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Gli statuti regionali

Le fonti dell'ordinamento regionale sono gli Statuti regionali, le leggi regionali e i regolamenti regionali.

Statuti

Andiamo ad occuparci degli Statuti regionali.

Statuti regionali speciali

La prima classificazione fondamentale è tra gli Statuti regionali speciali (presenti nelle regioni speciali e nelle province autonome) e gli Statuti regionali ordinari (presenti nelle regioni ordinarie). La principale differenza è che le regioni speciali sono disciplinate, per quanto riguarda i loro poteri e la loro autonomia, dagli Statuti stessi; mentre le regioni ordinarie hanno una disciplina comune fornita dalla Costituzione.

Possiamo quindi dire che le 5 regioni speciali hanno una propria disciplina riservata che deroga la Costituzione. Questi Statuti speciali sono adottati con legge costituzionale.

Vediamo però, con la riforma del 1999, come sempre più anche agli Statuti ordinari sia permesso di definire integralmente la propria forma di governo.

Un'unica legge costituzionale ha modificato, però, tutti gli Statuti speciali, permettendo che le regioni speciali e le province autonome creassero le “leggi statuali”.

Queste “leggi statuali” sono leggi regionali rinforzate, approvate a maggioranza assoluta e con possibile referendum approvativo (che può essere richiesto dal corpo elettorale o dai membri dell'assemblea regionale; esso non presenta un quorum), che hanno la capacità di modificare la forma di governo e il sistema elettorale della regione speciale (che sono materie disciplinate proprio dallo Statuto, per quanto riguarda le regioni speciali).

Vediamo, quindi, come gli Statuti speciali siano sì delle leggi costituzionali, ma presentano due particolarità:

  • Innanzitutto, come già abbiamo visto, alcune disposizioni degli Statuti speciali possono essere derogate da leggi regionali rafforzate che, essendo leggi ordinarie, fanno sì che lo Statuto stesso subisca una “declassificazione”, passando da legge costituzionale a legge ordinaria.
  • A differenza delle altre leggi costituzionali, gli Statuti speciali hanno un procedimento di revisione semplificato; difatti essi non sono soggetti a referendum costituzionale.

Procedimento di formazione degli statuti regionali ordinari

Veniamo adesso al procedimento di formazione degli Statuti regionali ordinari. Il nuovo art. 123 della Costituzione ha stabilito che l'approvazione e anche la modificazione degli Statuti debba essere eseguita dal Consiglio regionale con legge approvata dai suoi membri a maggioranza assoluta, in due deliberazioni, la seconda a due mesi dalla prima.

In seguito alla deliberazione, lo Statuto viene pubblicato (si tratta di una pubblicazione meramente “notiziaria”) ed entro 30 giorni il Governo, qualora pensasse che lo Statuto presenti dei vizi di legittimità, ha la possibilità di impugnarlo di fronte alla Corte Costituzionale.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione può essere chiesto un referendum da 1/50 degli elettori o da un 1/5 dei componenti del Consiglio Regionale. Se il referendum è positivo, lo Statuto viene promulgato dal Presidente della Regione e infine pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Leggi regionali rinforzate

Gli Statuti regionali ordinari, visto il loro processo di formazione, sono leggi regionali rinforzate. Questi Statuti hanno una riserva di competenza su diverse materie, come la forma di governo regionale, l'organizzazione ed i provvedimenti amministrativi regionali ecc.

Vediamo come gli Statuti pongano un limite sia allo Stato, sia alle leggi regionali. Quest'ultime infatti sono situate, all'interno dell'ordinamento regionale, ad un livello sub-gerarchico rispetto allo Statuto.

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Fonti delle autonomie, Statuti speciali e ordinari, legge regionale, espansione della potestà legislativa, regolamenti regionali Pag. 1
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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