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GLI ATTI NORMATIVI NON DEVONO ESPLICITARE I MOTIVI CHE LI HANNO CREATI

Salvo per i decreti legge e gli atti amministrativi che sono vincolati dalla legge e la motivazione diventa necessaria a causa del possibile annullamento del provvedimento + fonti dell'Ue.

Un atto normativo per esistere deve essere posto da un soggetto dotato di potere normativo, mediante un procedimento, ossia una sequenza di atti distinti ma funzionalmente collegati, previsti da norme di riconoscimento.

La volontà riguarda gli effetti che si vorranno ottenere con quell'atto (contenuto volitivo); mentre la causa è lo scopo al quale l'atto tende, cioè l'obiettivo che la disciplina giuridica vuole realizzare.

Successione nel tempo degli atti normativi, in quanto la costituzione non è statica ma dinamica: Regola generale è che gli atti normativi producano effetti solo pro futuro, e che quindi non abbiano efficacia retroattiva Art.11 preleggi → "la legge non"

Dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"

Il principio di irretroattività è il valore fondamentale di una civiltà giuridica, enunciato in tutti gli ordinamenti e si giustifica sulla base della regola della sopravvivenza della fonte antica.

La retroattività essa sconvolgerebbe l'equilibrio preesistente del sistema.

Se una legge è tale, è considerata sospetta di validità dalla corte, in quanto viene a mancare il principio della certezza del diritto.

Inoltre ciò che è presente nella costituzione è inderogabile.

Il positivismo ha superato però l'inderogabilità, riconoscendo la nuova legge "più giusta" e "naturalmente destinata ad invadere il passato".

Deroga all'irretroattività: diventa derogabile se una legge successiva deroga l'irretroattività e quindi permette leggi retroattive.

-svalutazione contenutistica

dell' art. 11-Con la retroattività:

  1. deve sussistere una specifica causa di giustificazione alla base di tale intervento
  2. deve rispettare i principi di eguaglianza, ragionevolezza e di affidamento del cittadino alla sicurezza giuridica non può risolvere specifiche controversie

Tipi di legge retroattive, sono le leggi interpretative, nelle quali per mezzo di un atto normativo si tende ad interpretare il significato di una legge precedente.

La Corte costituzionale ha imposto uno stretto scrutinio di costituzionalità riguardo tali leggi:

  • interpretazione deve essere contenuta nei confini testuali della disposizione scelta
  • la legge non può aggiungere nuove regole a quelle previgenti
  • l'intervento deve essere giustificato come in tutte le leggi retroattive

Art. 25 Cost. sancisce il principio di irretroattività assoluta per le norme penalis favorevoli e l'atto legislativo che viola questo principio è considerato

Illegittimo per definizione:

Art. 2 cos. pen. → "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato".

Questo articolo permette di distinguere varie ipotesi:

  1. se la nuova norma configura come reato un fatto prima considerato lecito, opera il principio di irretroattività
  2. se la nuova norma determina un'abolizione di un incriminazione precedente (attraverso o abrogazione o dichiarazione di illegittimità), si applica il canone della retroattività della legge più favorevole.

Art. 2.2 cod. pen. → "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è una condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"

III. se subentrano nuove disposizioni si applicano quelle più favorevoli al reo, salvo sentenze irrevocabili

IV. il principio di retroattività della legge più favorevole

non vale per le leggi eccezionali (es. situazioni emergenziali) o leggi temporanee: la ratio sta nel fatto che sapendo in anticipo tali accorgimenti, gli autori dei reati avrebbero la possibilità di eludere le sanzioni. Il PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ, dunque, CONOSCE ALCUNE RILEVANTI ECCEZIONI DI FRONTE ALLA LEGGE PENALE SUCCESSIVA PIÙ FAVOREVOLE, che può condurre all'applicazione retroattiva - lex mitior posterior. Tale principio (lex mitior posterior) è coperto dall'art. 3 cost. che impone il medesimo trattamento sanzionatorio a prescindere dalla successione delle leggi nel tempo che "può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa". Abrogazione: Se nel diritto antico la regola era la permanenza e la conservazione della legge precedente, nel diritto moderno, dalle rivoluzioni borghesi, vale la regola opposta: vigenza della legge successiva. La successione delle fonti.

è regolata dal principio lex posterior derogat priori, ossia la legge successiva si sostituisce alla precedente determinando l'abrogazione; ciò è possibile tra fonti normative omogenee dotate di medesima forza normativa.

