Corte costituzionale e sentenze
La Corte costituzionale, nell’ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia come previsto dall’articolo 134 della Costituzione, entrata in vigore nel 1956. La Corte costituzionale ha il potere di giudicare riguardo diversi ambiti:
- Sulle questioni relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
- Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.
- Sulle accuse contro il presidente della Repubblica, per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
- Ed inoltre, la Corte è chiamata a decidere sull’ammissibilità del referendum abrogativo.
La corte decide con:
- Ordinanza di inammissibilità, ovvero quando non ritenga di dovere entrare nel merito della questione, poiché mancano i presupposti necessari come, ad esempio, la rilevanza della questione o perché l’oggetto della questione non riguarda gli atti previsti dall’articolo 134. Cost. Oppure qualora non siano indicate in modo definito le norme che si impugnano.
- Sentenza di rigetto, attraverso cui la corte decide entrando nel merito della questione e ritenendo la questione non fondata, affermando in tal senso la legittimità della norma impugnata. La sentenza di rigetto mantiene in vita la norma.
- Sentenza di accoglimento, con cui la Corte costituzionale accoglie la questione sollevata dal giudice a quo, e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, che viene annullata.
La storia della Costituzione
La Costituzione italiana entra in vigore il 1° gennaio del 1948, dopo due anni di lavori dell’Assemblea costituente, i cui membri (556) erano stati eletti direttamente dal popolo, nel 1946. Prima della fase costituente, l’Italia, uscita dalla Seconda guerra mondiale e dal fascismo, aveva vissuto un periodo precario, instabile, con un ordinamento provvisorio.
Il 2 giugno del 1946, il popolo italiano veniva chiamato a votare, sia per il referendum istituzionale, al fine di scegliere tra Monarchia e Repubblica, sia per eleggere i membri che avrebbero composto l’Assemblea costituente. Nell'estremo tentativo di salvare la Monarchia, cui molti attribuivano la responsabilità dell’instaurazione del fascismo, poco prima del referendum istituzionale, il 10 maggio del 1946, il Re, Vittorio Emanuele III, abdicava in favore del figlio Umberto I, lasciando l’Italia all’esilio del risultato a favore per la Repubblica.
L'Assemblea costituente costituì al suo interno la “commissione dei 75” (col compito di proporre il progetto di costituzione), a sua volta divisa in tre Sottocommissioni competenti, in materia di diritti civili, di organizzazione dello Stato e di rapporti economico-sociali. L'approvazione finale della Costituzione avvenne il 22 dicembre 1947, cui seguì la promulgazione il 27 dicembre 1947 e l’entrata in vigore il 1° gennaio 1948. I lavori si completarono in due anni dal 1946 al 1948.
Un'ulteriore proroga si ebbe, a seguire, per l’approvazione delle leggi sulla stampa, sull’elezione del Senato e sugli Statuti speciali regionali. Tale proroga consentì di mantenere l’Assemblea costituente quale organo legislativo e di controllo sull’operato del Governo, in attesa che si svolgessero le elezioni per la formazione delle nuove Camere (dei deputati e del Senato): in tal modo l’Assemblea costituente cessava di essere un potere costituente per assumere il ruolo di potere costituito, ormai vincolato dall’esistenza e, dunque, al rispetto della Costituzione.
Struttura della Costituzione
La Costituzione italiana è una costituzione:
- Scritta, redatta in un testo o documento;
- Rigida, per la modifica della costituzione è prevista una doppia deliberazione da parte delle due Camere con maggioranze qualificate ed un eventuale referendum popolare;
- Compromissoria, in quanto frutto di un compromesso tra forze politiche della fase costituente, si parla di bicameralismo perfetto tanto da far pensare ad un monocameralismo mascherato come se le due Camere facessero in realtà parte di un unico organo che produce un’unica volontà;
- Lunga, perché consta di 139 articoli;
- Votata, ovvero nata e legittimata dal voto popolare.
La Costituzione è strutturata in quattro parti distinte, anche se tutte legate da un filo conduttore:
- Un’introduzione, dedicata ai “principi fondamentali” (art 1-12);
- Parte I, che si occupa dell’ordinamento giuridico sociale dello Stato, che riguarda i “diritti e doveri dei cittadini” (art 13-54);
- Parte II, che riguarda la struttura organizzativa dello Stato, “l’ordinamento della Repubblica” (art 55-139);
- “Disposizioni transitorie e finali”, inserite allo scopo di gestire il passaggio dall’ordinamento precedente a quello attuale.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni transitorie e finali racchiudono alcune norme relative alla transizione del vecchio al nuovo regime. La Costituzione contiene 18 disposizioni transitorie e finali, collocate alla fine del testo costituzionale. Alcune di queste disposizioni sono definite transitorie per il loro carattere temporaneo, in quanto disciplinano organi o situazioni destinati ad esaurirsi nel tempo. Viceversa, sono qualificate finali le disposizioni a carattere non transitorio.
La principale, e più conosciuta è la dodicesima, che vieta la riorganizzazione del partito fascista sotto qualunque forma. Oggi, questa norma viene considerata da molti, futile, in quanto con il tempo ci si è evoluti sempre di più, tanto che alcuni Senatori hanno presentato al Parlamento la sua abolizione. Queste norme sostanzialmente, segnano e sottolineano il passaggio dallo stato fascista alla Repubblica.
Differenza tra libertà positive e libertà negative
L’articolo 13 “diritti e doveri dei cittadini” e seguenti della Costituzione prevedono e disciplinano le libertà, cioè quello che i soggetti possono e hanno diritto di fare o in caso contrario le limitazioni provenienti dai pubblici poteri. Si distingue le libertà in:
- Libertà negative: vengono definite come “le libertà da” nel senso che ogni soggetto è libero, e la sua libertà non può essere condizionata e non deve avere impedimenti. Se la pubblica autorità intende limitare la libertà può farlo solo a seguito di un provvedimento motivato dal giudice;
- Libertà positive: “libertà di”, invece, possono essere definite come nel senso di diritto, diritto all’istruzione, al lavoro, all’assistenza sanitaria, che sono condizionate da un intervento dei pubblici poteri che ne garantiscono l’effettiva realizzazione.
I tre diritti sociali
I tre diritti sociali sanciti dalla Costituzione italiana sono: il diritto alla salute, il diritto al lavoro e il diritto alla previdenza e all’assistenza.
- Il diritto del lavoro è sancito agli articoli 4, 35, 36, 37.
- Il diritto alla salute viene invece sancito all’articolo 32 della Cost. italiana e afferma che la Repubblica tutela la salute di tutti i cittadini, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- Il diritto alla previdenza sociale e all’assistenza è sancito all’articolo 38 della Costituzione italiana che afferma che ogni cittadino inabile al lavoro o sprovvisto di mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Differenza tra libertà fondamentali e diritti civili
Quando parliamo di libertà fondamentali, ci riferiamo ai diritti individuali ed inviolabili che ci vengono riconosciuti in quanto esseri umani; quindi, si parla di diritti che non ci vengono “concessi” ma che abbiamo e possediamo in quanto individui. Mentre, quando ci riferiamo ai diritti sociali, ci riferiamo a diritti che si realizzano per mezzo dell’aiuto dello Stato (quindi diritto all’istruzione, alla salute, al lavoro ecc.).
I primi 4 principi dello stato democratico
I principi e i diritti fondamentali della Costituzione costituiscono i valori supremi su cui si fonda la Costituzione e che definiscono le finalità che devono essere perseguite. I primi 4 principi dello stato democratico sanciti dall’articolo 1 sono il principio democratico e lavorista. Secondo il principio democratico, il potere politico trae principalmente la propria legittimazione dal consenso del popolo, che è titolare della sovranità. Ciò non significa che il popolo esercita la sovranità partecipando direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum o assemblee popolari. Bensì, in Italia è presente una democrazia rappresentativa in cui la sovranità popolare si traduce nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti attraverso le elezioni.
Poi abbiamo, il principio personalista e pluralista legittimati dall’articolo 2. Si tratta di un principio fortemente sostenuto dalla Costituzione, in quanto lo Stato italiano riconosce ad ogni cittadino determinati diritti fondamentali ed inviolabili, quali la libertà personale, di pensiero, di circolazione, di insegnamento, di religione, di riunione ed associazione, di sciopero, di impresa, di manifestazione del pensiero, ed inoltre il diritto allo studio, il diritto alla salute ed infine, il principio di uguaglianza. In tal senso il principio personalista e quello pluralista implicano l’esistenza di una sfera individuale intoccabile da parte dei pubblici poteri.
Principio di uguaglianza
Un articolo che comprende tutto: la libertà, l’uguaglianza, la dignità della persona, che sono i fini, che l’ordinamento, lo Stato, devono perseguire e cercare di far garantire a tutti. Un principio che afferma come l’uguaglianza e la libertà del cittadino si realizzino garantendo e tutelando la loro dignità e il pieno sviluppo della persona umana. In particolare, questo articolo si rivolge al legislatore, perché quando produce le leggi, garantisca l’uguaglianza, ovvero eviti che la legge determini discriminazioni tra i soggetti.
Libertà fondamentali
- La libertà personale, disciplinata dall’articolo 13, afferma che essa è inviolabile e questa può essere limitata soltanto in casi eccezionali indicati dalla legge.
- La libertà di domicilio è legittimata dall’articolo 14 della Costituzione. È una libertà che riguarda la sfera personale, ed è una libertà inviolabile. Tuttavia, tale articolo ci dice che questa libertà può essere limitata con ispezioni, perquisizioni o sequestri, soltanto nei casi e nei modi stabiliti dalla legge; quindi, la limitazione della libertà di domicilio è ammessa solo in casi eccezionali, previsti dalla legge e sulla base di un atto motivato dall’autorità giudiziaria.
- La libertà e segretezza di corrispondenza è sancita dall’articolo 15 della costituzione, e afferma l’inviolabilità della libertà di segretezza e corrispondenza di qualsiasi forma di comunicazione. Con forma di comunicazione, si intende sia una comunicazione scritta che telefonica (quindi verbale) ma anche telematica. Anche in questo caso, la libertà e segretezza di corrispondenza può essere violata nei soli casi e modi previsti dalla legge e motivati dall’autorità giudiziaria. Le misure più comuni di violazione della libertà e segretezza della corrispondenza adottate dalle autorità giudiziarie, sono le intercettazioni telefoniche o il sequestro.
- La libertà di circolazione è sancita dall’articolo 16, che afferma che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualunque parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Basti pensare all’attuale situazione pandemica, che ci ha visti protagonisti di grandi limitazioni negli spostamenti e quindi nella libera circolazione.
- La libertà di riunione è sancita all’articolo 17.
- La libertà di associazione, sancita all’articolo 18. La Costituzione dà un rilevante valore alla libertà di associazione, riconoscendo il modo e anche il luogo di esercizio della democrazia, che si caratterizza per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. La Costituzione si occupa anche di vietare le associazioni segrete e le associazioni che hanno come scopo obiettivi politici mediante organizzazioni militari. Il valore democratico dell’associazione si manifesta nel Partito politico, come struttura di collegamento tra i cittadini e le istituzioni. I partiti politici rappresentano il valore fondamentale, che caratterizza la forma democratica dello Stato e del suo ordinamento.
- La libertà di religione, garantita dall’articolo 19, secondo cui tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nella forma che preferiscono, purché non si tratti di riti che vanno contro il buon costume.
- La libertà di manifestazione del pensiero, legittimata dall’articolo 21, è la libertà di esprimere liberamente la propria opinione attraverso il pensiero. Ogni persona può esprimere la propria opinione, ma da questa scaturisce una responsabilità di ciò che si dice.
- La libertà di insegnamento, legittimata dall’articolo 33, si esprime nella libertà di scelta da parte degli insegnanti o docenti, in generale, di definire il metodo e gli obiettivi della didattica, nell’ambito della programmazione generale. La libertà di insegnamento si manifesta anche con l’autonomia che viene riconosciuta a tutte le scuole.
- La libertà di sciopero, che è riconosciuta come un diritto fondamentale del lavoratore ed è sancita all’articolo 40.
- La libertà di impresa, legittimata dall’articolo 41 della Costituzione, afferma che l’iniziativa economica privata è libera, purché non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza.
Differenza tra scuola pubblica e scuola privata
Secondo l’articolo 33 della Costituzione, sul piano della scelta tra scuola pubblica e privata, la soluzione adottata dalla Costituzione prevede la scuola pubblica, dello Stato, e la scuola privata, istituita da enti privati.
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