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Estratto del documento

Quando un reato viene commesso in uno Stato c’è bisogno della cooperazione

degli altri paesi per l’accertamento della fattispecie penale durante il

procedimento. Cooperazione tra stati sempre più necessaria in ragione di una

libertà di circolazione di persone sempre maggiore. Questa è disciplinata da più

fonti: sistema multilivello:

Fonti nazionali dei singoli paesi, nel nostro paese è contenuta nel libro XI c.p.p.

 Fonti europee

 Consiglio d’Europa: organismo creato dopo la seconda guerra mondiale e

 trova il suo fondamento nella CEDU e il giudice nella Corte EDU. Sistema più

ampio dell’Unione.

Se un reato fosse commesso in Kazakistan da un soggetto che poi fugge in Italia, il

Kazakistan avrà bisogno della collaborazione dell’Italia. Estradizione è lo strumento

che serve a livello internazionale per chiedere la consegna di una persona che si è

recata in un altro stato e che è necessario che sia presente nel paese per svolgere

il processo a suo carico. Articolo 696: catalogo delle fonti normative del sistema

multilivello, e tra le fonti nel caso dell’estradizione con il Kazakistan sceglierò non

certo la normativa di cooperazione giudiziale tra paesi membri e neppure la

convenzione di estradizione sottoscritta dal consiglio d’Europa ma occorre vedere

se c’è una convenzione internazionale bilaterale che regola i rapporti Italia –

Kazakistan: accordo firmato nel 2009 e rese esecutivo nel dicembre 2015 ed ha per

oggetto il terrorismo, traffico di stupefacenti, criminalità organizzata. Laddove non

ci fossero delle convenzioni bilaterali o generali si applica il diritto internazionale

generale, per dare una risposta specifica all’estradizione si applicano le norme

interne sull’estradizione che devono essere applicate quando non ci sono altre fonti

sovrannazionali. Caso concreto: Kazakistan invia una richiesta all’Italia per avere il

soggetto. Il ministro della giustizia italiano riceve la richiesta, non è possibile

l’estradizione volontaria e nemmeno quella mascherata. È necessario che siano

allegati quattro documenti:

Provvedimento restrittivo della libertà (provvedimento applicativo di misura

 cautelare) o sentenza di condanna a pena detentiva.

Relazione sui fatti addebitati

 Norme applicabili

 Dati segnaletici

Questi documenti dovrebbero arrivare già tradotti. Il ministro verificato che c’è la

domanda e gli allegati potrebbe rendersi conto che de plano immediatamente la

richiesta deve essere rifiutata: se mancano gli elementi o se proviene da un paese

con una situazione politica particolare (guerra, dittatura), questo non avviene

laddove ci sono convenzioni. Ci sono comunque dei divieti all’estradizione previsti

a livello costituzionale dal nostro ordinamento. Il ministro deve trasmettere la

richiesta alla Corte di Appello che è competente per la prima fase giurisdizionale.

Si pronuncia sulla richiesta che viene trasmessa dal Ministro al Procuratore Generale.

Sempre necessaria questa fase, ma non sufficiente. Quando c’è il consenso del

soggetto da consegnare (=estradando) la fase davanti alla corte di appello è

saltata, tuttavia sempre e comunque c’è la fase amministrativa, anche difronte al

consenso il ministro può decidere di non procedere all’estradizione. Il procuratore

generale ha la funzione di sentire la persona e informarla dei suoi diritti e poi di

raccogliere la documentazione e le informazioni utili, che possono essere chieste

anche al paese di origine. Il procuratore deve poi preparare e depositare nella

cancelleria della corte di appello una requisitoria che contiene le conclusioni a cui

è giunto alla luce della documentazione che ha avuto a disposizione. Il deposito

viene notificato ai soggetti coinvolti, in particolare all’estradando, al suo difensore

e al rappresentante del paese che ha chiesto l’estradizione, questi soggetti possono

anche presentare delle memorie.

UDIENZA: scaduto il termine di 10 giorno il presidente della corte di appello fissa

l’udienza per la decisione davanti alla Corte. La corte potrà prendere o una

decisione favorevole o contraria con la quale nega l’estradizione. Per concederla

la corte deve verificare dei presupposti solo quando la convenzione manca o non

prevede nulla sull’estradizione: sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, se esiste

sentenza irrevocabile si condanna e se non è in corso un procedimento nel nostro

stato. Quando invece c’è la convenzione l’Italia non è chiamata a vagliare i gravi

indizi di colpevolezza perché è stato fatto dal paese richiedente, la corte può

disporre la misura cautelare della permanenza in carcere. Decisione contraria

all’estradizione: se operano i divieti di estradizione la corte non piò concederla, e

sarà la corte a valutare se sussistono i divieti, ragion per cui tra i documenti che

vengono chiesti al paese richiedente è anche l’allegazione di norme. La corte di

appello di fronte alla sentenza di condanna di un paese straniero non può entrare

nel merito e laddove ci sono convenzioni non può neppure vagliare i gravi indizi di

colpevolezza. Possibile il ricorso in cassazione anche per il merito. La decisione della

corte di Appello è trasmessa al ministro: fase amministrativa. In mancanza del

consenso e della decisione favorevole della corte di appello l’estradizione non può

essere concessa, invece pur di fronte a un consenso e a una decisione favorevole

il ministro conserva una sua discrezionalità e può decidere di non concedere

l’estradizione (=valutazione politica). Anche in questa fase c’è un momento di

istruttoria tramite sui uffici e poi provvede negando o concedendo con un atto

amministrativo (= decreto ministeriale), se ci sono delle eventuali doglianze e visi

dovranno essere presentati alla giurisdizione amministrativa (tar e consiglio di stato).

