vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
• Offerta al pubblico: la proposta non ha un destinatario prestabilito ma è diretta a chiunque
ne abbia di fatto conoscenza (es: esposizione del prezzo della merce in vetrina). Ai fini
della conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti
l’accettazione. Per revocare la proposta è necessario l’uso del medesimo mezzo adoperato
per renderla pubblica o di un mezzo equivalente. Solo in questo modo la revoca è efficace
anche verso coloro che, interessati alla conclusione del contratto, non ne abbiano avuto
notizia;
• Contratto con obbligazioni del solo proponente: si ha quando un soggetto comunica ad un
altro la volontà di eseguire una prestazione o uno spostamento patrimoniale a sé
sfavorevole, o favorevole al destinatario. Il contratto è concluso se l’oblato non rifiuta entro
il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In merito a questo contratto si
distinguono due teorie:
1. Teoria del negozio rifiutabile: riguarda il negozio unilaterale. La fattispecie produce la
sola dichiarazione del proponente, mentre l’atto di rifiuto dell’oblato è a sè stante. Non è
impugnabile per vizi di volontà dell’oblato e incapacità dello stesso;
2. Teoria del contratto unilaterale: la fattispecie si compone della dichiarazione del
proponente e del mancato rifiuto dell’oblato. Opera l’impugnabilità per vizi della volontà
e incapacità anche dell’oblato, oltre che del proponente.
• Contratto con se medesimo: il soggetto agisce sia per sé sia in qualità di altrui
rappresentante;
• Contratti informatici;
• Contratti reali: il contratto si conclude con la consegna materiale della cosa oggetto del
negozio.
TRATTATIVE
Sono un complesso di atti che hanno avuto un ruolo rilevante nella formazione dei consensi delle
parti. Secondo il regime della responsabilità precontrattuale, la trattativa comporta l’obbligo di
comportarsi secondo buona fede. Per questo motivo sono rilevanti:
• Divieto di recesso ingiustificato: chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in
ordine alla conclusione del contratto non può recedere senza giustificazioni altrimenti
provoca un danno;
• Obblighi di informazione: chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in ordine
alla conclusione del contratto deve comunicare le cause di sua conoscenza relative
all’invalidità del contratto. Si riscontra mala fede precontrattuale anche quando una parte,