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PIGNORAMENTO MOBILIARE, IMMOBILIARE, PRESSO TERZI
PIGNORAMENTO MOBILIARE
La forma mobiliare è quella forma di pignoramento più semplice perché si tratta di attività
demandate all’ufficiale giudiziario. E’ esso che ricevuta l’istanza da parte del creditore che si da da
fare per ricercare le cose mobili nei luoghi di appartenenza del debitore esecutato. ART 513 c.p.c
[•••] l’articolo dispone che può ricercarle anche sulla persona del debitore rispettandone il decoro,
cosa che non avviene mai perché dal punto di vista pratico l’attività di ricerca delle cose materiali
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non è così semplice. In quanto anche il ruolo dell’ufficiale giudiziario è ostacolato dal debitore per
esempio togliendo il cognome sul citofono in una palazzo di 70 appartamenti.
I beni mobili che si trovano nella casa e negli altri luoghi appartenenti al debitore si presumono
appartenere all’esecutato, se il bene è di proprietà di terzi sarà questo con l’opposizione di terzo a
dimostrare la proprietà.
Il 3° comma dello stesso articolo dispone che su istanza del creditore il giudice può disporre
decreto con cui autorizza a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al
debitore. Ci sono beni che non sono pignorabili, e se lo si pignora il debitore può fare opposizione
all’esecuzione.
ART 514 - 515 - 516 da fare
La scelta delle cose da pignorare ART 517 [•••] da fare
Le ultime modifiche prevedono che il creditore possa accordarsi con l’ufficiale giudiziale, che ciò la
dice lunga sul fatto che queste operazioni non siano propriamente trasparenti. Le cose che
appaiono di sicura liquidazione come sancisce l’art è difficoltoso per l’ufficiale giudiziario valutare il
possibile valore di realizzo di quel bene. Tanto è vero che se il creditore se vuole può fare
accompagnare l’ufficiale giudiziario da uno stimatore, è una cosa che costa e non la si fa se fai un
pignoramento di un soggetto che non ha particolari sostanze.
ART 164 bis delle disposizioni di attuazione è da un lato pericolosa perché se non riesci a
realizzare e a vendere il bene, magari anche immobile, i giudice può ad un certo punto dichiarare
estinta la procedura perché il bene non era appetibile e può dichiarare a carico del creditore
procedente le spese della procedura. SE è un bene immobiliare tra le spesi notarili, l’atto
ipocatastale, l’esperto stimatore, il costo della pubblicità. Prima di questa disposizioni si
continuavano a rimettere in vendita con l’aumento dei costi fino alla rinuncia volontaria del
creditore. Questa norma ha un senso perché chiude ad un certo punto la procedura. Quindi sta
all’avvocato prospettare la situazione e scriverlo al cliente.
IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
E’ più complicato è una forma di pignoramento che ha fatto discutere. Perché è un apparato
complesso e imperfetto.
Questa forma di pignoramento riguarda:
- crediti del debitore verso terzi
- o cose del debitore presso terzi
Non c’è un bene nella sua materialità, le vicende creditorie hanno varie caratterizzazioni (magari
c’è una compensazione, c’è una clausola estintiva, ecc). Quando si pianora un credito, è vero che
le gli atti, le clausole successivi al pignoramento sono inopponibili, ma quelle precedenti entrano a
far parte della vicenda esecutiva. Il debito debitori non diventa parte della procedura esecutiva
quando gli si viene notificato l’atto di pignoramento. Non sai quanto è il credito del tuo debitore, hai
indicazioni generiche sulla situazione patrimoniale del debitore. Poi certi crediti non hanno una
entità definita ma è variabile.
Il legislatore in origine aveva predisposto una disciplina piuttosto complessa dove risultava che
c’era l’atto scritto dove andava notificato a tutte e due le parti, e si invitava il terzo ad un apposita
udienza dove il terzo avrebbe dovuto dichiarare contestazioni, eccezioni, palesare l’esistenza o
inesistenza del credito. In base alle dichiarazioni si poteva aprire una parentesi cognitiva che era
lunga e infinita, parentesi che voleva accertare le dichiarazioni del terzo.
Il problema della lungaggine della parentesi cognitiva era il primo problema di una disciplina che in
linea teorica doveva essere agile. Inoltre nel momento in cui la banca si vedeva notificare un
pignoramento verso terzi succedeva che il conto corrente rimaneva tutto interamente bloccato
anche per un debito di poco valore. E questo era un problema non poco indifferente.
Altro problema era quel è il momento in cui la fattispecie si perfeziona? perché al momento della
notificazione del pignoramento il c/c potrebbe essere vuoto, ma successivamente vedersi
accreditato una somma di denaro consistente.
Il legislatore allora ha riformato la disciplina numerose volte.
Premessa: la non contestazione del processo può dare numerose sfaccettature nel processo, per
esempio la non necessità di provare la dichiarazione.
