Diritto commerciale
Capitolo I: Definizione dell'imprenditore
Il legislatore definisce l’imprenditore nell’Articolo 2082 del C.c.: “L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni o servizi”.
Tale disciplina che regola la figura dell’imprenditore non è identica per tutti gli imprenditori. Perciò il C.c. distingue varie figure di imprenditori/imprese secondo tre criteri:
- Oggetto dell’impresa: porta a distinguere la figura di imprenditore agricolo e imprenditore commerciale;
- Dimensione dell’impresa: porta a distinguere l’imprenditore piccolo e l’imprenditore medio-grande;
- Natura di colui che esercita l’impresa: ripartisce tre figure: l’impresa pubblica, l’impresa individuale e la società.
Secondo quanto stabilisce l’Articolo 2082 del C.c. è imprenditore qualsiasi soggetto di diritto: lo può essere un soggetto inteso come persona fisica (assume carattere di imprenditore individuale o impresa individuale) o un soggetto giuridico (assume personalità oggettiva). È imprenditore colui che svolge attività economica: il legislatore intende come attività economica l’impresa, ossia intende l’attività produttiva venga condotta tramite metodo economico, ossia attraverso modalità di copertura dei costi con i ricavi ed assicurano l’autosufficienza economica e che si auto sorregga. Se no si ha consumo, non produzione di ricchezza. Quindi viene intesa come impresa solo colei che si rivolge al mercato, e che svolga l’attività economica rispettando il principio di economicità.
L’attività economica dell’imprenditore deve essere svolta anche tramite i requisiti di professionalità e organizzazione: per professionalità il legislatore intende lo svolgimento di un’attività abituale e non occasionale di una data attività produttiva; mentre per organizzazione il legislatore intende il coordinamento dei fattori produttivi che sono capitale e lavoro. L’imprenditore svolge attività economica organizzata quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro dell’impresa, ossia quando organizza l’azienda (Articolo 2555 C.c.) che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività economica.
Capitolo II: L’imprenditore agricolo e commerciale
Come detto prima, il nostro legislatore distingue in base all’oggetto dell’attività due tipologie di imprenditori: l’imprenditore agricolo (Art. C.c. 2135) è sottoposto alla stessa disciplina prevista per l’imprenditore in generale. Ma è esonerato dalle normative che regolano l’iscrizione nel registro delle imprese, la procedura fallimentare delle imprese, alle scritture contabili, e altre procedure concorsuali previste per l’imprenditore commerciale. L’unica normativa a cui accede comunemente all’imprenditore commerciale è il sovraindebitamento.
Secondo quanto stabilisce l’Articolo 2135 del C.c. “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”.
Le attività dell’imprenditore agricolo, come sancisce il secondo comma di tale norma civilistica, possono essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
C’è da dire, però, che tali attività tradizionalmente agricole, hanno subito un cambiamento dal 1942 ad oggi, a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto l’agricoltura. Per intenderci, l’impresa agricola intesa come attività che sfrutta la produttività naturale della terra si è trasformata, nel corso degli anni, in un’agricoltura industrializzata, utilizzando prodotti chimici per poter accrescere la produttività naturale della terra, e di conseguenza, controllando e modificando il ciclo naturale biologico di produzione. In poche parole, oggi l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale, da sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito, richiamando le normative applicabili alle imprese commerciali.
Da ciò sono sorte due opinioni:
- L’impresa agricola è ogni impresa che produce specie vegetali o animali, rispettando un ciclo biologico naturale;
- Doveva essere dato rilievo anche al metodo di produzione delle specie vegetali e all’allevamento.
Deve essere qualificato come imprenditore commerciale quell’imprenditore agricolo che produce in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo e sfruttamento della terra, cioè va ad alterare il ciclo biologico naturale per aumentare la produttività.
Il legislatore, con il Decreto Legislativo n. 288 del 2001 “Riorganizzazione settore agricolo”, ha optato per la prima opinione, specificando:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento degli animali e attività connesse” (Articolo 2135 Comma I);
“Per coltivazione del fondo, selvicoltura, e allevamento degli animali si intendono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che possono utilizzare o non utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, che siano salmastre o marine” (Articolo 2135 Comma II)
Dalla nozione della riforma del 2001, si deve ritenere che l’attività di produzione di specie vegetali o animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi alternativi. Inoltre, rientrano nella definizione di coltivazione di fondo: orticoltura, coltivazioni in serra, vivai e la floricoltura. Rientrano, nella nuova nozione normativa, anche le coltivazioni di ortaggi e frutta fuori terra. Riguardo alla selvicoltura deve essere intesa come attività diretta alla cura del bosco per poter ottenere i prodotti. Mentre per l’attività di allevamento rientrano non solo le tipiche attività agricole (carne, latte, lana, animali da lavoro), ma anche l’allevamento di cavalli da corsa, animali da pelliccia, ossia l’attività cinotecnica: attività dirette all’allevamento, selezione e addestramento delle razze canine.
