vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
In questo caso, quindi, il giudice amministrativo non si limiterà ai vizi di eccesso di potere,
incompetenza e violazione di legge, ma sindacherà il provvedimento anche tenendo conto di tali
norme di buona amministrazione.
In queste materie, tassativamente indicate dal nostro ordinamento, il giudice amministrativo ha
poteri aggiuntivi, potendo, difatti, oltre che annullare il relativo atto, sostituirsi alla p.a ed emanare
un provvedimento diverso rispetto a quello precedentemente adottato (sono questi casi eccezionali
in cui al giudice è consentito surrogarsi all’azione amministrativa).
L’ipotesi classica di giurisdizione di merito è data dal “giudizio di ottemperanza” della p.a. al
giudicato del giudice amministrativo (o eventualmente di quello ordinario). In questo caso
parametro di riferimento è, ovviamente, la sentenza precedentemente emanata; il giudice potrà, così,
costringere la p.a. all’adozione di tutti quegli atti necessari affinché la statuizione stessa possa
effettivamente produrre i suoi effetti.
Nel caso di inottemperanza di quest’ultima, il giudice potrà nominare un suo ausiliario
(“commissario ad acta”) che si surroghi all’amministrazione e ponga in essere quegli atti da questa
non realizzati (è questa, quindi, una forma di garanzia dell’effettività della tutela, poiché assicura
l’applicazione, anche eventualmente coattiva, della norma consacrata nella sentenza del giudice,
ordinario o amministrativo checché sia).
Presupposti del giudizio di ottemperanza sono:
- la sentenza passata in giudicato nell’ipotesi del giudizio ordinario;
- la sentenza di 1° grado non sospesa in sede di gravame nell’ipotesi del giudizio amministrativo.
Le sentenze di ottemperanza sono appellabili, ma solo per quella parte della pronuncia che si è
discostata dal contenuto di motivazione e dal dispositivo della sentenza.
Giurisdizione esclusiva => sono queste le ipotesi in cui determinati fattori (come ad es. le richieste
di tutela, i mezzi istruttori, i termini di azionabilità della pretesa, ecc.) rendono il giudizio
amministrativo molto più simile a quello ordinario.
Ben sappiamo come, tradizionalmente (e quale regola di carattere generale), la competenza sui
“diritti soggettivi” sia affidata al giudice ordinario.
Dobbiamo, però, ulteriormente ravvisare come tale materia sia stata completamente rivoluzionata
dalla sentenza nr. 204/2004 della Corte Costituzionale (sentenza cosiddetta “modificativa”), la quale
ha statuito che laddove venga in rilievo una connessione tra espletamento del servizio pubblico ed
interesse di carattere generale, ciò giustifichi l’affidamento al giudice amministrativo anche di
controversie aventi ad oggetto situazioni di diritto soggettivo.
Tutte le controversie relative ai pubblici servizi sono, quindi, ricomprese nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (non si tratta di una giurisdizione concorrente, in quanto questa
viene, in queste materie, definitivamente sottratta al giudice ordinario a favore di quello
amministrativo).
Da tale materia (pubblici servizi) sono unicamente esclusi le “indennità, i canoni ed i corrispettivi”,
in quanto quest’ultimi hanno un contenuto patrimoniale, rientrando, così, nuovamente nella
giurisdizione del giudice ordinario.
Tra le materie ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo vanno segnalate:
- le concessioni, le telecomunicazioni e tutti i servizi di pubblica utilità;
- le controversie edilizie ed urbanistiche (ad esempio “l’urbanistica negoziale”, laddove viene in
rilievo un
diritto soggettivo del privato e, contestualmente, un’esigenza pianificatoria della p.a.);
- le espropriazioni per pubblica utilità (eccezion fatta per gli indennizzi da esproprio, aventi, difatti,
contenuto patrimoniale e, quindi, di diritto di giurisdizione del giudice ordinario) => basti pensare
ad es. alle ipotesi di “occupazione usurpativa”, laddove venga ad essere occupato in via di urgenza
il proprio bene e non venga, successivamente, ad essere completato il procedimento espropriativo.
In quest’ipotesi vi è, difatti, da una parte l’interesse del privato alla conclusione del procedimento
(con conseguente conseguimento del relativo indennizzo), dall’altra l’interesse della p.a. al
contenimento della spesa pubblica. Tale problematica è stata oggi risolta mediante ricorso alla
tecnica dell’ “acquisto sanante”: la p.a. acquisiva, ossia, il terreno oggetto di contesa in modo da
soddisfare l’interesse leso del proprietario originario, a cui non era stato conferito alcun indennizzo
a causa del mancato perfezionamento del procedimento di esproprio. In questi casi, come detto,
competente a giudicare circa l’esattezza dell’ammontare devoluto dalla p.a. quale forma di acquisto
sanante sarà il giudice amministrativo (seppur la somma così riconosciuta a favore del privato sia
molto vicina ad una forma di indennizzo).
- i rapporti ed i servizi nei confronti della p.a. (esclusi i corrispettivi per le ragioni di cui sopra);
- i risarcimenti danni da lesione di interesse legittimo (tra questi vanno ricompresi anche i danni da
ritardo amministrativo non giustificato);
- il diritto d’accesso (il quale è strumento di trasparenza dell’azione amministrativa) => nel caso in
cui la p.a. precluda l’accesso ad un soggetto aventene diritto (o presunto tale), sarà, quindi, il
giudice amministrativo in via esclusiva a poter decidere sulla legittimità o meno della decisione così
presa da parte dell’amministrazione;
- il silenzio assenso (o silenzio in generale) => si ricollega al silenzio della p.a. su di un’istanza dei
privati il significato di assenso alla medesima (decorso ovviamente il termine per il suo
accoglimento);
- le materie delle “dia e delle scia” (ossia tutte le materie di deprovvedimentalizzazione) => ipotesi
in cui vi è una comunicazione da parte del privato di inizio di una data attività; entro un termine
prefissato ex lege (in materia edilizia la “dia” era fissata in 30 giorni) la p.a. può adottare un
provvedimento inibitorio. Decorso inutilmente questo termine, l’attività risulta legittimata dalla
preventiva comunicazione qualificata fornita da parte del privato;
- il danno ambientale;
- i decreti ingiuntivi => in questo caso, però, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è
sostanzialmente limitata al solo accertamento dell’esistenza o meno della prova scritta del credito,
poiché i restanti aspetti della controversia sono di cognizione del giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo.