Essere fonte normativa
L'essere fonte normativa comporta la sottoscrizione di determinate regole, attraverso un determinato trattamento giuridico sancito ad hoc proprio per esse. Per tutte le fonti normative, principalmente, valgono le seguenti regole:
- Iura novit curia, "il giudice conosce il diritto" → Solo al giudice d’ufficio spetta la ricerca delle norme giuridiche adeguate, poste da fonti normative. Va alle parti il compito di sostenere la propria causa, dovendo allegare i fatti che sostengono la pretesa giuridica (onere della prova). Quindi i fatti vanno allegati dal privato, e la ricerca spetta al giudice.
- Ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.) → La violazione di legge significa violazione delle norme poste in essere da atti normativi ⇒ "funzione nomofilattica", ovvero la salvaguardia della legge attraverso la corte di cassazione, con l’obiettivo di garantire il primato della legge: Costituzione.
- Interpretazione e applicazione atti normativi (art. 12 preleggi, Cost.) → Dal testo deriva l'interpretazione sistematica che conferma l'oggettività di un testo scritto e rappresenta l'oggetto proprio della norma. Se non si riesce ad interpretare si ricorre all’iniezione del legislatore.
- Principio di legalità della giurisdizione → art. 113 cod. proc. civ. che impone al giudice di "seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità."
- Pubblicazione legale prescritta dalla costituzione.
- Ignorantia legis non excusat, valido però solo per le norme penali.
<Questi criteri valgono in modo esclusivo per le norme derivanti da fonti normative>
Vicende normative - di fonti di produzione
Vita dell'atto normativo
Le vicende normative (nascita, modificazioni ed estinzioni), dipendono da requisiti essenziali per la vita di una fonte normativa:
- Esistenza e Validità → strettamente collegate esprimono la stessa cosa in modo diverso: L'esistenza di un atto normativo non dipende dalla sua efficacia. ➢ Se una fonte appartiene all'ordinamento è valida all'ordinamento ⇒ conforme.
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Requisiti di esistenza:
- Soggetto emittente
- Procedimento di adozione
- Volontà, causa e oggetto -quid- dell'atto
- Deliberazione, che è il momento qualificante
- Esternazione dell'atto, attraverso un documento tipico
L'atto perfetto è quando non vengono emanati emendamenti e quindi non viene perfezionato.
- Efficacia → Idoneità di un atto a porre in essere norme giuridiche (prescrizioni) applicabili, e quindi, a produrre conseguenze giuridiche. L'efficacia presuppone un atto esistente e valido. ➢ Efficacia nello spazio ⇒ allude agli effetti che l'atto produce nei confronti di determinati soggetti.
- Efficacia nel tempo (art. 11 preleggi) ⇒ esprime e colloca ogni fonte-atto normativo nel tempo e può variare: legge temporanea ha un termine finale ➔ ↣ legge senza termini di efficacia efficacia pro-futuro (finché non viene abrogata) ➔ ↣
Contenuto atto normativo
- Disposizioni normative → enunciati linguistici.
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Ogni atto normativo esprime una volontà e una causa:
- Volontà ⇒ ciò che la disposizione intende ottenere.
- La ratio legis/fine di un atto normativo ⇒ è il frutto di una ricerca volta ad accertare qual è l'obiettivo che il legislatore ha perseguito (senso oggettivo).
In ogni atto normativo si possono distinguere: disposizioni, volontà normativa, ratio o corso normativo, motivo e motivazione. Gli atti normativi non devono esplicitare i motivi che li hanno creati, salvo per i decreti legge e gli atti amministrativi che sono vincolati dalla legge e la motivazione diventa necessaria a causa del possibile annullamento del provvedimento + fonti dell’Ue.
Un atto normativo per esistere deve essere posto da un soggetto dotato di potere normativo, mediante un procedimento, ossia una sequenza di atti distinti ma funzionalmente collegati, previsti da norme di riconoscimento. La volontà riguarda gli effetti che si vorranno ottenere con quell’atto (contenuto volitivo); mentre la causa è lo scopo al quale l’atto tende, cioè l’obiettivo che la disciplina giuridica vuole realizzare.
Successione nel tempo degli atti normativi
In quanto la costituzione non è statica ma dinamica: Regola generale è che gli atti normativi producano effetti solo pro futuro, e che quindi non abbiano efficacia retroattiva. Art.11 preleggi → "la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo." Il principio di irretroattività è il valore fondamentale di una civiltà giuridica, enunciato in tutti gli ordinamenti e si giustifica sulla base della regola della sopravvivenza della fonte antica. La retroattività essa sconvolgerebbe l’equilibrio preesistente del sistema. Se una legge è tale, è considerata sospetta di validità dalla corte, in quanto viene a mancare il principio della certezza del diritto. Inoltre ciò che è presente nella costituzione è inderogabile. Il positivismo ha superato però l'inderogabilità, riconoscendo la nuova legge “più giusta”.
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Fonti
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Fonti normative: concetti generali
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Fonti del diritto, interpretazione delle fonti
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Le fonti del diritto