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GLOSSARIO:
Potere sociale: capacità di influenzare il comportamento di altri
individui; (pg 11)
Potere politico: è quello che per imporre la propria volontà può
ricorrere, alla forza, alla coercizione (= obbligando qualcuno con forza,
minacciando);
Stato: nome dato ad una particolare forma storica di organizzazione del
potere politico, che esercita il monopolio della forza legittima in un
determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo; (pg 14)
ONU: (Organizzazioni delle Nazioni Unite), approvato a San Francisco il
26 giugno 1945, ha come finalità principale il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale.
Comunità europea (CE): “primo pilastro” dell’Unione Europea, lavora su
due fronti: quello della politica estera e della sicurezza comuni e
quello della giustizia e degli affari interni;
Territorio: luogo in cui la sovranità è esercitata dallo Stato ;
• Terraferma: porzione di territorio delimitata da confini;
• Mare territoriale: fascia di mare costiero interamente sottoposta
alla sovranità dello Stato. Oggi, quasi tutti gli Stati, fissano in
12 miglia marine il limite del mare territoriale;
• Piattaforma continentale: parte del fondo marino di profondità
costiere che, più o meno estese, circonda le terre emerse;
Cittadinanza: “status” cui la Costituzione riconnette una serie di
“diritti” e di “doveri”;
Persona giuridica: ( lo Stato) , è la figura soggettiva cui l’ordinamento
attribuisce la capacità di agire in modo giuridicamente rilevante e di
costituire centri di imputazione di effetti giuridici;
Enti pubblici: apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento
dei propri fini, i quali sono riconosciuti come persone giuridiche o
comunque come soggetti giuridici;
Potestà pubblica (o potere di imperio) : potere di determinare effetti
giuridici per quanto riguarda altri soggetti, indipendentemente dal loro
consenso;
Uffici: unità strutturali elementari dell’organizzazione;
Organi: particolare categoria di uffici, qualificati da una norma ad
esprimere la volontà della persona giuridica e ad imputarle l’atto e i
relativi effetti; (pg. 30)
Forma di stato: il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà
di imperio e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei
valori a cui lo Stato ispira la sua azione; (cap. 2,pg 33)
Forma di governo: modi in cui il potere è distribuito tra gli organi
principali di uno Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che
intercorrono tra essi;
Principio di tolleranza: principio secondo cui il dissenso non può essere
represso, ma anzi va garantito (naturalmente fino a quando non travalichi
in comportamenti penalmente rilevanti);
Rappresentanza politica: rappresentanza significa “agire per conto di” e
perciò esprimere un rapporto tra rappresentante e rappresentato, per cui,
il secondo, sulla base di un atto di volontà chiamato “mandato”, dà al
primo il potere di agire nel suo interesse, con l’osservanza dei limiti e
delle istruzioni stabilite col mandato.
Democrazia diretta: attraverso questo esercizio si affida direttamente al
popolo l’esercizio di alcune funzioni, consentendogli di assumere delle
decisioni immediatamente efficaci nell’ordinamento statale;
Petizione: determinata richiesta che i cittadini possono rivolgere agli
organi parlamentari o di Governo per sollecitare determinate attività;
Referendum: importante strumento di democrazia diretta, che consiste in
una consultazione dell’intero corpo elettorale, che produce effetti
giuridici.
Laicità dello Stato: con questa espressione si intende la neutralità
dello Stato alla questione della “verità religiosa”, ovvero la
separazione tra la sfera politica e quella religiosa (= libertà religiosa
e ampia tolleranza in materia).
Concordato: strumento con cui uno Stato e la Chiesa cattolica regolano i
loro rapporti reciproci, dando luogo ad una disciplina particolare.
Stato unitario: il potere è attribuito al solo Stato centrale o comunque
a soggetti periferici da esso dipendenti (in questo caso si parla di
“decentramento amministrativo”);
Stato composto: il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti
territoriali da esso distinti che agiscono attraverso organi
rappresentativi;
Consiglio Europeo: organo chiamato a definire orientamenti politici
generali, ma privo di poteri normativi propri. E’ composto dai Capi di
Stato o di Governo, di ciascuno Stato membro e dal Presidente di
Commissione. Il Presidente che rappresenta l’UE all’esterno, è eletto a
maggioranza qualificata, dura in carica due anni e mezzo e NON può
ricoprire cariche nazionali.
Consiglio: esercita, con il Parlamento europeo, la funzione legislativa e
di bilancio, e coordina le politiche generali di tutti gli Stati membri.
E’ formato da un rappresentante di ogni Stato, componente del Governo di
quel medesimo Stato a cui fa parte.
