguito questo
marito avesse voluto fare testamento, alla morte della donna, i beni
precedentemente del marito non sarebbero andati ai figli, perché ella invece non
poteva fare testamento.
34. Si pensò così a un congegno giuridico che permettesse alla donna di disporre
dei beni del testatore senza acquistarne la proprietà che sarebbe rimasta ai figli.
35. Attraverso l'usufrutto, la donna acquistava il diritto di usare e fruire di una quota
del patrimonio ereditario del testatore. In questo modo si evitava che la donna
rimanesse in povertà e si preservava il patrimonio familiare.
36. Oggetto dell'usufrutto è un bene inconsumabile e inizialmente questo bene
doveva anche essere fruttifero, vale a dire in grado di generare reddito.
37. L'usufruttuario può servirsi della cosa e può fare propri i suoi frutti, attraverso la
percezione.
38. L'usufruttuario è un mero detentore e non può in alcun modo mutare la
destinazione economica del bene.
39. D'altra parte, il nudo proprietario conserva il possesso del bene in usufrutto.
cautio fructuaria.
40. Gli obblighi dell'usufruttuario e la Quest'ultima è una
satisdatio (vale a dire una stipulazione assistita da garanzie personali). Essa
conteneva tre clausole in base alle quali l'usufruttuario:
- si impegnava a usare e fruire del bene in conformità con le indicazioni di un
arbiter nominato dal pretore
- si impegnava a restituire la cosa terminato l'usufrutto
- era gravato dal dovere generale di astensione da condotta di mala fede.
41. Esattamente come per le servitù, anche per l’usufrutto esistevano dei modi di
costituzione sia di diritto civile sia di diritto pretorio.
42. I primi sono i seguenti:
- Legato per vindicationem
- In iure cessio
Deductio: res nec mancipi incorporale,
- essendo l’usufrutto non poteva essere
mancipatio. mancipatio
oggetto della Tuttavia, si poteva compiere la della nuda
deductio
proprietà operando per se stessi la dell’usufrutto.
- Adiudicatio iudicium legitimum
in litis aestimatio
- pagamento della
43. I secondi sono:
- Pactiones et stipulationes
- Adiudicatio
- Traditio o patientia
44. capitis deminutio;
I modi di estinzione dell'usufrutto sono la morte e la il
termine, vale a dire la scadenza finale; la consolidazione, che si aveva quando
l’usufruttuario diventasse proprietario del bene, con conseguente estinzione del
in iure cessio;
diritto reale minore; perimento dell’oggetto; non uso.
45. vindicatio usus fructus
La difesa dell'usufrutto si aveva tramite l'azione di in
capo all'usufruttuario. Questa azione era esperibile sia contro il nudo proprietario
che contro terzi.
46. Con un senatoconsulto dell'età di Tiberio, si aprì alla possibilità di dare in
usufrutto cose consumabili. Questo istituto si chiama quasi usufrutto. Esso aveva
effetti meramente obbligatori e il suo regime era sostanzialmente analogo a quello
di un mutuo, nel quale sorgeva l'obbligo di restituire a un dato termine.
47. L'uso è il diritto reale che consente l'uso di una cosa altrui senza la percezione
dei frutti. Un'eccezione esisteva per quanto riguardava l'uso su fondi rustici, che
permetteva di appropriarsi di tutto ciò “che sia sufficiente per il sostentamento di
se stesso e della sua famiglia”.
48. Il diritto di abitazione consente al titolare di utilizzare come dimora personale
un’abitazione altrui.
49. superficies solo cedit.
Il diritto di superficie si ricollega al principio Era perciò
negata dai romani la divisione per piani orizzontali, vale a dire che il suolo
appartenesse ad un proprietario, mentre un altro fosse il proprietario dell'edificio
che vi sorgeva sopra.
50. Enfiteusi: Nome che deriva dal greco consisteva in una concessione a tempo
indeterminato di terre da parte di enti pubblici ai privati dietro il corrispettivo di un
canone annuale. Il concessionario era tenuto a coltivare il fondo oggetto della
concessione.
51. I mezzi giudiziari a difesa della proprietà:
52. rei vindicatio
La : il proprietario spossessato aveva a disposizione un'azione per
rei vindicatio.
il recupero del possesso, chiamata
53. In processo, l'attore doveva dimostrare di essere proprietario.
54. rei vindicatio
La era un'azione con clausola arbitraria, nel senso che, in caso di
mancata restituzione della cosa da parte del convenuto, l'attore avrebbe
litis aestimatio.
determinato il valore della
55. Actio negatoria , che spettava al proprietario nei confronti di terzi che
pretendessero di esercitare un diritto reale minore sul bene di sua proprietà.
