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Come vanno qualificate le imprese che non sono ausiliari rispetto a quelle commerciali o che non rientrano
nell’articolo 2195?
- Si dovrà verificare di fatto se si è in presenza di un’impresa giuridicamente agricola. Se non lo
fosse, l’impresa sarà senza dubbio commerciale.
Il secondo criterio per distinguere le varie tipologie di Imprenditore, prevista dalla normativa civilistica, è la
dimensione dell’Impresa:in base alle dimensione dell’Impresa, che è l’attività che viene svolta
professionalmente e con organizzazione dall’Imprenditore, possiamo avere due tipi di Imprenditore:
1) Piccolo Imprenditore
2) Medio-Grande Imprenditore
Il Piccolo Imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’Imprenditore, mentre è esonerato dalle
scritture contabili (Art. 2214, III comma), alle procedure civilistiche fallimentari e altre procedure
concorsuali previste per l’Imprenditore Commerciale (anche se esercita attività commerciale). Ma è altresì
sottoposto alle procedure di sovraindebitamento e all’iscrizione al registro delle imprese. L’iscrizione al
registro delle imprese (che è uno strumento di pubblicità legale delle imprese commeciali), per il piccolo
Imprenditore, ha una funzione anagrafica: serve a disciplinare gli effetti della pubblicità, volto a regolare la
quatità delle informazione e l’affidabilità delle informazioni relative al Piccolo Imprenditore/Piccola
Impresa. Quindi il registro delle Impresa nasce come una banca dati, volto ad abbassare i costi di transazione
delle informazioni. Agevola, di conseguenza, anche i rapporti commerciali. Ha una funzione Informativa il
Registro delle Imprese poichè raccoglie una banca dati relativa a ciascuna singola Impresa (da qui
distinguiamo pubblicità dichiarativa (nel momento in cui l’Impresa si registra presso l’anagrafe del
registro delle imprese, tale informazioni relativa all’impresa iscritta è visibile a terzi) dalla pubblicità
costitutiva (solo dopo essere iscritti al registro delle imprese, si producono gli effetti giuridici).
Le scritture contabili previste dalla normativa civilistica è solo applicabile per l’Imprenditore
Commerciale di Grandi Dimensioni (le Società di Capitale) che sono documenti che contengono e
rappresentano in termini quantitativi e monetari, ogni singolo atto dell’impresa, dalla costituzione
dell’Impresa a risultato economico dell’attività economica svolta.
Secondo quanto stabilisce l’Articolo 2083 C.c. è Piccolo Imprenditore i coltivatori dei fondi, gli artigiani,
piccoli commercianti, e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tale norma consente di ricomprendere nella categoria del piccolo imprenditore anche i piccolo allevatori,
piccoli mediatori. Ma enuncia il criterio generale di classificazione del piccolo imprenditore sotto tre
categorie: coltivatori diretti di fondo, artigiani e i piccoli commercianti. Ma afferma anche che il
carattere distintivo del piccolo imprenditore è la prevalenza del lavoro proprio e l’ausilio de familiari.
Perciò, per avere una piccola impresa è necessario:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa
- Il suo lavoro con gli eventuali familiari prevalgano al lavoro altrui e sia rispetto al capitale
proprioinvestito nell’impresa.
La prevalenza del lavoro familiare sui fattori produttivi, ossia su lavoro altrui e sul capitale investito
nell’impresa, deve intendersi in senso qualitativo-funzionale: significa che l’apporto personale
dell’imprenditore e dei familiari che operano nell’attività d’impresa caratterizzino i beni e i servizi prodotti.
E’ il tipico esempio il sarto su misura, piccolo commerciante ambulante, un modesto mediatore, oppure un
piccolo orafo d’arte che lavoro metalli preziosi altrui.
CAPITOLO IV: La rappresentanza dell’Azienda
Durante lo svolgimento dell’attività economica dell’Impresa, l’imprenditore può avvertire l’esigenza di
intensifIcare i rapporti commerciali, e quindi avvalersi della collaborazione di altri soggetti
(Rappresentanza/Ausiliari dell’Imprenditore Commerciale ). Tali soggetti possono essere inseriti all’interno
dell’organizzazione aziendale per effetto di un lavoro subordinato, oppure, soggetti esterni all’organizzazione
aziendale che collaborano con l’imprenditore, o in modo occasionale o stabile, in base alla tipoliga della
natura del rapporto contrattuale: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione. Il punto comune di
entrambe le tipologie dei collaboratori è il poter concludere gli affari con terzi in nome e per conto
dell’imprenditore: si dice, appunto, in rappresentanza dell’imprenditore.
La rappresentanza è regolato in via generale dagli Articoli civilistici 1387 e successivi, ma per la
rappresentanza in conto e per nome dell’imprenditore commerciale vengono applicate le normative
civilistiche dal 2203 al 2213: i casi di rappresentanza previsti per l’imprenditore commerciale sono gli
istintori, procuratori e commessi.
