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Coazione

Abbiamo detto che l’elemento essenziale del diritto è la forza e non si può parlare di diritto senza pensare alla forza. Posta la forza come criterio distintivo del diritto, possiamo distinguere tra le norme giuridiche e le altre regole. Secondo Bobbio, le regole giuridiche si differenziano dalle altre regole per il come non per il che cosa. Bobbio riprende la teoria di Kelsen, facendo un paragone: “come la grammatica è la regola del linguaggio, il diritto è la regola della forza” infatti la forza non può essere divisa dal diritto ma permette di individuarne la natura, distinguendolo da ogni altro tipo di dimensione.

Quindi il diritto e la forza vanno di pari passo e non sono divisibili. Affermare che la forza è un elemento imprescindibile del diritto permette di identificare la forza come la via per individuare il diritto e quindi vederne l’esistenza. La forza è garanzia dell’esistenza del diritto stesso e la forza prende una specifica forma: legale e legittimo (diritto così esprime la forza giusta).

Rappresentazioni dell'ordinamento giuridico

  • Come ciò che è garantito dalla forza.
  • Come ciò che regola la forza. La forza non è esterna all’ordinamento giuridico ma è il “luogo” in cui il diritto trova la sua ragion d’essere. Il diritto è forza e si identifica con essa. Diritto integra ciò che costituisce un atto di forza. Forza è il contenuto della norma giuridica.

Primi 1900, nasce una scuola di pensiero realismo che si sviluppa totalmente nella seconda metà del secolo. L’idea base è che il diritto è tale solo se efficace, la validità del diritto dipende dalla capacità del diritto stesso di essere riconosciuto come vincolante. Una norma non seguita è inefficace, invalida ma non esiste nemmeno. Il diritto è tale solo nella misura in cui interviene sui comportamenti dei singoli, ridimensionandoli, correggendoli e determinandoli.

Rappresentante della corrente Karl Olivecrona, sviluppa la rappresentazione della teoria di Kelsen, e dice che “diritto è fatto da regole sulla forza che contengono i contenuti per l’esercizio della forza”. Non tutti i tipi di forza possono diventare diritto, bisogna infatti qualificare la forza. Diventa diritto solamente la forza che è legittimata ad esserlo cioè la forza espressa dal diritto è qualificabile secondo il principio di legittimità. Kelsen dice che il “diritto è una regolamentazione della coercizione” e questa regolamentazione deve dimostrare ogni volta la sua legittimità. Ci sono 3 condizioni che

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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