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Gli ordinamenti regionali e locali

La scelta del costituente nel 1948 e la lenta attuazione dell'ordinamento regionale

Il costituente, ripartiva la Repubblica in "regioni, province e comuni" (art. 114).

La disciplina delle regioni era affidata agli statuti, vere e proprie carte fondamentali, che ciascuna regione si sarebbe data per regolare la propria organizzazione e funzionamento.

Caratteristica fino al 2001 della competenza legislativa delle regioni ordinarie è stata di essere non esclusiva, bensì concorrente o ripartita. all'interno del quadro tracciato dalle leggi cornice dello Stato, cui spettava il compito di stabilire i principi fondamentali della materia. Con alcune limitazioni la legge regionale in nessun caso avrebbe potuto ledere, oltre naturalmente al limite territoriale, ed altri costruiti.

progressivamente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: fra cui gli obblighi internazionali dello Stato, il limite del diritto privato, la materia penale. Per assicurare l'osservanza di questi limiti veniva previsto il visto governativo preventivo su ogni legge regionale, con facoltà di rinvio al consiglio regionale per eccesso di competenza della regione o per contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni: in tal caso il consiglio regionale poteva riapprovarla, ma solo a maggioranza assoluta; tale riapprovazione dava al governo la possibilità di promuovere questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte ovvero di merito davanti alle Camere. Si può aggiungere che la Costituzione dettava ulteriori principi e disposizioni in materia regionale: 1) alle regioni spettavano le funzioni amministrative relative alle materie sulle quali avevano competenza legislativa: criterio del cosiddetto parallelismo delle funzioni (legislative1) Le regioni avevano autonomia legislativa e amministrativa;

2) Di norma la regione avrebbe dovuto esercitare le proprie funzioni amministrative delegandole a province e comuni o avvalendosi dei loro uffici;

3) Alle regioni era riconosciuta autonomia finanziaria, ma nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica;

4) Era fatto espresso divieto alle regioni di ostacolare la mobilità di persone e cose;

5) Era riconosciuto a ciascuna regione un potere statutario sulla propria organizzazione interna;

6) Si sottoponevano gli atti amministrativi regionali a controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato;

7) Si prevedevano una serie di casi in cui il consiglio regionale poteva essere sciolto con decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri.

Quanto a province e comuni, la Costituzione rinviava a leggi generali della Repubblica: con questa previsione si confermava una scelta cruciale, quella in base alla quale l'ordinamento di comuni e province non sarebbe stato

Disciplinato da legge regionale, ma dalla Repubblica. Dagli anni Novanta si sono verificate grandi trasformazioni che hanno profondamente innovato l'intero sistema delle autonomie:

  • Il nuovo ordinamento delle autonomie locali (1990), in base al quale comuni e province poterono darsi i loro primi statuti;
  • La nuova legislazione elettorale comunale e provinciale (1993), che introdusse l'elezione diretta dei vertici monocratici degli esecutivi locali (sindaci e presidenti delle province);
  • Il nuovo ordinamento della finanza e della contabilità degli enti locali (1995);
  • Le leggi di conferimento di funzioni statali a regioni e comuni e la nuova disciplina dei controlli sugli atti amministrativi, regionali e locali (1997);
  • La legge costituzionale di riforma dell'ordinamento e della forma di governo delle regioni ordinarie (1999), che introdusse, fra l'altro, l'elezione diretta del presidente della regione;
  • Il varo del nuovo testo unico.
dell'ordinamento locali (TUEL, 2000);- la legge costituzionale che ha infine modificato il resto del titolo V della Costituzione. I caratteri dell'ordinamento regionale La regione, così come i comuni, province e città metropolitane, sono definiti "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni" direttamente fissati in Costituzione (art. 114 Cost.): ciò significa che l'assetto delineato non può dirsi federale. Siamo infatti di fronte comunque a enti derivati e non diversi sulla base della nuova formulazione dell'art. 114 originari. Né possono trarsi argomenti secondo cui "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, delle Regioni e dallo Stato". Lo statuto e la forma di governo regionale Lo statuto regionale, quanto ai contenuti, disciplina come la regione intende organizzare il potere di governo, nonché i suoi principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

