Storia del diritto medievale: i glossatori e la nuova scienza del diritto
Origini della nuova cultura giuridica
Nei decenni finali del secolo XI, la riforma della Chiesa e le prime testimonianze di una cultura giuridica rinnovata si accompagnano a talune precoci trasformazioni della documentazione scritta nei negozi e negli atti giudiziari. Compaiono formule prima ignote negli atti di compravendita, permuta, donazione, dote. Ad esempio, il notaio Pietro di Arezzo dà prova di conoscenza diretta delle Istituzioni e del Codice in quanto è solito inserire nei suoi atti espressioni tratte da quei testi della compilazione giustinianea. Il Corpus Iuris Civilis (529-534) è la raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale di diritto romano voluta dall’imperatore Giustiniano. È composto da:
- Institutiones
- Digesto
- Codex
- Novellae Constitutiones
Il caso del monastero di Marturi
Anno 1076: caso celebre in quanto il documento contiene la prima citazione del Digesto dopo secoli di oblio. Il caso: presso il monastero di Marturi (attuale Poggibonsi in provincia di Siena) si tiene un processo che vede come protagonisti il Monastero di San Michele e il privato Sigizo di Firenze. Nello specifico, il Monastero rivendicava la proprietà di alcuni beni che gli erano stati concessi circa 80 anni prima da Ugo Marchese di Toscana ma che si trovavano nelle mani di terzi. Il monastero aveva sollecitato più volte la restituzione dei beni, ma i giudici di volta in volta coinvolti non avevano mai accolto queste istanze. Nel frattempo, essendo trascorsi 40 anni dal torto subito, era scattata la prescrizione dell’azione e il possessore si riteneva oramai sicuro da ogni rivendicazione.
La controversia viene risolta a favore del Monastero grazie all’applicazione di una norma del Digesto che sospendeva la prescrizione quarantennale, prevista dal diritto giustinianeo per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui questi ultimi si fossero rivolti al giudice per rivendicarne il possesso. In questi casi, il pretore concedeva la restitutio in integrum. Ed è così che la parte più ampia e complessa della compilazione giustinianea, con il ricchissimo tesoro della giurisprudenza romana classica, diveniva una fondamentale fonte del diritto; e tale rimarrà per sette secoli.
L'evoluzione della cultura giuridica
Negli anni successivi, altri documenti privati e giudiziari confermano l’esistenza di giudici, di causidici (esperti di diritto) e notai ormai familiari con i testi di Giustiniano. Ed è proprio da queste prime testimonianze che si può cogliere un aspetto fondamentale della nuova cultura giuridica: la citazione dei testi di legge, l’impiego di dotte argomentazioni non sono mero sfoggio di dottrina ma al contrario divengono strumenti funzionali allo scopo di ottenere negozi meglio garantiti e sentenze favorevoli per chi li utilizza. Le parti in grado di avvalersi di tali strumenti erano anche quelle più avvantaggiate in corso di processo. Da qui deriva l’effetto a catena della nuova tecnica legale fondata sui testi giustinianei e la ragione della sua rapida fortuna.
A tal punto diveniva fondamentale che i testi della compilazione giustinianea fossero accettati in giudizio e in ogni altra sede come diritto positivo vigente. Ciò non era affatto scontato a priori, perché se è vero che il diritto romano non era mai scomparso dall’orizzonte dell’Italia longobardo-franca, tutt’altra cosa era la riesumazione integrale di un testo normativo vecchio di oltre cinque secoli, a suo tempo penetrato in occidente in misura molto marginale rispetto alla tradizione teodosiana.
A partire dalla fine del secolo XI si ritenne che l’aggancio di un formulario negoziale o di un’argomentazione giudiziaria al testo giustinianeo fosse giuridicamente vincolante e fondato. Ciò divenne diritto positivo senza che alcuna legge nuova lo avesse imposto.
Le ragioni della rinascita giuridica
- Sviluppo demografico, rinascita delle città e del commercio, formazione dei primi comuni mettono in crisi il sistema delle consuetudini formatesi nel corso dell’Alto Medioevo.
