Formazione dei contratti
Riguarda l’esistenza di fatti e dichiarazioni, strumentali per designare l’accordo tra le parti su una serie di diritti e doveri relativi a rapporti futuri tra di loro. La legge prevede una pluralità di procedimenti.
Contratto tra presenti
Nell’ipotesi di contratto concluso tra presenti vale il criterio di manifestazione simultanea dei consensi, e la formazione del contratto è rimesso alla prassi.
Contratto tra assenti
Nell’ipotesi di contratto concluso tra assenti, cioè tra persone distanti, vale il criterio dello scambio dei consensi: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che intendono concludere. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, e il luogo della conclusione del contratto è quello dove il proponente ha conoscenza dell’accettazione.
Atti strumentali (prenegoziali)
- Proposta: È un atto prenegoziale con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto contrattuale, che deve essere completo ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto. Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre, che si ha quando una parte sollecita l’altra a precisare un elemento mancante.
- Accettazione: Esprime la volontà dell’accettante di attuare nei rapporti futuri con il destinatario quei diritti e obblighi che già sono stati interamente individuati nella proposta. Deve essere conforme al contenuto della proposta, altrimenti l’accettazione non conforme vale come nuova proposta (controproposta), la quale richiede a sua volta l’accettazione della controparte. L’accettazione deve essere effettuata entro il termine stabilito dal proponente, altrimenti si considera il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. L’accettazione deve avere la forma richiesta per la validità del contratto o quella richiesta dal proponente.
È stabilita una presunzione di conoscenza (recettizietà), essenziale ai fini dell’efficacia degli atti formativi. Gli atti producono effetti solo dal momento in cui essi sono conosciuti dal destinatario. Si reputa conosciuto l’atto giunto all’indirizzo del destinatario (es: lettera).
Perdita di efficacia degli atti strumentali
- Decadenza: Proposta e accettazione decadono per la morte o l’incapacità sopravvenuta del dichiarante prima della conclusione del contratto. Eccezionalmente, non decadono se fatte dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa.
- Revoca: Proposta e accettazione sono revocabili fino a quando il contratto non sia concluso.
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Formazione continua
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Formazione dei verbi
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Formazione del contratto
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Formazione iniziale tirocinio Antropologia