Istituzioni di diritto pubblico A.A. 2018/2019 I semestre
Forme di stato nei particolari
Stato accentrato (unitario)
Tutti i poteri vengono detenuti in capo ad un solo livello istituzionale. A seguito dell’unificazione del 1861, comuni e province rappresentavano lo stato, ma non erano autonomi.
Stato decentrato (composto)
Vi è distribuzione dei poteri e autonomie per gli altri enti. Le forme di stato federale e regionale rientrano nella forma di stato unitario composto: esse non si differenziano tra loro nella qualificazione, le differenze sono propriamente quantitative (quantità di potere).
Forma di stato federale
Il rapporto tra stato centrale e entità periferica (es. i Lander tedeschi) prevedeva una competenza legislativa esclusiva per lo stato centrale (federazione), e il resto delle materie sono attribuite ai Lander; negli stati federali è previsto un sistema bicamerale imperfetto, con camere differenziate per funzione, ruolo e rappresentatività. La prima camera viene eletta e rappresenta tutta la collettività (nazione) dello stato; la seconda camera non è rappresentativa, ma sono rappresentati i Lander; le due camere intervengono a legiferare solo in determinati interessi competenti. Nel procedimento di revisione costituzionale interviene anche la seconda camera: i singoli Lander procedono all’intervento di revisione costituzionale. Ciascun ente periferico ha una propria costituzione (autonomia politica).
Forma di stato regionale
La sovranità è incardinata nello stato centrale (come nella forma federale): essa non può essere frazionata. Art. 5 Cost: “…una e indivisibile…”: principio unitario che concilia l’unità della repubblica e dello stato centrale. La sovranità, essendo unica, resta collocata all’interno dello stato centrale; “…riconosce e promuove le autonomie…” significa principio del decentramento (pluralismo istituzionale). Ciò ha generato l’articolazione dello stato nel Titolo V della Cost.
Art. 114 Cost: tutti gli enti hanno una pari dignità istituzionale e non ha significato inserire gli stessi poteri rispetto allo stato.
Art. 117 Cost: vengono istituite le regioni, vengono assegnate loro autonomia politica, legislativa, potere amministrativo e autonomia finanziaria. Nasce un ordinamento statutario: ciascun consiglio regionale può disciplinare a chi assegnare la disciplina legislativa, nascono gli statuti: all’interno dello statuto l’indirizzo politico veniva determinato dallo stato centrale: non era un’autonomia politica piena; lo statuto era deliberato dal consiglio regionale, ma doveva essere approvato dal parlamento con legge ordinaria.