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Giustizia amministrativa Pag. 1
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Estratto del documento

In questo caso, quindi, il giudice amministrativo non si limiterà ai vizi di eccesso di potere,

incompetenza e violazione di legge, ma sindacherà il provvedimento anche tenendo conto di tali

norme di buona amministrazione.

In queste materie, tassativamente indicate dal nostro ordinamento, il giudice amministrativo ha

poteri aggiuntivi, potendo, difatti, oltre che annullare il relativo atto, sostituirsi alla p.a ed emanare

un provvedimento diverso rispetto a quello precedentemente adottato (sono questi casi eccezionali

in cui al giudice è consentito surrogarsi all’azione amministrativa).

L’ipotesi classica di giurisdizione di merito è data dal “giudizio di ottemperanza” della p.a. al

giudicato del giudice amministrativo (o eventualmente di quello ordinario). In questo caso

parametro di riferimento è, ovviamente, la sentenza precedentemente emanata; il giudice potrà, così,

costringere la p.a. all’adozione di tutti quegli atti necessari affinché la statuizione stessa possa

effettivamente produrre i suoi effetti.

Nel caso di inottemperanza di quest’ultima, il giudice potrà nominare un suo ausiliario

(“commissario ad acta”) che si surroghi all’amministrazione e ponga in essere quegli atti da questa

non realizzati (è questa, quindi, una forma di garanzia dell’effettività della tutela, poiché assicura

l’applicazione, anche eventualmente coattiva, della norma consacrata nella sentenza del giudice,

ordinario o amministrativo checché sia).

Presupposti del giudizio di ottemperanza sono:

- la sentenza passata in giudicato nell’ipotesi del giudizio ordinario;

- la sentenza di 1° grado non sospesa in sede di gravame nell’ipotesi del giudizio amministrativo.

Le sentenze di ottemperanza sono appellabili, ma solo per quella parte della pronuncia che si è

discostata dal contenuto di motivazione e dal dispositivo della sentenza.

Giurisdizione esclusiva => sono queste le ipotesi in cui determinati fattori (come ad es. le richieste

di tutela, i mezzi istruttori, i termini di azionabilità della pretesa, ecc.) rendono il giudizio

amministrativo molto più simile a quello ordinario.

Ben sappiamo come, tradizionalmente (e quale regola di carattere generale), la competenza sui

“diritti soggettivi” sia affidata al giudice ordinario.

Dobbiamo, però, ulteriormente ravvisare come tale materia sia stata completamente rivoluzionata

dalla sentenza nr. 204/2004 della Corte Costituzionale (sentenza cosiddetta “modificativa”), la quale

ha statuito che laddove venga in rilievo una connessione tra espletamento del servizio pubblico ed

interesse di carattere generale, ciò giustifichi l’affidamento al giudice amministrativo anche di

controversie aventi ad oggetto situazioni di diritto soggettivo.

Tutte le controversie relative ai pubblici servizi sono, quindi, ricomprese nella giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo (non si tratta di una giurisdizione concorrente, in quanto questa

viene, in queste materie, definitivamente sottratta al giudice ordinario a favore di quello

amministrativo).

Da tale materia (pubblici servizi) sono unicamente esclusi le “indennità, i canoni ed i corrispettivi”,

in quanto quest’ultimi hanno un contenuto patrimoniale, rientrando, così, nuovamente nella

giurisdizione del giudice ordinario.

Tra le materie ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo vanno segnalate:

- le concessioni, le telecomunicazioni e tutti i servizi di pubblica utilità;

- le controversie edilizie ed urbanistiche (ad esempio “l’urbanistica negoziale”, laddove viene in

rilievo un

diritto soggettivo del privato e, contestualmente, un’esigenza pianificatoria della p.a.);

- le espropriazioni per pubblica utilità (eccezion fatta per gli indennizzi da esproprio, aventi, difatti,

contenuto patrimoniale e, quindi, di diritto di giurisdizione del giudice ordinario) => basti pensare

ad es. alle ipotesi di “occupazione usurpativa”, laddove venga ad essere occupato in via di urgenza

il proprio bene e non venga, successivamente, ad essere completato il procedimento espropriativo.

In quest’ipotesi vi è, difatti, da una parte l’interesse del privato alla conclusione del procedimento

(con conseguente conseguimento del relativo indennizzo), dall’altra l’interesse della p.a. al

contenimento della spesa pubblica. Tale problematica è stata oggi risolta mediante ricorso alla

tecnica dell’ “acquisto sanante”: la p.a. acquisiva, ossia, il terreno oggetto di contesa in modo da

soddisfare l’interesse leso del proprietario originario, a cui non era stato conferito alcun indennizzo

a causa del mancato perfezionamento del procedimento di esproprio. In questi casi, come detto,

competente a giudicare circa l’esattezza dell’ammontare devoluto dalla p.a. quale forma di acquisto

sanante sarà il giudice amministrativo (seppur la somma così riconosciuta a favore del privato sia

molto vicina ad una forma di indennizzo).

- i rapporti ed i servizi nei confronti della p.a. (esclusi i corrispettivi per le ragioni di cui sopra);

- i risarcimenti danni da lesione di interesse legittimo (tra questi vanno ricompresi anche i danni da

ritardo amministrativo non giustificato);

- il diritto d’accesso (il quale è strumento di trasparenza dell’azione amministrativa) => nel caso in

cui la p.a. precluda l’accesso ad un soggetto aventene diritto (o presunto tale), sarà, quindi, il

giudice amministrativo in via esclusiva a poter decidere sulla legittimità o meno della decisione così

presa da parte dell’amministrazione;

- il silenzio assenso (o silenzio in generale) => si ricollega al silenzio della p.a. su di un’istanza dei

privati il significato di assenso alla medesima (decorso ovviamente il termine per il suo

accoglimento);

- le materie delle “dia e delle scia” (ossia tutte le materie di deprovvedimentalizzazione) => ipotesi

in cui vi è una comunicazione da parte del privato di inizio di una data attività; entro un termine

prefissato ex lege (in materia edilizia la “dia” era fissata in 30 giorni) la p.a. può adottare un

provvedimento inibitorio. Decorso inutilmente questo termine, l’attività risulta legittimata dalla

preventiva comunicazione qualificata fornita da parte del privato;

- il danno ambientale;

- i decreti ingiuntivi => in questo caso, però, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è

sostanzialmente limitata al solo accertamento dell’esistenza o meno della prova scritta del credito,

poiché i restanti aspetti della controversia sono di cognizione del giudizio di opposizione al decreto

ingiuntivo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Annie48 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Giurisprudenza Prof..