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Dove opera il principio di competenza c'è da garantire una riserva
di autonomia per qualcuno come le camere(regolamento
parlamentare). Quesrà riserva di autonomia può esserci anche per
altri tipi di enti. Si riserva una sfera di competenza in determinate
materie indicate dal l'articolo 117 della costituzione. Ancora una
volta c'è una riserva di competenza in questo caso per garantire
non l'autonomia di un organo costituzionale ma di una regione(ente
autonomo territoriale). La costituzione prevede che la disciplina di
una materia sia riservata in tutto o in parte.
come i regolamenti parlamentari, tutta la
Riserva in tutto:
• disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e delle
funzioni parlamenteri è riservato al regolamento
parlamentare.
Vi sono dei casi in cui la costituzione prevede un
Riserva debole:
• concorso fra più fonti che intervengono a titoli diversi in quella
materia. : Lo stato disciplina i principi
Esempio art 117 comma 3
fondamentali e la regione fissa il dettaglio. Ciò significa che lo
stato non può andare oltre i principi fondamentali né tanto
meno la regione può eccedere fino ao principi fondamentali.
Ciascuno ha il proprio campo di disciplina. Una legge statale
quindi fissa i principi fondamentali e la legione fissa la
disciplina di dettaglio che dovrà essere rispettosa dei principi
fondamentali. In questo caso per questa materia devono
coesistere due fonti e quindi si parla di riserva debole.
Interpretazione delle fonti
La differenza fra disposizione e norma gioca proprio su questo.
Se la distinzione fra disposizione e norma è quella data allora non vi è un
rapporto biunivoco. Non vi è un rapporto disposizione=norma. Infatti da
una disposizione vi si possono ricavare due norme. Esempio art. 25 comma 2
interpretando quesrà disposizione possiamo concludere che in
costituzione:
materia di reati la costituzione impone il principio di irretroattività. È
necessaria una legge e si vuole che essa non sia irretroattiva. In questo
caso abbiamo una disposizione con almeno due norme. Questo principio
vale per leggi penali incriminatrici(che prevedono reati). A sua volta una
stessa norma può derivare da più disposizioni. È il fenomeno del
combinato disposto. C'è quindi una asimmetria fra disposizione e norme.
Ogni disposizione ha bisogno sempre di essere interpretata.
preso solo il primo comma si può
Esempio art. 48 comma 1 costituzione:
desumere alcuni elementi chiari da un punto di vista testuale. In primis il
fatto che sono elettori uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore
età, che sono cittadini e che sono maggiorenni. Non è tutto chiaro perché
si parla di "cittadini". Questa norma si può interpretare in due percorsi
diversi. Il primo è che solo i cittadini hanno diritto di voto ma la seconda
chiave interpretativa potrebbe essere così sono senz'altro i cittadini gli
elettori. Potrebbe essere in teso come una garanzia della costituzione.
Ciò significa che il legislatore ordinario potrebbe decidere di allargare la
platea dell'elettorato anche a chi cittadino non è. Nella prima
interpretazione è possibile estenderne l'elettorsto solamente applicando
il procedimento di revisione costituzionale, se invece è vera la seconda
interprrazione(garanzia) allora a questo punto il legislatore potrebbe
allargare l'elettorsto. Una disposizione apparentemente chiara in realtà
così chiara non è.
Nel primo caso infatti sono elettori solo i cittadini salvo revisioni
costituzionali nell'altro caso il legislatore ordinario può allargare
l'elettorsto con legge ordinaria. Ogni disposizioni ha quindi bisogno di
essere interpretata.
Vi sono però delle regole sul l'interpretazione è l'unica fonte che
espressamente mi dice come interpretare è Disposizioni preliminari al codice
civile, art. 12
Questo articolo 12 ci dice come interpretare ma questo insieme di
previsioni hanno a loro volta bisogno di essere interpretate.
Articolo 12 cita "interpretazioni e sorge subito un problema: solo
della legge"
la fonte legge deve essere interpretata cosi? È il regolamento? Quindi le
disposizioni che regolano l'interpretazione devono a loro volta essere
interpretate.
Nell'articolo si delineano tre o quattro paradigmi interpretativi. Bisogna
però sottolineare un dato ovvero che questa disposizione è contenuta
nelle disposizioni preliminari al codice civile, precedenti alla costituzione,
e questo non è un dato banale perché la costituzione rigida è garantita
rende queste disposizioni da reinterpretare alla luce della costituzione.
Primo paradigma interpretativo: interpretazione letterale, testuale. Il
giudice non ci deve quindi mettere del suo. Qui siamo in un periodo dove
però si teorizza l'onnipotenza di un legislatore che non ha limiti di
contenuto al proprio operato. Un legislatore ormai autoritario,
espressione di un partito unico e quindi la legge è espressiva di questo
regime autoritario. In primis quindi viene messa la volontà del legislatore.
Ma nonostante ciò, anche stando a quello che l'articolo 12 l rimangono
comunque dubbi interpretativi.
Secondo paradigma interpretativo: bisogna seguire le intenzioni del
legislatore.
