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Consiglio hanno adottato il c.d. “six pack”, un pacchetto di 6 interventi
legislativi in materia economico-finanziaria, per riformare la governance
europea e introdurre regole più stringenti per controllare, prevenire e correggere
gli squilibri macroeconomici.
Il six pack ha modificato i due regolamenti del PSC:
- Modifica Regolamento 1466/1997: viene introdotto anzitutto il c.d. “semestre
europeo”, nel quale il Consiglio esercita la sua sorveglianza preventiva multilaterale,
soprattutto sui bilanci, e nel cui contesto verranno elaborati e valutati gli indirizzi di
massima per le varie politiche economiche, per l’occupazione e i programmi di
convergenza per i vari SM;
Viene, inoltre, concepito il concetto di “politica di bilancio prudente”: ogni Stato ha
un obiettivo di bilancio di medio termine che dovrà tendere al saldo o prossimo al
pareggio o in attivo. Sulla base delle valutazioni della Commissione e del Comitato
economico e finanziario europeo, il Consiglio valuterà se il percorso di
avvicinamento verso l’obiettivo sia sufficiente, considerato anche il rapporto
debito/Pil. In caso di esito negativo, la Commissione può rivolgere un’ammonizione
a quello Stato ai sensi dell’art. 121 par. 4 TFUE. Successivamente, il Consiglio può
adottare una raccomandazione. Qualora poi lo Stato continui a fare un cazzo, il
Consiglio se lo incula e gli dice che sta facendo schifo mediante una decisione.
- Modifica Reg. 1467/1997: si concentra sull’andamento del debito pubblico che deve
essere monitorato con più rigore e trattato alla stregua dell’andamento del deficit.
Pertanto, gli Stati che hanno il debito più del 60% rispetto al PIL devono adottare
misure per ridurlo in 3 anni ad un ritmo pari a 1/20 ogni anno rispetto all’anno
precedente.
Ai sensi dell’art. 121 par. 11 TFUE, nel corso della procedura per disavanzo il
Consiglio può comminare allo Stato un’ammenda costituita da un elemento fisso
pari allo 0.2% del PIL e un elemento variabile.
Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e sulla Governance dell’Unione
economica e monetaria (febbraio 2012, noto come “Fiscal Compact” dal suo celebre
art. 3, in vigore dal 1° gennaio 2013):
A seguito dell’avanzarsi della crisi finanziaria del 2008 e della conseguente crisi dei debiti
sovrani, si è proceduto ad un ulteriore limitazione della capacità decisionale degli SM
dell’Unione attraverso l’adozione di un processo di armonizzazione massima che,
mediante l’emissione di regolamenti, impone vincoli più stringenti in materia economica e
finanziaria.
Ciò è avvenuto soprattutto per mezzo di questo Trattato (TSCG), meglio noto come “fiscal
compact” o “patto di bilancio”. Si tratta di un provvedimento intergovernativo, dunque
formatosi al di fuori della procedura ordinaria europea, con il quale s’introduce un nuovo
meccanismo finanziario comune, deciso da tutti i Ministri di Economia e Finanza degli SM.
Le regole fondamentali del Fiscal Compact sono contenute nell’art. 3 e sono
essenzialmente tre:
1. Viene ribadito il rigoroso rapporto non superiore al 3% tra il saldo del conto
economico e il PIL, con un ulteriore conseguimento dello 0.5% del PIL. Per il Paesi,
inoltre, il cui rapporto debito pubblico/Pil < 60%, il deficit può essere ammesso con
un ulteriore 1% del PIL;
2. Nel caso in cui debito pubblico/Pil > 60%, si conferma la regola del six pack: i Paesi
con tale situazione devono ridurre il debito pubblico ad un ritmo di -1/20 sulla
media del triennio precedente;
3. Quando si evidenziano variazioni significative dall’obiettivo di medio termine
stabilito o dal percorso di avvicinamento, si attiva in automatico un meccanismo di
correzione con l’obbligo per il Paese interessato di attuare misure correttive per
correggere le deviazioni in un tempo stabilito (in Italia: aumento IVA al 25%).
Le disposizioni contenute devono obbligatoriamente essere introdotte all’interno degli
ordinamenti degli SM, preferibilmente con legge costituzionale.
L’introduzione delle disposizioni del Fiscal Compact nel nostro ordinamento è stata attuata
con la L. Cost. n°1 del 20 aprile 2012.
La legge contiene 6 articoli: i primi 4 modificano altrettanti articoli della Costituzione:
l’art. 81 inserendo il principio del pareggio di bilancio nella disciplina specifica del bilancio
di Stato; l’art. 97, a cui viene aggiunto un nuovo comma che inserisce il pareggio di bilancio
per l’aggregato delle PA; l’art. 117 con cui si attribuisce esclusivamente allo Stato
l’armonizzazione dei bilanci pubblici; l’art. 119 nel quale viene inserito il medesimo
principio nell’ambito della disciplina finanziaria di Province, Regioni e Città
metropolitane. L’art. 5 della L. Cost. 1/2012 contiene una serie di disposizioni di rango
costituzionale, che però non modificano la Costituzione dunque non entrano a far parte di
essa, con cui si indicano gli elementi essenziali della c.d. “legge rinforzata” (poiché deve
essere approvata dalla maggioranza assoluta del Parlamento) cui è rinviato il compito di
stabilire una disciplina di dettaglio in materia di bilancio: è la L. 243/2012. L’art. 6, infine,
sancisce l’inizio di applicazione di tale legge all’anno 2014.
Art. 81 Cost.: esprime le modalità con cui il Parlamento adotta leggi in materia di
finanza pubblica e approva la legge di bilancio.
“Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le uscite, tenuto conto delle fasi favorevoli e
delle fasi avverse del ciclo economico”
La previsione si spiega con l’appartenenza dell’Italia alla UE, in applicazione del Fiscal
Compact. Il pareggio di bilancio, in realtà, viene declinato come l’“equilibrio tra le entrate e
le uscite, tenuto conto delle fasi del ciclo economico”. Anche il divieto all’indebitamento
riceve una specifica deroga, come enunciato dal secondo comma:
“Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo
economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali”. Questi ultimi sono specificati
dalla L. 243/2012: “gravi recessioni”, “crisi finanziarie” e “calamità naturali”.
Poiché la legge di bilancio è il rendiconto di quanto si è speso, l’articolo prosegue
stabilendo che “Ogni legge che prevede maggior oneri deve avere i mezzi per farvi fronte”.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo. Se non lo fanno, devono dare l’esercizio provvisorio al Governo (che, come
stabilito dal comma successivo, non può essere concesso dal Parlamento se non per legge e
non può durare per oltre 4 mesi) e, se neanche così riescono ad approvare il bilancio, il
Presidente della Repubblica scioglie le Camere.
In pratica, a seguito dell’applicazione della riforma verrà eliminata dall’ordinamento
giuridico italiano la legge di stabilità, confluita nella legge di bilancio.
Attuazione del pareggio di bilancio: L. 243/2012 o “legge rinforzata”.
Le Legge 243/2012, ai sensi della riforma costituzionale, recita disposizioni volte ad
attuare il principio dell’equilibrio tra le entrate e le uscite delle PA, nonché disciplina i
contenuti sia della legge di bilancio che dell’Ufficio di bilancio. Inoltre, contiene
disposizioni sul controllo della Corte dei conti sui bilanci delle PA e disposizioni di
coordinamento con la legge di contabilità e finanza pubblica n° 196/2009.
Viene definita “rinforzata” dal comma 2 dell’art. 1, il quale sancisce che può venire
modificata, abrogata o derogata solo da una successiva legge attutata ai sensi del comma 6
dell’art. 81, quindi con approvazione a maggioranza assoluta del Parlamento. In proposito,
però, la Corte costituzionale si è espressa affermando che, nonostante sia “rinforzata”, la
Legge 243/2012 assume comunque il rango di legge ordinaria.
Nel preciso, ribadisce il dovere per le PA di assicurare il pareggio di bilancio, che
corrisponde all’obiettivo di medio termine stabilito dall’Unione Europea (per l’Italia è il
pareggio di bilancio calcolato in termini strutturali, al netto delle misure una tantum e
corretto per tenere conto degli effetti del ciclo economico). Conferma inoltre l’enunciato
del six pack riguardo il rapporto debito/Pil: se è superiore al 60%, lo Stato lo deve ridurre
al ritmo di 1/20 all’anno sulla media del triennio precedente.
L’art. 5 è molto importante poiché, in attuazione del six pack, sancisce che i documenti di
programmazione finanziaria e di bilancio devono fissare, per il triennio di riferimento, il
tasso annuo di crescita programmato della spesa delle PA.
Nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di “eventi gravi ed eccezionali” (che la stessa
legge specifica: crisi, calamità naturali, recessioni) istituisce un Fondo straordinario per
garantire il concorso dello Stato al finanziamento, Fondo alimentato dal ricorso
all’indebitamento consentito ai sensi del comma 2 dell’art. 81.
Inoltre, la L. 243/2012 unifica in un unico documento la legge di stabilità e la legge di
bilancio, conferendo alla legge di bilancio una valenza di legge sostanziale.
Infine, al comma 1-f dell’art. 5 istituisce un organismo indipendente: l’Ufficio parlamentare
di bilancio, col compito di controllare gli andamenti finanziari e l’osservanza delle leggi di
bilancio. L’Ufficio è composto di tre membri, che durano in carica 6 anni e non possono
essere confermati, e ha sede presso le due Camere.
Principali documenti di finanza: DEF, legge di stabilità, legge di bilancio, rendiconto
generale di Stato.
DEF (Documento di Economia e Finanza): documento che illustra, per almeno il
triennio successivo, gli obiettivi e le previsioni economiche e finanziarie dello Stato nonché
un piano per la spesa delle PA, articolato in sotto settori. Deve essere presentato alle due
Camere dal Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 10
aprile di ogni anno, a cui si aggiunge la Nota Aggiuntiva presentata entro il 20 settembre.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 39/2011, esso è composto di 3 sezioni:
1. Programma di stabilità: contiene informazioni richiese dalla UE in attuazione del
PSC, in particolare la riduzione del debito pubblico e gli obiettivi e programmi di
politica economica del triennio successivo;
2. Analisi conto economico e conto di cassa delle PA;
3. Programma nazionale di riforma: