IL DIRITTO
L’ordinamento giuridico e altre definizioni.
Il diritto può essere definito come un insieme di regole di condotta (dette norme) generali ed astratte che riguardano
le azioni umane dei soggetti che appartengono ad una determinata collettività.
Lo scopo che questo insieme di regole si prefigge è quello di garantire l’ordine sociale, disciplinando i rapporti tra i
membri di una collettività in un determinato momento storico.
Queste regole sono generali in quanto sono normalmente dirette a tutti i soggetti e non solo alcuni; e sono astratte, in
quanto il comportamento in esse previsto è un modello teoricamente identificato.
L’ORDINAMENTO GIURIDICO è il complesso di regole che una società civile si da per disciplinare i rapporti tra soggetti.
I rapporti tra cittadini e Stato sono disciplinati dal DIRITTO PUBBLICO, mentre tra i privati si parla di DIRITTO PRIVATO.
Il DIRITTO PRIVATO è l’insieme di norme giuridiche che sono state pensate e scritte dall’ordinamento giuridico per
disciplinare i rapporti che esistono in una società civile tra soggetti privati.
L’ISTITUTO è un insieme di regole che riguardano un determinato fenomeno giuridico. Per esempio, il matrimonio è
un’istituzione dello Stato.
L’ordinamento giuridico, quindi, è il modello organizzativo che comprende le regole per una convivenza civile.
Da questo punto di vista ci sono due accezioni fondamentali del termine “diritto”:
● diritto oggettivo, ovvero il complesso delle regole che vigono in un determinato Paese in un determinato
momento storico
● diritto soggettivo, riguardante la titolarità di poteri in capo ad un singolo soggetto. Nello specifico, il diritto
privato riguarda le norme che disciplinano i rapporti tra i soggetti appartenenti ad una determinata comunità.
Possono essere:
1) diritti assoluti (che possono essere fatti valere erga omnes verso tutti gli altri soggetti) o relativi (in
personam, che circoscrivono tale soggezione a una o più persone determinate, obbligate a dare, fare o non
fare qualcosa, come avviene nei diritti di obbligazione o di credito);
2) diritti patrimoniali (che tutelano interessi economici o valutabili in denaro) e non patrimoniali (morali, c.d.
personalissimi, come il diritto alla vita o i diritti familiari);
3) diritti trasmissibili (normalmente trasferibili ad altri soggetti) o intrasmissibili (perché originari, a
prescindere dal loro carattere patrimoniale o non, che soddisfano un interesse superiore);
4) diritti reali, la species più importante del genus dei diritti assoluti (per così dire statici, i quali hanno per
oggetto immediato una cosa, validi erga omnes, tipicamente previsti e regolati dalla legge e che si distinguono
a loro volta in reali e reali di godimento) o diritti di obbligazione/di credito (il cui rapporto è eminentemente
personale tra debitore e creditore, laddove il primo deve cooperare per realizzare l’interesse del secondo e il
cui contenuto consiste nella pretesa di un soggetto alla prestazione di un altro o più soggetti, quindi con i
caratteri della determinatezza e dinamicità).
Da un altro punto di vista ci sono altre due accezioni fondamentali:
● Diritto Privato: norme che il legislatore ha emesso al fine di disciplinare i rapporti interindividuali sia dei
singoli che degli enti privati. Qui i soggetti privati si muovono in condizioni di parità, e si distingue in:
○ imperative: quelle la cui applicazione è imposta dall’ordinamento prescindendo dalla volontà dei
singoli;
○ dispositive: norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
● Diritto Pubblico: norme che il legislatore ha emesso al fine di regolare i rapporti tra Stato o enti pubblici ed i
privati quando i primi agiscono in posizione di supremazia.
ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO (modello organizzativo dello Stato)
A seguito delle leggi razziali, con l’istituzione si è deciso di dividere i 3 poteri e renderli autonomi:
● LEGISLATIVO, che appartiene al Parlamento ed è il potere di emanare leggi;
● ESECUTIVO, che appartiene al Governo
● GIUDIZIARIO, che appartiene alla Magistratura e si esplica in 3 tipi di Magistrature:
o CIVILE, che si occupa delle controversie che nascono tra i cittadini;
o PENALE, che persegue i reati;
o AMMINISTRATIVA, organi preposti che risolve il contenzioso tra cittadini e Pubblica
Amministrazione.
