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ETA' MODERNA: epoca caratterizzata dal mutamento dell'immagine del mondo

Nell'epoca moderna abbiamo un modo nuovo di concepire il mondo che ha avuto un enorme influsso sulla riflessione filosofica e sul pensiero giuridico. I tre punti che hanno portato a questo sviluppo sono:

  1. Scoperte geografiche (scetticismo e relativismo): Nell'età moderna possiamo datare le principali scoperte geografiche e l'uomo inizia a conoscere meglio il mondo anche da un punto di vista empirico. Questo è importante per la filosofia perché è strettamente legata con la società e con ciò che accade nel mondo, quindi scoprire posti nuovi che non si pensava esistessero ha portato verso lo scetticismo e il relativismo. Essere scettici significa essere perplessi su qualcosa o ritenere di non poter conoscere fino in fondo la realtà. Il relativismo è una teoria filosofica ben precisa, la matrice del termine è relatività.

Cioè si comincia a pensare che la cultura di appartenenza delloscopritore di paesi nuovi, che viene quindi a contatto con altre culture, è una cultura relativa perché non esiste solo quella ma ne esistono altre. Quindi il relativismo nasce come teoria della relatività della cultura di appartenenza, cioè ci si rende conto che non esiste una sola cultura nel mondo ma ce ne sono molte altre che prima non si conoscevano ed ognuna deve avere il suo spazio in quanto espressione di diversi modi di concepire il mondo. Insomma, non si è più sicuri di conoscere i limiti della conoscenza.

La fine dell'unità politica e religiosa dell'Europa (guerre di religione / crollo degli imperi / formazione degli stati moderni);

Nell'età moderna c'è la fine dell'unità politica e religiosa dell'Europa, nel periodo medievale c'era una certa omogeneità soprattutto religiosa (ecco perché si

Sviluppa il giusnaturalismo teologico) poi con l'avvento di Calvino e Lutero che portano avanti diverse visioni come il protestantesimo e dunque nasce il conflitto tra le religioni perché non ce n'è una ma ce ne sono tante. È una presa di coscienza dell'uomo che lo porta al cosiddetto pluralismo, non c'è una sola visione del divino ma ce ne sono tante quindi c'è una presa di posizione pluralista. Ma oltre ad un pluralismo religioso c'è anche un pluralismo politico perché cade l'impero romano e si iniziano a formare gli stati moderni. Questo è un momento delicato per il diritto perché cade l'idea che possa esistere un diritto universale, cioè comune a tutti, e quindi assistiamo ad una frantumazione politica perché nascono gli stati moderni e si rompono molti equilibri.

Scoperte scientifiche (rivoluzione copernicana newtoniana: metodo scientifico avalutativo)

Il secolo caratterizzato dalle scoperte scientifiche e la scienza sperimentale moderna con la rivoluzione copernicana, il passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano per cui è la terra che gira e il sole sta fermo e non viceversa, e la rivoluzione newtoniana con cui nasce il metodo scientifico avalutativo, cioè lo scienziato non fa più riferimento ai valori. Possiamo dire in generale che si amplia la visione scientifica del mondo.

Questi tre elementi sono molto importanti per gli sviluppi della concezione del mondo nell'ambito dell'età moderna ma anche sulla concezione del diritto. Se vogliamo usare un termine solo per dire qual è la caratteristica dell'età moderna potremmo usare: secolarizzazione.

SECOLARIZZAZIONE / LAICIZZAZIONE

"laico" = ragionare come se Dio non fosse (U. Grozio)

frantumazione religiosa (mettere la religione fra parentesi)

dubbi verso la metafisica

autonomia dell'individuo

(etica)diritto naturale razionale

Nell'età moderna c'è un processo di secolarizzazione, cioè nell'età moderna si comincia a staccare dalla visione teologica tipicamente medievale e si comincia a pensare che l'esistenza o meno di Dio non incide sulla vita dell'uomo ma si deve cominciare ad usare la razionalità che nel medioevo era vista solo in modo complementare al discorso religioso e di fede. Possiamo dire che nell'età moderna c'è una scissione fra teologia e filosofia, cioè inizia un modo di ragionare "laico". Ugo Grozio, un autore del 600, è considerato il fondatore del pensiero secolare o laico, cioè si fa risalire a lui l'idea del pensiero secolare ed è il primo ad usare il termine laico. Per Grozio il pensiero laico significa ragionare come se Dio non fosse, mettendo fra parentesi il discorso su Dio. Anche perché in questo periodo c'è

Una frantumazione religiosa quindi il discorso entrerebbe nell'ampio ambito del pluralismo, in più nascono dei dubbi nei confronti della metafisica, cioè quel pensiero filosofico che ritiene che il fondamento ultimo della realtà non stia nella dimensione fisica ma va oltre. Un autore che hai iniziato a mettere in dubbio la metafisica è Kant nella "Critica della ragion pura". Un altro pensiero tipico dell'età moderna è l'autonomia dell'individuo, cioè si mette da parte la religione e la metafisica e l'individuo inizia a ragionare in modo autonomo, anche questo è un concetto chiave di Kant da un punto di vista etico. All'interno di questo processo di secolarizzazione del pensiero nasce il diritto naturale razionale, perché c'è un ruolo preponderante della razionalità dell'uomo rispetto al discorso metafisico e religioso.

700: DIRITTO

NATURALE“fioritura” del diritto naturale (dottrinale pratica) Nel 700 (illuminismo) c’è ancora nell’ambito giuridico un riferimento al diritto naturale, si parla anche di “fioritura” del diritto naturale, ovviamente si parla di diritto naturale razionale. Questa “fioritura” si è sviluppata in due ambiti: da un lato come dottrina e dall’altro nella prassi. scuola del diritto naturale (diritto naturale razionale; contrattualismo) La dottrina soprattutto nella scuola del diritto naturale che abbraccia autori molto diversi l’uno dall’altro ma con un minimo comun denominatore: il riferimento al diritto naturale razionale. Fanno parte di questa scuola ad esempio Hobbes, Rousseau, Locke. Nasce in questo periodo anche il tema del contrattualismo, la teoria che dice che lo Stato nasce da un contratto tra gli individui, uno dei principali esponenti è Rousseau. Costituzione Americana e Costituzioni dalla rivoluzionefrancese (esplicito riferimento ai diritti naturali: limite) Ma abbiamo detto che è anche una pratica, basti pensare alla Costituzione americana e alle costituzioni che derivano da quella della rivoluzione francese. In questi testi c'è un chiaro ed esplicito riferimento al diritto naturale che si fonda sulla ragione dell'uomo e che viene sottolineato e affermato perché pone dei limiti rispetto al potere politico, cioè il sovrano non ha potere assoluto ma ha un potere delimitato dal riconoscimento del diritto naturale scritto nella ragione degli uomini. 800: DAL GIUSNATURALISMO AL POSITIVISMO GIURIDICO L'ottocento è un secolo molto importante per il pensiero giuridico perché c'è un passaggio dal giusnaturalismo (giusrazionalismo) al positivismo giuridico. Si è sentita l'esigenza di far nascere una elaborazione diversa del diritto che porterà a dire che esiste solo il diritto positivo. Questa visione

La diversa codificazione del diritto si è sviluppata nell'800 per tre ragioni principali: esigenza di sistematicità, organicità, semplificazione, chiarezza (di fronte alla frantumazione del diritto medievale; illuminismo).

Una prima motivazione è l'esigenza, che si avverte in modo molto chiaro, di una sistematicità del diritto, cioè l'esigenza che si possa raccogliere tutto ciò che fa riferimento al diritto in modo sistematico e non casuale. Un sistema che sia anche organico e semplificato, cioè che ci sia una raccolta di norme giuridiche chiare e semplici, facilmente accessibili. C'è un'esigenza di maggior chiarezza delle norme perché nel periodo medievale non era facile capire cosa era diritto e cosa non lo era a causa di una frantumazione delle fonti del diritto, c'era pluralismo nelle fonti. L'Illuminismo vuole fare chiarezza e uscire dalla concezione medievale attraverso la razionalità e questo vale.

Anche per il diritto. Credenza in un diritto razionale composto da un ristretto numero di principi universali.

Si comincia a pensare all'elaborazione di un ristretto numero di principi chiari deducibili dal diritto naturale razionale che possano proporsi come dei principi universali, cioè che valgono per tutti. Questa è una tipica esigenza che l'800 ha ereditato dall'Illuminismo, poter individuare dei principi chiave che potessero costituire questo sistema chiaro e sistematico.

Rifusione del diritto in documenti giuridici detti codici (codice prussiano 1794; codice Napoleone 1804; codice austriaco 1811).

La terza motivazione è la nascita nell'800 del processo di codificazione. L'esigenza, cioè, di costituire dei codici come raccolte sistematiche di norme. Ad esempio abbiamo il codice prussiano nato nel 1794, il codice austriaco nel 1811 ma il principale è il codice Napoleonicodel 1804 perché ha avuto un ruolo particolare per.

Il positivismo giuridico. Gli storici del pensiero giuridico, come Bobbio, ritengono il 1804 come la data di nascita del positivismo giuridico.

CODIFICAZIONE: I codici iniziano ad essere scritti tra fine '700 e inizio '800 proprio perché è nata questa esigenza di sistematizzazione, di razionalizzazione e di semplificazione del diritto e di deduzione dei principi che potrebbero essere scritti nel codice. Dicevamo che il diritto naturale è il diritto "non scritto", ma in quest'epoca si pensò di tradurlo in linguaggio scritto perché si ritiene di poter dedurre, con la razionalità, dal diritto naturale dei principi per scriverli nei codici, abbiamo quindi un diritto naturale positivizzato perché è scritto nei codici.

Eclissi del diritto naturale (700): nascita del positivismo giuridico (800) Si parla proprio di eclissi del diritto naturale, cioè il diritto naturale entra in crisi tra fine '700 e inizio '800.

e nasce il positivismo giuridico (N. Bobbio). Codificazione del diritto (esito del giusnaturalismo moderno: positivizzazione del diritto naturale) porterà al positivismo.
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A.A. 2007-2008
51 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Federico Angelo.