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GLOSSARIO:

Potere sociale: capacità di influenzare il comportamento di altri

individui; (pg 11)

Potere politico: è quello che per imporre la propria volontà può

ricorrere, alla forza, alla coercizione (= obbligando qualcuno con forza,

minacciando);

Stato: nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del

potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un

determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo; (pg 14)

ONU: (Organizzazioni delle Nazioni Unite), approvato a San Francisco il

26 giugno 1945, ha come finalità principale il mantenimento della pace e

della sicurezza internazionale.

Comunità europea (CE): “primo pilastro” dell’Unione Europea, lavora su

due fronti: quello della politica estera e della sicurezza comuni e

quello della giustizia e degli affari interni;

Territorio: luogo in cui la sovranità è esercitata dallo Stato ;

• Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini;

• Mare territoriale: fascia di mare costiero interamente sottoposta

alla sovranità dello Stato. Oggi, quasi tutti gli Stati, fissano in

12 miglia marine il limite del mare territoriale;

• Piattaforma continentale: parte del fondo marino di profondità

costiere che, più o meno estese, circonda le terre emerse;

Cittadinanza: “status” cui la Costituzione riconnette una serie di

“diritti” e di “doveri”;

Persona giuridica: ( lo Stato) , è la figura soggettiva cui l’ordinamento

attribuisce la capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di

costituire centri di imputazione di effetti giuridici;

Enti pubblici: apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento

dei propri fini, i quali sono riconosciuti come persone giuridiche o

comunque come soggetti giuridici;

Potestà pubblica (o potere di imperio) : potere di determinare effetti

giuridici per quanto riguarda altri soggetti, indipendentemente dal loro

consenso;

Uffici: unità strutturali elementari dell’organizzazione;

Organi: particolare categoria di uffici, qualificati da una norma ad

esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto e i

relativi effetti; (pg. 30)

Forma di stato: il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà

di imperio e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei

valori a cui lo Stato ispira la sua azione; (cap. 2,pg 33)

Forma di governo: modi in cui il potere è distribuito tra gli organi

principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che

intercorrono tra essi;

Principio di tolleranza: principio secondo cui il dissenso non può essere

represso, ma anzi va garantito (naturalmente fino a quando non travalichi

in comportamenti penalmente rilevanti);

Rappresentanza politica: rappresentanza significa “agire per conto di” e

perciò esprimere un rapporto tra rappresentante e rappresentato, per cui,

il secondo, sulla base di un atto di volontà chiamato “mandato”, dà al

primo il potere di agire nel suo interesse, con l’osservanza dei limiti e

delle istruzioni stabilite col mandato.

Democrazia diretta: attraverso questo esercizio si affida direttamente al

popolo l’esercizio di alcune funzioni, consentendogli di assumere delle

decisioni immediatamente efficaci nell’ordinamento statale;

Petizione: determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli

organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività;

Referendum: importante strumento di democrazia diretta, che consiste in

una consultazione dell’intero corpo elettorale, che produce effetti

giuridici.

Laicità dello Stato: con questa espressione si intende la neutralità

dello Stato alla questione della “verità religiosa”, ovvero la

separazione tra la sfera politica e quella religiosa (= libertà religiosa

e ampia tolleranza in materia).

Concordato: strumento con cui uno Stato e la Chiesa cattolica regolano i

loro rapporti reciproci, dando luogo ad una disciplina particolare.

Stato unitario: il potere è attribuito al solo Stato centrale o comunque

a soggetti periferici da esso dipendenti (in questo caso si parla di

“decentramento amministrativo”);

Stato composto: il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti

territoriali da esso distinti che agiscono attraverso organi

rappresentativi;

Consiglio Europeo: organo chiamato a definire orientamenti politici

generali, ma privo di poteri normativi propri. E’ composto dai Capi di

Stato o di Governo, di ciascuno Stato membro e dal Presidente di

Commissione. Il Presidente che rappresenta l’UE all’esterno, è eletto a

maggioranza qualificata, dura in carica due anni e mezzo e NON può

ricoprire cariche nazionali.

Consiglio: esercita, con il Parlamento europeo, la funzione legislativa e

di bilancio, e coordina le politiche generali di tutti gli Stati membri.

E’ formato da un rappresentante di ogni Stato, componente del Governo di

quel medesimo Stato a cui fa parte.

