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Fonti del diritto e i criteri di risoluzione nei contrasti delle fonti Pag. 1
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Le fonti del diritto e i criteri di risoluzione dei contrasti tra fonti

Per "Fonti del diritto" si intendono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Una caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti, considerando la molteplicità dei centri di produzione.

Secondo la dottrina, è possibile distinguere le fonti in:

  1. Fonti di produzione: sono tutti gli atti da cui hanno origine le norme giuridiche e rappresentano lo strumento tecnico predisposto dall'ordinamento che serve a crearle.
  2. Fonti di atto: sono fonti scritte e si identificano in tutti gli atti normativi posti in essere da organi o enti nell'esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento. Un ordinamento giuridico può attribuire (ed è ciò che succede nella

generalità dei casi) adeterminati organi o enti il potere, attraverso proprie manifestazioni di volontà, di produrre1 .norme giuridiche, vale a dire regole di comportamento obbligatorie per tutti i consociati2. si tratta di fonti non scritte, e sono determinate da fatti sociali o naturaliFonti fatto,considerati idonei a produrre diritto. Può tuttavia accadere che l'ordinamento attribuisca unavalenza normativa, anche a comportamenti umani o a fatti sociali non esplicitamenteprevisti; il semplice fatto che un dato comportamento venga tenuto dalla generalità deiconsociati, senza seguire regole predeterminate, né con l'esplicita consapevolezza dirispettare una norma, può comunque costituire una fonte di produzione del diritto; in questocaso si parla di fonte-fatto (tipico esempio è la consuetudine).b) che costituiscono le norme che determinano gli organi e leFonti sulla produzione,procedure di formazione del diritto.c) sono gli

strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Fra le fonti di cognizione è altresì possibile distinguere forme di pubblicazione che precedono o condizionano l'entrata in vigore della1. Necessarie (legali o privilegiate) fonte di un diritto ad es. Gazzetta Ufficiale;1 Nel nostro ordinamento l'organo deputato ad emanare le leggi ordinarie è il Parlamento; in tale ipotesi siamo in presenza di una tipica fonte-atto, vale a dire una norma contenuta in un atto la cui esistenza è determinata a priori ed emanato da un organo e secondo procedure prestabilite.

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Publisher
A.A. 2020-2021
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicola_agente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Di Bello Antonio.