Fondazioni e associazioni
Nelle associazioni gli associati, pur svolgendo attività economica, non hanno lo scopo di massimizzare l'utile soggettivo, ma hanno come scopo il vantaggio altrui (poveri, indigenti, altre strutture e fondazioni come la Caritas). L'associazione ha uno scopo di lucro oggettivo, ma non soggettivo. Lo scopo di lucro oggettivo prevede lo svolgimento di un'attività economica, ma gli utili vanno a favore dello scopo indicato nell'atto costitutivo dell'associazione.
La fondazione classicamente intesa ha anch'essa uno scopo altruistico. Tramite la fondazione si crea, su volontà del fondatore, un patrimonio della fondazione, destinato allo scopo impresso dal fondatore stesso, il quale destina il suo patrimonio a vantaggio di un'entità. Lo scopo personale dei partecipanti non è contemplato.
Se si dovessero destinare beni a una fondazione creata a scopo di tutela del proprio patrimonio da obbligazioni, privandola dello scopo altruistico, si starebbe violando l'art 2740 CC. La disciplina vigente delle fondazioni, ma anche delle associazioni, è lacunosa, indica i principi base e tutele, senza disciplina di dettaglio lasciando spazio a comportamenti fuorvianti.
Le associazioni
Art. 14. Atto costitutivo – Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento (Att. 3).
Forma giuridica necessaria
La forma giuridica necessaria affinché un'associazione o una fondazione siano regolarmente costituite prevede che ogni contratto abbia una forma particolare, in questo specifico caso l'atto deve essere di forma pubblica, cioè scritta e con un rogito (formazione) da parte di un notaio (pubblico ufficiale che può essere anche il segretario del comune di riferimento).
L'atto pubblico è tutelante dei soggetti che partecipano: l'atto è garantito nella sua legalità perché il notaio è il massimo esperto contrattualistico nell'ordinamento e la legge garantisce la validità delle disposizioni presenti nell'atto; se il notaio dovesse compiere degli errori, gli associati possono fare una querela di falso (o altre azioni a correzioni).
La fisiologia dei rapporti vuole che l'atto sia garantito nella sua legalità, in tutti i suoi elementi. 2o comma: la fondazione può essere disposta anche per testamento. L'associazione necessita di atto costitutivo (atto pluripersonale, inter vivos), la fondazione necessita solo della volontà singola di un fondatore (anche mortes causa). Il testamento pubblico fatto davanti a un notaio (il quale non partecipa al testamento, ma roga l'atto, che è pubblico in quanto vi è la presenza del pubblico ufficiale stesso).
Una fondazione costituita per testamento prende efficacia solo alla morte del testatore e non nel momento in cui il notaio ha ricevuto le ultime volontà. Gli eredi dovranno rispettare la volontà del defunto e dare vita alla fondazione da lui desiderata.
Struttura delle associazioni e fondazioni
Associazioni e fondazioni hanno una struttura, cioè degli organi come l'assemblea (principio di maggioranza o collegialità) che collegialmente esprime la volontà dell'ente dopo essersi riunita, aver discusso e deliberato; gli associati devono poter esprimere la propria volontà nella devoluzione degli utili ad esempio: nella pratica se lo scopo dell'associazione è generale è fondamentale; questo tipo di amministratore (può essere più di uno) gestisce e rappresenta l'ente (persona giuridica), mettendo in essere gli atti esecutivi.
Tra amministratore e persona giuridica vi è il paradigma del mandato, il contratto che vige (anche se non espresso), è proprio un contratto di mandato: il mandante è l'associazione, il mandatario l'amministratore. Ogni persona giuridica necessita dell'immedesimazione organica del rappresentante (non può agire in sua mancanza): i singoli componenti non possono sempre agire in nome e per conto della società, cioè l'associato che agisca fuori dalla rappresentanza a lui assegnata, deve rispondere con il patrimonio personale dei danni eventualmente recati sia alla società che ai terzi. Non avendo però una legittimazione ad agire in rappresentanza, bilanciando i due interessi (cioè quello che l'atto sia valido nei confronti del terzo, per tutelarlo, e l'interesse degli associati che l'atto sia invece invalidato), vige il principio di mantenimento dell'atto: il terzo contraente deve essere tutelato in quanto si presume la buona fede e l'ignoranza dell'agire illegittimo dell'associato.
Esiste anche un organo di controllo, il collegio dei probiviri, ossia dei soggetti che di fronte al fondatore e all'assemblea, controllino che il gestore della fondazione, quindi l'amministratore, mantenga la tutela dello scopo prefissato, il quale non deve essere estraneo o ulteriore a quello indicato nell'atto costitutivo.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
- L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
- Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione.