vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FORME DI STATO NEI PARTICOLARI
Stato accentrato (unitario)
Tutti i poteri vengono detenuti in capo ad un solo livello istituzionale. A seguito dell'unificazione del 1861, comuni e province rappresentavano lo stato, ma non erano autonomi.
Stato decentrato (composto)
Vi è distribuzione dei poteri e autonomie per gli altri enti. Le forme di stato federale e regionale rientrano nella forma di stato unitario composto: esse non si differenziano tra loro nella qualificazione, le differenze sono propriamente quantitative (quantità di potere).
Forma di stato federale
Il rapporto tra stato centrale e entità periferica (es. i Lander tedeschi) prevedeva una competenza legislativa esclusiva per lo stato centrale (federazione), e il resto delle materie sono attribuite ai Lander; negli stati federali è previsto un sistema bicamerale imperfetto, con camere differenziate per funzione, ruolo e rappresentatività.
Prima camera viene eletta e rappresenta tutta la collettività (nazione) dello stato; la seconda camera non è rappresentativa, ma sono rappresentati i Lander; le due camere intervengono a legislare solo in determinati interessi competenti. Nel procedimento di revisione costituzionale interviene anche la seconda camera: i singoli Lander procedono all'intervento di revisione costituzionale. Ciascun ente periferico ha una propria costituzione (autonomia politica).
Forma di stato regionale
La sovranità è incardinata nello stato centrale (come nella forma federale): essa non può essere frazionata. Art. 5 Cost: "…una e indivisibile…": principio unitario che concilia l'unità della repubblica e dello stato centrale. La sovranità, essendo unica, resta collocata all'interno dello stato centrale; "…riconosce e promuove le autonomie…" significa principio del decentramento (pluralismo istituzionale).
Ciò ha generato l'articolazione dello stato nel Titolo V della Costituzione. L'articolo 114 della Costituzione afferma che tutti gli enti hanno una pari dignità istituzionale e non ha significato inserire gli stessi poteri rispetto allo stato. L'articolo 117 della Costituzione istituisce le regioni e assegna loro autonomia politica, legislativa, potere amministrativo e autonomia finanziaria. Nasce un ordinamento statutario: ciascun consiglio regionale può disciplinare a chi assegnare la disciplina legislativa e nascono gli statuti. All'interno dello statuto l'indirizzo politico veniva determinato dallo stato centrale e non era un'autonomia politica piena. Lo statuto era deliberato dal consiglio regionale, ma doveva essere approvato dal parlamento con legge ordinaria. L'autonomia statutaria era limitata: lo statuto è un atto fondamentale, ma i limiti sono più forti rispetto ai Länder tedeschi. La VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione trovaApplicazione con la legge del 1968; nel 1970 le regioni portano gli statuti alle camere, ma la Commissione Parlamentare, anziché passarli per la legge di approvazione alle camere, li ripassò ai consigli regionali per eventuali modifiche. L'autonomia statutaria delle regioni è stata erosa dall'intervento dello stato con falsa attuazione della Cost. Autonomia legislativa: vengono indicate delle materie all'interno delle quali lo stato disciplinava le competenze delle regioni. Dopo che il parlamento ha approvato le leggi quadro, le regioni applicano la legislazione di dettaglio; tutto il resto delle materie rimase di competenza dello stato. Il nostro sistema bicamerale è perfetto: entrambe le camere intervengono nelle legislazioni, la differenza è che il Senato è eletto su base regionale ma rileva l'assegnazione dei seggi: ciò impedisce alle regioni di partecipare alla revisione costituzionale. Nel 12/10/2018