L’istintore, disciplinato dall’articolo 2203 I comma, è colui che è preposto dal titolare
dell’esercizio d’Impresa o di una sede secondaria. Nel linguaggio comune, è colui che è direttore
generale dell’impresa o di una sola filiale o di un solo settore produttivo. Esso è posto al vertice della
gerarchia del personale che può essere di due tipi: Vertice Assoluto (se l’istintore è preposto
all’intera impresa e quindi dipenderà solamente dall’Imprenditore) e Vertice Relativo (se èp preposto
da una filiale o da un ramo dell’impresa). La posizione dell’istintore comporta degli obblighi che
sono: Articolo 2205 C.c.: “ E’ tenuto congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli
obblighi di iscrizione al registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili dell’intera
impresa o della filiale, in base al vertice a cui è posto”. Sarà sottoposto alle leggi penali riguardo
alla normativa fallimentare dell’impresa a carico del fallito, che è imputabile solo all’imprenditore
(Articolo 227 Legge Fallimentare).
Riguardo al potere di gestione il Legislatore riconosce un ampio e generale potere di rappresentanza
all’istintore, sia sostanziale (l’istintore può compiere compiere qualsiasi atto pertinente all’esericizio
dell’impresa, o del ramo d’azienda o della filiera a cui è preposto. Non può però compiere atti che
esorbitano dall’esercizio dell’impresa come quali affitto o vendite ecc.) che processuale (l’istintore
può stare in giudizio come attore, quindi rappresentaza processuale attiva, e sia come convenuto,
rappresenta processuale passiva, riguardo le obbligazioni dipendenti dagli atti a cui l’istintore è
preposto. Articolo 2204 II comma).
I poteri rappresentativi dell’istintore possono essere modificati o estinti dall’imprenditore, sia
nell’atto della preposizione, o in via usccessiva. Stessi principi valgono per la revoca della procura
il quale può essere solo opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro
effettiva conoscenza.
C’è un ulteriore disposizione normativa in tema di imputazione degli atti compiuti dall’istintore
(Responsabilità). L’istintore deve rendere palese al terzo con cui contratta, affinchè l’atto compiuto e
i relativi effetti ricadino direttamente sul rappresentato, e lo deve rendere palese spendendo il nome
del rappresentato (Articolo C.c. 1388).Di conseguenza, l’istintore è personalmente obbligato se
omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il proponente. Ma è anche personalmente
obbligato il proponente quando gli atti compiuti dall’istintore siano pertinenti all’esercizio
dell’aipresa a cui è preposto (Artciolo 2208 C.c.). Si evita così il rischio che un terzo contraente
ricada sul comportamento dell’istintore che può generare incertezze curca sul dominus dell’affare.
Se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa, ma nel frattempo le modalità di conclusione
dell’affare sono tali da rendere incerti se l’istintore abbia operato per sé o per l’imprenditore, il
Legislatore elimina ogni possibilità di contestazione a danno di un terzo, e sul terzo risponderanno
solidamente l’istintore e il proponente. Che poi sarà questione interna stabilire chi debba realmente
rispondere con le proprie responabilità sul peso del debito e il regolamento dei rapporti.
Il Procuratore: il procuratore è colui che in base a un rapporto continuativo, ha il potere di
compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa, pur non essendo preposto
ad esso. (Articolo 2209 C.c.). Quindi i procuratori sono gli ausiliari di grado inferiore all’istintore,
relativamente per due aspetti:
1) Non sono posti a capo dell’impreso, o ad un ramo dell’impresa;
2) Pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto in un
solo settore operativo dell’impresa.
Quindi, per intenderci, sono procuratori: direttore degli acquisti, dirigente del personale, direttore
del settore della pubblicità.
In mancanza di specifiche competenze sul Registro delle Imprese, i procuratori sono investiti di
potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, in senso generale rispetto alla specie di
operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.
Per esempio il direttore degli acquisti può compiere solo atti in nome del prenditore che rientrano
nella sfera delle sue funzioni, ma non ha né potere decisionale e ne di rappresentanza.
A differenza dell’istintore, il procuratore non ha alcuna rappresentaza processuale (quindi sia in
senso parte attiva che passiva), e non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese per gli atti
che deve compiere.
I Commessi: sono ausiliari subordinati cui sono affidati mansioni esecutive che li pongono in
contatto con terzi dell’impresa. (Artciolo 2210 C.c.). Può essere commesso: commesso di negozio,
commesso viaggiatore, impiegato di banca, l’addetto agli sportelli, cameriere ecc.
In merito alla loro posizione, ai commessi viene riconosciuto potere di rappresentanza
dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento. Essi non possono esigire il
prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna; non possono concedere dilazioni o sconti se
non so