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Invece con il concambio che esprime il numero delle azioni della società risultante dalla
fusione da assegnare per ogni azione di b che annulliamo, deve essere moltiplicato per il
numero delle azioni di b che concambiamo (che dobbiamo annullare significa).
Il concambio è alla base della determinazione del numero delle azioni di A da emettere al
servizio della fusione = concambio x il numero delle azioni dell’incorporata da annullare o
da concambiare. L’ aumento di capitale al servizio della fusione = numero delle azioni
incorporante da emettere al servizio della fusione per il valore nominale delle azioni
da emettere (quindi valore nominale delle azioni della incorporante).
Abbiamo un aumento di capitale riservato ai soci della società incorporata diversa
dalla incorporante, che hanno visto concambiare le azioni.
Nella relazione degli amministratori bisogna che siano indicati i criteri, le motivazioni che li
hanno portato a scegliere quei criteri piuttosto che altri, l’ indicazioni di eventuali modalità
di valutazione determinazione del concambio.
Sulla base del concambio azionario si va a definire quindi la suddivisione del capitale
sociale. Se pre fusione abbiamo una compagine societaria di A strutturata in un certo
modo, con la fusione può essere che entrano nuovi soggetti che vengono con cambiate le
loro azioni. A fronte di un’ operazione di fusione, possiamo avere nuovi rapporti di forza.
Il concambio quindi deve essere tarato con molta attenzione.
Le OPA possono essere volontarie o obbligatorie. Quelle obbligatorie si hanno quando un
soggetto ha una partecipazione del valore del 30%.
Determinazione del concambio qualora le società partecipanti alla fusione siano quotate.
Il concambio si deve definire sì sui valori, usando criteri fondamentali ma anche
osservando l’ andamento dei prezzi di borsa (prezzi medi ponderati). Quindi concambio
teorico con concambio effettivo.
Il concambio in più ci dice il numero delle azioni che devono essere emesse. Ci
sono spesso tanti decimali nel calcolo di questo e questi decimi servono per i resti.
Sennò vengono emessi in numero intero e il conguaglio si fa in denaro.
Anche se il c.c. non fa riferimento a fusioni tra società quotate, è buona prassi che il CDA
confrontando un concambio teorico con quello di mercato.
Quando vi è un riferimento al valore nel c.c. la ratio è quella di una logica garantista, di
tutela degli interessi, quando abbiamo a che fare con società quotate e la tutela di questi
interessi diventa delicata perché c’è il tema di tutelare i soci di minoranza.
Azioni di risparmio non esistono praticamente più: sono particolari categorie di azioni con
diritti differenti rispetto a quelli ordinari. Venivano emesse dalle società quotate e prezzate
sul mercato alla stregue delle azioni ordinarie. Il prezzo delle azioni di risparmio era
diverso. Le azioni di risparmio oggi non esistono più.
Deve essere redatto poi anche un regolamento degli strumenti partecipativi e da qui
devono emergere i diritti assegnati. Se effettuiamo una fusione tra società che hanno solo
azioni ordinarie, il problema non si pone (perché tutte le azioni sono uguali). Se invece il
capitale sociale è composto da diverse tipologie di azioni, cosa ne facciamo di queste
azioni? Dobbiamo trasformare le azioni diverse dalle ordinarie in azioni equivalenti dalle
ordinarie.
Prezzo azioni diverse dalle ordinarie / prezzo azioni ordinarie = 60%.
Differenze da fusione:
sono degli sbilanciamenti contabili che devono essere trattati, ma che sono
espressione di differenti valori che si vengono a generare nell’ ambito delle
operazioni di fusione. Sottendono differenze in termine di valore.
Sono di due tipi: abbiamo differenze da annullamento da partecipazione che
possono sorgere dal confronto tra il valore contabile della partecipazione che la
società incorporante detiene nella incorporata, in caso di fusione diretta, e la
corrispondente quota di patrimonio netto della società incorporata.
Differenze da concambio che si manifesta quando abbiamo una differenza tra l’
aumento di capitale e la corrispondente quota di patrimonio netto della incorporata
che viene concambiata.
Caso A: fusione tra società legate da rapporti partecipativi.
La società A detiene una partecipazione al 100% di B. Non dobbiamo redigere quindi la
relazione perché non c’è alcun concambio. Lo stato patrimoniale di A è la partecipazione in
B = 500 e poi 400 = 900. Come passività abbiamo 550, con capitale sociale 300 e riserve
50 = 900.
Stato patrimoniale di B: attività per 600 e passività per 300, e patrimonio netto per 300.
=600.
Con la fusione B non esiste più.
Se il valore della partecipazione in B è > % partecipazione di B di proprietà di A
abbiamo un disavanzo di annullamento.
Se il valore della partecipazione fosse invece inferiore, avremmo un avanzo da
annullamento che trova iscrizione nella passività della società risultante da fusione.
La differenza da annullamento (o disavanzo) e corrisponde a una differenza di
valore tra valore contabile e reale che assegniamo alla partecipazione, che è di
valore contabile trova ragione in tematiche legate al valore della società partecipata.
Ancora fusione e scissione.
Prima di parlare di scissione e fusione, dobbiamo parlare della disciplina di apertura del
capo 10: continuità dei rapporti giuridici.
Con queste tre forme: fusione, scissione e trasformazione l’ ente muta.
Le operazioni straordinarie che incidono sulle formule organizzative tendono a essere
guardate come operazioni che consentono la continuità dei rapporti giuridici.
2498 cc: Con la trasformazione, l’ ente trasformato conserva diritti e obblighi: la continuità
è massima, anche gli obblighi processuali persistono.
Queste operazioni determinano un cambiamento legislativo ma nella percezione
legislativa non comportano alcun mutamento sostanziale del soggetto. Quindi non c’è
neanche la possibilità di recedere.
La trasformazione omogenea è quella fra società commerciali ma questo non significa che
sia vietato passare da forme associative diverse dalle societarie e societarie:
trasformazioni eterogenee: si possono fare ma il 2500 sexies dice che le regole di
trasformazione seguono il meccanismo di funzionamento della società che si va a
trasformare. Quindi consorzi e associazioni utilizzano le loro regole di
funzionamento. La trasformazione eterogenea dà luogo a opposizione dei creditori,
a differenza delle altre trasformazioni (perché è talmente tale la variazione delle
regole di funzionamento della società che viene mantenuta la regola base della
continuità dei rapporti giuridici, però viene data la possibilità di opporsi perché
potrebbero averne un pregiudizio).
Nelle trasformazioni omogenee invece le obbligazioni sorte fino al momento della
trasformazione seguono la vecchia regola, sennò se sorta dopo con la nuova
regola.
Fusione e scissione:
Fusioni appositamente tra società. Non posso fondere spa e associazione per farla
diventare una grande associazione. Fusioni e scissioni ricevono un trattamento fiscale
neutro: cioè che non si pagano tasse, perché viene agevolata la continuità dell’ attività di
impresa. Non si vuole che il mutamento comporti rallentamento all’ attività di impresa.
Abbiamo la fusione pura o per incorporazione.
Pura: società a e b = C (le due si estinguono).
Per incorporazione: alla fusione sopravviverà la società incorporante (non si estinguono).
Poi ci sono le fusioni inverse:
Incorpora chi viene comprata, anche per ragioni di immagine: ad esempio è il caso del
leverage by out: io mi compro la società target dando come garanzia alla banca il
patrimonio di quella società target, in cambio così ho il finanziamento per comprarmi la
target. Quindi incorpora chi viene comprata. Quindi la società che compra non è quella
che incorpora ma acquista solo delle partecipazioni.