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Il Contratto: l'evoluzione del diritto contrattuale

Sin dal 1957 (Trattato di Roma) è possibile rinvenire nel diritto comunitario dei riferimenti ai consumatori:

  • 1973 Carta Europea dei Consumatori
  • 1975 Risoluzione del Consiglio sul programma preliminare per una politica di protezione del consumatore
  • 1986 Atto Unico Europeo
  • 1992 Trattato di Maastricht
  • 1997 Trattato di Amsterdam
  • 2000 Carta dei diritti fondamentali dell'UE
  • 2009 Trattato di Lisbona

La rivoluzione delle fonti rispetto alle discipline dei contratti.

La formazione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Queste regole sono state dettate nel 1942 e, chiaramente, i mezzi di comunicazione erano molto diversi. Difatti l'art. 1326 c.c. addirittura specificava che "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano"

conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, sequesti non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia"

Partendo dal presupposto che il contratto è l'incontro della volontà delle due parti, è ovvio che per la conclusione diesso sarà necessario il compimento di una serie di atti che costituiscano la manifestazione della volontà delle parti, necessaria per la formazione del contratto. La dichiarazione recettizia contenente gli elementi del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di stipulare un contratto prende il nome di proposta. Per quanto riguarda la controdichiarazione con cui il destinatario aderisce al contratto prende il nome di accettazione. Il principio è che la proposta deve essere impegnativa, concreta, formale. L'accettazione deve essere definitiva, cioè la volontà di chi accetta non deve essere

subordinata a condizioni, conforme alla proposta. L'articolo 1341 c.c. afferma "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la sua esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria."

Per i contratti di maggiore complessità l'accordo si deve

Raggiungere con un percorso più complessivo. È abbastanza teorico il contratto istantaneo, mentre normalmente i contratti sono progressivi, cioè hanno una fase preparatoria che si chiama fase delle trattative.

L'articolo 1372 c.c. riguarda l'efficacia del contratto e afferma: "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge."

Quindi non può essere sciolto se non per:

  • Mutuo consenso: manifestazione di una volontà contraria (c.d. mutuo dissenso) che determina il venir meno degli effetti non ancora esauriti.
  • Cause ammesse dalla legge:
  • Termine essenziale
  • Condizione risolutiva
  • Recesso (differenza con il diritto di recesso nel consumo): art. 1373 c.c., per il codice civile il diritto di recesso deve essere un accordo tra le parti e viene attribuito a uno dei contraenti.
Quindi viene attribuito il potere di recedere dal contratto e questa facoltà può essere esercitata fino al momento in cui il contratto ha avuto un principio di esecuzione, dal momento in cui il contratto diventa esecutivo infatti non ci si può più ritirare indietro. Per il consumatore il diritto di recesso è sempre valido.
  • invalidità
  • risoluzione
  • rescissione
Vi sono altre modalità per concludere un contratto:
  • l'offerta al pubblico che è una particolare forma di proposta contrattuale che consente di rivolgere la proposta di concludere il contratto a molti soggetti in modo veloce. Per esempio il negoziante mette in vendita una cosa a prescindere da chi la comprerà. Il negoziante mette un paio di scarpe a 10 euro e il primo cliente che entra le può comprare e il negoziante non può chiedere più di 10. Prende efficacia nel momento in cui viene resa pubblica.
  • il contratto a carico del solo proponente.

Articolo 1333 c.c. "La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso." Quindi il contratto si conclude se il destinatario non rifiuta la proposta.

La prelazione è un accordo grazie al quale un soggetto a parità di condizioni si impegna a preferire un contraente piuttosto che un altro nel caso in cui decida di concludere un contratto. In questo caso esistono due tipi di prelazione:

  • volontaria: per esempio io voglio vendere una casa e ho diversi figli e tra questi uno di questi dice "se dovessimo trovare qualcuno che ci compra casa a 2.000.000, a quel punto sono io che mi riservo il diritto (se voi siete d'accordo e mi concedete la prelazione) di"

comprare la casa”. La ratio è la tutela degli interessi di uno dei contraenti che si unisce all'interesse degli altri contraenti i quali, evidentemente a quel valore, sono disponibili a cedere l'immobile. Quindi il soggetto che chiede la prelazione sta cercando di fare di tutto per avere quella casa ma è consapevole di poter esercitare la prelazione a parità di condizioni.

