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• Offerta al pubblico: la proposta non ha un destinatario prestabilito ma è diretta a chiunque

ne abbia di fatto conoscenza (es: esposizione del prezzo della merce in vetrina). Ai fini

della conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti

l’accettazione. Per revocare la proposta è necessario l’uso del medesimo mezzo adoperato

per renderla pubblica o di un mezzo equivalente. Solo in questo modo la revoca è efficace

anche verso coloro che, interessati alla conclusione del contratto, non ne abbiano avuto

notizia;

• Contratto con obbligazioni del solo proponente: si ha quando un soggetto comunica ad un

altro la volontà di eseguire una prestazione o uno spostamento patrimoniale a sé

sfavorevole, o favorevole al destinatario. Il contratto è concluso se l’oblato non rifiuta entro

il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In merito a questo contratto si

distinguono due teorie:

1. Teoria del negozio rifiutabile: riguarda il negozio unilaterale. La fattispecie produce la

sola dichiarazione del proponente, mentre l’atto di rifiuto dell’oblato è a sè stante. Non è

impugnabile per vizi di volontà dell’oblato e incapacità dello stesso;

2. Teoria del contratto unilaterale: la fattispecie si compone della dichiarazione del

proponente e del mancato rifiuto dell’oblato. Opera l’impugnabilità per vizi della volontà

e incapacità anche dell’oblato, oltre che del proponente.

• Contratto con se medesimo: il soggetto agisce sia per sé sia in qualità di altrui

rappresentante;

• Contratti informatici;

• Contratti reali: il contratto si conclude con la consegna materiale della cosa oggetto del

negozio.

TRATTATIVE

Sono un complesso di atti che hanno avuto un ruolo rilevante nella formazione dei consensi delle

parti. Secondo il regime della responsabilità precontrattuale, la trattativa comporta l’obbligo di

comportarsi secondo buona fede. Per questo motivo sono rilevanti:

• Divieto di recesso ingiustificato: chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in

ordine alla conclusione del contratto non può recedere senza giustificazioni altrimenti

provoca un danno;

• Obblighi di informazione: chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in ordine

alla conclusione del contratto deve comunicare le cause di sua conoscenza relative

all’invalidità del contratto. Si riscontra mala fede precontrattuale anche quando una parte,

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Publisher
A.A. 2016-2017
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pandilah di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Maisto Filippo.