Infine, le attività agricole connesse sono le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli che rientravano nell’esercizio normale dell’agricoltura, e tutte le altre attività connesse alla coltivazione di fondo, silvicultura e allevamento del bestiame: agriturismo, trebbiatura, motoaratura per conto terzi ecc.).
Si intendono attività agricole connesse, richiamando l’Articolo 2135 Comma III:
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti da un’attività agricola essenziale.
- Attività dirette alla fornitura dei beni o servizi mediante l’utilizzo di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola essenziale.
Da un punto di vista oggettivo, le attività di cui sopra, sono commerciali. Ma vengono intese attività agricole quando sono esercitate in connessione con le attività agricole essenziali. Per poter definire un’attività commerciale un’attività agricola per connessione, c’è bisogno di due condizioni:
- Il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame) e che sia coerente con quella connessa. Quindi è imprenditore commerciale e non agricolo, colui che commercializza prodotti agricoli altrui (quindi è imprenditore commerciale chi ha il capannone che vende determinati beni agricoli). È imprenditore commerciale colui che produce formaggi, mentre chi produce vino è un imprenditore agricolo. (Condizione soggettiva);
- Non viene richiesta che l’attività di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientri nell’esercizio normale dell’agricoltura. (Condizione oggettiva).
Ciò che hanno in comune i due criteri è che è necessario che si tratti di attività aventi per oggetto prodotti ottenuti dall’attività agricola essenziale, ovvero l’ottenere dei beni o servizi mediante l’applicazione e l’uso di attrezzature e risorse dell’azienda agricola. Ma deve essere rispettata anche la prelevanza dell’attività agricola essenziale su quelle connesse, per rilievo economico.
Capitolo III: L'imprenditore commerciale
L’imprenditore commerciale è sancito dalla normativa civilistica Art. 2195:
“È imprenditore commerciale chi esercita una delle attività sotto elencate:
- Attività industriale diretta alla produzione dei beni e servizi (rientrano le classiche imprese industriali: automobilistiche, chimiche, edili, tessili ecc.);
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni (rientra il settore del commercio);
- Attività di trasporto, per acqua, terra, aria, sia di persone che di cose;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Attività ausiliarie alle precedenti (rientrano in questa categoria tutte le attività strumentali a quelle elencate sopra, e sono: imprese di agenzia, mediazione, deposito, commissione, spedizione e pubblicità, regolate dagli Articoli del C.c. 1742, 1754, 1787, 1731, 1737).
Come vanno qualificate le imprese che non sono ausiliarie rispetto a quelle commerciali o che non rientrano nell’articolo 2195?
- Si dovrà verificare di fatto se si è in presenza di un’impresa giuridicamente agricola. Se non lo fosse, l’impresa sarà senza dubbio commerciale.
Il secondo criterio per distinguere le varie tipologie di imprenditore, prevista dalla normativa civilistica, è la dimensione dell’impresa: in base alla dimensione dell’impresa, che è l’attività che viene svolta professionalmente e con organizzazione dall’imprenditore, possiamo avere due tipi di imprenditore:
- Piccolo imprenditore
- Medio-grande imprenditore
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, mentre è esonerato dalle scritture contabili (Art. 2214, III comma), alle procedure civilistiche fallimentari e altre procedure concorsuali previste per l’imprenditore commerciale (anche se esercita attività commerciale). Ma è altresì sottoposto alle procedure di sovraindebitamento e all’iscrizione al registro delle imprese. L’iscrizione al registro delle imprese (che è uno strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali), per il piccolo imprenditore, ha una funzione anagrafica: serve a disciplinare gli effetti della pubblicità, volto a regolare la qualità delle informazioni e l’affidabilità delle informazioni relative al piccolo imprenditore/piccola impresa. Quindi il registro delle imprese nasce come una banca dati, volto ad abbassare i costi di transazione delle informazioni. Agevola, di conseguenza, anche i rapporti commerciali. Ha una funzione informativa il registro delle imprese poiché raccoglie una banca dati relativa a ciascuna singola impresa (da qui distinguiamo pubblicità dichiarativa (nel momento in cui l’impresa si registra presso l’anagrafe del registro delle imprese, tale informazioni relativa all’impresa iscritta è visibile a terzi) dalla pubblicità costitutiva (solo dopo essere iscritti al registro delle imprese, si producono gli effetti giuridici).
Le scritture contabili previste dalla normativa civilistica è solo applicabile per l’imprenditore commerciale di grandi dimensioni (le società di capitale) che sono documenti che contengono e rappresentano in termini quantitativi e monetari, ogni singolo atto dell’impresa, dalla costituzione dell’impresa a risultato economico dell’attività economica svolta.