56. Tutela relativa ai rapporti di vicinato:
- Azione per stornare l'acqua piovana: essa veniva utilizzata dal proprietario
di un fondo contro il vicino che avesse mutato lo scorrere naturale delle acque,
facendole confluire nel fondo contiguo.
- Denuncia di nuova opera: atto solenne stragiudiziale con la quale si intimava
il proprietario del fondo vicino, sul quale si stessero seguendo opere di
costruzione o di demolizione che risultassero pericolose.
- Garanzia per danno eventuale: era uno strumento giuridico al quale si
ricorreva nell'ipotesi di ricevere danni dal fondo del vicino per svariate ragioni,
come il crollo di un edificio pericolante. A questo punto, il titolare del fondo da
cautio,
cui proveniva il pericolo prometteva al vicino, attraverso una che, se
fosse successo un danno, lo avrebbe risarcir
- Interdictum “quod vi aut clam” : l’interdetto prende il nome dalle sue prime
parole e serviva a far rimuovere una costruzione che qualcuno avesse realizzato
vi)
su un fondo altrui, nonostante il divieto del proprietario ( oppure di nascosto
(clam).
- Azione per il regolamento di confini: nel caso dei fondi rustici, se si fosse
verificata la necessità di un regolamento dei confini, l’azione preposta sarebbe
l’actio finium refundorum.
stata, appunto,
1. Le garanzie dell’obbligazione svolgono la funzione di rendere più sicura la posizione
del creditore aumentando le sue probabilità di ottenere piena soddisfazione del
proprio credito.
2. Esse si distinguono in garanzie personali e in garanzie reali.
3. Le prime sono quelle nella quali un terzo si obbliga personalmente per un debito
altrui, costituendo un’obbligazione che si aggiunge a Obbligazione
quella del debitore principale solidale passiva
accessoria.
4. Le seconde sono quelle nelle quali viene messa a disposizione del creditore una
cosa sulla quale, in caso di inadempimento, egli possa soddisfarsi.
5. La più antica figura di garanzia reale era attuata attraverso un congegno giuridico
che prevedeva il trasferimento fiduciario della proprietà di un bene dal debitore al
creditore con l’impegno di ottenerne il ritrasferimento nel momento in cui il debito
fosse stato estinto. Questo istituto prendeva il nome di fiducia.
6. Pegno: attraverso tale patto, il debitore oppignorante consegnava al creditore
pignoratizio un bene mobile, trasferendone il possesso. Il debitore poteva
rivendicare il bene nel momento in cui avesse pagato il suo debito. Si parla, in
pignus datum, datio
questi casi, di perché appunto c’è una del bene.
pignus datum
7. Il era inizialmente protetto dagli interdetti a difesa del possesso. Poi
l’actio Serviana,
si introdusse esperibile nei confronti di qualunque possessore della
cosa.
pignus conventum
8. Il poteva essere costituito mediante semplice accordo e
prevedeva che la cosa che costituiva oggetto di garanzia non fosse consegnata al
creditore pignoratizio ma restasse presso il debitore.
pignus conventum
9. Il aveva ad oggetto inizialmente le cose mobili che l’affittuario
invecta et illata
portava sul fondo per coltivarlo. Queste cose erano definite e
costituivano garanzia per il pagamento dell’affitto.
pignus conventum l’actio Serviana.
10.Anche il si difendeva tramite
11.Oggetto del pegno poteva essere qualsiasi cosa corporale, anche un credito o
addirittura l’intero patrimonio del debitore.
12.Il pegno era una garanzia accessoria, perciò se l’obbligazione principale fosse
mancata o fosse stata estinta, stessa sorte sarebbe valsa per il pegno.
13.Nel caso di inadempimento, il creditore poteva rifarsi sul bene oggetto del pegno
tramite due modi:
lex commissoria:
- La secondo la quale il creditore insoddisfatto poteva rifarsi
sulla cosa acquistandone la proprietà.
Ius vendendi:
- consentiva al creditore pignoratizio di vendere la cosa oggetto di
garanzia e di potersi rifare sul ricavato, trattenendo la somma corrispondente al
suo credito e restituendo il di più al debitore.
14.Il possesso è una situazione di fatto. Art. 1140 c.c.: «il possesso è il potere su un
bene che si manifesta in un comportamento corrispondente all’esercizio del diritto
di proprietà».
15.Distinzioni: il proprietario è titolare del diritto soggettivo, il possessore si comporta
come proprietario della cosa.
16.Questa situazione di fatto viene contemplata e tutelata dall’ordinamento perché,
altrimenti, ogni possessore, compreso il proprietario, potrebbe essere spossessato
da chiunque. corpus animus.
17.Savigny, traducendo Paolo, introdusse i concetti di e
Corpus:
- consiste nella materiale disponibilità della cosa
A