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RIO.Prima tappa di una codificazione totale

1804 Napoleone I code civil.Napoleone inchioda in 2281 articoli del CODE CIVIL dove tutto il diritto civile é previsto regoleminuziose per ogni istituto (anche dove luigi XIV non si era spinto con le sue Ordonnances).Il codice rivela in pieno la sua filiazione illuministica il principe individuo modello in grado dileggere la natura delle cose, decifrarla, riprodurla in norme che si possono legittimamente pensarecome universale ed eterne.É INDUBBIO CHE SULLO SFONDO NON VI É PIÙ IL DIO-PERSONA DELLA TRA-DIZIONE CRISTIANA MA UNA VAGA DIVINITÀ PANTEISTICAMENTE AVVERTITAINDUBBIA MITIZZAZIONE.

Chi é legittimato a leggere la natura delle cose e a trarne regole normative?Il principe il quale si vede onorato ed onerato d’una nuova missione tutta temporale il principe éal contrario del giudice e del dottore un personaggio al di sopra delle passioni e delle meschinitàconnesse ai casi particolari.

e perciò capace di una lettura serena ed obiettiva. La cultura giusnaturalistica ha bisogno di un aggancio gagliardico nel temporale, e questo é offerto dal nuovo soggetto politico vigoroso ormai protagonista dello scenario europeo transalpino: LOSTATO statualizzazione del diritto, anche del diritto civile. Il codice, anche se portatore di valori universali, si riduce a voce del sovrano nazionale, a legge positiva di questo o quello stato. In Francia, 500 anni fa, Bodin differenza fa Loy e Droit, diritto e legge, prassi consuetudinaria compenetrata di equità e la volontà potestativa del Principe. Il codice si inserisce in pieno nel parossismo legislativo che scorre nelle vene del secolo 18: MISTICA DELLA LEGGE. Il pluralismo giuridico di più di 2000 anni viene soffocato dal un rigido MONISMO LEGAME STRETTISSIMO FRA DOTTRINA DEI POTERI E PRODUZIONE GIURIDICA CON L’ASSEGNAZIONE DI QUESTA AL SOLO POTERE LEGISLATIVO. Divisione dei poteri funzione di cementare il.

monopolio giuridico nelle mani del legislatore identificato ormai come detentore della sovranità. Codice caratteri unitaria, specchio e cemento dell'unità di un entità statuale; tende ad essere una fonte completa; tende ad essere una fonte esclusiva. Codice obbliga al giudice a decidere in ogni caso la controversia a lui sottoposta dalle parti, ci sia una volontà di apertura oltre la legge da parte dei redattori. Paragrafo 7 dell'ABGB concepisce come mezzo estremo per colmare le lacune legislative il ricorso ai principi del diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturatamente ponderate dietro a questo codice manca l'ingombrante Stato-nazione e manca la corrosiva incidenza rivoluzionaria che i francesi hanno invece sperimentato sulla propria pelle. Codice italiano del 1865 art 3 disposizioni preliminari "qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà

riguardo alle disposizioni che regolano casisimili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali di diritto" schietto contenuto di diritto naturale (principi generali ricavabili dallo spettro del diritto positivo statuale italiano) interpretato da GIORGIO DEL VECCHIO nel 1921. Il BGB pullulare di clausole generali rinvii del legislatore che fa a nozioni appartenenti allacoscienza collettiva, indicando in questo modo al giudice un serbatoio extra legem cui attingere per la propria decisione. CODICE DI DIRITTO CANONICO 1917 can 6 verso il passato PERVASO DALLAEQUITÀ CANONICA ius vetus (bimillenaria vita della chiesa romana) richiamato espressamente dal can 20 deve ritenersi un principio costituzionale non scritto permeante l'intera codificazione. Nel progetto giuridico borghese ASTRATTEZZA & UGUAGLIANZA GIURIDICA nozioni costituzionali e fondano il progetto stesso. Muro tra mondo dei fatti e mondo dei diritti. Fine

800 si parla di fattualità Codice civile CODICE PRIVATO SOCIALE i soggetti sono padroni, lavoratori, ricchi e poveri uomini in carne ed ossa e si comincia ad accennare nella legislazione speciale i bisogni emergenti (in occasione della prima guerra mondiale) ci si riferisce alle prime leggi sociali, che attenuano il sordo individualismo giuridico della legislazione borghese cominciando ad introdurre elementi solidaristici di tutela dei soggetti economicamente più deboli.

Astrattezza ed uguaglianza formale armi della grande BATTAGLIA BORGHESE. CODICE soffre di incomunicabilità strumento di uno stato monoclasse; è lo strumento di uno stato accentratore che si esprime in una lingua nazionale, colta, letteraria, volutamente lontana da mille localismi vernacolari, gli unici veramente graditi e comprensibili alla massa popolare. Accanto alla legge dello stato contratto unica concessione pluralistica il codice parla ai giudici nelle cui mani è consegnata la

Il testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

TRANQUILLITAS ORDINIS.

Rispetto al mutamento socio-economico che è incessante, il codice resta inevitabilmente un testo cartaceo sempre più vecchio e sempre più alieno. L'interpretazione assume qui la sola veste possibile di esegesi: la norma va soltanto spiegata. La esperienza dell'800 francese dovrebbe essere ammonitrice la scienza si riduce ad esegesi. Presidente della Cassazione Ballot-Beaupré elogio della codificazione per la sua vaghezza e genericità, nel suo essere portatore di diverse lacune. Raymond Selleis & Francois Gény (ultimo ventennio dell'800) testimonianza della crocifissione di un giurista socialmente sensibile e culturalmente consapevole insofferenti per il diritto immedesimato e cristallizzato in un testo orientano la loro riflessione scientifica nel tentativo di evitare il distacco esiziale della corteccia giuridica dalla sottostante linfa sociale ed economica, una linfa per sua natura mutevolissima.

Tulio

Ascarelli ha tentato dopo la seconda guerra mondiale di armonizzare forme e prassi inventando categoria all'insegna di una diagnosi spregiudicata del diritto vivente. L'idea di codice è ancora attuale? Il mutamento di ieri era estremamente lento e poteva anche prestarsi ad essere ordinato in categorie non elastiche, mentre oggi quella rapidità costringe spesso il legislatore a un'attività febbrile modificando il contenuto di una norma un momento dopo averla prodotta. 1804 tentativo di riduzione della complessità si trattava di una complessità riducibile l'odierna complessità è difficilmente riducibile. Tensione all'universalizzazione nuovo paesaggio statuale e interstatuale. Codice costituzione avendo le prime carte dei diritti assunto un carattere filosofico politico, spetta al codice civile di enunciare regole giuridiche disciplinanti gli istituti fortemente costituzionali della proprietà individuali edel contratto. La dottrina civilistica italiana si è posta il problema del rapporto fra quelli che erano ormai diventati due piani di legalità, la legalità costituzionale e la legalità codicistica. Ci troviamo in una prassi simile al passato, una prassi che continuamente forma nuovi istituti e continuamente li supera, stravolgendoli o creandone di nuovi, in una rincorsa segnata da una estrema rapidità. OGGI IN GENERALE IL CODICE DOVREBBE FORNIRE UNA GRANDE CORNICE. RODOTÀ PARLAVA DI CODICE DEI PRINCIPI. Di fronte alla lentezza dell'attuale sistema rispetto alla società attuale, bisognerebbe ripensare il sistema formale delle fonti e soprattutto al ruolo della legge. Si impone una delegificazione, abbandonare l'illuministica sfiducia verso il sociale e realizzando un autentico pluralismo giuridico con i privati protagonisti attivi dell'organizzazione giuridica, così come lo sono del mutamento sociale. Il giurista è un.

cercatore d'ordine, un tessitore d'ordine, perché il diritto è essenzialmente scienza ordinante egli si sforza di segnare ed individuare i dati della natura sociale percorsi da una di-namica continua, da una loro intima storicità.

Il guaio del giurista è di dimenticare che maneggia del materiale storicissimo e che i risultati da lui conseguiti, anche se validi, sono relativi, a certi luoghi, a certi tempi, e a certi stadi di civiltà storiche devono essere fissati con la disponibilità a variarli in ragione della loro naturale elasticità.

Il punto e la linea lo storico del diritto, nemico di ogni assolutizzazione ed enfatizzazione può svolgere un ruolo provvidenziale e fruttuoso in questa civiltà giuridica.

Da poco passato il bicentenario della rivoluzione Francese 1789 evento formidabile per l'enorme incidenza sulla storia politica e giuridica dell'Europa continentale.

La dimensione conoscitiva ha ceduto a

quella mitologica, generando quale facile conseguenza dientusiasmi e sentimenti incontrollati; dalla conoscenza si è passati a quella della credenza; il fatto storico si è trasformato in mito, assolutizzandosi. La modernità è una fucina assai fertile di mitologie per la più che semplice ragione che, liberata la coscienza collettiva dalle solidissime fondazioni metafisiche di prima, esiliata la Chiesa Romana a raccontar le sue favole nel chiuso dei suoi templi, il mondo socio-giuridico restava senza appigli e sostegni, si trovava cioè immerso in una sorta di vuoto e di conseguente solitudine, con il rischio d’un rifiuto dell’osservanza da parte della coscienza collettiva con il rischio della perdita di ogni controllo sociale. La mitizzazione di relativissime, anche se rilevanti, conquiste storiche fu la risorsa indispensabile per garantire una osservanza duratura. Giacobismo (giuridico) fucina di un progetto giuridico questo suo radicarsi.

In credenze in-gombro per il libero adeguarsi del diritto ai segni dei tempi. Vi è centrale l'idea di uno stato che ha per vocazione di trasformare la società e modellare il popolo (stato=forte, centralizzatore) sfiducia nel sociale-completo affidamento al politico; è assegnato il compito di una vigilanza permanente sulla società civile, da svolgersi grazie ad una classe di professionisti organizzati in una comunità ideologicamente ben serrata (IL PARTITO).

UNICO PRODUTTORE DEL DIRITTO APPARATO STATUALE ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI ONNIPOTENTE. Diritto si risolve in leggi ESPRIMONO LA VOLONTÀ GENERALE. generalità ed astrattezza cittadini sono uguali individui astratti malgrado le miserie e le catene delle loro situazioni concrete.

Lo stato Giacobino non è né anonimo né neutrale; è portatore di principi, è difensore di una determinata ortodossia, non può non tendere alla proclamazione di verità indiscutibili.

e quindi di regole assolute. Vincolo stretto fra stato e volontà genera

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A.A. 2011-2012
12 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sommaggio Paolo.