legale: un classico esempio di prelazione legale lo si trova in materia di eredità: secondo la legge, il coerede che intende vendere a terzi la propria quota o parte di essa deve notificare la proposta di vendita, indicando il prezzo, agli altri coeredi, i quali vantano un diritto di prelazione.

la proposta irrevocabile è una proposta contrattuale che il proponente si impegna a tenere ferma per un certo periodo di tempo. La logica è che io imprenditore per esempio so che mi servono certi beni o servizi vado dal mio potenziale fornitore e gli faccio una proposta

irrevocabile con la quale dico "Questa proposta vale un mese, tu pensaci e poi mi fai sapere". Si tratta di una proposta irrevocabile non un accordo, quindi in caso il contraente accetti la proposta il proponente non può più ritirarla perché si è preso un impegno.

L'opzione è il contratto che attribuisce ad una parte (opzionario) il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione di volontà.

Differenza tra proposta irrevocabile e opzione. La proposta irrevocabile è un atto unilaterale; è il proponente che la fa all'altro, non si accordano. L'altra parte la riceve soltanto e poi decide cosa farne. Nella opzione invece c'è sempre uno dei due che fa una proposta irrevocabile ma questa opzione è già un contratto, perché tutti e due sono d'accordo. Una delle due parti rimane vincolata e l'altra decide se accettare o meno.

L'effetto che si produce è lo stesso: mantenere bloccata una proposta per un determinato periodo di tempo, proposta che è vincolante per una sola delle due parti.

I requisiti essenziali del contratto.

Art 1325 c.c. disciplina i requisiti/elementi del contratto che, a pena di nullità, sono:

  1. accordo tra le parti: per fare un contratto prima si fanno delle proposte e l'incontro delle dichiarazioni delle parti comporta un accordo; si perfeziona la volontà tra le parti (1326 c.c.);
  2. la causa: strumento giuridico mediante il quale il legislatore controlla la meritevolezza degli interessi delle parti (1343) e deve essere lecita, meritevole di tutela ed è oggettiva.

La causa, come appena definita, non va confusa con i motivi, che sono sempre interessi soggettivi che la parte tende a soddisfare mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto dello stesso, a meno che la parte non li abbia obiettivizzati, per questo motivo sono irrilevanti.

Diventano rilevanti solo quando sono illeciti, ma comuni alle parti. Il legislatore li prende però in considerazione nell'ipotesi, di cui all'art. 1345, che essi siano illeciti e comuni a entrambe le parti (es. trattativa con il negoziante relativa all'arma più efficace per commettere un omicidio).

Ci sono dei casi in cui di fronte a delle situazioni non si riesce a parlare né di motivo né di causa alla dottrina ha inventato uno strumento che si chiama presupposizione si tratta di una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne rappresenta uno specifico presupposto. È lo strumento attraverso il quale la giurisprudenza è riuscita a dare la possibilità a chi ha fatto il contratto di far entrare nell'oggetto una circostanza esterna, è vero che non era scritto ma non c'era nessun altro motivo per il quale avrebbe voluto svolgere o avere l'oggetto del contratto;

l'oggetto: è il bene o il servizio oggetto della relazione economica esistente tra le parti (1346); oppure l'insieme di tutte le disposizioni con cui le parti determinano il rapporto. Deve essere: - lecito: significa non contrario a norme imperative, ordine pubblico, buon costume; - possibile: sia materialmente (che esiste) sia giuridicamente (che ne posso disporre) (Non posso vendere un bene demaniale); - determinato o determinabile La forma: modo nel quale le dichiarazioni delle parti possono dover essere manifestate (1350). La regola è la libertà delle forme, ma se è richiesta e manca il contratto è nullo (ovviamente non per tutto, per la compravendita di un immobile è obbligatoria la forma scritta). Una regola di base importantissima è che nel nostro ordinamento prevale non quello che si vuole (intendendo quello che si pensa di volere) ma quello che si dichiara di volere; Gli elementi accidentali del contratto. Glirtati possono influire sulle modalità di esecuzione o sulle responsabilità delle parti coinvolte. Gli elementi accidentali possono essere specificati nel contratto per chiarire determinate condizioni o per fornire ulteriori dettagli sulle prestazioni richieste. Tuttavia, la mancanza di tali elementi non invalida il contratto stesso.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadina.02_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Putti Pietro Maria.