La Magistratura amministrativa ha due giudici:
● TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)
● Consiglio di Stato, ci si rivolge al secondo grado per la riforma della sentenza.
Nei casi penali e civili si hanno 3 gradi di giudizio:
● Tribunale
● Appello
● Corte di Cassazione, il cui unico compito è definire se la norma che è stata applicata è giusta ed è
stata applicata nel modo corretto;
Le regole di condotta, come abbiamo visto, sono contenute nelle norme giuridiche.
Le norme giuridiche si distinguono in:
● prescrittive o di condotta, se vietano o impongono determinati comportamenti;
● sanzionatorie, se stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme prescrittive o di
condotta;
● organizzative, se indicano e disciplinano gli organi che compongono lo Stato e le procedure e i poteri
attraverso cui questi operano.
Le norme possono essere condivise o non condivise da un individuo, in quest’ultimo caso si incorre o all'obiezione di
coscienza (nel caso l’individuo abbia il diritto di non fare una determinata cosa) oppure al rispettare la norma per non
ledere i diritti degli altri. “La nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri”.
Le fonti del diritto. ++++
Le regole che costituiscono il diritto di un paese hanno una loro origine, una loro fonte.
Attualmente, le fonti del diritto si distinguono in:
● FONTI-ATTI, date dal diritto scritto, cioè dalle regole imposte dalle autorità preposte alla creazione del diritto
scritto, secondo quanto previsto dalla “norma fondamentale”; esse possono essere statali e non statali
(regionali, provinciali, comunali, oppure comunitarie).
● FONTI-FATTI sono le regole che compongono il diritto non scritto, originato spontaneamente dalla
convinzione di dover osservare una regola di comportamento, cioè la consuetudine.
Nelle fonti di diritto distinguiamo tre categorie:
● nazionale: la più importante è la Costituzione;
● comunitarie: hanno anch'esse un sorta di Costituzione: il Trattato istitutivo europeo, per cui una norma
emessa dal parlamento europeo entra in vigore anche nel territorio nazionale;
● internazionale: trattati tra stati (non di nostro interesse).
In particolare nel diritto privato troviamo fonti del diritto nazionale e comunitarie
Attualmente la gerarchia delle fonti del diritto nell’ordinamento italiano è la seguente:
1. Costituzione: votata il 2 Giugno 1946, redatta dall’Assemblea costituente per tutto il 1947 ed
entrata in vigore nel 1948, comprende i diritti inviolabili e l'organizzazione dello Stato. È formata da 139 articoli + 18
disposizioni finali.
2. Trattati Europei (fonti comunitarie), regolamenti e direttive. I regolamenti sono immediatamente applicabili e
prevalgono sulle leggi nazionali, mentre le direttive hanno efficacia vincolante solo per l’obiettivo. La normativa
italiana che nasce dalla direttiva Europea prevale su ogni altra norma italiana che prevedesse o disciplinasse qualcosa
di diverso sulla stessa materia
3. Leggi ordinarie (emanate dal parlamento attraverso l’Iter
legis, appartengono a questa categoria i codici: cc, cp),
decreti legge (emanati dal Governo in casi di emergenza) e
decreti legislativi (il Parlamento, attraverso una legge
delega, ne affida la redazione al governo)
4. Leggi regionali: la Costituzione infatti attribuisce alle
regioni la potestà legislativa esclusiva nelle materie non
espressamente riservate allo Stato e la potestà legislativa
concorrente in una serie di materie espressamente
individuate. Ad esempio la potestà assoluta dello Stato la si
trova in materia di immigrazione, è condivisa da Stato e
regione in materia di istruzione ed è esclusiva per la
Regione qualunque materia non sia esclusiva dello Stato.
5. Regolamenti: subordinati alle leggi. La loro emissione spetta in via ordinaria al Governo e in via subordinata alle
singole autorità
6. Usi e consuetudini: strumento con cui si introduce un modello riconosciuto giuridicamente da parte di uno stato .
Nel momento in cui dovesse sorgere un problema interpretativo o applicativo a seguito di un contenzioso tra due
persone in merito a una vicenda disciplinata da una direttiva, se questa viene recepita nel nostro ordinamento e quindi
diventa legge il giudice che viene chiamato a risolvere il contenzioso deve applicarla, ma nel farlo se ha un dubbio
interpretativo non deve andare a vedere come è stata scritta in italiano la legge comunitaria, ma deve andare
direttamente alla direttiva comunitaria, perché questa prevale sulla legge italiana che deriva dalla direttiva, e perché
spiega più approfonditamente i motivi.
