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Disciplina dei conferimenti nelle società per azioni

Regime di autonomia patrimoniale perfetta

Il finanziamento tramite obbligazioni è un finanziamento, che è tecnicamente semplice, e rinviene la propria causa dalla natura di mutuo quindi è un finanziamento vero e proprio. Gli istituti degli strumenti finanziari partecipativi del patrimonio destinato ad uno specifico affare rientrano in categorie tecniche più complesse e collegate comunque all'esercizio dell'attività. Quindi, a fronte del finanziamento da parte di un terzo, questi non solo ha una prospettiva di rimborso ma anche ha una prospettiva di partecipazione all'attività economica sia pure in maniera diversa rispetto a quella dei singoli soci. Andiamo per gradi e partiamo dalla disciplina dei conferimenti che è una disciplina base delle società per azioni ed è prescritta agli articoli che vanno dal 2342 all'articolo 2344 del codice civile sul socio moroso.

Conferimenti nelle società di persone

Per le società di persone, il conferimento può essere costituito tanto da somme di denaro, quindi da beni fungibili, quanto da beni in natura e crediti, ma anche da prestazioni di opere e servizi. La natura di conferimento nelle società di persone si giustifica in una maniera più ampia, quindi anche prestazione d'opere e servizi, proprio per le specifiche caratteristiche delle società di persone e proprio in virtù del carattere personalistico delle stesse.

Conferimenti nelle società di capitali

La disciplina dei conferimenti nelle società di capitali è diversa, in particolare nelle società per azioni, non è possibile il conferimento di opere e servizi. Questo è un presupposto dal quale dobbiamo partire. La regola, infatti, nelle società di capitali è che il conferimento deve essere effettuato in denaro, se lo statuto lo prevede possono essere conferiti anche beni in natura e crediti. Quindi diciamo che la disciplina del capitale iniziale, che è costituita in conferimenti, cioè, un soggetto diviene socio di una società per azioni a fronte di un conferimento; quindi a fronte di un conferimento sottoscrive azioni che sono quote di partecipazione alla società, quote di partecipazione alla società che sono di pari importo, di pari valore nominale per le quali vige una particolare disciplina.

Conferimento e sottoscrizione delle azioni

Ora, noi ci dobbiamo porre nell'ottica del conferimento, quindi qui l'operazione tesa a partecipare ad una società per azioni è un'operazione in un certo senso sinallagmatica, c'è un sinallagma, cioè a fronte di un conferimento dell'obbligo di prestare un bene suscettibile di valutazione economica, il soggetto ha diritto di sottoscrivere azioni e, in virtù del possesso delle azioni, diviene socio della società e ha diritti amministrativi e patrimoniali propri del socio della società per azioni.

Valutazione economica dei conferimenti

La disciplina delle società per azioni richiede che il conferimento sia costituito da beni e valori di certa valutazione economica, a differenza delle società di persone. Questa differenza, quindi la certezza del valore del conferimento nelle società per azioni si giustifica in virtù della natura capitalistica di questa società. Nelle società per azioni il regime di autonomia patrimoniale è un regime di autonomia patrimoniale perfetta.

Acquisizione della personalità giuridica

L'articolo 2331 del codice civile infatti dispone che: La società per azioni, una volta iscrittasi nel registro delle imprese, acquista personalità giuridica. L'iscrizione nel registro delle imprese di una società per azioni, dunque, ha natura costitutiva. Si iscrive nel registro delle imprese e acquista personalità giuridica. La personalità giuridica è un concetto riassuntivo di una normativa, significa che la società una volta iscrittasi nel registro delle imprese è soggetta a un regime di autonomia patrimoniale perfetta, acquista soggettività giuridica, è un soggetto di diritto cui sono imputabili i diritti e gli obblighi e risponde nei confronti dei terzi solo e soltanto con il proprio patrimonio. Ciò significa che i soci che sottoscrivono le azioni grazie alla prestazione oggetto del conferimento, rispondono limitatamente alla propria partecipazione nei confronti dei terzi.

