La moneta, i bisogni di pagamento e gli strumenti
Classificazione dei servizi di pagamento
Assegno bancario
Ordine alla banca trattaria di pagare a vista una somma determinata all’ordine di un traente a fronte della disponibilità di fondi sul c/c o di apertura di un credito.
Per il beneficiario l’assegno bancario è pagabile a vista, sebbene l’accredito avvenga con riserva di verifica e salvo buon fine.
Il titolo deve essere presentato in banca per l’incasso entro:
- 8 giorni se è pagabile su piazza, nello stesso comune.
- 15 giorni se è pagabile fuori piazza.
Trascorso il tempo di incasso, il traente può ordinare alla banca di non effettuare il pagamento e al beneficiario scadrà il diritto di “protesto”, che comporterebbe conseguenze negative per il traente nel caso non abbia disponibilità di fondi: iscrizione al registro elettronico dei protestati per 5 anni, segnalazione alla CAI.
CAI = Centrale di Allarme Interbancaria, presidio a favore della circolazione di assegni, tutela in caso di mancato pagamento, in caso di furto o smarrimento del titolo; il beneficiario può avviare una procedura di ammortamento, ottenere l’annullamento o la sostituzione con un duplicato.
Per il beneficiario: eventuali commissioni di informazioni per valutare l’affidabilità del traente, eventuali costi connessi al recupero del credito.
Per il traente: in caso di smarrimento o furto del carnet, è possibile bloccare il pagamento.
Il libretto degli assegni va richiesto, ma comunque non viene dato a tutti.
Alla chiusura del conto corrente vanno consegnati gli assegni non utilizzati.
Si è responsabili della custodia del carnet e dei singoli assegni.
L’assegno bancario è trasferibile mediante girata, scritta sul retro dell’assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato, allungamento; la girata deve essere sottoscritta dal girante.
La girata può essere:
- In bianco: non è identificato il beneficiario, il girante appone solo la sua firma.
- Piena: viene indicato il nome del beneficiario assieme alla firma del girante.
Assegno post-datato
Si tratta di un illecito tributario in quanto viene omesso il versamento dell’imposta di bollo prevista per le cambiali.
È un patto fiduciario tra le controparti, che stabilisce che il beneficiario si rechi in banca in una data futura a quella della consegna dell’assegno. Nel caso in cui il traente rilasci un post-datato ma il beneficiario voglia comunque incassare l’assegno anticipatamente, il titolo dovrà essere “regolarizzato” tramite il pagamento del bollo.
Assegno circolare
Titolo di credito emesso da una banca emittente, che incorpora la promessa di pagare una somma di denaro a favore di un beneficiario. Può essere emesso dalle banche previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Il soggetto che vuole effettuare un pagamento con A/C deve precostituire la provvista, ovvero versare in contanti l’importo dell’assegno, oppure disporne in conto corrente.
È necessario il pagamento di un’imposta di bollo.
Non comporta rischi di mancato pagamento, essendo emesso dalle banche e a copertura precostituita.
- In caso di furto o smarrimento, il beneficiario può procedere all’ammortamento del titolo o alla sostituzione con un duplicato.
- I tempi di incasso sono di 4 giorni per avere l’effettiva messa a disposizione sul conto corrente.
- Per il traente lo strumento è poco costoso e facilmente accessibile, l’uso non presuppone necessariamente l’essere correntista bancario o postale.
- Rilascio gratuito, fatte salve usuali commissioni.
Bonifici bancari
Ordine di pagamento completamente automatizzato, impartito da un ordinante ad un istituto bancario o postale, a favore di un beneficiario.
Il trasferimento di denaro avviene, normalmente, dal conto corrente dell’ordinante a quello del beneficiario.
È comunque possibile disporre di bonifici mediante il versamento di contanti.
Con l’entrata della SEPA (Single Euro Payments Area), tutti i bonifici in euro verso soggetti rientranti nell’area, sono soggetti alle medesime condizioni economiche dei bonifici domestici.
Dove impartire l’ordine di un bonifico:
- Sportello della propria banca.
- Sportello di una qualsiasi banca.
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- Via internet.
- Sportello automatico evoluto.
Per identificare le coordinate bancarie del beneficiario, l’ordinante possiede il suo IBAN.
In caso di bonifico internazionale, occorre indicare l’IBAN e il BIC, noto anche come codice SWIFT, che serve ad identificare banca, paese e sportello bancario.
Per il beneficiario lo strumento è sicuro, non ponendo il rischio di credito; ci possono essere ritardi nell’accreditamento o mancate esecuzioni dell’ordine per cause non computabili alla banca.
Tempi di esecuzione piuttosto brevi:
- Somme disponibili sul c/c del beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine, in caso di ricezione di bonifici per via telematica.
- Maggiori sono i tempi e le commissioni per i bonifici esteri.
Le condizioni economiche variano da banca a banca e tendono ad essere differenziate a seconda del paese di destinazione e della cifra da trasferire.
Incassi mediante avviso - MAV
Servizio di incasso fornito dalle banche ai clienti creditori. La banca assuntrice predispone ed invia al debitore un bollettino di versamento pagabile presso qualsiasi sportello bancario. Il debitore corrisponde la cifra alla banca esattrice, che comunica l’esito dell’operazione alla banca assuntrice.
Per il debitore il servizio è gratuito.
Per il beneficiario le disposizioni di incasso mediante MAV sono soggette a commissioni e non offrono alcuna garanzia del buon fine dell’operazione.
Ricorrono a questo servizio enti pubblici, scuole, università, amministrazioni locali, amministrazioni di condominio.
Ricevute bancarie
Quietanza di pagamento, dichiarazione scritta, rilasciata ad una persona, che afferma l’esecuzione di un pagamento; documento che certifica che il creditore ha ricevuto un pagamento a saldo di una determinata fattura.
15 giorni prima della scadenza del credito, il creditore invia alla banca assuntrice gli estremi della ricevuta da incassare. La banca assuntrice invia alla banca domiciliataria i corrispondenti flussi elettronici.
Il debitore, ricevuto l’avviso, deve saldare a debito entro la scadenza, ottenendo in cambio il rilascio di una ricevuta.
Il creditore pagato ha il beneficio di essere uno strumento di veloci tempi di esecuzione e tempestività nella comunicazione di insoluti; sono però previste commissioni per l’incasso dell’effetto.
Addebito diretto SEPA - SSD
Utilizzato per disporre di incassi all’interno dei paesi SEPA, rientrando tra i servizi di debito diretto pre-autorizzato.
Presuppone la preventiva sottoscrizione di un accordo tra debitore e creditore, in forza del quale il primo autorizza l’addebito automatico sul proprio conto corrente per regolare transazioni ricorrenti o anche occasionali.
L’autorizzazione è valida salvo revoca e nei limiti della disponibilità del conto.
Per il debitore è un comodo servizio; può opporsi nel caso in cui gli venga addebitato un importo errato e può chiedere lo storno di eventuali operazioni non autorizzate. Qualche giorno prima della scadenza riceve un avviso riepilogativo degli estremi dell’operazione.
Carte di debito (pay now)
Rilasciate alla clientela in fase di apertura del conto corrente.
Utilizzabili dalla consegna entro il limite costituito dal saldo disponibile sul conto e nel rispetto dei limiti di utilizzo giornaliero/mensile indicati nel contratto.
Consentono di:
- Effettuare prelievi di contante presso gli ATM.
- Pagare acquisti nei negozi convenzionati dotati di POS.
- Accedere attraverso gli ATM ad una serie di servizi aggiuntivi.
Le operazioni di prelievo vengono addebitate sul conto corrente contestualmente alla transazione.
Sul c/c deve essere disponibile l’importo corrispondente alla cifra da pagare.
Utilizzabile sia in Italia che all’estero, se collegata a circuiti di pagamento internazionali.
Per il titolare:
- Strumento economico e sicuro.
- Servizio riservato ai correntisti, non è “universale”.
- Generalmente esente da commissioni per gli acquisti mediante POS.
- Paga un canone annuo, le commissioni su prelievi di contante oltre confine e sui prelievi effettuati da sportelli automatici non appartenenti al circuito della banca emittente.
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Per gli esercenti:
- Onere di riconoscere all’emittente una commissione calcolata in percentuale sul valore delle singole transazioni.
- Riduce il rischio di subire furti o di essere pagati con assegni o denaro falso.
- Abbatte i costi di gestione del denaro.
Carte di credito (pay later)
Emessa da banche e altri intermediari finanziari a fronte della stipula di un contratto.
Esistono diverse categorie: gold, classic, business, campus o aziendali.
Viene fissato un limite mensile di spesa.
La durata è quadriennale, ma il titolare può rinunciarci in qualsiasi momento.
Strumento sia di credito che di pagamento.
Pagamenti e prelevamenti possono essere eseguiti indipendentemente dalla disponibilità contingente di fondi sul c/c; ciò che conta è che il corrispettivo sussista sul conto il mese successivo, quando avviene l’addebito delle somme spese.
Per l’utilizzatore:
- Comodità, economicità, relativa sicurezza.
- Corresponsione all’emittente di: quota annuale associativa.
- Commissione sui prelievi di contanti.
- Interessi passivi in caso di pagamenti rateizzati.
- Spese di estratto conto.
- Non prevede commissioni di uso per singole operazioni di pagamento.
- Rischio che l’emittente aumenti i costi del servizio.
Per l’esercente:
- Strumento sicuro.
- Evita i rischi tipici dell’accettazione di contanti o assegni.
- Deve riconoscere all’emittente una commissione in percentuale all’importo di ogni singola transazione.
Carte prepagate (pay before)
Incorporano un certo ammontare di denaro.
Non sono collegate ad un c/c, incorporano potere d’acquisto corrisposto in via anticipata dal card-holder all’emittente.
Emesse da banche, Poste Italiane, istituti monetari elettronici.
Circuito di spendibilità piuttosto ampio.
Il rilascio non richiede specifici requisiti da parte del richiedente, né di età, né di apertura o possesso di un c/c.
- Carte nominative: ricaricabili e con limiti massimi variabili.
- Carte anonime: sia ricaricabili, fino ad un massimo di €2500 in un anno civile, che non ricaricabili.
Il titolare non deve pagare un canone annuo; potrebbero esserci delle commissioni nelle fasi di attivazione iniziale oppure di ricarica e/o rimborso. L’utilizzatore sostiene il costo-opportunità derivante dall’immobilizzo delle somme caricate, di cui perde la disponibilità prima dell’effettivo utilizzo.
Strumenti di pagamento nel commercio internazionale
Lo svolgimento di transazioni commerciali tra stati o aree valutarie diverse comporta l’emergere di problematiche:
- Mancata contestualità tra pagamento e consegna.
Rischio del compratore: se il pagamento è anticipato alla consegna, rischia che il venditore non invii la merce o che questa sia di quantità o qualità inferiore a quella prevista da contratto.
Rischio del venditore: se il pagamento è posticipato alla consegna, il cliente può, sia per impossibilità, sia per dolo, non eseguire la propria prestazione.
- Rischio nel trasferimento di fondi.
Il trasferimento di denaro comporta costi, lentezza nell’esecuzione e forti rischi.
- La rete interbancaria è la base del sistema internazionale di pagamenti e contribuisce ad eliminare elementi di inefficienza presenti in pagamenti di tipo tradizionale.
- Diversa unità monetaria di conto.
Occorre stabilire l’unità monetaria con cui denominare l’importo dell’operazione, ma:
- Incertezza sull’effettivo cambio al momento dell’incasso o del pagamento e costi relativi alla conversione nella propria unità di conto.
- Rischio paese.
Fattori politici, giuridici, economici e sociali che possono influenzare la volontà e la capacità di imprese ed enti pubblici di uno stato ad adempiere alle obbligazioni con altri operatori di paesi esteri.
- Disciplina giuridica delle operazioni commerciali internazionali.
I soggetti appartenenti a stati diversi potrebbero avere ordinamenti giuridici differenti, regolando diversamente gli aspetti contrattuali di vendita.
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Incoterms (International Commercial Terms)
- Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna della merce.
- Identificano chi deve sostenere i costi relativi al trasporto della merce da un luogo all’altro, i costi relativi all’assicurazione e le eventuali spese doganali.
- Determinano quando avviene il trasferimento dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.
Sono regole facoltative che, per poter essere applicate, devono essere espresse chiaramente nel contratto.
Si usano per evitare di specificare nel contratto, in maniera minuziosa, tutti i termini di consegna della merce.
È una fonte esterna ben conosciuta e ultra-disciplinata.
EXW: franco fabbrica - l’esportatore vende la merce, la mette sul piazzale dell’azienda e attende il giorno convenuto che arrivi un vettore e la carichi; scarica tutti i problemi di trasporto alla controparte.
FOB: free on board - libera a bordo / trasporto via nave - l’esportatore passa i rischi una volta che la merce supera la murata della nave, cioè dopo che la merce si trova a bordo nave, quando l’armatore rilascerà una polizza di carico marittima che attesta che la merce è stata effettivamente consegnata. Importante perché se la nave non può essere caricata per vari motivi, i costi rimangono a carico dell’esportatore che, ad esempio, dovrà pagare i diritti di stallie = diritti per far stazionare la merce nel porto.
DDP: reso sdoganato, l’esportatore deve portare le merci fino al magazzino dell’acquirente e farsi carico di tutti i costi.
Forme di pagamento in ambito internazionale
Assegno bancario estero
Rischi:
- Accredito sbf.
- Tempi lunghi per l’esito di pagamento.
- Diversità di significato e di valore del protesto nei vari paesi.
- Giorni di viaggio dell’assegno.
- Difficoltà di agire in via di regresso.
- Mancanza di esecutività.
Bonifico internazionale
Usato quando ordinante e/o beneficiario non sono residenti.
Il pagamento è in divisa, diverse valute.
Né bonifico, né assegno, consentono un’efficace ripartizione del rischio tra le parti, poiché non risolvono il problema della mancata contestualità tra le prestazioni.
La scelta del metodo di pagamento dipende dalla forza contrattuale delle parti.
Rimessa documentaria
Invio:
- Il venditore consegna i documenti, necessariamente dopo la spedizione della merce, alla banca trasmittente, accompagnati da un mandato che contiene le istruzioni di incasso.
- La banca trasmittente invia i documenti alla banca corrispondente presentatrice, riportando le istruzioni di incasso con diligenza.
- La banca corrispondente estera avvia l’importatore della ricevuta della rimessa documentaria e che i documenti possono essere ritirati scegliendo 2 modi:
- D/P: dietro pagamento; effettuato il pagamento la banca del compratore inoltra l’importo a quella dell’esportatore che, a sua volta, lo trasferisce all’esportatore. L’importatore riceve i documenti, li mostra al vettore, ritira merce.
- D/A: dietro accettazione o emissione di lettera di impegno a pagare: l’esportatore emette una tratta e allega i documenti ad essa; l’importatore accetta la tratta e, a scadenza, la paga ricevendo i documenti.
Ritiro:
- L’importatore ritira i documenti, scegliendo una delle due modalità sopra.
- La banca corrispondente presentatrice, a seconda che la consegna sia D/P o D/A, avvisa in diversi modi la banca trasmittente.
- La banca trasmittente, ricevute le comunicazioni di accettazione, mancato ritiro dei documenti o altre, e il trasferimento del denaro accredita l’esportatore.
Rischi:
- Il compratore rinuncia alla merce.
- La merce viene ritirata senza aver effettuato il pagamento o senza l’accettazione, solo del caso in cui si tratti di documenti non rappresentativi, trasporti ferroviari, per posta, con camion o aerei, polizza di carico marittima.
- Mancato pagamento, alla scadenza, della cambiale tratta o della cambiale pagherò.
- Richiesta di ritiro dei documenti contro pagamento di un importo scontato rispetto a quello originario.
- Difficoltà a far rientrare la merce non ritirata e, nel caso, a piazzarla a condizioni economiche convenienti ad un altro compratore.
- L’esportatore rischia che la controparte, importatore/acquirente, non ritiri i documenti.
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Le banche non forniscono alcuna garanzia del buon esito dell’operazione alle parti; le banche si limitano a sovrintendere il regolare svolgimento delle transazioni, senza controllare i documenti.
L’entità della commissione percepita dipende dall’importo della transazione, ed è in genere a carico del venditore.
Non ha un costo elevato poiché non prevede alcun intervento in termini di garanzie da parte delle banche.
Strumenti utilizzabili in modo appropriato in assenza di rischio paese e in presenza di un relativo grado di fiducia riposto nel compratore.
Non è consigliabile usarlo quando:
- Primo rapporto con la controparte.
- Fornitura di impianti e macchinari predisposti in base a precise specifiche tecniche dell’acquirente e/o lunghi periodi di approntamento.
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