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RAGIONI CONTRO (2006-2016)

L'ufficiale di stato civile dice che agli omosessuali non è permesso sposarsi a causa di ragioni di rango costituzionale: nel 2006 non esisteva una legge ordinaria pro al matrimonio dell'interno, poiché molte coppie avevano già chiesto di potersi sposare. I garantiti erano di profilo costituzionale.

Nel nostro ordinamento non esiste una norma che vieta esplicitamente il matrimonio omosessuale. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina italiana sono concordi nel sostenere che ci sia una norma implicita, non espressa da una fonte, ma che si può ricavare da altre norme contenute nel Codice civile.

Norma di rinvio: rinvia il nostro ordinamento a trattati.

convenzioniArt. 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis… internazionali e sovranazionali dono sonodisciplinano fattispecie del diritto di famiglia, espressi i diritti fondamentali dell’uomo.diverse tra loro, ma in ciascuna c’è una spia L’Italia è firmataria di una serie di trattati chelinguistica rilevante: vengono utilizzati i contengono norme che difendono i dirittitermini “marito” e ”moglie” in riferimento ai dell’uomo: la fonte di questa difesa è laconiugi-> matrimonio eterosessuale unica Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Laopzione. Convenzione prevede che ci siano diritti umanifondamentali, riguardanti il caso:Art. 29 Cost., la Repubblica riconosce i diritti - Art. 8: ogni persona ha diritto aldella famiglia come società naturale fondata rispetto della propria vita familiare. Lostato deve avere rispetto e proteggereFormulazione vaga, indeterminata, non sono le forme che lavita familiare assume.chiari i principi, i diritti e i doveri. In - Art. 12: diritto di matrimonio, l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi. Indecisi se inserirlo in costituzione o meno. - Art. 14: principio di non discriminazione. La famiglia è una "società naturale", fondata sul matrimonio -> tre diverse interpretazioni: 1. Interpretazione giusnaturalista: la famiglia e il matrimonio hanno caratteristiche infungibili dal legislatore, e sono fissate dal diritto naturale. Il diritto naturale prevede che il matrimonio sia necessariamente tra un uomo e una donna. - Art. 3: principio di uguaglianza, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni.e una donna. Il legislatore ha politiche, di condizioni personali e sociali. Il dovere di permettere il matrimonio "condizioni personali" include anche solo a persone eterosessuali, l'orientamento sessuale, dal momento che è vietandolo tra le persone dello stesso parte della nostra persona-> è vietata qualsiasi sesso. disparità di trattamento. 2. Interpretazione storicista: la famiglia, le unioni famigliari, rispondono ad Art. 29: interpretazione storicista-> conflitto esigenze connaturate all'uomo, che tra interpretazioni fanno parte della sua natura; tali esigenze mutano nel tempo, quindi muteranno anche le caratteristiche Corte d'appello di Trento: esiste una norma legislativa che vieta il matrimonio omosessuale. Questa norma espressa è incostituzionale perché interpreta in modo restrittivo il concetto di famiglia e discrimina le persone in base al loro orientamento sessuale.

L'istituto del conflitto con gli artt. 2, 3 e 117 (La potestà matrimonio (parità tra marito e moglie; legislativa è esercitata dallo Stato e dallediritto al divorzio...). Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché3. Interpretazione intermedia tra le due, dei vincoli derivanti dall'ordinamentoche fa propri alcuni aspetti della comunitario e dagli obblighi internazionali)concezione giusnaturalista e altri della della costituzione.storicista. Mutano le esigenze Corte costituzionale:all'interno della società, i bisogni, le Deve decidere se la legge italiana viola leaspettative, e il diritto non può negare norme costituzionali.le richieste dei consociati destinatari, Le corti d'Appello chiedono una "sentenzapermettendo che si realizzino: l'istituto additiva": sentenza mediante la quale la CCdel matrimonio è destinato a cambiare, aggiunge all'ordinamento una norma che nonma vi è

un "nucleo duro", un nocciolo c'è, e che dovrebbe esserci in forza dellatendenzialmente immutabile, costituzione, ma che il legislatore non ha fatto.profondo, forte, fondamentale, La Corte d'appello chiede alla CC di aggiungereessenziale, in base al quale il una norma che permetta agli omosessuali dimatrimonio è riservato ad un uomo e sposarsi: la corte risponde che la sentenzauna donna. Ciò non esclude che le additiva non dovrebbe essere possibile nelsituazioni mutino, le necessità, ma il nostro ordinamento, non sta al giudice farenucleo familiare resta quello. legge, ma al legislatore.(idea del nucleo essenziale c'è anche nel La CC quindi non pronuncia una sentenza dibilanciamento dei principi da parte della Corte accoglimento sulla richiesta della Cortecostituzionale: la corte deve creare una d'appello-> sentenza di rigetto dell'istanzagerarchia tra principi, in modo da bilanciarli, proveniente dal giudice,