Comitato dei Rappresentanti Permanenti: (COREPER) presta aiuto al

Consiglio, preparando i lavori del Consiglio, e in particolare sottopone

alla sua visione gli atti da deliberare, ed esegue i compiti che esso (il

consiglio) gli affida;

Commissione Europea: composta da 27 membri che durano in carica 5 anni,

scelti in base alle loro competenze generali e alle garanzie di

indipendenza offerte; si può considerare come il centro dei processi di

decisione, e dispone di poteri di iniziativa normativa per gli atti che

vengono adottati dal Consiglio, di poter prendere decisioni

amministrative e di regolamentazione; inoltre può esercitare un controllo

su Stati membri, attraverso le segnalazioni di soggetti privati,

cittadini ed imprese;

Parlamento Europeo: è un organo rappresentativo, composto dai

rappresentanti (750) dei cittadini dell’Unione europea, eletti in

ciascuno Stato, per 5 anni, a suffragio universale e diretto. Possiede

potere legislativo che viene esercitato tramite la Commissione; ha poteri

di controllo verso la Commissione, e in particolar modo ha il potere di

votare la fiducia iniziale sul presidente e sui membri della Commissione;

Corte di Giustizia: organo giurisdizionale comunitario, composto da tanti

giudici quanti sono i rappresentanti degli Stati membri ed ha il compito

di giudicare le violazioni del diritto comunitario, commesse dagli stessi

Stati ( o dalle istituzioni europee); viene affiancata dal “Tribunale di

primo grado”.

Corte dei Conti: organo di controllo della Comunità, che ha il compito di

esaminare le entrate e le spese della Stessa, e degli organi da essa

creati;

Comitato economico sociale: organo consultivo ( del Consiglio, della

Commissione e del Parlamento), avente il compito di esprimere i suoi

pareri, in ambito di categorie economiche e sociali;

Comitato delle Regioni: organo consultivo, ovvero viene consultato

obbligatoriamente dalle istituzioni comunitarie, ma può esprimersi anche

di sua iniziativa;

Dirigismo economico: principio secondo cui lo Stato deve intervenire

nell’economia orientandola e dirigendola per il conseguimento dei suoi

obiettivi politici e sociali;

Eurozona: termine con cui si indica l’insieme dei paesi (18) dell’Unione

europea che ha adottato l’euro.

Costituzioni “flessibili”: termine che viene usato per indicare quelle

costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro

modificazione ( avviene attraverso la normale attività legislativa);

Costituzioni “rigide”: termine che viene usato per indicare quelle

costituzioni che dispongono (per la modifica del testo) di un

procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per le leggi

ordinarie;

Valori (e interessi): sono gli obiettivi che muovono il legislatore;

entrano come “principi”, cioè come norme dal contenuto molto generale e

non circostanziato.

Principi: tipo di “norma giuridica”, dotati di genericità, vengono

applicati nelle regole.

Disposizioni: parti del testo, enunciati scritti dal legislatore;

Norme giuridiche: significato che a tali disposizioni attribuiscono gli

interpreti;

Monarchia costituzionale: forma di governo che si afferma nel passaggio

dallo Stato Assoluto allo Stato Liberale; si caratterizza per la netta

separazione dei poteri tra Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere

legislativo);

Forma di governo parlamentare: si caratterizza per l’esistenza di un

rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;

Razionalizzazione del Parlamentarismo: tendenza a tradurre in

disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del

sistema parlamentare;

Parlamentarismo maggioritario: si caratterizza per la presenza di un

sistema politico bipolare, con due partiti o due “poli”, ciascuno formato

da più partiti, fra loro “alternativi”;

Parlamentarismo a prevalenza del Parlamento: è caratterizzato da un

sistema politico che opera seguendo un modulo multipolare, in presenza di

numerosi partiti tra cui esistono profonde differenze ideologiche, e

quindi, reciproca sfiducia;

Presidenzialismo: forma di governo in cui il capo dello Stato, chiamato

“Presidente” è:

Eletto dal corpo elettorale nazionale;

 Non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo

 mandato;

Presiede e dirige i Governi da lui nominati;

Semipresidenzialismo: forma di governo che si caratterizza per tali

aspetti:

a. Il Capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo e dura per un

tempo prestabilito;

b. E’ indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua

fiducia, ma, tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi

di un Governo da lui nominato;

c. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento;

Elettorato attivo: capacità di votare. Potere subordinato al possesso di

due requisiti : 1) Cittadinanza italiana; 2) Maggiore eta’;

Ineleggibilità parlamentare: impedimento giuridico, che non consente di

essere validamente eletto;

Incompatibilità: situazione giuridica in cui il soggetto, validamente

eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione parlamentare con

altra carica;

Ineleggibilità sopravvenute: cause di ineleggibilità che sopraggiungono

nel corso del mandato elettivo;

Finanziamento pubblico: forma introdotta per evitare che chi detiene

ingenti risorse economiche possa conquistare la titolarità del potere

politico; ne viene che tale finanziamento è a carico del bilancio

statale, dei partiti e dei candidati, in modo da assicura

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gianna Villa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Granara Daniele.