Negozi giuridici
Il discorso va inquadrato nell’ambito dei fatti che vengono presi in considerazione dall’ordinamento, ovvero degli atti giuridici leciti. Come punto di partenza si ha la nozione di fatto giuridico, qualsiasi fatto in cui non incida la volontà dell’uomo, ma preso in considerazione dal diritto (es. passare del tempo).
Fatti giuridici e atti leciti
Nella categoria dei fatti giuridici distinguiamo quelli che sono gli atti, che presuppongono un comportamento umano, e si distinguono in leciti e illeciti. Gli atti giuridici leciti perciò sono volontari, compiuti consapevolmente da un soggetto al fine di produrre un determinato effetto giuridico (atti di compravendita). All’interno degli atti leciti, la gran parte è rappresentata dai negozi giuridici, cioè quelle manifestazioni di volontà volte a costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica soggettiva.
Per negozio giuridico la definizione non fu elaborata nell’ambito dell’esperienze giuridica romana, ma fu elaborata solo nel 1800. I romani parlavano di negotia come negazione dell’ozio, negazione della staticità.
Elementi dell’atto negoziale
L’atto negoziale presuppone la comprensione di una coesistenza di più elementi: essenziali, naturali e accidentali. Gli elementi essenziali sono quelli che non potevano mancare in un qualunque negozio giuridico, tipo la manifestazione di volontà, a cui si accompagna o la forma (scritta) nell’ambito dei negozi formali oppure, negli atti non formali e causali si accompagna la causa socio-economica riconosciuta dall’ordinamento (es. la compravendita è un atto negoziale, o meglio un contratto, che non richiede alcun tipo di formalità).
Gli elementi naturali sono quegli elementi che, a prescindere dal fatto che venissero contemplati o meno dalle parti, erano comunque riconducibili al negozio giuridico (obbligo di garanzia per vizi occulti). Sono elementi previsti a prescindere dalla volontà delle parti. Gli elementi accidentali sono quegli elementi liberamente apponibili al negozio giuridico dalle parti; non sono richiesti ma possono essere inseriti a discrezione delle parti. Approfondimento alla pagina F3.
Classificazione dei negozi giuridici
A seconda del numero di parti che contribuiscono attraverso la loro manifestazione di volontà alla formazione dell’atto distinguiamo i negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali. Si fa riferimento al momento genetico dell’atto. Da non confondere con i contratti! Si fa riferimento al numero di parti obbligate a quel contratto.
Esempio di negozio unilaterale: l’istituzione dell’erede; vi è un solo soggetto...
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