vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Conferimenti (Società di persone)
Per le società di persone, il conferimento può avere ad oggetto sia il denaro (benetipicamente fungibile) ma anche beni in natura, conferiti sia in proprietà che in godimento, il conferimento di crediti, garanzie personali e reali, conferimento di diritti di brevetto o marchio, l'opera il servizio del socio o addirittura il proprio nome per consentire alla società di ottenere più facilmente dei finanziamenti in caso di un nome noto ad esempio.
Il conferimento di beni in proprietà, per la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [art. 2254, co. 1, c.c.].
Il socio, quindi:
- è tenuto alla garanzia per evizione [artt. 1483-1484 c.c.] e per vizi [art. 1490 c.c.]
- sopporta il rischio del perimento fortuito del bene fino al trasferimento alla società della proprietà, secondo il principio res perit domino [art.
1465 c.c.]. Il perimento della cosa promessa prima dell'acquisto della proprietà da parte della società comporta la facoltà di esclusione del socio [art. 2286, co. 3, c.c.]. Se il conferimento riguarda il mero godimento di un bene, la garanzia è regolata dalla norma sulla locazione [art. 2254 co.2 c.c.]. Il socio, quindi: - garantisce il bene conferito dai vizi occulti che ne riducono apprezzabilmente l'idoneità all'uso [art. 1578 c.c.], anche se sopravvenuti [art. 1581 c.c.]; - sopporta il rischio del perimento fortuito o della impossibilità di godimento non imputabile agli amministratori per tutta la durata del rapporto sociale. Il perimento della cosa o la impossibilità di godimento non imputabile all'organo amministrativo determina la facoltà di esclusione del socio conferente [art. 2286, co. 2, c.c.]. Conferimento di crediti Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore,
nei limiti determinati dall'art. 1267 c.c. per l'assunzione convenzionale di garanzia [art. 2255 c.c.]. In caso di insolvenza del debitore ceduto il socio: 1.