vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
V.I.A..
- Direttiva Europea 85/337/CEE nota come “direttiva V.I.A.”
- Direttiva Europea 2001/42/CE direttiva V.A.S. -> d. lgs n°
152/2006
Processo di V.A.S.:
- Screening: verifica che un piano o un programma ricada
nell’ambito giuridico per il quale è prevista la V.A.S.
- Scoping: definizione dell’ambito delle indagini necessarie per
la V.A.S.
- Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi
- Monitoraggio degli effetti ambientali del piano o del
programma
- Informazione e consultazione del pubblico e dei vari attori del
processo decisionale anche sulla base di tutte le valutazioni
ambientali effettuati.
Art. 2 d. lgs 152/06: “La V.A.S. è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano o programma
corrispondente e comprende le fasi di cui prima”… “la fase di
Valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o
programma” … “la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali
tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed
evitare duplicazioni nelle valutazioni”… “i provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa V.A.S., ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Gli organi competenti sono gli assessorati all’ambiente, A.R.P.A. -
Agenzia Regionale Protezione Ambientale, consorzio di bonifica,
comuni limitrofi.
Elenco elaborati:
- Analisi dello stato di fatto (strumentazione urbanistica vigente,
indicatori settoriali: infrastrutture a rete, rischio idrologico…)
- Progetto urbanistico (Relazione strategica di intervento, indicazione
degli interventi, Norme tecniche d’attuazione, zonizzazione…)
- Sintesi non tecnica
- Relazione ambientale
La valutazione di impatto ambientale - V.I.A.
La V.I.A. è una procedura amministrativa di supporto per l’autorità
decisionale, finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli
impatti ambientali prodotti dall’attuazione di un determinato
progetto. Nella procedura di Via la valutazione sulla compatibilità
ambientale di un determinato progetto è svolta dalla P.A. che si basa
sia sulle informazioni fornite dal proponente del progetto, sia sulla
consulenza data da altre strutture della P.A., sia sulla partecipazione
della gente e dei gruppi sociali (Direttiva V.I.A. 85/337/CEE -> d. lgs
152/2006)
Tale valutazione riguarda i progetti che possono avere impatti
significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Il Vincolo è una limitazione che si impone su determinati beni o
porzioni di territorio al fine di salvaguardare gli interessi pubblici.
Ci sono vari vincoli che sono:
- vincolo idrogeologico ( )
R.D. 3267/23
- vincolo sismico
- vincolo paesaggistico ( )
1497/39
- vincolo storico – archeologico ( )
1089/39
- usi civici ( )
1776/27
- abitati da consolidare o trasferire ( )
445/1908
Vincolo Paesaggistico
L’area vincolata è una parte di territorio che è individuata per il suo
interesse paesaggistico, cioè per delle componenti significative
riconoscibili di tipo ecologiche – naturalistiche , storico – culturali ed
estetico – visuali.
La discrezionalità degli ambiti territoriali da vincolare era a carico
dei funzionari che intervenivano nella procedura.
Iter procedurale:
- il proprietario dell’area trasmette il progetto al Comune e
produce istanza di autorizzazione paesaggistica.
- Il progetto è esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale
Integrata o Commissione di Paesaggio, la quale ne valuta la
compatibilità paesaggistica ed esprime un parere
- Il Responsabile del Servizio Tecnico del comune, acquisito il
parere della Commissione, rilascia l’autorizzazione ai sensi
dell’art. 159 del D. Leg.vo 42/04, che trasmette, unitamente al
progetto delle opere, alla Sovrintendenza
- La Sovrintendenza, valutata la legittimità dell’autorizzazione
ed esaminato il progetto, può annullare, con proprio
provvedimento, l’autorizzazione rilasciata al comune.
Vincolo Storico – Architettonico
Assoggetta ad esso le cose mobili e immobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ed anche cose
che riguardano paleontologia, preistoria e civiltà primitive,
manoscritti, autografi, carteggi, stampe e libri, ville, parchi ( escluse
)
opere di autori viventi o risalenti a meno di 50 anni fa
Il proprietario è soggetto a limitazioni nell’uso dell’immobile: non
può demolirlo, modificarlo o restaurarlo senza autorizzazione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali etc…
Il restauro e ripristino è di spettanza della professione di architetto,
ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto
quanto dall’ingegnere.
Vincolo Idrogeologico
Vincola quei terreni che per effetto di forme di utilizzazione
contrastanti con la natura del terreno possono con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque.
Chi su questi terreni vuole effettuare movimenti di terreno o
trasformare boschi in altre colture ha l’obbligo di comunicarlo
all’autorità competente ( ) per il nullaosta.
