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Elementi di Razionalizzazione:
Il Sistema elettorale non risulta inserito in Costituzione, ma è previsto da una legge che introduce un
“proporzionale personalizzato” con soglia di sbarramento del 5% a livello nazionale. Questo sistema
ha di fatto impedito l’ingresso in Parlamento dei partiti più piccoli garantendo la governabilità.
L’articolo 21.2 prevede che sono incostituzionali tutti i partiti che, per obiettivi o comportamenti
degli aderenti, sono giudicati antisistema.
E’ previsto un Parlamento bicamerale composto dal Bundestag, eletto dai cittadini, e il Bundesrat,
non elettivo.
E’ il Cancelliere, non l’intero governo, ad essere responsabile nei confronti del Bundestag.
Il Bundesrat può mettere i veto sulle leggi federali.
Il Presidente della Repubblica è eletto in seduta comune per 5 anni, può essere rieletto solo una volta. I suoi
atti sono controfirmati dal Cancelliere tranne per i due poteri previsti dall’articolo 58 in materia di revoca e
nomina del Cancelliere e scioglimento del Bundestag.
Riguardano il governo tutti gli articoli dal 62 in poi.
L’articolo 63 disciplina la formazione del governo, sono stati introdotti notevoli elementi di razionalizzazione
per dare stabilità al governo ed evitare di reiterare, almeno dal 1949 in poi, i c.d. “governi presidenziali”.
Il meccanismo prevede che il Presidente Federale designi un candidato Cancelliere che si presenta al
Bundestag per ottenere la fiducia in entrata a maggioranza assoluta. Il Cancelliere è eletto senza dibattito.
Se ottiene la maggioranza assoluta il Presidente lo nomina per valutare poi i nomi dei ministri che il
Cancelliere gli propone. Se il Cancelliere designato non ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è escluso
dai giochi politici lasciando spazio al Bundestag al cui spetta la designazione di un secondo candidato
Cancelliere che, nel naso in cui ottenga la fiducia, sarà nominato dal Presidente. Se anche in questo caso non
dovesse esserci la fumata bianca, il Presidente della Repubblica rientra in gioco e può fare due scelte:decidere
di nominare in ogni caso il secondo candidato benché questi non abbia ottenuto la maggioranza assoluta o
sciogliere il Bundestag (“Scioglimento Presidenziale”). Lo scioglimento è previsto solo in un altro caso, quello
di voto negativo alla questione di fiducia posta su un provvedimento dal Cancelliere (vedi in seguito).
Altro elemento di razionalizzazione è quello che disciplina la fiducia in uscita: anche in Germania occorre
distinguere tra “questione di fiducia” e “mozione di censura”.
Per quanto riguarda la questione di fiducia, l’articolo 68 prevede che “qualora una richiesta del
Cancelliere federale di esprimergli la fiducia non abbia l'approvazione della maggioranza dei membri
del Bundestag, il Presidente federale può, su proposta del Cancelliere federale, entro ventuno giorni,
sciogliere il Bundestag. Il potere di scioglimento viene meno appena il Bundestag elegge, a
maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale”.
La mozione di censura si opera secondo il meccanismo della “sfiducia costruttiva”:il Bundestag può
sfidare un Cancelliere solo se elegge contemporaneamente un nuovo Cancelliere a maggioranza
assoluta.
L’articolo 81 prevede un ulteriore strada: il Cancelliere sfiduciato può rimanere in carica per altri 6 mesi nei
casi in cui via sia uno “stato di emergenza legislativo”. In questi sei mesi il governo approva i provvedimenti
urgenti insieme al Bundesrat.
Il Tribunale Costituzionale Federale è la Corte Costituzionale tedesca. E’ composta da 16 membri: 8 sono
eletti dal Bundestag e altri 8 dal Bundesrat e hanno un mandat di 12 anni.. La formazione della Corte tiene
conto dell’assetto federale dello Stato. Può intervenire su una legge che è stata applicata per dirimere una
controversia, dirimere le controversie tra Stati o quelle tra Regioni.
Si pronuncia inoltre sulla messa in stato d’accusa del Presidente della repubblica.
Ma anche tre competenze che le Corti degli altri Paesi non hanno: