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III. Queste condizioni sono stabilite a pena d'illegittimità della legge costituzionale istitutiva della nuova regione. Non sono ammesse scorciatoie (abrogare con legge costituzionale l'art.132 cost e poi modificare l'elenco delle regioni contenuto nell'art. 131 cost, col procedimento stabilito dall'art.138 cost.)

Per gli statuti speciali occorre osservare che la previsione della forma di legge costituzionale prescritta dall'art. 116.1 cost è stata sottoposta a due ordini di deroghe, per effetto della l. cost 2/2001: quanto al procedimento di revisione statutaria e quanto alla derogabilità di alcune disposizioni statutarie. La l. cost. 2/2001, in vista dell'obiettivo di assicurare una maggiore autonomia alle regioni speciali in linea con quanto la l. cost 1/1999 aveva stabilito per le regioni ordinarie, ha innovato la potestà statutaria delle regioni speciali in due punti:

Procedimento specializzato di revisione dello statuto

speciale che differisce da quello dell'art.138 cost. per due aspetti

  1. Coinvolgimento nel potere d'iniziativa della regione, o perché si è presentato direttamente dall'assemblea legislativa regionale, o perché nel caso d'iniziativa del governo nazionale o di proposta parlamentare, deve essere acquisito un parere del medesimo organo regionale
  2. Sottrazione della legge costituzionale approvata dal parlamento all'eventuale richiesta di referendum popolare

De-costituzionalizzazione delle norme sulla forma di governo per mezzo di leggi statutarie -> la l. cost. 2/2001- ha previsto che la disciplina delle elezioni diretta del presidente della giunta regionale, prevista in via generale per tutte le regioni, possa essere derogata dalle regioni speciali mediante una legge statutaria, a competenza specializzata e rinforzata rispetto alla legge regionale per due aspetti

  1. Approvazione a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea legislativa regionale

Pubblicazione notiziale della legge statutaria per permettere il controllo del governo nazionale mediante il ricorso alla corte costituzionale e possibilità di promuovere un referendum regionale per sottoporre alla popolazione residente la decisione definitiva (è possibile toccare con mano la forza della legge costituzionale rispetto al postulato della chiusura delle fonti primarie e la tenuta delle teorie formali in materia di produzione esecutiva).

La l. cost. 2/2001 ha istituito una nuova fonte, la legge statutaria, dotata di competenza riservata in materia di forma di governo regionale, con il potere di derogare norme formalmente costituzionali (quelle dello statuto speciale), deviando dal modello dell'art.138 cost.

L'art.10 della l. cost. 3/2001 ha stabilito una clausola di maggior favore o di equiparazione, in base alla quale fino a quando gli statuti speciali non saranno stati adeguati alle nuove disposizioni del titolo V della parte II della costituzione.

Quelle disposizioni «si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite». Si tratta di un criterio interpretativo più che di una norma sulla produzione normativa, che autorizza ad accertare se, ad esempio, rispetto ai titoli di competenza dell'art.117 cost. la regione speciale accresce o meno gli spazi di autonomia previsti dal suo statuto (criterio la cui applicazione è soggetta al controllo della corte costituzionale). Anche per gli statuti speciali vale il limite costituzionale generale per cui l'autonomia regionale deve essere esercitata «secondo i principi fissati dalla costituzione» (art.114.2 cost) (subordinazione di tutte le regioni ai principi fondamentali) -> di conseguenza la «specialità» non è un principio supremo. Le leggi, gli atti aventi forza di legge, il referendum abrogativo1.

Concetti generali: la legge, gli atti aventi forza di legge

Per effetto della costituzione le leggi sono diverse: la posizione privilegiata della legge nello stato liberale (collocata al vertice delle fonti nell'art.1 delle preleggi) ora è sostituita dalla previsione di una pluralità di atti denominati "legge" o riconducibili alla categoria di "legislazione", o degli "atti aventi forza o valore di legge". La costituzione ha frammentato il concetto in una serie di atti dotati di specifica forza normativa (leggi costituzionali, leggi specializzate, leggi ordinarie) ma ha previsto accanto alle leggi del parlamento anche le leggi regionali, approvate dai consigli regionali, e gli atti aventi forza di legge del governo.

L'art.70 cost. attribuisce alle camere l'esercizio collettivo della funzione legislativa, ma la legge ordinaria è la fonte normale di produzione del diritto, questo perché la legge è considerata

espressione della volontà generale (non più volontà unitaria di un soggetto sovrano con la conseguenza di essere atto necessariamente a contenuto generale, fonte di norme eguali per tutti). Riconoscere la politicità della legge equivale a riconoscere che la legge è la forma più democratica tra i processi di decisione politica previsti dalla costituzione, perché il popolo vi partecipa mediante l'elezione dei rappresentanti selezionati dai partiti politici e perché la formazione della legge avviene attraverso un procedimento nel quale tutte le forze politiche sono messe in condizione di esprimere e perseguire gli interessi che rappresentano, assicurando alla maggioranza il diritto di decidere e alle minoranze di esercitare i propri diritti oppositori -> caratteristica che mantiene distinta la legge ordinaria dalle leggi regionali e dagli atti aventi forza di legge del governo.

La legge regionale è lo strumento di produzione

La normativa della regione è un ente di governo territoriale, cui la costituzione riconosce il potere di adottare mediante un'assemblea elettiva, norme di rango primario. La legge regionale è espressione di scelte politiche relative alla comunità regionale, per cui ha un'efficacia limitata nel territorio (a differenza della legge ordinaria che ha efficacia nei confronti di tutti coloro che si trovano sul suolo nazionale). Queste caratteristiche conservano alla legge ordinaria una posizione unica nel sistema delle fonti e nei processi di decisione democratica. Quando si affronta il problema della distribuzione delle competenze legislative tra stato e regione, questo viene risolto con l'art.117 della Costituzione che indica le materie di esercizio della potestà legislativa statale (legge ordinaria del parlamento, atti aventi forza di legge dello stato) e della potestà legislativa regionale (legge regionale). Il criterio di ripartizione delle competenze è così riassumibile:

Allo stato spetta una potestà legislativa nell'ambito delle materie espresse ed enumerate quindi competente per materie riservate. Alla regione spetta una potestà legislativa su materie determinate direttamente dalla costituzione (art.117.3• cost) "in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato" per cui è competente per potestà residuale (tutto ciò che non è attribuito allo stato). Accanto alla legge ordinaria del parlamento, la costituzione ha previsto la categoria degli atti aventi forza di legge deliberati dal Governo: decreto legislativo e decreto legge (art.76 e 77 cost). Non sarebbe corretto parlare di equiparazione tra legge ordinaria e atti legislativi del Governo. Infatti: Il potere legislativo è in via ordinaria attribuito alle camere (art.70 cost) mentre costituisce un'eccezione alla regola l'attribuzione di quel potere anche al Governo (sent.3/1957)

Il potere del governo di adottare atti aventi forza di legge, in ogni caso, è costituzionalmente determinato e condizionato dalla legge ordinaria: il Governo non può emanare decreti legislativi senza una legge di delegazione delle camere; il decreto-legge, che il Governo adotta sotto la propria responsabilità, deve essere convertito in legge dalle camere, altrimenti perde efficacia retroattivamente.

La costituzione riserva solo alla legge ordinaria determinati oggetti che sono esclusivi (riserva di competenza), e non possono essere disciplinati da atti legislativi del governo: accanto alla legge di delegazione e alla legge di conversione del decreto-legge, la legge di amnistia e di indulto (art.79 cost), la legge di autorizzazione della ratifica dei trattati internazionali (art.80 cost), la legge di approvazione del bilancio e del rendiconto (art.81.4 cost), la legge di autonomia negoziata (art.116.3 cost), la legge sul fondo perequativo (art.119.3 cost), secondo alcuni.

anche la legislazione di determinazione dei principi fondamentali nelle materie regionali concorrenti (art.117.3 cost), leggi in materia costituzionale e le leggi elettorali di organi e istituzioni costituzionali e di entità territoriali politici (art.72, u.c., cost) Le riserve di legge previste dalla costituzione per determinate materie, postulano una divisione di competenza normativa tra atti legislativi e atti secondari. 2. I limiti generali della potestà legislativa I limiti generali della potestà legislativa vengono indicati dall'art.117.1 cost secondo il quale la legislazione dello stato e delle regioni deve rispettare: - La costituzione - Vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea Questa disposizione sembrerebbe stabilire un rapporto di gerarchia sicché gli atti legislativi sono subordinati alla costituzione, alle norme internazionali e alle norme europee. In realtà<p>ò&#039;art.117.1 cost rappresenta solo la superficiedi fenomeni molto complessi.Tra i limiti generali delle leggi c&#039;&egrave; il principio di ragionevolezza: gli atti legislativi devono contenere disposizioniragionevoli (non arbitrarie) e questa ragionevolezza pu&ograve; assumere diversi significati:La legge deve trattare in modo eguale situazioni ragionevolmente eguali e al contrario trattare in manieraa. diversa situazioni ragionevolmente diverseLa disciplina legislativa deve essere coerente in s&eacute; (mezzi-fini) e con l&#039;ordinamento (coerenza in senso logico,b. teleologico, storico-cronologico)La legge deve disciplinare situazioni giuridiche mediante ragionevoli bilanciamenti degli interessi in giococ.3. Il contenuto della legge ordinaria e i suoi limiti. Legge provvedimento. Legge retroattiva e legge interpretativaLa generalit&agrave; e l&#039;astrattezza sono sintomi della normativit&agrave;, non requisiti essenziali delle fonti (derivazione</p>sono i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. La repubblica italiana è uno stato pluriclasse e sociale, il che significa che riconosce e tutela la diversità delle classi sociali presenti nella società. Il pluralismo è un valore fondamentale, che garantisce la coesistenza e il rispetto delle diverse opinioni e idee. Inoltre, l'obiettivo principale della repubblica italiana è la promozione dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, senza discriminazioni di alcun tipo. Questo obiettivo è imposto e autorizzato dal legislatore, che ha il compito di cercare la disciplina normativa più adatta per garantire l'uguaglianza e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.
Dettagli
A.A. 2019-2020
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martibartoli24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Morrone Andrea.