Esecuzione civile
Nel processo civile c'è una tutela a stampo esecutivo, fino ad ora abbiamo studiato la tutela dichiarativa. La tutela esecutiva l'abbiamo vista solo quando abbiamo parlato di condanna. La tutela di condanna ha natura dichiarativa ma si collega a quella esecutiva, perché la condanna dà tre benefici: formazione di un titolo esecutivo, espande la prescrizione (actio iudicati), possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale, i tre effetti di una sentenza di condanna.
Formazione del titolo esecutivo
La formazione del titolo esecutivo: se finita l'azione di condanna, il debitore ha capito che deve pagare e adempie spontaneamente non ci sarà bisogno di ricorrere alla tutela esecutiva, la tutela di condanna sarà di per sé sufficiente. Altrimenti, si ha bisogno della tutela esecutiva.
Perché con un'azione di condanna il legislatore mi dà queste utilità (in particolare l'iscrizione di ipoteca giudiziaria)? L'ipoteca dà un diritto reale di garanzia e quindi la possibilità di soddisfare il credito in via prioritaria rispetto agli altri possibili creditori chirografari. Il benefit dell'iscrizione di ipoteca giudiziale dà la possibilità al creditore di essere privilegiato, e quindi di soddisfarsi prima degli altri (anche dei privilegiati con un grado inferiore).
Per quanto riguarda la riespansione dei termini prescrizionali, una volta ottenuta la condanna se il diritto si prescriveva in termini più brevi di quello ordinario, si espande nei termini ordinari. Il processo cognitivo produce degli effetti sulla domanda, il primo è l'interruzione istantanea della prescrizione finché dura il processo. Quindi finché dura il processo il diritto non si prescrive, poi con l'actio iudicati si dà un cospicuo termine per soddisfare la pretesa. La garanzia patrimoniale del debitore è costituita da tutti i suoi beni presenti e futuri (principio della responsabilità patrimoniale, rispondere con tutti i beni del patrimonio presenti e futuri), quindi se oggi non ha nessuna capienza patrimoniale il creditore può aspettare tutto il tempo che serve perché una volta acquisiti beni potrà comunque soddisfarsi.
Questo principio sarà molto importante in materia esecutiva perché vedremo che ha subito delle modifiche negli ultimi anni, non è proprio più vero che si risponde sempre necessariamente con tutti i beni presenti e futuri. Vedi ad esempio i fondi patrimoniali, che possono essere destinati a soddisfare solo certe categorie di creditori.
Caratteristiche della tutela esecutiva
Per quanto riguarda la formazione del titolo esecutivo, la tutela esecutiva è una tutela molto diversa da quella cognitiva perché mentre nella tutela dichiarativa c'è un carattere dialettico del processo, il processo esecutivo ha dei caratteri peculiari e la sua tutela si basa sul presupposto dell'esistenza del titolo esecutivo.
Perché si possa mettere in moto la tutela esecutiva è necessario il titolo esecutivo, è condizione indispensabile. Di norma il titolo esecutivo è rappresentato dal provvedimento giudiziale di condanna (la sentenza di condanna), ma ci possono anche essere atti notarili, scritture private autenticate, cambiali ecc. I titoli esecutivi sono sì diversi, ma la natura di ciascun titolo poi condiziona variamente gli sviluppi dinamici della procedura.
Per promuovere un'esecuzione forzata può bastare sia la sentenza di primo grado, sia una cambiale o un assegno o comunque uno dei tanti titoli indicati dal 474 cpc. Però una sentenza di condanna è diversa da una cambiale, e poi una sentenza può essere impugnata e anche riformata. Oppure la sentenza di primo grado può passare in giudicato (giudicato formale: quella decisione è stata impugnata con tutti i mezzi ordinari, oppure sono decorsi i termini per la proposizione), e quindi una sentenza di primo grado c'è il rischio che possa essere riformata, una sentenza passata in giudicato il creditore sarà più sicuro e quindi le questioni dedotte e deducibili nel giudizio dichiarativo non possono essere più discusse.
Il giudicato comunque non copre ciò che non era deducibile, se dopo la sentenza passata in giudicato il debitore ha pagato non si può procedere ad esecuzione.