L'esercizio del diritto di iniziativa popolare, l'esercizio del diritto di referendum, le modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti, l'istituzione del consiglio delle autonomie locali. L'art. 123 Cost. prevede che lo statuto sia approvato a maggioranza assoluta, con due deliberazioni successive ad almeno due mesi di distanza la seconda dalla prima. Il governo può impugnarlo davanti alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla pubblicazione. Sempre dalla prima pubblicazione notizionale decorre il termine di tre mesi durante il quale un quinto dei componenti del consiglio regionale o un cinquantesimo degli elettori della regione possono chiedere che lo statuto approvato sia sottoposto a referendum. L'art. 123 evoca il rispetto dell'"armonia con la Costituzione". Quanto ai vincoli che lo statuto deve rispettare,

vincoliche fanno sì che la singola regione debba muoversi entro binari in parte già tracciati. In particolare: gli organi regionali che non possono mancare sono:
  1. il consiglio: potere legislativo;
  2. la giunta: potere esecutivo;
  3. il presidente della giunta: vertice dell'esecutivo;
  4. il consiglio delle autonomie.
La posizione di vertice monocratico del presidente è sottolineata dal fatto che la Costituzione ne prevede l'elezione a suffragio corredata dall'importante potere esclusivo di nomina e revoca dei membri della giunta. La potestà legislativa e regolamentare delle regioni ordinarie è il nuovo art. 117 Cost. a disciplinare la potestà legislativa non più solo delle regioni ma anche dello Stato. Si registra qui un'importante novità concettuale: la cosiddetta inversione delle competenze legislative: mentre prima erano indicate solo le materie di competenza legislativa regionale, adesso sonoindicate:
  1. Le materie di competenza legislativa statale (esclusiva), nelle quali solo lo Stato è abilitato a legislare;
  2. Le materie di competenza legislativa statale e regionale (concorrente), nelle quali spetta allo Stato fissare i principi fondamentali della materia;
  3. Mentre tutte le altre materie, non indicate, cioè quelle residue, sono di competenza regionale.
Il nuovo art. 127 Cost. ha abolito ogni visto governativo sulla legislazione regionale: sia il governo sia la regione possono adesso promuovere una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte entro 60 giorni dalla pubblicazione delle rispettive leggi. È previsto altresì che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che si aggiungono a quelle previste dall'art. 117 per tutte le regioni, siano attribuite, con legge statale approvata con maggioranza assoluta, alle regioni che ne facciano richiesta limitatamente a materia di legislazione concorrente. La potestà

Legislativa esclusiva dello Stato

Alcune competenze sono individuate secondo un criterio oggettivo, ossia facendo riferimento a puntuali ambiti materiali (ad esempio, l' "immigrazione" o la "difesa e forze armate"); altre secondo un criterio teologico, ossia in ragione delle finalità o delle funzioni da realizzare (ad esempio, la "tutela della concorrenza" o la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali").

La Corte costituzionale ha dichiarato che alcune competenze rappresentassero non materie in senso stretto, ma "competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie": si tratta anche "materie-valori".

Delle cosiddette materie trasversali, definite in dottrina.

Nelle materie trasversali il legislatore statale può esercitare la sua potestà di normazione al di là dei poteri attribuiti alla regione (si pensi all'intreccio che)

puòconfini della materia stessa, occupando ambitirealizzarsi, ad esempio, fra la "tutela dell'ambiente", competenza esclusiva dello Stato, e la "tuteladella salute" o il "governo del territorio", materie queste ultime affidate alla competenzaconcorrente delle regioni).

La potestà legislativa concorrente fra Stato e regioni

Le materie di competenza concorrente sono quelle nelle quali la potestà legislativa regionale deveesercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali della materia stabiliti nello Stato.

Principio fondamentale della materia nella definizione del confine tra principi fondamentali enormativa di dettaglio gioca un ruolo centrale proprio la Corte costituzionale, alla quale spettastatale e regionale e, quindi, l'ambitoindividuare il punto di equilibrio fra normativa effettivo dellecompetenze costituzionali. I principi fondamentali possono anche essere contenuti in atti aventiforza di legge, ivi compresi i

decreti legislativi. La potestà legislativa residuale delle regioni è disciplinata dall'art. 117.4 della Costituzione, che stabilisce che tutte le materie non espressamente attribuite "alla legislazione dello Stato" appartengono alla competenza residuale delle regioni. Prima ancora della clausola di residualità, deve essere applicato il criterio di prevalenza, secondo il quale le materie non nominate devono superare una verifica diretta per accertare se possono essere comunque ricondotte nell'ambito delle materie espressamente previste. In assenza di una competenza statale specifica, la competenza spetta alle regioni, come ad esempio nella materia del turismo, del trasporto pubblico locale, dell'ordinamento degli uffici regionali e della formazione professionale. La potestà regolamentare, invece, è disciplinata dall'art. 117.6 della Costituzione, che stabilisce che spetta allo Stato, che può delegarla alle regioni, per quanto riguarda le materie di

legislazione statale esclusiva; alle regioni “

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Publisher
A.A. 2007-2008
7 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Di Marco Carlo.