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Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti

Per fonti del diritto si individuano "tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche". Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti ove si consideri la molteplicità dei centri di produzione.

Distinzione delle fonti secondo la dottrina

Secondo la dottrina, è possibile distinguere le fonti in:

Fonti di produzione

Le fonti di produzione rappresentano lo strumento tecnico predisposto dall’ordinamento che serve a creare le norme giuridiche. Nell'ambito delle fonti di produzione, occorre operare un'ulteriore distinzione:

  • Fonti atto: Sono fonti scritte e si identificano in tutti gli atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento. Difatti, un ordinamento giuridico può attribuire (ed è ciò che succede nella generalità dei casi) a determinati organi o enti il potere, attraverso proprie manifestazioni di volontà, di produrre norme giuridiche, vale a dire regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati.
  • Fonti fatto: Si tratta di fonti non scritte e sono determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto. Può tuttavia accadere che l'ordinamento attribuisca una valenza normativa anche a comportamenti umani o a fatti sociali non esplicitamente previsti; il semplice fatto che un dato comportamento venga tenuto dalla generalità dei consociati, senza seguire regole predeterminate né con l'esplicita consapevolezza di rispettare una norma, può comunque costituire una fonte di produzione del diritto; in questo caso si parla di fonte-fatto (tipico esempio è la consuetudine).

Fonti sulla produzione

Le fonti sulla produzione costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto.

Fonti di cognizione

Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Fra le fonti di cognizione è altresì possibile distinguere:

  • Necessarie (legali o privilegiate): Forme di pubblicazione che precedono o condizionano l’entrata in vigore della fonte di un diritto, ad esempio la Gazzetta Ufficiale.

Nel nostro ordinamento l'organo deputato ad emanare le leggi ordinarie è il Parlamento; in tale ipotesi siamo in presenza di una tipica fonte-atto, vale a dire una norma contenuta in un atto la cui esistenza è determinata a priori ed emanato da un organo e secondo procedure prestabilite.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicola_agente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Di Bello Antonio.
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