Estratto del documento

Si fa riferimento al momento genetico dell’atto.

da non confondere con i contratti!- si fa riferimento al numero di parti obbligate a quel

contratto.

Esempio di negozio unilaterale: l’istituzione dell’erede; vi è un solo soggetto che manifesta

la propria volontà al fine di disporre il proprio patrimonio dopo la morte.

Caso invece emblematico di negozio giuridico bilaterale è il contratto, che è sempre

bilaterale.

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Plurilaterale è il caso delle costituzioni societarie, in cui più soggetti manifestano la volontà

e ciò provocherà obblighi per tutti i soci.

mutuo è un contratto unilaterale, perché è solo il mutuario che incorre in un obbligo. mentre

il mutuo è un negozio bilaterale??!

Negozi a titolo oneroso e gratuito

I negozi a titolo oneroso sono quei negozi nell’ambito dei quali una parte riceve un

vantaggio ? di un vantaggio. se non c’è queste corresponsione saranno gratuiti.

Negozi causali e astratti

I primi sono quelli in cui la funzione socio-economica è tipica, la causa è fondamentale.

Astratti sono privi di una causa tipica, e sono corrispondenti ai negozi formali, perché

nell’ambito dei negozi formali, ciò che occorre ai fini della validità dell’atto è rappresentato

da una semplice manifestazione di volontà. Esso produce effetti senza realizzare una

funzione socio economico tipica, l’importante però è che la funzione socio-economica sia

lecita.

Negozi giuridici ad effetti obbligatori e reali

Per negozi giuridici ad effetti reali si intendono quei negozi che producono in capo a una o

più parti il sorgere di effetti obbligatori. (es. contratti)

I negozi ad effetti reali indicano un negozio giuridico capace di far sorgere in capo ad una

delle parti un diritto reale che può essere pieno ed esclusivo come la proprietà, o reali

minore tipo l’usufrutto. Sono negozi che sono di tipo formale e astratto.

Negozi fiduciari

Sono quei negozi nei quali vi è un soggetto che ripone fiducia in un altro per raggiungere

l’obbiettivo di carattere sociale o economico previsto dall’istituto (es. emancipazione).

Invalidità e inefficacia del negozio giuridico

Si definisce invalido un atto privo di un suo requisito essenziale; Se è inefficace, l’atto è

improduttivo di effetti. Si può dire quindi che un atto invalido è un atto inefficace.

Non era vero il contrario, ossia che tutti gli atti inefficaci fossero anche invalidi.

L’atto poteva nascere valido, ma le parti potevano decidere che il negozio acquistasse

efficacia solo dopo un certo evento.

??

Oggi noi distinguiamo nell’ambito dell’invalidità tra nullità e annullabilità, un atto può

essere o immediatamente nullo e cioè improduttivo di effetti, e altre cause di invalidità che

rendono il negozio annullabile. il grosso elemento distintivo è che in un caso il negozio

essendo nullo è improduttivo di effetti, nell’annullabilità il negozio nasce viziato ma

produce effetti finche non si annulla. questa distinzione non era presenti ai tempi di romani,

ma vi era presente un latra distinzione, perché distinguono tra validità ius civile e validità

ius pretorio; elaborano dei casi in cui il negozio nasce valido ed efficace, ma sussiste una

ragione per cui si può richiedere l’inefficacia al pretore. corrispondono ai casi di

annullabilità di oggi. (errore, dolo o ingerenza).

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Negozi formali

Nei negozi formali un posto di rilievo è ricoperto dalla mancipatio, uno dei più antichi

negozi, e rientra tra gli atti librali, ovvero quegli atti caratterizzati da gesta compiute per

mezzo della bilancia e del bronzo. Si provvedeva alla pesatura del bronzo su una bilancia;

era necessaria la partecipazione di un soggetto che teneva la bilancia, il libripens, era

necessaria la presenza di 5 cittadini romani puberi, e di due parti che dovevano recitare un

formulario di frasi predeterminato;

I soggetti erano un mancipio dans, e un altro, il mancipio accipiens. La mancipatio svolgeva

quella che era la funzione di vendita (cosa contro prezzo).

Si dice che non fosse un negozio astratto ma causale, perché su un piatto veniva messo il

bene da scambiare e dall’altro il valore economico della cosa.

Il mancipio accipiens riceveva questo bene, sia in proprietà che in possesso se era un bene

mobile, e qualora si fosse trattato di un bene immobile, occorreva un simbolo di un bene (a

zolla di un terreno), e ciò che veniva trasferita era solo la proprietà. Per il possesso serviva

la traditio, ciò una consegna materiale e informale del bene. Questa disciplina riguarda in

origine i beni res mancipi (schiavi, animali da tiro e da soma).

Dal III-IV secolo d.C., con la coniazione della moneta, la mancipatio in quanto atto

negoziale riservato solo ai cittadini romani, perse la sua funzione originaria di atto negoziale

con causa di vendita, per lasciare il posto al contratto di compravendita che venne utilizzato

perché più facilmente utilizzabile anche con gli stranieri.

La mancipatio fu utilizzata a scopo di immaginaria venditio, cioè atto necessario per il

trasferimento di diritto di proprietà, infatti la quantità pesata corrispondente è una quantità

simbolica, dopo la coniazione delle monete; è da questo punto che inizia a propinarsi

l’effetto traslativo e l’effetto…?

(39.2) la solutio è un altro atto librale e aveva inizialmente lo scopo di sciogliere il vincolo

obbligatorio successivamente alla prestazione di uno dei due soggetti.

Altro atto negoziale formale mediante il quale era possibile realizzare il trasferimento di un

diritto di proprietà era la in iure cessio: avevamo due parti, cedente e cessionario, le quali si

recavano davanti al pretore e fingevano l ‘esistenza di una controversia, nella quale il

cessionario rivendicava la proprietà su una cosa e il cedente taceva.

A quel punto la proprietà passava al cessionario una volta pronunciata l’additio da parte del

pretore.

Anche questo è un tipo di negozio formale e astratto perché era usato per vari tipi di scopi.

altro schema è per la manomissio indicta

Altro negozio formale è la stipulatio, anch’esso astratto; però a differenza della mancipatio

e in iure cessio (negozi ad effetti reali), la stipulatio (è un contratto) produce solo effetti

obbligatori. La sponsio prevedeva anche esso due soggetti, i quali si rivolgono una domanda

e una congrua risposta; l’oggetto della domanda riguardava una prestazione di dare o di

fare, il che comporta che da questo negozio sorgono solo obblighi.

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Negozi giuridici - Riassunto Diritto Privato Romano - Giurisprudenza Pag. 1
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GianmarcoV. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.
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