Secondo quanto stabilisce l’Articolo 2083 C.c. è piccolo imprenditore i coltivatori dei fondi, gli artigiani, piccoli commercianti, e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tale norma consente di ricomprendere nella categoria del piccolo imprenditore anche i piccoli allevatori, piccoli mediatori. Ma enuncia il criterio generale di classificazione del piccolo imprenditore sotto tre categorie: coltivatori diretti di fondo, artigiani e i piccoli commercianti. Ma afferma anche che il carattere distintivo del piccolo imprenditore è la prevalenza del lavoro proprio e l’ausilio dei familiari.
Perciò, per avere una piccola impresa è necessario:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa
- Il suo lavoro con gli eventuali familiari prevalgano al lavoro altrui e sia rispetto al capitale proprio investito nell’impresa.
La prevalenza del lavoro familiare sui fattori produttivi, ossia su lavoro altrui e sul capitale investito nell’impresa, deve intendersi in senso qualitativo-funzionale: significa che l’apporto personale dell’imprenditore e dei familiari che operano nell’attività d’impresa caratterizzino i beni e i servizi prodotti. È il tipico esempio il sarto su misura, piccolo commerciante ambulante, un modesto mediatore, oppure un piccolo orafo d’arte che lavora metalli preziosi altrui.
Capitolo IV: La rappresentanza dell’azienda
Durante lo svolgimento dell’attività economica dell’impresa, l’imprenditore può avvertire l’esigenza di intensificare i rapporti commerciali, e quindi avvalersi della collaborazione di altri soggetti (rappresentanza/ausiliari dell’imprenditore commerciale). Tali soggetti possono essere inseriti all’interno dell’organizzazione aziendale per effetto di un lavoro subordinato, oppure, soggetti esterni all’organizzazione aziendale che collaborano con l’imprenditore, o in modo occasionale o stabile, in base alla tipologia della natura del rapporto contrattuale: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione. Il punto comune di entrambe le tipologie dei collaboratori è il poter concludere gli affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore: si dice, appunto, in rappresentanza dell’imprenditore.
La rappresentanza è regolata in via generale dagli articoli civilistici 1387 e successivi, ma per la rappresentanza in conto e per nome dell’imprenditore commerciale vengono applicate le normative civilistiche dal 2203 al 2213: i casi di rappresentanza previsti per l’imprenditore commerciale sono gli institori, procuratori e commessi.
- L’institor, disciplinato dall’articolo 2203 I comma, è colui che è preposto dal titolare dell’esercizio d’impresa o di una sede secondaria. Nel linguaggio comune, è colui che è direttore generale dell’impresa o di una sola filiale o di un solo settore produttivo. Esso è posto al vertice della gerarchia del personale che può essere di due tipi: Vertice Assoluto (se l’institor è preposto all’intera impresa e quindi dipenderà solamente dall’imprenditore) e Vertice Relativo (se è preposto da una filiale o da un ramo dell’impresa). La posizione dell’institor comporta degli obblighi che sono: Articolo 2205 C.c.: “È tenuto congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli obblighi di iscrizione al registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili dell’intera impresa o della filiale, in base al vertice a cui è posto”. Sarà sottoposto alle leggi penali riguardo alla normativa fallimentare dell’impresa a carico del fallito, che è imputabile solo all’imprenditore (Articolo 227 Legge Fallimentare).
Riguardo al potere di gestione il legislatore riconosce un ampio e generale potere di rappresentanza all’institor, sia sostanziale (l’institor può compiere qualsiasi atto pertinente all’esercizio dell’impresa, o del ramo d’azienda o della filiera a cui è preposto. Non può però compiere atti che esorbitano dall’esercizio dell’impresa come quali affitto o vendite ecc.) che processuale (l’institor può stare in giudizio come attore, quindi rappresentanza processuale attiva, e sia come convenuto, rappresentanza processuale passiva, riguardo le obbligazioni dipendenti dagli atti a cui l’institor è preposto. Articolo 2204 II comma).
I poteri rappresentativi dell’institor possono essere modificati o estinti dall’imprenditore, sia nell’atto della preposizione, o in via successiva. Stessi principi valgono per la revoca della procura il quale può essere solo opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.
C’è un’ulteriore disposizione normativa in tema di imputazione degli atti compiuti dall’institor (responsabilità). L’institor deve rendere palese al terzo con cui contratta, affinché l’atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato, e lo deve rendere palese spendendo il nome del rappresentato (Articolo C.c. 1388).
Di conseguenza, l’institor è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il proponente. Ma è anche personalmente obbligato il proponente quando gli atti compiuti dall’institor siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto (Articolo 2208 C.c.). Si evita così il rischio che un terzo contraente ricada sul comportamento dell’institor che può generare incertezze circa il dominus dell’affare.
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