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Evoluzioni: la forma di governo parlamentare evolve nel tipo assembleare che sopravvivrà nella Quarta

Repubblica. Il Presidente della Repubblica (cerca nome) cercherà di impostare la forma parlamentare

facendo emergere il ruolo del Presidente rispetto a quello del Parlamento. Nel 1876 questo Presidente

sciolse un Parlamento nel quale vi era una maggioranza a lui ostile, ma alle elezioni si impose la stessa

maggioranza, e nel 1879 la stessa maggioranza si impose anche al Senato. Ciò porterà all’elezione di un

nuovo Presidente della Repubblica che darà una lettura della Costituzione che prevede un astensione del

Capo dello Stato nell’entrare in conflitto con le Camere. Queste interpretazione sarà chiamata

“Costituzione Grevis”.

Il Parlamento svolge il ruolo più importante. Il rapporto fiduciario comporta che sia l’Assemblea a guidare i

giochi politici, abbiamo infatti governi molto instabili che raramente arrivano al termine della legislatura a

causa di una estrema frammentazione partitica. (Regime Assembleare)

Fino al 1946 ci saranno 75 governi diversi. Dopo la parentesi di Vichy, nel 1946 la Francia ha una nuova

Costituzione approvata da un referendum (una prima Costituzione era stata respinta da un precedente

referendum).La Quarta Repubblica prevede una forma di governo parlamentare con un Parlamento

bicamerale composto da Assemblea Nazionale e Consiglio della Repubblica. In questo caso non vi è un

bicameralismo paritario: il Governo risponde solo all’Assemblea Nazionale eletta dal popolo, mentre non

risponde al Consiglio della Repubblica eletto dalle collettività locali. La legge è approvata da entrambe le

Camere, ma se non c’è accordo prevale l’Assemblea Nazionale.

Il Presidente della Repubblica ha compiti molto limitati. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune per

un mandato settennale. Ha compiti circoscritti alla mera rappresentanza e i poteri che detiene sono solo

onorifici.

Nella Quarta Repubblica vi è una evidente sproporzione tra i fini e i mezzi disposti dalla Costituzione e i

costituenti: benché si persegua la ricerca di un governo stabile, l’architettura dello Stato la rende instabile.

Sono molto importanti gli articoli che regolano il rapporto tra Governo e Parlamento:

Articolo 45: all’inizio di ogni legislatura il Presidente della repubblica designa (individua un nome) il Primo

Ministro, il quale si presenta all’Assemblea Nazionale per sottoporre un programma e l’indirizzo politico del

governo che intende formare. Il Primo Ministro deve ricevere un “voto d’investitura” prima di formare

l’esevutivo.

Articolo 48: Tutti i Ministri sono collegialmente responsabili nei confronti dell’Assemblea Nazionale, vi è

quindi un rapporto fiduciario.

Articoli 49 e 50: questi articoli regolano i meccanismi di sfiducia del Governo che deve avvenire attraverso

un voto a maggioranza assoluta o alla mozione di censura o alla questione di fiducia.

Articolo 51: l’Assemblea Nazionale può essere sciolta, tranne che nei primi 18 mesi di legislatura, solo se si

sono succedute due crisi di governo secondo quanto stabilito ex artt. 49 e 50.

Questa Costituzione ha generato governi instabili: in 12 anni vi sono stati 24 governi. Anche in questo caso

la tendenza è Assembleare in quanto vi è un rafforzamento dell’Assemblea Nazionale a scapito

dell’Esecutivo. Si affermò una prassi per la quale un governo si dimetteva anche nel caso in cui la bocciatura

fosse arrivata a maggioranza relativa, in quanto non si arrivò mai alla maggioranza assoluta. Si affermò la

Costituzione Grevis come modus operandi.

La Costituzione della Quarta repubblica prevede un controllo limitato da parte del Comitato Costituzionale

sulla costituzionalità delle leggi. Questo Comitato è composto da 13 membri (Presidente della Repubblica,

Presidente Assemblea Nazionale, Presidente del Consiglio della Repubblica oltre che 7 membri eletti

dall’Assemblea Nazionale e 3 eletti dal Consiglio della Repubblica. Questa Corte ha poteri limitati:

interviene solo nel caso in cui non vi sia accordo tra le due Camere nella fase che passa tra l’approvazione e

la promulgazione di una legge (articoli 91 e 92).

Nel 1954 ci furono tentativi di riforma volti a stabilizzare l’esecutivo: il voto d’investitura avverrà a

maggioranza relativa e nei confronti non solo del Primo Ministro, ma anche dei ministri.

Il processo di decolonizzazione e le tensioni in Algeria accentuano i problemi di ingovernabilità. Nel 1958

verrà nominato nuovamente De Gaulle a capo del Governo il quale chiederà pieni poteri, in deroga alla

Costituzione, per modificare la Costituzione stessa. Nascerà così la Quinta repubblica che conclude gli anni

della forma di governo assembleare per dar vita a una forma di governo semipresidenziale o forma di

governo del Monarca repubblicano.

La Costituzione del 1958 è frutto del Potere Costituente, prevede una forma di governo semipresidenziali

con un forte potere del Presidente.

Nel 1946 De Gaulle propose per la prima volta una nuova Costituzione in cui il Presidente avrebbe dovuto

avere molti poteri, ma la proposta non fu accettata, si arrivò così alla Costituzione della IV Repubblica.

Nel 1958 De Gaulle ripropone la stessa idea alla quale se ne affianca un’altra: quella di avere una

Costituzione con una forma di governo parlamentare. Il compromesso tra queste visioni portò alla nascita

della forma di governo semipresidenziale francese.

