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Il referendum e il referendum costituzionale
Gli organi rappresentativi, ai quali resta sempre la decisione finale. - Il referendum Consultazione del corpo elettorale tramite la sottoposizione di un quesito. L'istituto del referendum è disciplinato dalla l.352/1970.
Il referendum costituzionale è previsto dall'art. 138 Cost., articolo che disciplina il procedimento aggravato della formazione delle leggi di rango costituzionale (leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali). L'articolo prevede che per le leggi di rango costituzionale siano necessarie 2 deliberazioni delle Camere, a distanza di almeno 3 mesi l'una dall'altra, e che per l'approvazione del progetto sia necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera nella seconda votazione. Nel caso in cui nella seconda deliberazione venga raggiunta la maggioranza assoluta ma non la maggioranza dei 2/3, si dà luogo pubblicazione a scopo notiziale ad una del progetto di legge costituzionale.
ed entro 3 mesi da tale pubblicazione è possibile sottoporre il progetto di legge costituzionale a referendum costituzionale sotto richiesta di almeno 500.000 elettori, di 5 Consigli regionali o di 1/5 dei membri di una Camera. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione deve controllare se l'iniziativa referendaria è conforme all'art. 138 Cost. e alla legge. Per la validità del referendum costituzionale non è necessario il raggiungimento di un quorum strutturale (di partecipazione degli elettori). - Il referendum abrogativo L'art. 75 Cost. stabilisce che è indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Dopo la fase di iniziativa, vi sono due fasi di controllo: 1. L'Ufficio centrale per il referendum controlla la conformità della proposta referendaria alle norme di legge, controllase la proposta si riferisce a leggi o atti aventi forza di legge, controlla la validità delle firme raccolte;-) 2. La Corte costituzionale controlla l'ammissibilità della proposta referendaria, ovvero la conformità alle norme costituzionali. Limiti al referendum abrogativo: - Espliciti: indicati dallo stesso art. 75 Cost. (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, leggi che autorizzano la ratifica di trattati internazionali); - Impliciti: la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, leggi dotate di forza passiva peculiare. Il quesito sottoposto agli elettori deve essere chiaro e comprensibile. Superate le fasi di controllo, si procede all'indizione del referendum. Per il referendum abrogativo è necessario sia un quorum strutturale (maggioranza degli aventi diritto), sia un quorum funzionale. L'Ufficio centrale per il referendum controlla e proclama i risultati del referendum: favorevole.all'abrogazione: questa è fattaEsitooggetto di un decreto del P.d.R. e produce effettigià dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Per evitare eventuali vuoti normativi, in casi dinecessità, si posticipano di 60 giorni gli effettiabrogativi, in modo da dare tempo al Parlamentoper intervenire legislativamente.
negativo all'abrogazione: non saràEsitopossibile sottoporre la stessa legge o le stesse