- La base normativa sulla quale lavoravano i giuristi pavesi non poteva più rispondere alle esigenze di una società protagonista di una straordinaria trasformazione.
Nasce così l’esigenza di un tessuto normativo più adeguato rispetto alle leggi di epoca alto medioevale e di stampo germanico. A tal punto, la risposta a tali esigenze fu la rinascita della compilazione giustinianea. Fu determinante la poliedricità della stessa in quanto offriva strumenti normativi, regole e argomenti per le più svariate esigenze ed istituzioni.
Già nel corso del XII secolo, il ricorso al diritto romano rinato e alle nuove tecniche giuridiche nelle controversie non era più prerogativa di famiglie potenti, di ricchi enti ecclesiastici, ma anche di artigiani e membri del clero minore, purché in grado di pagare i servizi di un giurista professionale. Tuttavia, l’impiego della compilazione giustinianea nella pratica negoziale e processuale non era in alcun modo possibile senza adeguati strumenti di analisi e di interpretazione che consentissero l’accesso ad un insieme di testi altrimenti ermetico ed inutilizzabile, dopo secoli di oblio e in condizioni storiche tanto lontane da quelle dell’antichità classica e postclassica.
Si richiedeva il sicuro dominio di un insieme di nozioni e di un metodo acquisibili solo in lunghi anni di studio; a tal punto era fondamentale il supporto di giuristi professionali, formati su quei testi e in grado di utilizzarli adeguatamente. Un fondamentale contributo provenne da alcuni giuristi operanti a Bologna, capostipiti della Scuola dei Glossatori, nata nei primi anni del XII secolo e considerata la più antica università europea. Il maestro Irnerio “studiando comincio ad insegnare” (“studendo cepit docere”). Da allora le funzioni più impegnative per chi opera nel mondo del diritto – funzioni giudiziarie superiori, funzioni di difesa in qualità d’avvocato – sono state affidate nell’Europa continentale a uomini formati nell’università.
I maestri bolognesi: da Irnerio ad Accursio
Le origini della scuola nata a Bologna sono tuttora oscure. Sappiamo dell’importanza che rivestì un certo personaggio, tale Pepo, giurista medievale, che verso la fine del secolo XI aveva dato inizio ad un insegnamento di diritto che non lasciò quasi traccia in Italia. Al contrario, viene occasionalmente citato in Francia ed in Inghilterra nel secolo XII. Lo stesso fu probabilmente presente al processo di Marturi del 1076 (vedi sopra). Di lui si sa che fu l’esponente principale della scuola di Ravenna e che fu effettivamente il primo che si cimentò nello studio delle opere di Giustiniano, anche se probabilmente solo per erudizione personale e non per scopo didattico come avrebbe fatto poi Irnerio. Tale differenza tra i due giuristi pare essere confermata da un altro importante glossatore, tale Odofredo Denari.
La prima testimonianza in assoluto del nuovo approccio della scuola bolognese alle fonti romanistiche riguarda il nodo dei rapporti tra diritto naturale, diritto romano e diritto longobardo; fu proprio Pepo, secondo la testimonianza del teologo inglese Ralph Niger (maestro a Parigi nella seconda metà del XII secolo), ad aver contestato l’applicabilità della pena pecuniaria longobarda nei confronti di un uomo libero accusato dell’omicidio di un servo, argomentando che lo ius naturale impone la pena del taglione e non distingue il libero dal servo. In questo caso, il richiamo di Pepo al diritto naturale comporta da un lato l’applicazione della pena capitale per l’omicida secondo il diritto romano, ma dall’altro l’assimilazione del servo all’uomo libero che con tale diritto contrasta. Da ciò ne deriva un chiaro esempio della natura poliedrica del concetto di ius naturale.
Fondatore della scuola dei Glossatori fu senza dubbio Irnerio che operò tra il 1112 ed il 1125; egli fu il massimo esponente dell’attività di interpretazione della compilazione giustinianea. Digesto, Codex, Istituzioni e Novelle vennero studiati nel testo originale e analizzati con straordinaria capacità critica.
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Glossatori
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Glossatori e commentatori - Cavanna
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Storia del diritto medievale e moderno - la scuola dei glossatori
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