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IMPRESA ANOMALA
Una impresa anomala può essere:
- Impresa irregolare (in cui è compresa la società di fatto)
- Impresa occulta
- Impresa apparente
Impresa irregolare: impresa di fatto
Impresa irregolare → impresa a cui manca l’iscrizione al registro delle imprese, cioè uno di quei requisiti che la
caratterizzano a livello legale.
Impresa di fatto → impresa dove due o più soggetti, pur non avendo manifestato esplicitamente, verbalmente o per
iscritto, la volontà di perfezionare un contratto di società, agiscono tra loro come soci, tenendo un comportamento
concludente circa l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili.
Mancando un atto scritto e di conseguenza l’iscrizione nel registro delle imprese, la società di fatto è anche
irregolare.
→ l’impresa di fatto quando vengono posti in essere tutti quegli elementi che caratterizzano la definizione di
imprenditore ma per fatti concludenti e non perché lo hanno in un qualche modo dichiarato.
La società di fatto è una delle tante manifestazioni di società irregolare, in quanto mentre in quest’ultima quello che
manca è l’iscrizione nel registro delle imprese, quindi non vi è pubblicità dichiarativa, nella società di fatto a mancare è
l’atto costitutivo, ovvero sia il documento necessario per procedere alla pubblicità.
- Non essendo iscritta nel registro delle imprese, la società di fatto non gode di personalità giuridica ma solo di
soggettività giuridica
- Fallibile se sussistono i requisiti di fallibilità. 13
- Disciplina: segue le norme sulla società semplice o la società in nome collettivo irregolare a seconda,
rispettivamente, che eserciti o meno attività di natura commerciale. E’ ben possibile che essa si costituisca anche tra
due o più società di persone.
= la regola generale è che a questi due tipi di imprese si applica la disciplina dell’impresa solo nei suoi aspetti negativi/
svantaggioso e non possono beneficiare delle tutele previste per l’imprese stesse.
Impresa occulta
Impresa occulta → impresa dove tra i soci vi è la volontà di costituire una impresa/ società, ma tale volontà
consapevolmente non viene manifestata all’esterno e il vincolo sociale rimane occulto per i terzi.
In parte diverso da quello della società occulta è il fenomeno dei soci occulti di società palese, che si ha quando alcuni
soci, pur essendo tali nei rapporti interni non appaiono come tali nei rapporti esterni.
Il legislatore ha costituito questa impresa occulta perché vuole tentare in un qualche modo di responsabilizzare
l’imprenditore occulto ed eventualmente farlo fallire nell’ipotesi in cui non riesca a provvedere alle obbligazione sorte.
Impresa apparente
Impresa apparente → impresa dove a seguito dei comportamenti di due o più soggetti, i terzi siano inconfutabilmente
convinti di essere in presenza di un’impresa collettiva, pur in assenza di un atto costitutivo e senza che a nulla rilevi una
volontà in tal senso degli apparenti soci.
Ma allora perché si riconosce la società all’impresa apparente?
- Per tutelare i soggetti e i terzi: si segue la disciplina dell’impresa soltanto per tutela del terzo
- Si applicano quindi solo le norme a vantaggio dell’impresa ma non a vantaggio dell’imprenditore apparente
PARTE I - L’ AZIENDA E IL SUO TRASFERIMENTO
Art. 2555 e seguenti CC - definizione e disciplina dell’azienda in generale
Azienda: complessi di beni organizzati (= organizzazione) sia materiali che immateriali dall’imprenditore per l’esercizio di
impresa.
→ L’azienda è quindi il complesso di beni organizzati (= organizzazione) sia materiali (immobili, macchinari…) che
immateriali (brevetti, azioni..) che costituiscono l’investimento dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (=
produzione).
L’azienda ha la capacità di produrre reddito avviamento, cioè la capacità superiore rispetto alla capacità che avrebbe i
singoli elementi. Per questo l’azienda ha interesse alla circolazione dell’organizzazione Sroduttiva e a mantenere
l’organizzazione produttiva.
Avviamento: attitudine dell’azienda a consentire la realizzazione di un profitto; dipende si da fattori oggetti che
soggettivi, per questo distinguiamo:
- Avviamento oggettivo → collegato a fattori che restano tali indipendentemente dal titolare dell’azienda
- Avviamento soggettivo → collegato alla abilità operativa dell’imprenditore sul mercato
Trasferimento
Disciplina del trasferimento aziendale
Il legislatore vuole tutelare e riservare nella circolazione dell’azienda l’unità economica dell’azienda e gli interessi che
sono ad essa sottesi.
Oggetto del trasferimento
Il trasferimento d’azienda non è trasferimento dei singoli beni, ma del complesso produttivo: NON c’è trasferimento
d’azienda quando i beni trasferiti perdono la loro capacità di produrre reddito.
Il trasferimento dell’azienda NON equivale al trasferimento dei beni aziendali.
