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CONSIGLIO NAZIONALE
Il consiglio nazionale è istituito presso il ministero della giustizia ed è composto di due professionisti e un pubblicista
per ogni Odg regionale o interregionale. Essi, quando hanno più di 500 iscritti, eleggono un altro consigliere nazionale
ogni 500 professionisti eccedenti. Questo perché c'è l'esigenza di proporzionalità tra numero degli iscritti e numero
dei rappresentanti in consiglio nazionale. Quest'ultimo dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti.
Non è possibile essere membri sia del consiglio nazionale sia dei comitati regionali. Nell'ambito del consiglio nazionale
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vengono eletti il presidente, il vicepresidente, il segretario e tesoriere. Tutti confluiscono nel comitato esecutivo,
composto di nove membri: sei professionisti +2 pubblicisti. Spetta al consiglio nazionale la nomina del collegio dei
revisori dei conti, formato di tre giornalisti.
Competenze: esso è organo consultivo del ministro della giustizia per i regolamenti e progetti di legge che riguardano
il giornalismo. Svolge funzione di promozione e coordinamento di tutte le attività culturali finalizzate al miglioramento
e perfezionamento professionale, esprime pareri sullo scioglimento dei consigli regionali, decide sui ricorsi in materia
disciplinare, fissa l'ammontare delle quote annuali di iscrizione.È invece il comitato esecutivo che attua le delibere del
consiglio nazionale e supporta la gestione ordinaria dell Odg.
La convocazione del consiglio nazionale e del comitato esecutivo spetta al presidente. Ciascun Odg deve dotarsi di un
collegio dei revisori dei conti.
CONSIGLI REGIONALI
Nella loro organizzazione e ordini territoriali sono composti di nove membri ciascuno, di cui sei professionisti e tre
pubblicisti. Per poter essere eletti occorre avere almeno cinque anni di anzianità. L'elezione viene scrutinio segreto e a
maggioranza assoluta dei voti. I membri del consiglio regionale durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel
consiglio regionale vengono nominati presidente, vicepresidente, segretario di Stato e tesoriere. I primi due devono
essere espressione dei due diversi elenchi quindi una professionista e uno pubblicista. Al presidente spetta la
rappresentanza dell'ordine dei giornalisti. Ha anche il potere di convocare presiedere l'assemblea degli iscritti. Il
consiglio invece è il custode della legge professionale di cui deve curare l'osservanza e la tutela del titolo di giornalista.
Deve svolgere inoltre attività finalizzata alla repressione dell'esercizio abusivo della professione. La competenza del
consiglio regionale si completa con il potere dissipi marmi: adotta i provvedimenti disciplinari e vigila sulla condotta e
il decoro degli iscritti. Alle competenze del consiglio nazionale e dei consigli regionali si sommano quelle del ministro
della giustizia. A esso compete l'esercizio della vigilanza sui consigli. Egli può sciogliere un consiglio regionale o
interregionale, che non funziona regolarmente. Esso può intervenire quando hai trascorso il termine di legge senza
che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio o quando vengono violati gli obblighi a essa imposti. Con stesso
decreto il ministro nomina un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo
consiglio che deve avvenire entro 90 giorni dal decreto di scioglimento.
D. L'albo dei giornalisti
Istituita nel 1926, è stato inglobato nella legge 69, fissa le norme che disciplinano le modalità di accesso e la tenuta
dell'albo, attribuendo la piena competenza e responsabilità di esso all'ordine dei giornalisti, attraverso i due consigli.
Dal punto di vista strutturale, l'albo fotocopia la struttura e l'organizzazione dell'ordine dei giornalisti: si divide in
circoscrizioni regionali e interregionali e ogni giornalista è tenuto a iscriversi all'albo corrispondente della alla
circoscrizione nella quale alla residenza. Ogni consiglio regionale tiene rispettivo albo.
Al suo interno di ciascun albo presenta due diversi elenchi: quella dei giornalisti professionisti e quella dei pubblicisti.
Nel primo confluiscono coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica. A seconda
appartengono coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se contestualmente ad
altre professioni o in piedi. Sono diverse le regole che stabiliscono l'accesso ai due elenchi. Se si aggiungono altri
elenchi a cui possono iscriversi i giornalisti stranieri e coloro che non sono giornalisti ma sono direttori responsabili di
periodici a carattere professionale. Sono iscritti d'ufficio i direttore responsabile di giornali quotidiani o periodici che
siano ardere di partiti o movimenti politici o sindacati. L'iscrizione all'elenco dei giornalisti professionisti a alcune
condizioni: età non inferiore anni 21, iscrizione registro dei praticanti, esercizio continuativo della pratica giornalistica
per almeno 18 mesi, nell'essere interdetto dai pubblici uffici, aver superato la prova di idoneità professionale.
Poter svolgere l'attività giornalistica informatica professionale richiede un iter preciso e si conclude con il
superamento dell'esame di Stato e iscrizione all'albo. Peter inizia con il compimento dei 18 anni e sono lì può chiedere