Corpo forestale
Iter Procedurale (movimento terre):
- La comunicazione di esecuzione dei lavori di movimento di
terreno da redigere a cura del proprietario dev’essere
presentata alla Regione, Assessorato all’Agricoltura, Forestale
e Pesca Produttiva
- La struttura Regionale preposta trasmette la pratica al
Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato,
competente per territorio al fine di acquisire informativa
tecnica sull’esecuzione di movimento delle terre.
Iter Procedurale (trasformazione terreni boscati):
- Per ottenere l’autorizzazione c’è bisogno di presentare istanza
al Comune in cui ricadono i terreni oggetto di trasformazione
per la dovuta pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e continui.
- Avvenuta la pubblicazione l’intera pratica, con data di
pubblicazione e firma del funzionario competente, corredata
dalla dichiariazione circa gli eventuali reclami od opposizioni
presentati, dovrà essere alla Regione, Assessorato
all’Agricoltura Servizio Tutela e Valorizzazione del Patrimonio
Forestale.
- L’istanza viene approvata o respinta in via definitiva
Vincolo sismico
Bisogna richiedere nullaosta alla Regione, Servizio costruzioni in
zona sismica con un progetto esecutivo, corredato dai calcoli
strutturali.
Abitati da Consolidare o Trasferire
Iter Procedurale:
- Per gli abitati ammessi a consolidamento si fa riferimento alle
disposizioni del T.U. 380/2001
- Nei territori ove siano intervenuti Stato o Regioni per opere di
consolidamento nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di
manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti
senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione. Le opere di consolidamento possono
essere fatte anche previa autorizzazione ma questa
dev’essere presentata entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.
- I comuni devono richiedere il parere competente ufficio
tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali
(richiedere art. 13).
- L’ufficio regionale, Servizio Geologico, deve pronunciarsi entro
60 giorni dal ricevimento della richiesta dall’amministrazione
comunale.
- Vale il silenzio dissenso.
I Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)
Un Sistema Informativo Territoriale o S.I.T. è l’insieme delle
informazioni numeriche che riferiscono il territorio dal punto di vista
geografico . Si può usare tramite il software del
(mappe georeferenziate)
GIS. Il Gis è uno strumento geografico per la costruzione di
cartografia tematica e l’analisi di fenomeni geografici e/o eventi che
accadono sulla terra.
Un S.I.T. è dunque un sistema informativo territoriale composto da
più elementi che conducono al raggiungimento degli obiettivi.
I componenti sono:
- Dati: geografici e non (alfanumerici)
- Persone: definiscono gli obiettivi, individuano le soluzioni e
realizzano concretamente il progetto
- Metodo: modalità di realizzazione del progetto
- HW e SW: hardware e software in quanto strumenti per
l’elaborazione e l’analisi dei dati
I dati da inserire in un Gis possono essere geografici (coordinate)
oppure alfanumerici (misure, altezze, mq, mc…)
I dati possiedono un aspetto spaziale ed uno descrittivo.
Si dividono in due categorie:
- Dati vettoriali: rappresentati tramite tre primitive
geometriche, Punto , linee e poligoni
(alberi ad esempio) (strade)
.
(isolati)
- Dati raster: l’area geografica viene rappresentata tramite una
matrice di celle quadrate identificati da righe e
(tipo pixel)
colonne. Con coordinate geografiche.
L’area Protetta
L’Area Protetta è una porzione di territorio destinata alla
protezione e al mantenimento della diversità biologica, delle risorse
naturali e delle risorse culturali ad esse connesse.
La nascita della moderna concezione di area protetta si ha con
l’istituzione del primo Parco nel mondo nel 1972 negli USA con il
parco di Yellowstone.
In Italia il primo Parco Nazionale è stato quello del Gran Paradiso
ed era un’ex riserva di caccia reale.
(1922)
Il primo piano del parco risale al 1955 e si riferisce al P.N. del Gran
Paradiso e individua 4 zone:
- Zona A: Riserva Integrale
- Zona B: Riserva Orientata
- Zona C: Area di Protezione
- Zona D: Centro Urbano
APPROFONDIMENTO
IL PIANO E LA SUA EVOLUZIONE
La normativa urbanistica in Italia, prima del 1942 L. 1865
Sulla espropriazione per pubblica utilità
Distingue tra:
- “piano regolatore edilizio” (riordino, sistemazione, aggiustamento
della città esistente)
- “piano di ampliamento” (per dare forma alla città nuova, di
espansione, attraverso uno schema stradale e di lottizzazione)
L. 1885 Pel risanamento della città di Napoli Risanamento città
esistenti
Strumenti legislativi che danno forma al piano come ‘collezione di
testi’: - relazione illustrativa- tavole di progetto- normativa
La normativa urbanistica in Italia: una breve cronologia
- L.n.1150/1942 L.n. 765/1967
- DPR 616/77
- L.n. 142/1990 Leggi Bassanini
- Riforma del Titolo V della Costituzione
- Legge urbanistica nazionale – introduce il Piano Regolatore
generale
- La legge “ponte” per la ri