ROMA ANTICA
LE FONTI
Il termine lex, riservato in precedenza alle sole disposizioni normative provenienti dal popolo, indicò successivamente la costituzione imperiale. Si assistette addirittura ad una sorta di identificazione dell'imperatore con la legge: egli venne infatti definito lex animata, ovvero legge vivente, affermazione confermata dal giurista Ulpiano nel Digesto e da Giustiniano nelle Istituzioni, evidente punto di continuità tra l'ultima fase del principato e l'impero giustinianeo, ormai pre-bizantino. Tuttavia per tutti gli altri aspetti della produzione dil diritto si ebbe invece un' evidente frattura tra principato ed impero tardoantico, soprattutto se si guardava al ruolo della giurisprudenza. Infatti, mentre nel principato e nell'età dei Severi i giuristi svolgevano un'insostituibile e pienamente riconosciuta funzione di guida nello sviluppo e nella creazione del diritto, a partire da Diocleziano essi persero gran parte tale ruolo, in quanto rappresentavano burocrati, che lavorano nelle cancellerie imperiali alla preparazione dei testi normativi del principe, oppure professori di diritto, che esercitavano un insegnamento teorizzante. Al lavoro del giurista non era più riconosciuto alcun rilievo nella creazione del diritto, facendo pertanto scomparire lo ius respondendi ex auctoritate principis. Giustiniano, con una famosa costituzione, che rappresentava una sorta di “manifesto” dell'assolutismo imperiale, giunse a riservare all'imperatore non soltanto la creazione del diritto ma anche la stessa interpretazione. Ai sudditi non restava che la fedele applicazione delle leggi che, se oscura o contraddittoria, doveva essere realizzata e chiarita dal sovrano, l'unico in grado di fare ciò. Tuttavia gli scritti dei giuristi dell'età del principato non vennero dimenticati ma utilizzati
ROMA ANTICA
LE FONTI
Il termine lex, riservato in precedenza alle sole disposizioni normative provenienti dal popolo, indicò successivamente la costituzione imperiale. Si assistette addirittura ad una sorta di identificazione dell’imperatore con la legge: egli venne infatti definito lex animata, ovvero legge vivente, affermazione confermata dal giurista Ulpiano nel Digesto e da Giustiniano nelle Istituzioni, evidente punto di continuità tra l’ultima fase del principato e l’impero giustinianeo, ormai pre-bizantino. Tuttavia per tutti gli altri aspetti della produzione del diritto si ebbe invece un’evidente frattura tra principato ed impero tardoantico, soprattutto se si guardava al ruolo della giurisprudenza. Infatti, mentre nel principato e nell’età dei Severi i giuristi svolgevano un’insostituibile e pienamente riconosciuta funzione di guida nello sviluppo e nella creazione del diritto, a partire da Diocleziano essi persero gran parte tale ruolo, in quanto rappresentavano burocrati, che lavorano nelle cancellerie imperiali alla preparazione dei testi normativi del principe, oppure professori di diritto, che esercitavano un insegnamento teorizzante. Al lavoro del giurista non era più riconosciuto alcun rilievo nella creazione del diritto, facendo pertanto scomparire lo ius respondendi ex auctoritate principis. Giustiniano, con una famosa costituzione, che rappresentava una sorta di “manifesto” dell’assolutismo imperiale, giunse a riservare all’imperatore non soltanto la creazione del diritto ma anche la stessa interpretazione. Ai sudditi non restava che la fedele applicazione delle leggi che, se oscura o contraddittoria, doveva essere realizzata e chiarita dal sovrano, l’unico in grado di fare ciò. Tuttavia gli scritti dei giuristi dell’età del principato non vennero dimenticati ma utilizzati
come diritto vigente, a fianco delle costituzioni imperiali, formando, nel loro insieme, un complesso, ormai cristallizzato, cui era necessario attingere soprattutto per conoscere la regolamentazione dei rapporti privatistici. In contrapposizione delle leges, il complesso degli scritti giurisprudenziali del principato era di solito denominato dagli studiosi iura, terminologia forse non del tutto esatta, ma efficace per evidenziare la bipartizione delle fonti del diritto di questo periodo tra fonti vive e fonti che erano ereditate dalla grande tradizione del passato, costituendo tuttavia oramai un organismo oramai chiuso e compiuto. Leges e iura, unitariamente considerati, formarono lo ius ex scripto, il diritto scritto, che era distinto dallo ius ex non scripto o diritto consuetudinario. La consuetudine aveva tuttavia una posizione marginale nel sistema normativo, non in grado di superare la legge, come aveva già stabilito Costantino precedentemente. Nel diritto giustinianeo era ammessa soltanto la consuetudine secundum legem, cioè quella espressamente richiamata dalla legge, mentre non trovavano spazio né la consuetudine praeter legem, che andava a colmare le lacune legislative, né, a maggior ragione, quella contraria alla legge,
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