Giurisdizione amministrativa
Si riconoscono tre differenti tipologie di giurisdizione amministrativa:
- Giurisdizione di legittimità;
- Giurisdizione di merito;
- Giurisdizione esclusiva.
Giurisdizione di legittimità
Mediante questa tipologia di giurisdizione, il giudice amministrativo conosce della legittimità/illegittimità degli atti e dei provvedimenti della pubblica amministrazione, lesivi di interessi legittimi ed inficiati da vizi di eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge. Potremmo definire questa come la forma di giurisdizione “classica” del giudice amministrativo, essendo, difatti, stata istituita con legge del 1907 ed avendo, come visto, ad oggetto l’impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo di situazioni giuridico soggettive (competenza non, invece, riconosciuta a favore del giudice ordinario, il quale non può, quindi, annullare, modificare o revocare l’atto amministrativo).
Il giudizio a cui stiamo facendo riferimento, quindi, ha ad oggetto, formalmente, il provvedimento amministrativo, ma, sostanzialmente, mira alla tutela di situazioni di interesse legittimo (è questa una tutela assolutamente piena, garantita, difatti, anche da norme di rango costituzionale). È questo un aspetto da mettere in rilievo, in quanto tale giudizio sull’atto, tipico di una siffatta tipologia di giurisdizione, ha subito, nel tempo, numerose critiche dottrinali da parte di quanti sostenevano che un mero annullamento del provvedimento lesivo non portasse ad una concreta definizione del rapporto giuridico sottostante.
Ma questo è vero solo in parte:
- Potrebbe, difatti, essere vero laddove si annullasse per difetto di motivazione; in questo caso la pubblica amministrazione potrebbe reiterare nuovamente l’atto, motivandolo compiutamente e rendendolo, così, formalmente legittimo, ma la pretesa sostanziale sottostante non verrebbe ad essere tutelata (il giudice, difatti, si limita all’accertamento del vizio formale);
- La situazione viene a mutare sostanzialmente, invece, in quelle ipotesi in cui il giudice non può annullare un provvedimento colpito da un vizio formale o procedimentale, poiché accerta che il provvedimento medesimo non potrebbe avere un contenuto differente da quello attuale.
In quest’ultimo caso, come si può ben vedere, il giudizio di legittimità del giudice amministrativo diviene ben più pregnante e significativo; non si limita, ossia, ad un mero giudizio formale (come nel primo caso riportato), ma diviene ora un giudizio di legittimità sostanziale (prevale, quindi, l’aspetto sostanziale su quello formale). Da qui la possibilità di respingere quelle critiche mosse nei confronti del giudizio su...