Dal punto di vista esecutivo: una volta che ha deciso, la decisione deve essere

comunicata allo stato richiedente, fissata data e modalità di consegna e termini,

che se decorrono senza risultato l’estradizione non avviene. Il provvedimento può

essere sospeso se il soggetto è sottoposto a processo nel paese, oppure deve

scontare una pena. L’estradizione è condizionata a quello specifico reato per il

quale è stata chiesta, principio di specialità: il soggetto sarà estradato ma solo per

il reato per cui l’estradizione è stata chiesta e non per altri fatti, non è possibile

eseguire pene o procedere per altri reati, salvo che sia il soggetto a sottoporsi

volontariamente all’esecuzione di una pena per reato diverso. È il principio che lega

il reato con la richiesta.

Durante il procedimento di estradizione potrebbe essere necessario sottoporre il

soggetto a misure cautelari (=limitare la libertà): è possibile applicarle in ogni

momento del procedimento su richiesta del ministro. A decidere è sempre la corte

di appello e la corte di cassazione a seconda del momento in cui ci si trova.

Nell’ambito dell’estradizione non si applicano gli articoli 273 e 280, al di là della

pena prevista per il reato non ci sono limiti per applicare la misura. Tuttavia le misure

cautelari non possono essere disposte se ci sono le ragioni per ritenere che non

sussistano le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione. Ulteriore

procedimento che si innesta in quello di estradizione: relativo alla misura cautelare

richiesta dal ministro al fine di limitare la libertà dell’estradando il quale potrebbe

fuggire, inquinare le prove, commettere altri reati pertanto deve essere tenuto in

vinculis. La corte di appello valuta se esistono i presupposti per l’applicazione della

misura: sebbene non siano richiesti i requisiti di colpevolezza, con la valutazione

prognostica chiesta alla corte di appello per la concessione della misura, il

presupposto è recuperato e poi valuterà le esigenze cautelari, e l’esigenza di

garantire che la persona da estradare non si sottragga alla consegna. Scadenza

dei termini delle misure cautelari.

Durante il procedimento di estradizione possono essere applicate altre misure:

prima che arrivi la domanda di estradizione, il paese straniero su richiesta motivata

del ministro può domandare di adottare una misura cautelare provvisoria.

Kazakistan chiede all’Italia di applicare una misura provvisoria. Questo

provvedimento è simile al fermo di indiziato di delitto perché è diretto ad evitare la

fuga, infatti tra i presupposti che devono sussistere il più importante è la fuga. La

misura provvisoria adottata dalla corte di appello è comunicata allo stato straniero,

naturalmente poi deve arrivare la richiesta di estradizione altrimenti la misura

provvisoria decade poiché trovava il suo fondamento nella promessa di richiesta di

estradizione. Se ricorrono casi di urgenza la polizia giudiziaria può procedere

all’arresto provvisorio (articolo 716), deve essere comunicato al ministro e al giudice

(=corte di appello) che dovrà convalidare entro termini precisi che se decorrono,

la persona deve essere rimessa in libertà. Mentre la misura dell’arresto non c’è

bisogno della richiesta del ministro ma gli è trasmesso il provvedimento che ha già

convalidato. Arresto attivato tramite canali che non sono giurisdizionali e ministeriali.

10 marzo 2016

-Misure cautelari personali (articolo 714 c.p.p.)

Innestare un sub procedimento che riguarda le misure cautelari. Autore di un reato

in un paese straniero fugge fino in Italia, lo stato straniero avendo appreso la notizia

fa una richiesta di estradizione cioè chiede la consegna del soggetto per poter

procedere in Kazakistan al processo penale, in Italia non c’è un procedimento

penale pendente. Il ministro riceve la domanda di estradizione e inizia il

procedimento, nel corso di questo possono esserci tuttavia dei pericoli:

Pericolo di fuga

 Commissione di altri reati

 Inquinare le prove

Rappresentano ex art. 274 c.p.p. le esigenze cautelari. Se ricorrono questi pericoli

c’è la necessità di limitare la libertà dell’estradando seppur non ci siano i gravi indizi

di colpevolezza in Italia. Le peculiarità delle misure cautelari adottate nell’ambito

di un procedimento di estradizione passiva: richiesta di applicazione della misura

non avviene dal pubblico ministero ma dal ministro della giustizia, è comunque

necessario verificare i presupposti e soprattutto che la misura venga disposto da un

giudice (articolo 13 costituzione). Quella che può essere

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.