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Le disposizioni sono 543 e s.s.:
ART 543 [•••] il pignoramento vs terzi si procede mediante atto notificato personalmente al terzo e
al debitore. L’atto deve contenere oltre all’ingiunzione al debitore ex art 492:
indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
1) idicazione generica delle cose o somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza
2) ordine del giudice
[•••]
3) [•••] ; il legislatore ha detto che la dichiarazione resa in udienza era sovrabbondante e le
4) disposizioni precedenti aveva introdotto che la dichiarazione era possibile attraverso posta e
solo in alcuni casi si sceglieva la soluzione dell’udienza (per crediti di lavoro). La prassi ha
evidenziato che c’era la tendenza ad essere poco partecipativi. Il legislatore ha semplificato
ancora di più con una sorta di distacco. Deve dichiarare (il devo o non devo) attraverso lettera
scritta, raccomandata o PEC, il terzo è avvertito che se non rende la dichiarazione dovrà
andare all’udienza. Quando il terzo non compare all’udienza o se comparso non rende la
dichiarazione il credito pignorato o le cose in custodia si ritengono non contestate nel processo
in corso. Il titolo esecutivo che sta alla base della procedura è quello notificato all’inizio verso il
debitore, ma se il terzo tiene un comportamento non riconducibile alla non contestazione si
costituisce un titolo esecutivo anche nei confronti del terzo. Quindi da un lato vuole esserci uno
stimolo per il terzo a rendersi trasparente, ma nei confronti del terzo è un po’ pesante
soprattuto perché non è neanche stato avvisato degli effetti costitutivi. Non gli fa costituire il
ruolo di parte processuale.
L’atto scritto con queste disposizioni, si notifica attraverso l’ufficiale giudiziario al terzo e al
debitore. L’ufficiale giudiziario ridà al creditore l’atto notificato, e il creditore va ad iscrivere la causa
al ruolo con l’atto notificato. Se l’iscrizione al ruolo perde efficacia se non viene iscritta entro 30
giorni. Può essere volontariamente non iscritta al ruolo se ti hanno reso una dichiarazione
negativa.
Il momento perfezionativo di questa fattispecie? prima della riforma non è il momento in cui si è
notificato il pignoramento (questo è il momento in cui la banca es è divenuta custode delle
somme), ma al momento dell’udienza. Ma c’erano delle opinioni in contrasto. Quindi l’obbligo di
custodia vale fino al momento della dichiarazione dell’udienza. Quando è stata introdotta la
dichiarazione scritta questa è una fattispecie a formazione progressiva quando si perfeziona ? al
momento dell’udienza che non ci sarà o ci sarà?
E’ vero che la nuova normativa crea un distacco maggiore dalla procedura esecutiva. E quindi si
potrebbe dire che non è piu’ a formazione progressiva ossia quando si rende la dichiarazione è
quella la somma degli obblighi di custodia. Anche quando rendi la dichiarazione scritta se il
creditore non rende edotto l’ufficio giudiziario con la dichiarazione ?
Quindi si dice che la dichiarazione scritta crea l’obbligo di custodia, e fin tanto non si arriva
all’udienza resta obbligato a custodire anche le somme sopravvenute dopo la dichiarazione.
Ovviamente sono tutte interpretazioni, che saranno a tutela del creditore più l’asticella sarà lunga,
mentre se si accorcia sarà meno tutelato il creditore, che dovrà ripignorare.
Una volta che si pignora verso terzi non si congela tutto il conto corrente con la nuova normativa,
ma solo di una volta e mezza il credito. Il problema quando intervengono altri creditori nella
procedura che in quelle limitate ipotesi non hanno il titolo esecutivo. Quindi si tappa una falla, ma
se ne apre un’altra perché non si era pensato all’istituto dell’intervento. Un consiglio in questa
situazione è fare un pignoramento autonomo senza intervenire e poi riunire i due pignoramenti.
Inoltre il pignoramento autonomo non agganciandosi al pignoramento in cui si interviene, magari
viziato, è viziato anche il tuo.
L’impignorabilità dei crediti relativa al pignoramento vs terzi. ART 545 c.p.c [•••].
Se chi pignora pignora per causa di alimenti deve chiedere l’autorizzazione al tribunale.
ART 546 [•••] obblighi del terzo : 12
ART 548 [•••]:
-549 [•••] il vecchio giudizio sull’accertamento del terzo, la parentesi cognitiva, non si svolge più.
IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
E’ quello che può dare una serie di problematiche, perché possono discendere gravi responsabilità
anche per l’avvocato. E’ un atto scritto e il vincolo pignoratizio viene impresso su un immobile. I
beni immobili hanno un meccanismo circolativo che si basano sulla trascrizione.
Il pignoramento immobiliare avviene con forme scritte e deve essere oggetto di trascrizione delle
conservatorie perché è da questa che si evince il pignoramento sul bene immobile che altrimenti
non risulta da elementi esteriori visibili.
L’ART 555
1° COMMA
I
l pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione
di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per
l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a
esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492
Per quanto concerne l’individuazione del bene: gi&agra