e ribadisce che lama il nucleo deve essere rispettato, non leso, legge è conforme alla costituzione. (la CC può nonostante un diritto possa venire compresso) formulare sentenze di tipo diverso, come lesentenze interpretative) L’art. 29 è una ragione giuridica contro se Conflitto tra concezioni del diritto: è viene interpretato in chiave giusnaturalista, mentre l’interpretazione storicista è una ragione pro. L’interpretazione intermedia a. Le norme le fa solo il tende ad essere una ragione contro, ma può legislatore diventare pro: nella società la richiesta del b. Quando il legislatore è inerte, e la costituzione diritto del matrimonio tra persone dello stesso richiede nuove norme, sesso è molto diffusa, a causa della mutazione sta ai giudici produrle: della società-> il riconoscimento del diritto può neocostituzionalismo. Corte costituzionale, caso Oliari, 2010: Ciò che la ci chiede è di formulare una sentenza additiva, perché? In realtà ci stanno chiedendo di aggiungere una norma che non c'è all'ordinamento, una norma che permetta agli omosessuali di sposarsi in forza dell'art. 2, art. 3, art. 29, art. 117, Cost.; art. 8, 9, 14 Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Una non può e non dovrebbe mai adottare sentenze additive, perché spetta soltanto al legislatore formulare norme; la CC deve solo vagliare la costituzionalità delle norme emanate dal legislatore. -> critica al giudice a quo. Riguardo all'art. 2, la CC da ragione alla Corte d'appello di Trento: è vero che l'art. 2 sancisce la protezione dello Stato nei confronti dell'uomo nelle sue formazioni sociali; sicuramente le unioni omosessuali sono formazioni sociali, spetta quindi loro protezione giuridica. È dovere costituzionale del

Il legislatore dovrebbe fornire pari protezione giuridica alle unioni omosessuali, così come fa con riguardo alle unioni matrimoniali. Invito al legislatore a intervenire.

L'invito al legislatore a intervenire non si trasforma nel permesso alle persone dello stesso sesso di sposarsi, dal momento che la costituzione non dà alle persone omosessuali il diritto al matrimonio: la legge italiana non viola l'art. 8 della convenzione: la legge italiana rispetta la vita privata delle persone, differenziando le situazioni, le unioni eterosessuali sono un tipo di unione completamente diversa rispetto a quelle omosessuali - meritano trattamento diverso da parte dell'ordinamento.

Art. 117 Costituzione, rispetto degli obblighi internazionali:

Art. 12 Convenzione: "l'uomo e la donna hanno diritto di sposarsi, in base alle leggi nazionali": non si parla di persone dello stesso sesso.

Art. 14 Convenzione, divieto di discriminazione: secondo la CC la legge italiana non è discriminatoria.

Perché appunto le situazioni sono disciplinate in modo diverso perché sono situazioni diverse, non possono essere equiparate. Meritano comunque entrambe protezione giuridica. Ragionamento simile al "Separate but equal": casi uguali vanno trattati in modo uguale, casi diversi in modo diverso; ma in molte situazioni le persone sono diverse, e non meritano di essere equiparate tra loro, anche se meritano la medesima protezione (argomento nella questione della separazione raziale nelle scuole) -> non è discriminatorio se consento la medesima tutela, protezione.

Art. 3 Costituzione: coppie etero e omosessuali meritano le stesse tutele, così che non ci sia discriminazione, nonostante il matrimonio omosessuale non sia ancora permesso.

Art. 29 Costituzione: la CC rifiuta l'interpretazione storicista del tribunale a quo, e adotta l'interpretazione intermedia: il matrimonio è tra uomo e donna, e questo nucleo appartiene alla nostra cultura giuridica.

La richiesta dei giudici d'appello di annullare le norme del cc che vietano il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è accoglibile, perché l'art. 29 permette il matrimonio solo tra uomo e donna. Si può ricavare questo dall'intenzione dei padri costituenti, ricavabile dal Codice civile: scrivendo l'art. 29, i padri costituenti hanno voluto ribadire ciò che già sta nel cc, con riferimento a marito e moglie e matrimonio eterosessuale. L'art. 29 non impone al legislatore di permettere alle coppie omosessuali di sposarsi. -> interpretazione della Costituzione sulla base del Codice civile. La CC riconosce il dovere del legislatore di dare le stesse tutele giuridiche alle unioni omosessuali. Il legislatore italiano però, non fa nulla. Oliari ricorre alla corte europea dei diritti dell'uomo. Corte europea dei diritti dell'uomo: Accoglie l'istanza e condanna l'Italia per violazione della

convenzione. Si concentra sull'art. 8

Dettagli
A.A. 2022-2023
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matildaabbiati di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Canale Damiano.