I soggetti di diritto.
Con il centro di imputazione degli effetti giuridici si intende a quale persona è imputabile un certo comportamento,
cioè chi è la persona che può avere dei diritti ma anche dei doveri.
Con il termine persona si indica il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi. Si distinguono:
- Persone fisiche, che viene a esistenza nel momento della nascita dell'essere umano , più precisamente quando il
medesimo nasce vivo e si estingue con il fatto naturale della morte dell'individuo.
Per le persone fisiche è importante stabilire giuridicamente dove essi lavorano e vivono.
La dimora è il luogo in cui una persona si trova soltanto temporaneamente, per un periodo di tempo limitato.
Il domicilio è la sede dove la persona si occupa dei suoi affari e interessi.
La residenza è il luogo nella quale la persona ha la dimora abituale, dove cioè regolarmente svolge la sua vita.
Quando una persona non dà più notizie di sé, scompare, occorre provvedere alla cura dei suoi interessi fino alla sua
ricomparsa o, nei casi di prolungata assenza, provvedere come se la persona di cui non si hanno più notizie fosse
deceduta. Viene quindi nominato un curatore.
Quando la scomparsa si protrae per più di 2 anni si ha l’assenza, con la quale si elimina l’incertezza giuridica
dell’esistenza della persona e i diritti dell’assente si trasferiscono provvisoriamente in capo agli eredi e legatari.
E se l’assente ritorna o si ha la prova della sua esistenza? In questo caso si ha la cessazione degli effetti della
dichiarazione di assenza, ma sono salvi i provvedimenti presi per conservare il patrimonio; i possessori devono
restituire i beni, ma possono trattenere le rendite.
Quando l’assenza invece dura da più di 10 anni si ha la morte presunta. Il ritorno del dichiarato morto gli fa acquisire il
patrimonio e si applicano comunque le regole dell’assenza.
Soltanto con la legge n. 578/1993 sull’accertamento della morte venne introdotto nel nostro ordinamento una
definizione legale di morte, basata sulla perdita totale ed irreversibile delle funzioni encefaliche: “la morte si identifica
con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.
- Persone giuridiche, che ha come caratteristiche una pluralità di persone , un patrimonio autonomo e uno scopo lecito
e determinato (es. imprese, associazioni riconosciute e non, società, partiti politici,...). Le persone giuridiche possono
essere: di natura pubblica, perseguendo interessi della collettività, o di natura privata, perseguendo interessi di tipo
privato.
Le persone giuridiche operano attraverso i loro organi e godono della limitazione del rischio, con la quale si separa il
patrimonio della persona giuridica da quello personale dei suoi membri, questa separazione è detta autonomia
patrimoniale perfetta.
Per gli altri enti si prevede invece un'autonomia patrimoniale imperfetta.
In particolare si può, all’interno della libertà di associazione (Art. 18 Cost.), distinguere:
● Associazioni riconosciute: si costituiscono attraverso un atto pubblico denominato atto costituente; l’atto con il
quale si fissano le regole della vita interna si denominano statuto e deve contenere la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la sede e le norme interne dell’ente.
Uno degli aspetti positivi del riconoscimento è che i terzi possono verificare la vera identità di chi si assume la
responsabilità degli atti che firma (Il presidente del WWF affitta uno stabile: posso verificare che sia veramente lui
attraverso i registri). Si assume la responsabilità chi ne è giuridicamente responsabile: il Preside o suoi delegati,
oppure ne risponde il Patrimonio dell’associazione, cioè il complesso delle quote versate./Si ha un regime
patrimoniale perfetto: si risponde solo con il patrimonio della società.
