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CLASSIFICAZIONE DEI TERMINI DI CUI ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE SI DA AL SIGNIFICATO

Scarpelli – la definizione di diritto pag. 187 sui termini in uso nel linguaggio giuridico, “sui termini che possiamo

considerare appartenenti al vocabolario del linguaggio usato nel diritto”:

- Termini designanti fatti semplici cioè non qualificati secondo norme, nel linguaggio giuridico rientrano una gran

parte di termini che designano fatti o cose, che appartengono al linguaggio ordinario, quel linguaggio di cui il

linguaggio giuridico importa una gran parte dei termini. Sono talmente numerosi “che non c’è bisogno di

esempi”

- Termini designanti fatti qualificati secondo norme giuridiche o non giuridiche e altri termini designanti

qualificazioni di fatti secondo norme giuridiche e non giuridiche.

Fatti qualificati secondo norme à non sono fatti e basta, ma fatti che vengono presi in considerazione da norme

e che hanno una certa configurazione solo perché ci sono le norme: “Persona giuridica, negozio giuridico,

contratto, diritto soggettivo” con negozio giuridico, ci si riferisce ad un complesso di fatti, ma fatto o complesso

di fatti in quanto trattato in un certo modo dal diritto che gli collega delle conseguenze

Termini che designano fatti secondo norme à troviamo termini fondamentali in ambito prescrittivo-giuridico

alcuni non solo ambito giuridico, “obbligatorio, lecito, illecito, vietato, permesso” termini attraverso i quali

passano le qualificazioni normative. Termini che nonostante alcuni tentativi di sostenere che obbligo può essere

piegato solo in modo fattuale, ma in realtà possiamo farlo solo perché ci sono quelle cose che si chiamano

norme. In natura non ci sono cose che si chiamano obbligo, vietato, permesso.

- Termini normativi designanti norme o sistemi di norme assunto come schemi di qualificazione di fatti, legge,

regolamento, le parole del diritto = caratterizzanti il contesto giuridico. Che rapporto c’è tra la seconda categoria

e terza? Appartenenza familiare, ma quelli della terza categoria sono termini che richiamano concezioni più

generali.

Termini della prima categoria

Possono essere definiti secondo i casi con una definizione semplice o condizionale. Semplice (per genere e

differenza) non presentano delle peculiarità. Il problema che si pone è se quando sono usati nel linguaggio

giuridico mantengano o meno lo stesso significato che hanno nel linguaggio ordinario: che il problema si risolve

nel caso in cui il termine quando compare in ambito giuridico sia stato espressamente ed esplicitamente

ridefinito.

Qual è la filosofia sottesa, valore? Una non…

Termini della seconda categoria

Richiedono sempre una definizione condizionale con la quale si esplicitai che tra le condizioni per il loro impiego

vi è il riferimento a norme che qualificano in un certo modo i fatti ai quali i termini si riferiscono.

Tra pag. 186/187

“esistono unto al linguaggio in funzione normativa esigenze analoghe a quelle della riducibilità del vocabolario

soddisfa quanto al linguaggio in funzione conoscitiva.”

Dice Hare “che anche per le norme è una malattia, elemento patologico, il riferirsi a stati di cose non

identificabili. Non meno delle norme che delle asserzioni, noi abbiamo bisogno di sapere a cosa si riferiscono,

per vedere se i fatti si riferiscono ad esse per vedere se vengono rispettati o no”

Questione che Scarpelli affronta: dibattito giuridico à definizioni legislative = la questione se competa o meno al

legislatore (organi investiti della produzione delle norme generali e astratte – leggi). È arrivato qualcuno che ha

detto che non era il loro compito… non dovevano essere considerati vincolanti per l’interprete.

Chi sosteneva quella tesi, lo faceva in realtà anche se non lo esprimeva, su presupposti in realtà di teoria

realistiche della definizione, perché qui si sosteneva che le definizioni avevano un compito solo conoscitivo. Il

legislatore ha un compito prescrittivo, e non un compito di elaborazione teorica che spettava alla dottrina.

18/03/19

Appunti serena 14 marzo

Classificazione dei termini giuridici

Termini del vocabolario del linguaggio giuridico.

Come rapportarsi a queste diverse nozioni o concetti? Si può avere di una nozione una sola nozione vera e tutte

le altre sono false? Per capirlo bisogna ragionare sul modo in cui si intende il linguaggio.

il significato? Cerca l’uso”,

Scarpelli afferma: “vuoi non le proprietà essenziali.

Uso o funzione ridefinitoria o esplicativa —> non è una cosa strana che ci siano più definizioni di una nozione.

Il fatto che una definizione si accrediti più di un’altra, si deve vedere quali sono i presupposti di valore e le

implicazioni pratiche dell’adozione dell’una o dell’altra. In questo modo si distinguono le nozioni tra di loro.

Teoria convenzionalistica vengono dette cose sul modo con cui si definisce una cosa —> richiamare le

complesse relazioni che attraverso quella parola vengono istituite. Le relazioni che vengono istituite sono trattate

da norme.

Per molto tempo si è andato a cercare un referente.

Termine “persona giuridica”.

Capire il modo definitorio è molto importante per risolvere i problemi interpretativi.

Nozione di norma giuridica

L’opinione che il diritto sia questione di “norme”, espressione spesso usata come sinonimo di “regole”, è oggi

molto condivisa sia dagli studiosi del diritto sia dalla gente comune.

posizione normativistica (normativismo)

Questa opinione porta un’etichetta —> concezione secondo la quale

parlare di diritto significa per forza parlare di norme. Si tratta di una posizione che oggi si può considerare come

quella più ampiamente condivisa in diversi contesti culturali (sia contenti si civil law sia common law).

La teoria normativistica non è condivisa da chi ritiene che il diritto non sia solo questione di norme, ma anche

istituzioni.

questione di Bobbio dichiara la sua condivisione alla teoria normativistica, ma richiama anche altri

istituzionalistico.

approcci come quello Santi Romano.

Secondo la teoria istituzionalistica:

• il diritto è società organizzata

• Ubi societas ibi ius: dove c’è società c’è diritto. Se si ricollega il diritto a società, ma poi se si ricollega la

società ad organizzazione la domanda che viene spontanea è: che cosa caratterizza una società organizzata?

Questo è stato il rilievo critico del normativista —> cioè l’organizzazione deve avvenire per forza attraverso

l’imposizione di norme.

Dimensione normativa

Bobbio —> la dimensione normativa può essere considerata elemento fondamentale della vita e della storia.

Di che cosa parliamo quando si usa il termine regola/norma?

Concezioni ontologiche:

entità mentali?

• Le norme sono entità mentali. le norme vanno intese mentali,

prodotti da atti umani di volontà, ma dotati di esistenza autonoma rispetto agli atti che li hanno prodotti. Si

pensa alle norme come a delle entità mentali. Qualcosa quindi che non si “tocca”, no realtà empiriche. Questa

concezione la ritroviamo nello scritto di Hans Kelsen (libro piccolo).

Concezione comportamentistico:

Comportamenti e situazioni sociali?

• nasce quasi per reazione a questi

eccessi di astrattezza legati alla concezione ontologica. Tentativo di riportare le norme su un piano di

concretezza. Contrario approccio ontologico. Si collega a comportamenti umani, norme —> fa riferimento a

situazioni in cui ci sono comportamenti ripetuti da coloro che vivono in un certo contesto sociale. Viene

regolarità,

ricondotta alla cioè presentazione ripetuta e continuata di comportamenti in certi contesti. Il fatto

consuetudine,

che le norme coincidano è alla base della la regola si può trovare nel fatto che le persone

continuino a comportarsi in un certo modo. Basta il ripetersi di comportamenti per parlare di regole?

‣ Ambito del regolare?

‣ Ambito del regolato?

Autoqualificazione del materiale sociale: qualificazione soggettiva dei fatti o atti, questo però non è un criterio

sufficiente per comprendere la normativa giuridica.

Concezione linguistico-semantica:

Espressioni linguistiche?

• usi di linguaggio grazie alla cui presenza i

comportamenti ricevono una certa qualificazione e si può distinguere il regolare dal regolato. Le norme

giuridiche si risolvono in frammenti di linguaggio attraverso il quale si svolge la funzione prescrittivia e si

forniscono criteri generali di condotta e di giudizio di condotte proprie e altrui. Criteri per giudicare le condotte

una volta che queste si sono tenute.

Quali sono le caratteristiche che disgiungono le norme giuridiche dalle espressioni linguistiche prescrittive?

Vi sono stati tanti tentativi per individuare elementi propri ed esclusivi delle norme giuridiche e di ridurre le norme

giuridiche ad un solo specifico tipo di prescrizioni con certe caratteristiche. Questi tentativi sono stati ripresi nel

‘800 e ‘900 per arrivare fino a Kelsen il quale propone un modello di norma giuridica che pretende di essere

riduzionismo

indicativo, cioè un solo modello al quale si possano ricollegare le norme giuridiche —> approccio

e tentativo di intensificare un modello che si ritiene proprio della norma giuridica.

Concezione imperativistica

Imperativi: l’imperativismo è un approccio che ha avuto molta presa nella riflessione relativa al diritto, con radici

lontane. Imperativo fa pensare ad un ordine.

• positivi/negativi

• Autonomi/eteronomi

• Categorici/ipotetici 20/03/19

3 grandi approcci alla nozione di norma:

• concezione ontologico

• Linguistico

• Comportamentale

Nella storia della riflessione del diritto come norma si è espressa la necessità di dotarsi di criteri di distinzione

della normatività giuridica rispetto ad altre manifestazioni della normatività. Questo ha riguardato fasi della

cultura giuridica diverse e vi sono stati tentativi di individuare i caratteri differenziali della norma giuridica che

andava di pari passo con l’approccio riduzionistico —> andare a tutti i costi alla ricerca di un preciso principio di

normatività giuridica.

Di alcuni di questi tentativi del pensiero moderno (‘600-‘ 700), ce ne sono alcuni che sono in relazione all’ambito

della morale fatti proponendo delle dicotomie che sono stati utili per cogliere le caratteristiche della normatività

giuridica. Questo in un’ottica compariva un’altra espressione imperativa, in cui si metteva in campo la questione

del comando che si attiene al prescrittiv

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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JuliaLabollitaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Borsellino Patrizia.