Responsabilità limitata dei soci

Ciò vuol dire che il terzo creditore della società non avrà alcun diritto nei confronti dei soci, non potrà riscuotere il proprio credito attraverso il patrimonio dei soci, potrà rifarsi soltanto sul patrimonio della società. Questo è il regime di autonomia patrimoniale perfetta. Essendoci un regime di autonomia patrimoniale perfetta, è necessario che il capitale della società, che è l'importo complessivo dei conferimenti iniziali, eventualmente di altri conferimenti che vengono versati o prestati da parte dei soci, sia certo perché rappresenta l'unica garanzia insieme al futuro patrimonio della società a favore dei creditori sociali.

Capitale iniziale e garanzia

Quindi presupposto della società per azioni è: che si costituisca e che si scriva nel registro delle imprese, una volta iscritta acquista personalità giuridica ciò significa che si applica alla società per azioni un regime di autonomia patrimoniale perfetta. I creditori della società potranno aggredire solo il patrimonio sociale e non il patrimonio dei singoli soci che sono limitatamente responsabili nei confronti dei terzi. Ciò significa ancora che è necessario dare una garanzia ai terzi e ai creditori sociali, che è costituita alla costituzione della società dal capitale iniziale, che è strumento di garanzia, nel senso che i creditori hanno la certezza che quel capitale deve necessariamente in quanto valore indisponibile dei soci, ed essere utilizzato per l'esercizio dell'attività economica.

Valore certo dei conferimenti

Ciò significa ancora che il valore imputato a capitale deve essere assolutamente certo e quindi il legislatore, a differenza delle società di persone per le quali vale un regime di autonomia patrimoniale relativa, quindi c'è una garanzia ulteriore a favore dei terzi nelle società di persone, che è costituita dalla responsabilità illimitata dei soci, a differenza delle società di persone, quindi per le società di capitali a tutela del terzo il legislatore ritiene che il conferimento abbia un valore certo, e quindi nega la possibilità di conferire opere e servizi che sono invece beni e rapporti giuridici la cui valutazione economica non è certa come altri beni, come vale per altri beni come il denaro, beni in natura e crediti. Questo è il presupposto in virtù del quale il legislatore ha introdotto la disciplina di conferimento, in questa maniera che ora analizzeremo, per le società per azioni.

Disciplina del conferimento in denaro

Alla luce di questo presupposto, il legislatore all'articolo 2342 dispone che, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il conferimento deve farsi in denaro che è il valore maggiormente certo che esista. Quindi la regola nelle società per azioni, se lo statuto non prevede altrimenti, è che il conferimento è in denaro. Ciò nonostante l'atto costitutivo può prevedere la possibilità che il conferimento venga effettuato anche tramite beni in natura, o crediti. Nel qual caso si applicherà la disciplina dell'articolo 2343, 43 bis ter quater.

Versamento del capitale sottoscritto

Il 2342 dispone inoltre che nel momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, cioè nel momento in cui i soci costituiscono la società, deve essere versato almeno il 25% del capitale sottoscritto. Quindi se il versamento deve essere in denaro e lo statuto non prevede diversamente, alla costituzione della società quanto meno deve essere versato il 25% di quanto ci si è obbligati a ottenere.

Esempio di conferimenti in società per azioni

Società per azioni con capitale sociale di 1 milione di euro con 10 azioni da 100 mila euro, tutti conferimenti in denaro. Coloro che sottoscrivono le azioni nel momento in cui le sottoscrivono e diventano soci della società per azioni si obbligano a prestare 100 mila euro da imputare a capitale della società, capitale nominale iniziale. Le azioni che avranno, ognuno dei 10 soci, saranno del valore nominale di 100 mila euro. Dovranno versare alla costituzione della società almeno 25 mila euro, questo per assicurare un versamento di capitale iniziale necessario.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria&giusy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Patroni Griffi Ugo.
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