Se manca una precisione disposizione bisogna far riferimento a criteri
analogici. Se si può desumere che i primi due precedano gli altri non è
chiaro in che rapporto stiano i primi due stessi. In quando: chi è il
legislatore? Quello storico che ha posto in essere la legge? O invece è
quella che si desume dell'ordinamento e dalla ragione profonda di quel
l'atto normativo? E ancora bisogna lasciar spazio alle intenzioni del
legislatore o alle parole scritte.
Oggi l'interpretazione non può non tenere conto del mutato assetto
ceotituzionale cioè che al di sopra della legge c'è una costituzione rigida
è garantita. Dal l'insieme di questi ragionamenti si può dedurre che
nonostante l'articolo 12 venga ancora citato e studiato dalla
giurispudenza, lo dobbiamo studiare con la consapevolezza dei grandi
mutamenti intervenuti dal 42 ad oggi, i canoni interpretativi usati oggi
infatti non sono solo questi. dal l'articolo 12)
CRITERI INTERPRETATIVI(derivano
Criterio letterale: nellapllicare la legge non si può attribuire ad essa altro
senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole. Da
questo primo comma desumiamo che questo primo paradigma da un lato
codifica un qualcosa che è naturale, che è nella logica delle cose.
Dall'altro lato però è difficile immaginare una gerarchia tra un
interpretazione testuale e l'altro criterio, ovvero l'intenzione del
legislatore da intendersi come significato che la disposizione assume non
secondo l'interpretazione di chi la pose in essere allora ma secondo il
significato che ha assunto una volta entrata nell'ordinamento. Quando
una voce entran nell'ordinamento da un lato lo rinnova(contribuisce ad
interpretare) ma dall'altro lato subisce anche il complessivo tessuto
normativo che vi era prima.
La ratio si presume da questo insieme di fattori, è quella logica
Ratio:
profonda che si desume dalla legge nel suo insieme e dal l'insieme dei
rapporti che la legge ha con gli altri dell'ordinamento. Se però è vero
questo rimane un problema legato al testo. Infatti talvolta il legislatore
quando pone in essere le disposizioni usa linguaggi tra loro parzialmente
diversi. Il legislatore usa il linguaggio comune ma usa anche il linguaggio
tecnico giuridico. Il linguaggio tecnico giuridico è un linguaggio ormai non
più nazionale ma sempre più europeo visto che il nostro ordinamento si
iscrive nell'ordinamento più vasto dell'Unione europea. Talvolta il
legislatore deve attingere concetti dal linguaggio tecnico e
scinetifico(normative per costruzioni, o anti inquinamento). L'intento del
legislatore è uno degli elementi interpretativi ma sicuramente non
l'unico.
Talvolta i primi due criteri non portano ad un esisto interpretativo univoco
perché ne il criterio letterale ne l'interpretazione secondo la ratio ci aiuta
a sciogliere i nodi.
Esempio art. 59 costituzione: il presidente della repubblica può vuole per
dire che "ciascuno" ne nomina cinque. Se invece interpreto la
disposizione con "autorità presidente della repubblica" vuol dire che il
numero massimo di senatori che siedono è cinque. L'interpretazione
letterale non ci aiuta, la ratio nemmeno però.
L'altra cosa da tener conto è proprio la costituzione che porta ad un
nuovo canone interpretativo assolutamente presente nell'ordinamento
che sta fuori dal l'articolo 12. Questo è il canone del
l'interpretazione conforme. Il giudice quando interpreta una disposizione
deve arrivare ad un esito tale da rendere la disposizione coerente con la
costituzione. Se questo esito non è possibile il giudice allora chiama in
causa la corte costituzionale. La corte però afferma di non sollevare
questioni se prima non si è tentato di dare alla disposizione un significato
che la renda coerente con il testo costituzionale. Si deve cercare di dare
un esisto interpretativo. Se non è possibile alcuna interpretazione allora
viene chiamata in causa la corte costituzionale. Esempio art. 117 comma 1
il legislatore, tanto quello statale quanto quello regionale deve
costituzione:
rispettare la costituzione ma deve adottare norme che siano coerenti gli
obblighi internazionali e i vincoli derivanti dal lordinamento comunitario.
Abbiamo quindi una pluralizzazione dellinterpretazione conforme. Sia alla
costituzione che al diritto dell'Unione europea che agli obblighi
internazionali. Il giudice deve applicare la legge in conformità con questi
tre vincoli. Ma se questi vincoli risultano incompatibili?(problema da
risolvere in seguito). Questi tre sono i tre vincoli che generano altri tanti
obblighi di interpretazione conforme che il giudice deve esperire
utilizzando i propri poteri interpretativi.
se manda una precisa disposizione
Esempio art.117 comma 2 costituzione:
l'articolo 12 afferma che in mancanza di una precisa disposizione si fa
riferimento ad una legge che regoli casi simili o materie analoghe(analogia
Se manca anche quella, e quindi se il caso rimane ancora dubbio, si
legis).
decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello
stato(nella mente del legislatore del 42 erano quelle