Il disegno originario della Costituzione del 1958 NON prevedeva l’elezione diretta del Capo dello Stato, ma

un’elezione indiretta da parte di un grande collegio elettorale (80.000 elettori): era quindi un’elezione di

secondo grado.

Caratteristiche V Repubblica

Il Capo dello Stato è dotato di molti poteri, è il primo organo previsto dalla Costituzione (art. 5 e seguenti)

come conseguenza del peso che i costituenti hanno voluto dare al Capo dello Stato.

Le funzioni del Presidente sono quelle di arbitro (art.5 Costituzione), Capitano della Nazione (funzione di

equilibrio dell’intero sistema), Custode dello Spirito della Costituzione.

Dal 1962 il Presidente è eletto direttamente dal popolo.

De Gaulle è il primo Presidente della V Repubblica francese, nel 1962 riesce a far passare la riforma

dell’elezione diretta del Capo dello Stato. (articolo 6 e 7: modalità elezione Capo dello Stato).

Come si è arrivati alla modifica degli art.6 e 7 della Costituzione? La Costituzione francese è rigida, l’art.89

descrive il meccanismo di revisione della Costituzione, questo procedimento coinvolge entrambe le camere

e prevede un referendum.

Nel 1962 De Gaulle modificò gli art. 6 e 7 seguendo un procedimento diverso: decidere di sottoporre a

referendum dei cittadini appellandosi all’art.11 della Cost: possibilità del Presidente della Repubblica di

sottoporre ai cittadini un progetto di legge a referendum, quindi in Francia, a differenza dell’Italia, il

referendum è approvativo. Solo alcune materie sono sottoponibili a referendum, tra le quali

l’organizzazione dei poteri.

La maggioranza dei cittadini approva tramite referendum la proposta di revisione della Costituzione; gli

oppositori di De Gaulle si infuriarono perché la modifica sarebbe avvenuta con un procedimento diverso

rispetto a quello previsto dalla Costituzione, ma De Gaulle interpreta il volere del popolo come potestà

costituente e dunque si approva in deroga all’articolo 89 una modifica alla Costituzione stessa.

Il 1962 segna la nascita del Semipresidenzialismo in Francia, il Capo dello Stato è eletto per 7 anni, ma una

modifica del 2000 ha ridotto il mandato a 5 anni. Il Presidente può essere rieletto una sola volta. Nel 1958

non c’era l’elezione del Capo dello Stato.

Esecutivo Bicefalo

Il Governo e il Primo Ministro sono nominati dal Capo dello Stato, ma per rimanere in carica necessitano

della fiducia dell’Assemblea Nazionale. Vi è quindi rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.

Parlamento depotenziato a vantaggio dell’Esecutivo

L’articolo 8 stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro, ma ha anche potere di

revoca.

Il Primo Ministro è quindi espressione della stessa maggioranza politica del Presidente della Repubblica:

Capo dello Stato e Primo Ministro sono espressioni dello stesso partito. In questo caso il potere di nomina e

di revoca del Primo Ministro servono al Presidente per uscire da situazioni difficili: se le due maggioranze

coincidono un’eventuale crisi di Governo non comporta le dimissioni del Presidente della Repubblica, ma

comporta solamente la sostituzione del Primo Ministro con uno nuovo, il Presidente può così andare avanti.

Articolo 9: il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei Ministri, quindi il Primo Ministro in Francia

non è il Presidente del Consiglio.

Articolo 10: il potere del Capo dello Stato di promulgazione delle leggi e possibilità di rinvio alle Camere di

un disegno di legge su cui il Presidente non è d’accordo.

Articolo 11: prevede la possibilità del Capo dello Stato di sottoporre a referendum approvativo un qualsiasi

progetto di legge senza passare dal voto parlamentare.

Nel 2008 è stato approvato una riforma della Costituzione di moltissimi articoli, tra cui anche il referendum:

ha dato la possibilità anche 1/5 dei parlamentari o un 1/10 degli elettori iscritti alle liste elettorali di

proporre un referendum (approvativo) su una proposta di legge.

L’unico limite consiste nell’impossibilità che il referendum riguardi una materia su cui è stata approvata una

legge nell’ultimo anno.

Articolo 12: Il potere formale di scioglimento dell’Assemblea Nazionale spetta al Presidente della

Repubblica, ma anche il potere sostanziale spetta a questa figura. L’unico limite consiste nell’impossibilità

di sciogliere l’Assemblea Nazionale nel primo anno successivo alle elezioni.

Il Presidente della Repubblica sceglie quando sciogliere l’Assemblea Nazionale, l’unico limite è temporale di

cui sopra.

Si tratta di un potere presidenziale e lo capisce anche dalla lettura congiunta dell’art.12 con l’art. 19 della

Costituzione.

Articolo 19: riguarda l’elenco dei poteri del Presidente della Repubblica. Gli atti del Presidente della

Repubblica devono essere controfirmati dal Primo Ministro e dai Ministri proponenti, ma non tutti lo sono:

gli atti previsti dagli art. 11, 12, 16 ecc non prevedono la controfirma (referendum, scioglimento Assemblea

Nazionale)

Se leggiamo insieme art.12 e 19 emerge che il Presidente della Repubblica può sciogliere l’Assemblea

Nazionale in ogni momento, tranne che nel primo anno successivo alle elezioni, ma rimane un potere il c

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Publisher
A.A. 2014-2015
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher boldrinit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Caravale Giulia.