Art. 474 cpc e categorie di titoli esecutivi
L'art. 474 prevede tante categorie di titoli esecutivi, sono la condizione necessaria per procedere all'esecuzione forzata, ma non sono tutti corrispondenti. Di comune hanno il fatto che possono dare avvio all'esecuzione forzata, però ogni titolo ha le proprie caratteristiche e queste potranno influenzare variamente lo svolgersi del processo esecutivo. I titoli danno tutti gli stessi problemi nell'esecuzione? No, sono tutti idonei ad avviare l'esecuzione, ma danno sviluppi diversi.
Art. 474: L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (è la condizione sine qua non). Cosa vuol dire:
- Diritto certo: il titolo esecutivo fotografa la situazione in un certo momento storico, se poi il debitore ha pagato l'esecuzione forzata sarebbe ingiusta perché l'obbligazione è estinta. Quindi la certezza del titolo è relativa. Il titolo deve esserci fino affinché il processo esecutivo resta in piedi. Titolo determinato o facilmente determinabile, non sottoposto a termine o a condizione.
- Liquido ed esigibile: credito non soggetto a termine o condizione (salvo il caso in cui si pignora un bene immobile sul quale ci sono ipoteche, se a promuovere l'esecuzione è un creditore qualsiasi e non quello ipotecario, il creditore ipotecario deve intervenire nel processo anche se il suo credito non è ancora scaduto) e di importo determinato o facilmente determinabile.
Il titolo deve esserci da subito e fino a che il processo esecutivo resta in piedi. Se la sentenza di primo grado viene riformata il titolo viene a mancare. Quindi perché c'è la possibilità di fare esecuzione anche con la sentenza non stabile? Il creditore potrebbe avere subito bisogno, quindi il creditore non rischia se può permettersi di aspettare. La provvisoria esecutività è stata introdotta solo negli anni '90, prima era necessario almeno l'appello. Più si dilatavano i tempi del processo, più si riconoscevano titoli idonei ad ottenere tutela esecutiva anche in via provvisoria, per rafforzare la tutela del credito. Il legislatore ha inserito una serie di provvedimenti come le ordinanze anticipatorie.
Nell'esecuzione forzata bisogna soddisfare le esigenze di tutti. Il creditore ha l'esigenza di vedere soddisfatto il suo credito in tempi rapidi; il debitore ha l'esigenza di avere tempo e di ottenere la conversione del pignoramento, di non vedersi tolti tutti i beni ma solo alcuni, di vendere i beni a prezzi giusti (fino a poco tempo fa il sistema dell'asta faceva sì che la sala delle pubbliche udienze era popolata da criminali che approfittando dei meccanismi previsti per le vendite si organizzavano per far scendere il prezzo, e quindi si crea un ingiusto depauperamento del debitore). Mentre chi compra in vendita forzata deve essere garantito. Quindi il processo non si struttura in modo semplice.
Art. 474 c.2: Sono titoli esecutivi:
- Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
- Le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
- Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Le sentenze (1):
- Quelle di condanna;
- Quelle costitutive possono avere un capo condannatorio e quello può fondare l'esecuzione forzata;
- Non quelle di mero accertamento.
- La sentenza di condanna generica non può fondare l'esecuzione perché non c'è la determinazione del quantum debeatur ma solo dell'an. Se non ha il beneficio di fondare esecuzione forzata, però permette l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (sulla base della discrezionalità del creditore, ma deve dare una valutazione più corretta possibile anche perché non è sicuro di ottenere la condanna).
- In ogni caso le sentenze condannatorie non devono essere necessariamente passate in giudicato.
I provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (1):
- Decreto ingiuntivo (che abbia acquisito efficacia esecutiva);
- Ordinanze anticipatorie di condanna (186-bis, ter, quater...) che sono provvedimenti che permettono di avere un titolo esecutivo anticipatamente rispetto ai tempi che occorrerebbero per la sentenza in presenza di alcune caratteristiche. Non sono qualsiasi ordinanza, perché l'ordinanza è un provvedimento del giudice ma con caratteristiche a volte diverse.
Il decreto ingiuntivo, art. 633: strumento valido e veloce per ottenere una tutela di condanna. Meccanismo particolare, nel processo bisogna rispettare il contraddittorio. In questo procedimento il contraddittorio è particolare, non è assente ma nella prima fase della procedura monitoria viene compresso. Si presenta ricorso al giudice chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, sulla base di prove qualificate (es. scritture contabili, assegni, cambiali...) il giudice verifica i presupposti ed emette il decreto.
Il decreto viene notificato al debitore e in questo momento si espande il contraddittorio. Nel decreto il debitore è tenuto a pagare, ma ha 40 giorni per fare opposizione. Quindi il debitore non viene sentito nella prima parte, ma ha possibilità di opporsi entro 40 gg. Se si oppone inizia un normale processo di cognizione, altrimenti quel decreto diventa esecutivo, diventa titolo che si può usare per fondare esecuzione forzata.
Ci sono casi in cui il decreto è esecutivo ex lege a prescindere dallo spirare dei 40 gg per l'esecuzione: esempio il recupero delle spese condominiali, l'amministratore quando il condomino è moroso deve procedere in tempi brevi per recuperare le somme da lui non versate per le spese condominiali, e in quel caso il decreto è immediatamente esecutivo (disposizioni attuative del cc). Questo perché altrimenti gli altri condomini devono farsi temporaneamente carico delle spese del condomino moroso. Il decreto esecutivo che abbia acquisito efficacia esecutiva (o in determinate ipotesi o dopo 40 gg).
I procedimenti in materia immobiliare, esempio la convalida di sfratto: in caso di locazione in corso, possono esserci due motivi per cui si chiede un provvedimento utile ai fini esecutivi.
- L'ipotesi più eclatante è lo sfratto per morosità, e il provvedimento di sfratto può essere utilizzato appena formato.
- Altre volte è possibile ottenere il titolo esecutivo prima che sia scaduto il contratto, caso di condanna in futuro, se il contratto scade ad esempio tra un anno e non c'è la volontà di rinnovarlo, e si teme che l'inquilino non lascerà l'immobile, si può chiedere l'emissione di questo provvedimento (licenza per finita locazione) e il giudice concede il titolo che non è subito eseguibile, ma lo sarà nel momento in cui matureranno i termini.
Sentenze emesse all'estero sono provvedimenti validi per fondare esecuzione forzata, con alcune procedure particolari.
Scritture private autenticate (2): la firma è di chi ha sottoscritto e la data e il luogo sono certi. Questo tipo di documento vale ma solo relativamente a somme di denaro. Questo perché ci sono le esecuzioni che riguardano obblighi specifici, questo tipo di scrittura può valere solo nel caso delle espropriazioni.
Cambiali e altri titoli di credito che hanno la stessa efficacia (2): quando si sottoscrive una cambiale si paga il bollo in misura proporzionale al credito. A questo particolare tipo di documento il legislatore ha dato importanza notevole. Permette una rapida circolazione del credito (può essere girata). La cambiale è essa stessa un titolo esecutivo, non serve un provvedimento del giudice, naturalmente se il debitore non paga e la cambiale va in protesto.
Con la cambiale non è necessario provvedimento del giudice per il rilascio di un titolo, perché la cambiale è titolo esecutivo. Però il credito della cambiale non è privilegiato. Se però in forza della cambiale si chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo, il decreto è provvedimento condannatorio e con questo posso iscrivere ipoteca. Il credito che nasce chirografo, per una meccanica processuale diventa privilegiato. Questo quando c'è la preoccupazione che il debitore sia a rischio fallimento, per esempio.
La cambiale può rafforzare molto il credito, soprattutto in caso di ipoteca cambiaria. Una forma di garanzia robustissima, dal credito non nasce solo dall'ipoteca ma quell'ipoteca è accompagnata dall'emissione di titoli cambiari.
Esempio, c'è un'ipoteca cambiaria iscritta, accompagnata dall'emissione di 100 cambiali. Quell'ipoteca ha una forza straordinaria, maggiore rispetto alle ipoteche normali, perché nelle ipoteche normali se l'iscrizione non viene rinnovata nei 20 anni, non c'è più. Con l'ipoteca cambiaria il conservatore non cancella l'iscrizione se non gli vengono restituite le cambiali emesse in sede di iscrizione, e quindi la garanzia non viene cancellata se non vengono consegnate tutte le cambiali e questo può succedere quando le cambiali sono onorate. Quindi se si acquista un immobile gravato di ipoteca cambiaria non è sufficiente ottenere l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, ma bisogna esigere la restituzione di tutte le cambiali (anche perché poi l'ipoteca segue la cosa, e quindi nel caso ne risponde il nuovo proprietario anche se non era debitore).
Gli atti ricevuti dal notaio da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (3): gli atti pubblici sono titolo esecutivo, e non limitatamente a somme di denaro.
Art. 474 c.3: L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma. Quindi l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può avere luogo solo per atti giudiziari o notarili.
I titoli giudiziali hanno una caratteristica mutevole rispetto agli altri, perché possono essere riformati. Il processo esecutivo ha caratteristiche diverse da quello ordinario di cognizione, dove c'è bilateralità e contraddittorietà, nell'azione esecutiva invece il contraddittorio è molto ridotto. Nell'esecuzione non c'è lo schema domanda – eccezione, nel processo esecutivo basta il titolo esecutivo per dare avvio e il contraddittorio è limitato (in alcuni casi l'intervento giurisdizionale è eventuale).
Come si tutela il debitore? Esempio, in caso di sentenza di condanna e adempimento successivo, ma il creditore promuove lo stesso esecuzione forzata. L'esecuzione è ingiusta perché si basa su un titolo che non corrisponde più alla realtà. Come si fa in un processo che non ha contraddittorio a far valere queste eccezioni? Nell'esecuzione le eccezioni (del processo di cognizione) si propongono come azione: le opposizioni sono azioni di natura cognitiva che si aprono nel corso del giudizio esecutivo, sono azioni vere e proprie, sono parentesi cognitive nel processo di esecuzione. Quando ci sono opposizioni, e alcune in particolare, la diversità del titolo esecutivo viene in rilievo. (Poi l'argomento sarà ripreso quando parleremo di opposizioni).
Riassumendo: la tutela esecutiva
Riassumendo: la tutela esecutiva si fonda sulla possibilità di avere un titolo esecutivo. L'art. 474 cpc ci dice quali siano i titoli esecutivi. Il titolo deve esserci sempre, quando inizia e fin quando finisce (però ci sono interpretazioni della cassazione che lasciano dire oggi che a volte il titolo può venire meno e la procedura esecutiva può stare in piedi se ci sono tanti creditori). Leggi speciali possono indicare altri titoli esecutivi.
Il titolo deve essere notificato di norma unitamente al precetto alla controparte. C'è un caso in cui il titolo si può notificare disgiuntamente al precetto (in caso di emissione di decreto ingiuntivo perché nel momento in cui si notifica il decreto c'è già contenuto il titolo, successivamente si notifica il precetto).
Il precetto: è un'intimazione ad adempiere che viene rivolta al soggetto debitore. Quando inizia un'esecuzione forzata l'inizio non è repentino e a sorpresa ma c'è un iter da seguire. In realtà questo iter ha delle ragioni storiche, una volta in caso di pignoramento di beni si faceva il precetto e se il debitore non pagava, i beni erano messi sulla pubblica piazza e venduti, in caso di immobiliare era lo stesso creditore che indicava il prezzo di vendita. Il precetto non è un atto processuale, ma un atto prodromico alla procedura esecutiva, un preannuncio alla procedura esecutiva.
Successione in materia di esecuzione e notificazione del titolo
Il titolo deve avere la c.d. formula esecutiva: ART 475 [•••] 3°comma dove è posta la formula esecutiva. Il 2° comma dell'art 475 [•••]. Per chiarire bisogna rivedere le disposizioni in caso di morte dell'attore nel processo di cognizione dove interviene il successore universale di questo. I soggetti che sono diventati eredi o aventi causa successivamente al giudicato, la sentenza fa stato anche per questi.
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