Forma del trasferimento - Art. 2556
La forma è libera, cioè non è prevista una forma precisa al fine della validità del trasferimento. Soltanto per le imprese
soggette a registrazione è necessaria una forma scritta ma non ai fini della validità ma ai fini della prova e deve essere
forma per iscritto. Ai fini della prova è necessario che i contratti di trasferimento d’azienda e anche di godimento
dell’azienda (= affitto dell’azienda) avvenga in forma con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. 14
Questo vale anche per l’usufrutto e l’affitto d’azienda.
Effetti del trasferimento
Gli effetti del trasferimento (anche per usufrutto e affitto) coinvolgono:
1. Divieto di concorrenza
2. Effetti sui contratti in corso → successione nei contratti
3. Effetti sui crediti e debiti presenti al momento del trasferimento →successione nei crediti e debiti
1. Divieto di concorrenza
Il legislatore impone il divieto di concorrenza per evitare lo sviamento della clientela; divieto come come effetto
naturale, può essere escluso dal contratto.
Il divieto di concorrenza può essere ampliato (a certe zone per esempio) ma sempre a livello territoriale, non per
allungarne la durate. Il divieto di concorrenza dura 5 anni e NON è prorogabile.
2. Effetti sui contratti in corso → successione nei contratti
Avere un contratto in corso di trasferimento d’azienda significa che è presente un contratto non ancora completamente
eseguito da entrambe le parti. ES: locazione, leasing, lavoro, fornitura…
→ Contratto pendente
Contratto che passa automaticamente all’acquirente dell’azienda per mantenerne l’unità economica. Non è necessaria
una pattuazione.
→ Subingresso nei contratti non personali, ma aziendali ancora aperti dell’acquirente
→ Deroga al principio civilistico del consenso del contraente ceduto: NON È NECESSARIO IL CONSENSO DELLA
LOCAZIONE, LEASING, LAVORO.. PERCHÈ CAMBI LA CONTROPARTE, OVVERO CI SIA UN
TRASFERIMENTO DI AZIENDA, PERCHÈ C’ È IL SUBINGRESSO AUTOMATICO.
Per i contratti personali invece, quelli collegati alle qualità dell’ex imprenditore, la giurisprudenza per questi afferma
che se si vuole che vengano trasferiti lo si deve indicare nell’atto di trasferimento.
La tutela del terzo contraente (es. locazione, leasing, lavoro, fornitura…) è il diritto di recesso: può recedere se e solo se
c’è una giusta causa e salvo la responsabilità che può fare valere nei confronti dell’alienante dimostrando per esempio
che il soggetto alienante ha trasferito l’azienda ad un soggetto non credibile. In questi casi può, se riesci a dimostrare il
fatto, il risarcimento del danno.
3. Effetti sui crediti e debiti presenti al momento del trasferimento → successione nei crediti e debiti
Effetti sui crediti - Art. 2259 CC
La regola è che se per disciplina civilista sarebbe necessaria per la cessione del credito la notifica o la sua accettazione,
questa in caso di trasferimento NON è necessaria
Notifica collettiva → iscrizione sul registro delle imprese (del trasferimento). Nel momento che viene scritto sul registro
la cessione dei crediti avviene in automatico.
Effetti sui debiti
Non è ammesso il cambiamento del debitore senza il consenso del creditore, infatti colui che aliena l’azienda non è
liberato dai debiti se non risulta che i creditori hanno consentito al cambiamento di debitore.
C’è una deroga soltanto per le aziende commerciale al principio secondo cui ciascuno risponde soltanto delle
obbligazioni che lui ha assunto. Quindi anche se manca un patto di accollo l’acquirente di una azienda commerciale
risponde in solido con l’alienante nei confronti dei fornitori che non hanno consentito alla liberazione di chi ha alienato
l’azienda. Questa regola vale soltanto per i debiti aziendali di aziende commerciali che risultano dei libri aziendali
obbligatori.
Disciplina diversa per i debiti di lavoro: qui il compratore d’azienda risponde in solido con l’alienante anche se i debiti
non risultano dalle scritture contabili e anche se l’acquirente non ha avuto conoscenza dell’atto del trasferimento.
Questo vale per tutte le aziende (sia che sia commerciale o no).
Per l’usufrutto e l’affitto di azienda NON si applicano le stesse disposizioni!!
- Trasferimento del credito opponibile in base all’iscrizione
- Tiene luogo della notifica civilistica
- Debitore liberato se paga in buona fede all’alienante
- Responsabilità solidale per debiti risultanti da scritture contabili obbligatorie 15
SEGNI DISTINTIVI
Fanno parte dell’azienda i segni distintivi, che sono:
1. La ditta → identifica il nome
2. L’insegna → identifica il locale
3. Il marchio → identifica i prodotti o servizi di quella azienda
- possono essere usati questi altri segni distintivi atipici (titolo, attestata, rubrica…)
I segni distintivi hanno funzione di identificazione e differenziazione dell’impresa rispetto alle imprese concorrenti. In
diversi momenti di scelta imprenditoriali possono essere utilizzati contemporaneamente o separatamente.
L’azienda NON deve possedere per forza tutti i 3 i segni distintivi: può averne uno come tutti. In alcuni casi si
sovrappongono anche.
- Funzione distintiva → funzione che consente di separare elementi dotati di comuni caratteristiche. Funzione
giuridicamente protet