Si fa riferimento al momento genetico dell’atto.
da non confondere con i contratti!- si fa riferimento al numero di parti obbligate a quel
contratto.
Esempio di negozio unilaterale: l’istituzione dell’erede; vi è un solo soggetto che manifesta
la propria volontà al fine di disporre il proprio patrimonio dopo la morte.
Caso invece emblematico di negozio giuridico bilaterale è il contratto, che è sempre
bilaterale.
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Plurilaterale è il caso delle costituzioni societarie, in cui più soggetti manifestano la volontà
e ciò provocherà obblighi per tutti i soci.
mutuo è un contratto unilaterale, perché è solo il mutuario che incorre in un obbligo. mentre
il mutuo è un negozio bilaterale??!
Negozi a titolo oneroso e gratuito
I negozi a titolo oneroso sono quei negozi nell’ambito dei quali una parte riceve un
vantaggio ? di un vantaggio. se non c’è queste corresponsione saranno gratuiti.
Negozi causali e astratti
I primi sono quelli in cui la funzione socio-economica è tipica, la causa è fondamentale.
Astratti sono privi di una causa tipica, e sono corrispondenti ai negozi formali, perché
nell’ambito dei negozi formali, ciò che occorre ai fini della validità dell’atto è rappresentato
da una semplice manifestazione di volontà. Esso produce effetti senza realizzare una
funzione socio economico tipica, l’importante però è che la funzione socio-economica sia
lecita.
Negozi giuridici ad effetti obbligatori e reali
Per negozi giuridici ad effetti reali si intendono quei negozi che producono in capo a una o
più parti il sorgere di effetti obbligatori. (es. contratti)
I negozi ad effetti reali indicano un negozio giuridico capace di far sorgere in capo ad una
delle parti un diritto reale che può essere pieno ed esclusivo come la proprietà, o reali
minore tipo l’usufrutto. Sono negozi che sono di tipo formale e astratto.
Negozi fiduciari
Sono quei negozi nei quali vi è un soggetto che ripone fiducia in un altro per raggiungere
l’obbiettivo di carattere sociale o economico previsto dall’istituto (es. emancipazione).
Invalidità e inefficacia del negozio giuridico
Si definisce invalido un atto privo di un suo requisito essenziale; Se è inefficace, l’atto è
improduttivo di effetti. Si può dire quindi che un atto invalido è un atto inefficace.
Non era vero il contrario, ossia che tutti gli atti inefficaci fossero anche invalidi.
L’atto poteva nascere valido, ma le parti potevano decidere che il negozio acquistasse
efficacia solo dopo un certo evento.
??
Oggi noi distinguiamo nell’ambito dell’invalidità tra nullità e annullabilità, un atto può
essere o immediatamente nullo e cioè improduttivo di effetti, e altre cause di invalidità che
rendono il negozio annullabile. il grosso elemento distintivo è che in un caso il negozio
essendo nullo è improduttivo di effetti, nell’annullabilità il negozio nasce viziato ma
produce effetti finche non si annulla. questa distinzione non era presenti ai tempi di romani,
ma vi era presente un latra distinzione, perché distinguono tra validità ius civile e validità
ius pretorio; elaborano dei casi in cui il negozio nasce valido ed efficace, ma sussiste una
ragione per cui si può richiedere l’inefficacia al pretore. corrispondono ai casi di
annullabilità di oggi. (errore, dolo o ingerenza).
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Negozi formali
Nei negozi formali un posto di rilievo è ricoperto dalla mancipatio, uno dei più antichi
negozi, e rientra tra gli atti librali, ovvero quegli atti caratterizzati da gesta compiute per
mezzo della bilancia e del bronzo. Si provvedeva alla pesatura del bronzo su una bilancia;
era necessaria la partecipazione di un soggetto che teneva la bilancia, il libripens, era
necessaria la presenza di 5 cittadini romani puberi, e di due parti che dovevano recitare un
formulario di frasi predeterminato;
I soggetti erano un mancipio dans, e un altro, il mancipio accipiens. La mancipatio svolgeva
quella che era la funzione di vendita (cosa contro prezzo).
Si dice che non fosse un negozio astratto ma causale, perché su un piatto veniva messo il
bene da scambiare e dall’altro il valore economico della cosa.
Il mancipio accipiens riceveva questo bene, sia in proprietà che in possesso se era un bene
mobile, e qualora si fosse trattato di un bene immobile, occorreva un simbolo di un bene (a
zolla di un terreno), e ciò che veniva trasferita era solo la proprietà. Per il possesso serviva
la traditio, ciò una consegna materiale e informale del bene. Questa disciplina riguarda in
origine i beni res mancipi (schiavi, animali da tiro e da soma).
Dal III-IV secolo d.C., con la coniazione della moneta, la mancipatio in quanto atto
negoziale riservato solo ai cittadini romani, perse la sua funzione originaria di atto negoziale
con causa di vendita, per lasciare il posto al contratto di compravendita che venne utilizzato
perché più facilmente utilizzabile anche con gli stranieri.
La mancipatio fu utilizzata a scopo di immaginaria venditio, cioè atto necessario per il
trasferimento di diritto di proprietà, infatti la quantità pesata corrispondente è una quantità
simbolica, dopo la coniazione delle monete; è da questo punto che inizia a propinarsi
l’effetto traslativo e l’effetto…?
(39.2) la solutio è un altro atto librale e aveva inizialmente lo scopo di sciogliere il vincolo
obbligatorio successivamente alla prestazione di uno dei due soggetti.
Altro atto negoziale formale mediante il quale era possibile realizzare il trasferimento di un
diritto di proprietà era la in iure cessio: avevamo due parti, cedente e cessionario, le quali si
recavano davanti al pretore e fingevano l ‘esistenza di una controversia, nella quale il
cessionario rivendicava la proprietà su una cosa e il cedente taceva.
A quel punto la proprietà passava al cessionario una volta pronunciata l’additio da parte del
pretore.
Anche questo è un tipo di negozio formale e astratto perché era usato per vari tipi di scopi.
altro schema è per la manomissio indicta
Altro negozio formale è la stipulatio, anch’esso astratto; però a differenza della mancipatio
e in iure cessio (negozi ad effetti reali), la stipulatio (è un contratto) produce solo effetti
obbligatori. La sponsio prevedeva anche esso due soggetti, i quali si rivolgono una domanda
e una congrua risposta; l’oggetto della domanda riguardava una prestazione di dare o di
fare, il che comporta che da questo negozio sorgono solo obblighi.
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