Art.15 preleggi tipologie di abrogazione:

  • espressa, ovvero per dichiarazione del legislatore - voluntas abrogandi
  • tacita, è l'interprete che deve rilevare l'avvenuta abrogazione, attraverso l'accertamento dell'incompatibilità:
    • a. tra singole disposizioni
    • b. tra testi normativi e quindi intere leggi

Art. 75 cost. può essere disposta l'abrogazione totale o parziale di leggi e atti aventi forza di legge da parte di un referendum popolare - abrogazione espressa -

Conseguenza abrogativa:

Riguarda gli effetti o l'efficacia normativa dell'atto o disposizione abrogata l'efficacia⇒normativa di quell'atto viene circoscritta fino al momento in cui la nuova legge entra in vigore.

determina la cessazione dell'efficacia di una norma giuridica, estinguendo la volontà di quest'ultima; e vale il criterio di specialità.

determina la delimitazione nel tempo dell'efficacia di una norma giuridica e quindi la relativa applicabilità.

La delimitazione nel tempo è considerata:

  • estinta per effetti pro futuro, ma resta applicabile per una serie di fatti passati
  • è il risultato di un accertamento svolto dall'interprete il quale potrà decidere l'esistenza e l'ampiezza dell'effetto abrogativo (a seguito di contrasti "taciti"), che poi potranno acquisire una loro posizione non più contrastante a seguito di un mutamento di significato di certe disposizioni nel tempo

L'abrogazione espressa, è un'abrogazione nominata: "la legge.. è abrogata".

L'abrogazione espressa ma apparente, è un'abrogazione innominata: "sono".

abrogatetutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge”, verte su norme nonidentificate

L’abrogazione tacita dona il compito di stabilire l’incompatibilità e dichiarere l’avvenutaabrogazione, all’interprete

L’abrogazione implicita sottintende la volontà del legislatore di eliminare la disciplinaanteriore

L’abrogazione ricognitiva il legislatore ribadisce l’abrogazione

lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, ovvero che un ambito “sumisura” è preferibile ad uno generale; che però in certi casi è cedevole alla regola della lexposterior, solo se si desume tale volontà

PLURALITÀ DELLE FONTI E CRITERI PER L'UNITÀ

Il postulato di un ordinamento giuridico è caratterizzato dall’unità, coerenza e completezza; esi regge su tre criteri generali: gerarchia, competenza ed equivalenza-cronologica.

UNITÀ ⇒

riconducibile ad un principio fondamentale unitario, la costituzione. COERENZA: insieme di fonti e di norme senza contraddizioni interne e perciò vanno rispettati determinati principi: a. principio di preferenza di legge costituzionale: rapporto tra costituzione e fonti primarie b. principio di gerarchia c. principio di legalità/preferenza di legge formale: rapporto tra fonti primarie (legge del parlamento) e secondarie (regolamento del governo) d. principio di supremazia degli atti normativi sui fatti e. principio di "lex posterior derogat/abrogat priori" - criterio cronologico f. principio di competenza: si preferisce una legge specifica ad una generale Tutti questi criteri insistono sulla forza normativa, regolando la capacità di un atto a produrre diritto: - in senso attivo: capacità di creare un nuovo diritto - in senso passivo: capacità di resistere alla forza normativa di altri atti COMPLETEZZA: l'ordinamento devegerarchia delle fonti”Art. 117.1 “esercizio potestà legislativa statale e regionale nel rispetto della costituzione”Art. 117.2 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto della costituzione e delle leggi”Art. 117.3 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge”Art. 117.4 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge e dei principi generali dell'ordinamento”3. tra fonti secondarie e fonti subordinate, in particolare, tra regolamento e atto amministrativo→ tale gerarchia si esprime attraverso il “principio di gerarchia amministrativa”Art. 97 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge e dei principi generali dell'ordinamento”Art. 97.1 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge e dei principi generali dell'ordinamento e dei principi generali dell'ordinamento”Art. 97.2 “esercizio potestà regolamentare statale e regionale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge e dei principi generali dell'ordinamento e dei principi generali dell'ordinamento e dei principi generali dell'ordinamento”

Nel caso in cui non sia possibile dare un'interpretazione della fonte regolamentare conforme alla legge, l'interprete dovrà disapplicare il regolamento contrastante.

La legalità però può assumere due significati:

  • legalità in senso formale, il regolamento o fonte secondaria deve trovare fondamento nella norma di legge
  • legalità in senso sostanziale, quando la legge stabilisce regole sul contenuto della disciplina mediante regolamento

Il conflitto tra legge e regolamento integra un vizio di legittimità nella fattispecie di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, la cui cognizione spetta al giudice.

Tra fonti-atto e fonti-fatto, le fonti-fatto sono subordinate alle fonti-atto.

Eccezioni:

  • Le consuetudini costituzionali, invece, sono fonti derivanti dalla costituzione o da leggi costituzionali (es: immunità della sede par
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elecapo02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morrone Andrea.