● Associazioni non riconosciute hanno il limite di non essere ufficiali e quindi, non essendoci un regime di pubblicità,
i terzi non si possono assicurare della vera identità dell’associazione. Non vi è un regime patrimoniale perfetto,
quindi si risponde alle obbligazioni con il patrimonio della società e il patrimonio del soggetto che ha posto in
essere l’obbligazione stessa. Se questo l'avesse fatto di sua iniziativa senza avere l'avallo dell’associazione, allora
pagherà lui con il suo patrimonio. Se questo invece l’avesse fatto con l’avallo di tutti e potesse dimostrarlo grazie a
un verbale di un’assemblea (lo può fare solo lui perché le persone esterne non hanno accesso alle direttive interne
per il fatto che non è riconosciuta) che lo ha autorizzato/delegato a fare quel contratto, allora lui si libera
dall’obbligazione e dal punto di vista giuridico, paga per poi agire contro tutti gli altri.
Lo Stato ti da la libertà di associarsi, purché tu faccia fronte alle obbligazioni che vengono poste in essere.
Risponde delle obbligazioni assunte il Patrimonio della società e il soggetto che l’ha firmata.
Nel nostro ordinamento le più importanti associazioni non riconosciute sono i Partiti politici e i sindacati, in
particolare loro non vogliono avere un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, perché non vogliono far
sapere chi fa parte degli stessi.
Centro di imputazione degli effetti giuridici —> Titolarità —> Libertà —> Responsabilità
La capacità e le incapacità.
La creazione di enti è tipica del mondo moderno; e risponde ad esigenze economiche. Quando l’ente è riconosciuto,
esso ha precisi e importanti privilegi:è considerato una persona indipendente dai suoi membri (associazioni,
fondazioni, società di persone giuridiche di diritto privato).
Gli enti di fatto sono disciplinati dall’ordinamento giuridico, ma non godono dei privilegi delle persone giuridiche.
Gli elementi della persona giuridica sono: il nome, il patrimonio, lo scopo e il riconoscimento.
La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e
doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Insieme dei diritti e dei doveri imputabili a un soggetto. Si
acquisisce al momento della nascita (anche un bambino che ha solo 1 giorno di vita ha diritto all’eredità in caso di
morte di uno dei genitori).
La capacità di agire, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti
idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare, cioè di concludere validi atti giuridici, la persona
giuridica opera mediante i suoi organi.
Istituto dell’incapacità: sistema di protezione che il nostro ordinamento si è dato (ha scelto) di fornire a dei soggetti
che sono giudicati incapaci:
● legalmente (per legge): soggetto di minore età, che per legge deve essere tutelato. Esempio per cui
l’incapacità legale viene meno è il minore emancipato, il minore vene autorizzato a compiere atti che non
potrebbe fare (esempio il matrimonio o il continuo dell’attività imprenditoriale ereditata).
● giudizialmente: si ha una procedura che si conclude la decisione di un giudice di indicare il soggetto come
incapace e a che livello per varie ragioni e indice quindi l’istituzione di un tutore; Ne scaturisce 3 livelli di
incapacità:
○ l’interdizione: malattia gravemente invalidante, il tutelato deve essere seguito totalmente in quanto
non può compiere atti né di straordinaria né di ordinaria amministrazione;
○ inabilitazione: malattia meno invalidante dell’interdizione (per esempio un sordo-muto), il tutelato
ha bisogno di un assistito/dal curatore per il compimenti di azioni di straordinaria amministrazione;
○ amministratore di sostegno: soggetto che si prende cura dell’individuo fragile che ha bisogno di
sostegno (es. un’anziana signora)
● naturale (Art. 428 c.c.): strumento/norma mediante il quale il nostro ordinamento tutela un soggetto che è
capace di intendere o di volere, ma in un determinato momento non lo è (es. un soggetto ubriaco o sotto
sostanze stupefacenti).
Se qualcuno approfitta di questo momentaneo stato di incapacità, se il soggetto leso dimostra lo stato di
incapacità, la malafede dell’altra parte e l’atto iniquo(?), allora è tutelato dalla legge.
Se invece il mio stato di incapacità provoca delle parti lese, sarò io a prendermi la responsabilità delle mie
azioni, perché prima di diventare incapace ero in grado di intendere e di volere, ed ero quindi consapevole
delle conseguenze che ci sarebbero potute essere state.
I diritti della persona nel sistema delle fonti: dalla Costituzione al Trattato di Nizza.
Riguardo questo argomento si ha l
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Guida per ripetere
-
Guida alla contabilità
-
Guida allo studio psicologia generale
-
Storia moderna – Guida allo studio