Comitato dei Rappresentanti Permanenti: (COREPER) presta aiuto al
Consiglio, preparando i lavori del Consiglio, e in particolare sottopone
alla sua visione gli atti da deliberare, ed esegue i compiti che esso (il
consiglio) gli affida;
Commissione Europea: composta da 27 membri che durano in carica 5 anni,
scelti in base alle loro competenze generali e alle garanzie di
indipendenza offerte; si può considerare come il centro dei processi di
decisione, e dispone di poteri di iniziativa normativa per gli atti che
vengono adottati dal Consiglio, di poter prendere decisioni
amministrative e di regolamentazione; inoltre può esercitare un controllo
su Stati membri, attraverso le segnalazioni di soggetti privati,
cittadini ed imprese;
Parlamento Europeo: è un organo rappresentativo, composto dai
rappresentanti (750) dei cittadini dell’Unione europea, eletti in
ciascuno Stato, per 5 anni, a suffragio universale e diretto. Possiede
potere legislativo che viene esercitato tramite la Commissione; ha poteri
di controllo verso la Commissione, e in particolar modo ha il potere di
votare la fiducia iniziale sul presidente e sui membri della Commissione;
Corte di Giustizia: organo giurisdizionale comunitario, composto da tanti
giudici quanti sono i rappresentanti degli Stati membri ed ha il compito
di giudicare le violazioni del diritto comunitario, commesse dagli stessi
Stati ( o dalle istituzioni europee); viene affiancata dal “Tribunale di
primo grado”.
Corte dei Conti: organo di controllo della Comunità, che ha il compito di
esaminare le entrate e le spese della Stessa, e degli organi da essa
creati;
Comitato economico sociale: organo consultivo ( del Consiglio, della
Commissione e del Parlamento), avente il compito di esprimere i suoi
pareri, in ambito di categorie economiche e sociali;
Comitato delle Regioni: organo consultivo, ovvero viene consultato
obbligatoriamente dalle istituzioni comunitarie, ma può esprimersi anche
di sua iniziativa;
Dirigismo economico: principio secondo cui lo Stato deve intervenire
nell’economia orientandola e dirigendola per il conseguimento dei suoi
obiettivi politici e sociali;
Eurozona: termine con cui si indica l’insieme dei paesi (18) dell’Unione
europea che ha adottato l’euro.
Costituzioni “flessibili”: termine che viene usato per indicare quelle
costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro
modificazione ( avviene attraverso la normale attività legislativa);
Costituzioni “rigide”: termine che viene usato per indicare quelle
costituzioni che dispongono (per la modifica del testo) di un
procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per le leggi
ordinarie;
Valori (e interessi): sono gli obiettivi che muovono il legislatore;
entrano come “principi”, cioè come norme dal contenuto molto generale e
non circostanziato.
Principi: tipo di “norma giuridica”, dotati di genericità, vengono
applicati nelle regole.
Disposizioni: parti del testo, enunciati scritti dal legislatore;
Norme giuridiche: significato che a tali disposizioni attribuiscono gli
interpreti;
Monarchia costituzionale: forma di governo che si afferma nel passaggio
dallo Stato Assoluto allo Stato Liberale; si caratterizza per la netta
separazione dei poteri tra Re (potere esecutivo) e Parlamento (potere
legislativo);
Forma di governo parlamentare: si caratterizza per l’esistenza di un
rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento;
Razionalizzazione del Parlamentarismo: tendenza a tradurre in
disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del
sistema parlamentare;
Parlamentarismo maggioritario: si caratterizza per la presenza di un
sistema politico bipolare, con due partiti o due “poli”, ciascuno formato
da più partiti, fra loro “alternativi”;
Parlamentarismo a prevalenza del Parlamento: è caratterizzato da un
sistema politico che opera seguendo un modulo multipolare, in presenza di
numerosi partiti tra cui esistono profonde differenze ideologiche, e
quindi, reciproca sfiducia;
Presidenzialismo: forma di governo in cui il capo dello Stato, chiamato
“Presidente” è:
Eletto dal corpo elettorale nazionale;
Non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo
mandato;
Presiede e dirige i Governi da lui nominati;
Semipresidenzialismo: forma di governo che si caratterizza per tali
aspetti:
a. Il Capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo e dura per un
tempo prestabilito;
b. E’ indipendente dal Parlamento, perché non ha bisogno della sua
fiducia, ma, tuttavia non può governare da solo, ma deve servirsi
di un Governo da lui nominato;
c. Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento;
Elettorato attivo: capacità di votare. Potere subordinato al possesso di
due requisiti : 1) Cittadinanza italiana; 2) Maggiore eta’;
Ineleggibilità parlamentare: impedimento giuridico, che non consente di
essere validamente eletto;
Incompatibilità: situazione giuridica in cui il soggetto, validamente
eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione parlamentare con
altra carica;
Ineleggibilità sopravvenute: cause di ineleggibilità che sopraggiungono
nel corso del mandato elettivo;
Finanziamento pubblico: forma introdotta per evitare che chi detiene
ingenti risorse economiche possa conquistare la titolarità del potere
politico; ne viene che tale finanziamento è a carico del bilancio
statale, dei partiti e dei candidati, in modo da assicura