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Dall’amministrazione per atti si è passato ad un’amministrazione di risultato e quindi
si è modificato anche l’attività di controllo. ( D.Lgs. n. 23 del 99’,modifica del settore
del pubblico impiego: muta l’operare della P.A. che diventa un’azienda che
persegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità).
Il controllo di gestione può si divide in controlli successivi e controlli
collaborativi.
In questo caso se il controllo dà esito negativo non si applica una sanzione ma si
suggeriscono solo le linee correttive, eccezion fatta per il controllo sugli organi
dov’è possibile sanzionare.
Il controllo di gestione può essere interno,cioè esercitato da organi interni alla P.A.
I Controlli interni sono stati modificati dal decreto Brunetta n. 150 del 2009.
In origine vi era una quadripartizione dei controlli interni: strategico,
valutazione dirigenziale, di regolarità amministrativa e contabile, di gestione
ordinario in senso stretto.
Con la modifica si è valorizzata la performance individuale dei dirigenti o dei
responsabili di servizi. Si modifica solo la valutazione sui dirigenti,restando invece
inalterate le altre 3.
Punto importante è quindi la valorizzazione dell’autonomia e della
responsabilità dei dirigenti nell’ eseguire gli obiettivi fissati dagli organi
politici, dato il rapporto di direzione che intercorre tra loro.
La performance individuale sta ad indicare l’ attività che il dirigente pone in essere
per eseguire i fini pubblicistici.
La performance organizzativa invece, sta ad indicare il grado effettivo di
raggiungimento degli obiettivi da parte della complessiva compagine organizzativa.
Originariamente deputati al controllo di tale attività erano i nuclei di valutazione.
Oggi invece vi sono gli organismi indipendenti di misurazione e valutazione
della performance che di fatto sono analoghi e affini ai nuclei.
L’obiettivo principale è quello di valorizzare l’indipendenza per assicurare l’
imparzialità di giudizio diretta a valutazioni oggettive.
I parametri di misura della performance sia individuale che organizzativa sono gli
indicatori di efficienza , che verificano il grado di raggiungimento effettivo del
risultato e gli indicatori di spostamento , i quali accertano il grado di
scostamento rispetto all’obiettivo stabilito dagli organi politici.
Il Controllo esterno è eseguito dalla Corte dei Conti, organo neutrale( art.100
Cost.)che svolge funzioni giurisdizionali, consultiva e di controllo.
Funzione giurisdizionale in materie specifiche: contabilità pubblica, responsabilità,
- pensioni …
Funzione consultiva: potere di emettere pareri,quindi atti espressivi di
- discrezionalità tecnica.
Funzione di controllo: sugli atti o sulla gestione.
-
Il controllo sugli atti è un controllo preventivo di legittimità; la Corte dei Conti in origine
esercitava tale controllo su tutti gli atti dello stato e degli enti territoriali.
Oggi invece per effetto della legge n.20 del 94’ e della legge Cost. n. 3 del 2001 è
stato modificato l’art. 119 Cost. (l. n. 42 del 2009 integrata dalla l. n. 196 del 2009)
e quindi l’attività di controllo della Corte è limitata.
La Corte può effettuare il controllo preventivo di legittimità soltanto per atti statali
tassativamente indicati(es. spesa) e atti ministeriali a carattere normativo, non più
sugli atti degli enti locali.
Contemporaneamente si è mantenuto e valorizzato il controllo di gestione
sull’attività amministrativa degli enti stessi.
Per far si che l’atto produca gli effetti giuridici, il procedimento di controllo si
conclude con l’apposizione di un visto e la registrazione.
Visto e registrazione: sono successivi alla formazione, sono condicio iuris
dell’efficacia.
Se la verifica dà esito negativo, la Corte rifiuta di apporre il visto e di registrare
l’atto( diniego); può accadere che l’amministrazione interessata affinché l’atto
amministrativo produca effetti, può chiedere al consiglio minore una deliberazione
con cui si attesti l’apprezzabilità di quell’atto.