vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La forma giuridica necessaria per costituire un'associazione o una fondazione
La fondazione può essere disposta anche con testamento (Att. 3). La forma giuridica necessaria affinché un'associazione o una fondazione siano regolarmente costituite. Ogni contratto necessita di una forma particolare, in questo specifico caso l'atto deve essere di forma pubblica, cioè scritta e con un rogito (formazione) da parte di un notaio (pubblico ufficiale che può essere anche il segretario del comune di riferimento). L'atto pubblico è tutelante dei soggetti che partecipano: l'atto è garantito nella sua legalità perché il notaio è il massimo esperto contrattualistico nell'ordinamento e la legge garantisce la validità delle disposizioni presenti nell'atto; se il notaio dovesse compiere degli errori, gli associati possono fare una querela di falso (o altre azioni a correzioni). La fisiologia dei rapporti vuole che l'atto sia garantito nella sua legalità, in tutti i.
utilizzare il tagper formattare il testo in paragrafi:
Suo primo comma: l'associazione è un ente costituito da più persone che si uniscono volontariamente per perseguire uno scopo comune. La fondazione, invece, è un ente costituito da un singolo fondatore che intende destinare dei beni a uno scopo di interesse generale.
Secondo comma: la fondazione può essere disposta anche per testamento. L'associazione necessita di un atto costitutivo (atto pluripersonale, inter vivos), mentre la fondazione necessita solo della volontà singola di un fondatore (anche mortis causa).
Il testamento pubblico viene redatto davanti ad un notaio, che non partecipa al testamento ma ne autentica l'atto. La presenza del pubblico ufficiale rende il testamento pubblico.
La fondazione costituita per testamento prende efficacia solo alla morte del testatore e non nel momento in cui il notaio ha ricevuto le ultime volontà. Gli eredi dovranno rispettare la volontà del defunto e dare vita alla fondazione da lui desiderata.
Associazioni e fondazioni hanno una struttura, cioè degli organi come l'assemblea (principio di maggioranza o collegialità) che collegialmente esprime la volontà dell'ente dopo essersi riunita, aver discusso e deliberato. Gli associati devono...
Poter esprimere la propria volontà nell'evoluzione degli utili ad esempio: nella pratica se lo scopo dell'associazione è generale è fondamentale; questo tipo di l'amministratore (può essere più di uno) gestisce invece e rappresenta l'ente (persona giuridica), mettendo in essere gli atti esecutivi. Tra amministratore e persona giuridica vi è il paradigma del mandato, il contratto che vige (anche se non espresso), è proprio un contratto di mandato: il mandante è l'associazione, il mandatario l'amministratore. Ogni persona giuridica necessita dell'immedesimazione organica del rappresentante (non può agire in sua mancanza): i singoli componenti non possono sempre agire in nome e per conto della società, cioè l'associato che agisca fuori dalla rappresentanza a lui assegnata, deve rispondere con il patrimonio personale dei danni eventualmente recati sia alla società che ai terzi.
Non avendo però una legittimazione ad agire in rappresentanza, bilanciando i due interessi (cioè quello che l'atto sia valido nei confronti del terzo, per tutelarlo, e l'interesse degli associati che l'atto sia invece invalidato), vige il principio di mantenimento dell'atto: il terzo contraente deve essere tutelato in quanto si presume la buona fede e l'ignoranza dell'agire illegittimo dell'associato.
Esiste anche un organo di controllo, il collegio dei probiviri, ossia dei soggetti che di fronte al fondatore e all'assemblea, controllino che il gestore della fondazione, quindi l'amministratore mantenga la tutela dello scopo prefissato, il quale non deve essere estraneo o ulteriore a quello indicato nell'atto costitutivo.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
(1) - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio
e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. Lo Statuto è il documento che esplicita nel dettaglio il funzionamento dell'associazione/fondazione: viene indicato in dettaglio l'operare del Consiglio di Amministrazione (la cui esistenza viene indicata invece nell'Atto costitutivo, il quale deve contenere la denominazione, lo scopo...). Lo scopo dell'associazione può essere indicato in modo specifico nello Statuto oppure può rimanere generale ed esserespecificato in modo concreto solo in sede di riunione dell'assemblea dei soci. Il patrimonio deve essere indicato nello Statuto, attraverso l'indicazione dei singoli beni (valore complessivo del denaro in possesso, beni specifici e rispettiva valutazione nel rispetto del principio di congruità tra forma e sostanza). Il ruolo fondamentale è quello dell'amministratore per quanto riguarda le associazioni --> nelle società è difficile il verificarsi di distorsioni perché esistono controlli rigidi. Le associazioni sono dei contratti associativi: i contraenti cioè possono associarsi anche nel corso del vincolo contrattuale, è cioè aperto all'ingresso di altri, ma possono essere stabiliti dei vincoli rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi degli eventuali candidati ad associarsi (clausole ad hoc nell'atto costitutivo). Un'associazione o una fondazione può avere fine, in quanto si tratta di un contratto.E ha quindi una scadenza. Se si ha la giuridica conclusione dell'atto, il patrimonio residuo è proiettato nuovamente al rispetto del fine altruistico, in questo caso dalla norma di legge. Può intervenire nel caso delle fondazioni, l'autorità prefettizia, che vigilia sulla devoluzione da parte dell'examministratore verso l'ente/istituto prescelto dagli associati nell'atto costitutivo. --> previsto con la nascita della fondazione.
Principio fondamentale dell'accertamento della responsabilità civile: è necessaria la dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale tra condotta/omissione di una condotta e danno recato; non è mai esistito nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità oggettiva, ossia della responsabilità automatica in quanto detentore di uno specifico ruolo. Nell'amministrazione disgiunta, ogni amministratore agisce in maniera indipendente, e se si dimostra una
totaleesenzione della colpa in virtù del fatto che l'amministratore non avesse la possibilità di essere aconoscenza delle intenzioni dell'altro amministratore, egli non è responsabile. --> buona fede. Nel caso di non partecipazione all'interno del CdA dell'amministratore, anche se non vi sono daparte sua azioni negligenti o illegittime, si tratta in questo caso di omissione --> quindi vi è responsabilità civile. È necessario in quest'ultima fattispecie verbalizzare il proprio dissenso per futura dimostrazionedell'esercizio del proprio potere per impedire l'azione negligente da parte dell'altro amministratore. La responsabilità non è oggettiva (da posizione), ma personale, e necessita didimostrazione. “Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza. – Le limitazioni del potere di rappresentanza,che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essereopposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza."Il piano da valutare è in questo caso quello dell'ente e dei terzi: nello Statuto o atto costitutivo vi sono limiti ad es. nell'impegno patrimoniale che un singolo socio può sottoscrivere negli atti che mette in essere; il principio indicato nella norma è la validità degli atti contrattuali, soprattutto se posti in essere da amministratori di persone giuridiche, anche nel rispetto del principio di buona fede e affidamento del terzo, il quale deve essere tutelato. L'unica ipotesi per accertare l'invalidità dell'atto è la dimostrazione della conoscenza da parte del terzo del limite specifico indicato nello statuto dell'associazione. --> non si nega però la possibilità degli associati la possibilità ulteriore di agire in danno contro l'amministratore, chiedendo i danni all'amministratore, tenuto a risarcirli con il suo
patrimonio. Le fondazioni possono nascere per atto costitutivo (inter vivos, è operante nel momento in cui il pubblico ufficiale erogita l'atto), o per testamento (il termine iniziale di operazione è la morte del fondatore). Non è necessaria la formazione di una volontà assembleare, anche se dovessero esserci 2 o più fondatori: l'organo fondamentale è l'amministratore, che solitamente non coincide con il fondatore. La cronologia degli eventi nella formazione di una fondazione è la seguente: 1. Volontà del fondatore 2. Atto di destinazione patrimoniale del fondatore allo scopo perseguito dalla fondazione 3. Atto costitutivo Gli organi che compongono una fondazione sono: 1. Il collegio o l'amministratore unico, che persegue gli scopi fondativi 2. L'organo di controllo, collegio dei probiviri La volontà del fondatore deve essere esplicitata nell'atto costitutivo, che deve contenere anche l'atto di destinazione. Una parte del patrimonio personale deve essere destinata alla fondazione.essere traslata a favore dellafondazione, e si tratta di un atto di trasferimento tra due soggetti differenti, di cui uno fisico e unogiuridico.Attraverso questo meccanismo di destinazione è possibile creare uno schermo giuridico cheimpedisce ai creditori del fondatore (coloro che vantano dei rapporti attivi nei confronti delfondatore stesso), di avvalersi dei propri crediti. --> la fondazione è spesso quindi utilizzata cometrust.Se si dimostra che negli ultimi al massimo due anni, l'imprenditore o il soggetto che abbia dato vitaad una fondazione, sia in una fase di insolvenza continua, il giudice può convincersi che creazionedella fondazione sia nella sostanza illecito e violi l'art 2740 in quanto ha come obiettivo la frodedei creditori.La fondazione allora, intesa come atto costitutivo e come negozio di destinazione patrimoniale,perde efficacia; revocatoria di un atto giuridico: richiesta da parte del creditore della revoca econseguentere il proprio credito.