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Estratto del documento

Come vanno qualificate le imprese che non sono ausiliari rispetto a quelle commerciali o che non rientrano

nell’articolo 2195?

- Si dovrà verificare di fatto se si è in presenza di un’impresa giuridicamente agricola. Se non lo

fosse, l’impresa sarà senza dubbio commerciale.

Il secondo criterio per distinguere le varie tipologie di Imprenditore, prevista dalla normativa civilistica, è la

dimensione dell’Impresa:in base alle dimensione dell’Impresa, che è l’attività che viene svolta

professionalmente e con organizzazione dall’Imprenditore, possiamo avere due tipi di Imprenditore:

1) Piccolo Imprenditore

2) Medio-Grande Imprenditore

Il Piccolo Imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’Imprenditore, mentre è esonerato dalle

scritture contabili (Art. 2214, III comma), alle procedure civilistiche fallimentari e altre procedure

concorsuali previste per l’Imprenditore Commerciale (anche se esercita attività commerciale). Ma è altresì

sottoposto alle procedure di sovraindebitamento e all’iscrizione al registro delle imprese. L’iscrizione al

registro delle imprese (che è uno strumento di pubblicità legale delle imprese commeciali), per il piccolo

Imprenditore, ha una funzione anagrafica: serve a disciplinare gli effetti della pubblicità, volto a regolare la

quatità delle informazione e l’affidabilità delle informazioni relative al Piccolo Imprenditore/Piccola

Impresa. Quindi il registro delle Impresa nasce come una banca dati, volto ad abbassare i costi di transazione

delle informazioni. Agevola, di conseguenza, anche i rapporti commerciali. Ha una funzione Informativa il

Registro delle Imprese poichè raccoglie una banca dati relativa a ciascuna singola Impresa (da qui

distinguiamo pubblicità dichiarativa (nel momento in cui l’Impresa si registra presso l’anagrafe del

registro delle imprese, tale informazioni relativa all’impresa iscritta è visibile a terzi) dalla pubblicità

costitutiva (solo dopo essere iscritti al registro delle imprese, si producono gli effetti giuridici).

Le scritture contabili previste dalla normativa civilistica è solo applicabile per l’Imprenditore

Commerciale di Grandi Dimensioni (le Società di Capitale) che sono documenti che contengono e

rappresentano in termini quantitativi e monetari, ogni singolo atto dell’impresa, dalla costituzione

dell’Impresa a risultato economico dell’attività economica svolta.

Secondo quanto stabilisce l’Articolo 2083 C.c. è Piccolo Imprenditore i coltivatori dei fondi, gli artigiani,

piccoli commercianti, e coloro che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il

lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tale norma consente di ricomprendere nella categoria del piccolo imprenditore anche i piccolo allevatori,

piccoli mediatori. Ma enuncia il criterio generale di classificazione del piccolo imprenditore sotto tre

categorie: coltivatori diretti di fondo, artigiani e i piccoli commercianti. Ma afferma anche che il

carattere distintivo del piccolo imprenditore è la prevalenza del lavoro proprio e l’ausilio de familiari.

Perciò, per avere una piccola impresa è necessario:

- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa

- Il suo lavoro con gli eventuali familiari prevalgano al lavoro altrui e sia rispetto al capitale

proprioinvestito nell’impresa.

La prevalenza del lavoro familiare sui fattori produttivi, ossia su lavoro altrui e sul capitale investito

nell’impresa, deve intendersi in senso qualitativo-funzionale: significa che l’apporto personale

dell’imprenditore e dei familiari che operano nell’attività d’impresa caratterizzino i beni e i servizi prodotti.

E’ il tipico esempio il sarto su misura, piccolo commerciante ambulante, un modesto mediatore, oppure un

piccolo orafo d’arte che lavoro metalli preziosi altrui.

CAPITOLO IV: La rappresentanza dell’Azienda

Durante lo svolgimento dell’attività economica dell’Impresa, l’imprenditore può avvertire l’esigenza di

intensifIcare i rapporti commerciali, e quindi avvalersi della collaborazione di altri soggetti

(Rappresentanza/Ausiliari dell’Imprenditore Commerciale ). Tali soggetti possono essere inseriti all’interno

dell’organizzazione aziendale per effetto di un lavoro subordinato, oppure, soggetti esterni all’organizzazione

aziendale che collaborano con l’imprenditore, o in modo occasionale o stabile, in base alla tipoliga della

natura del rapporto contrattuale: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione. Il punto comune di

entrambe le tipologie dei collaboratori è il poter concludere gli affari con terzi in nome e per conto

dell’imprenditore: si dice, appunto, in rappresentanza dell’imprenditore.

La rappresentanza è regolato in via generale dagli Articoli civilistici 1387 e successivi, ma per la

rappresentanza in conto e per nome dell’imprenditore commerciale vengono applicate le normative

civilistiche dal 2203 al 2213: i casi di rappresentanza previsti per l’imprenditore commerciale sono gli

istintori, procuratori e commessi.

 L’istintore, disciplinato dall’articolo 2203 I comma, è colui che è preposto dal titolare

dell’esercizio d’Impresa o di una sede secondaria. Nel linguaggio comune, è colui che è direttore

generale dell’impresa o di una sola filiale o di un solo settore produttivo. Esso è posto al vertice della

gerarchia del personale che può essere di due tipi: Vertice Assoluto (se l’istintore è preposto

all’intera impresa e quindi dipenderà solamente dall’Imprenditore) e Vertice Relativo (se èp preposto

da una filiale o da un ramo dell’impresa). La posizione dell’istintore comporta degli obblighi che

sono: Articolo 2205 C.c.: “ E’ tenuto congiuntamente con l’imprenditore, all’adempimento degli

obblighi di iscrizione al registro delle imprese e della tenuta delle scritture contabili dell’intera

impresa o della filiale, in base al vertice a cui è posto”. Sarà sottoposto alle leggi penali riguardo

alla normativa fallimentare dell’impresa a carico del fallito, che è imputabile solo all’imprenditore

(Articolo 227 Legge Fallimentare).

Riguardo al potere di gestione il Legislatore riconosce un ampio e generale potere di rappresentanza

all’istintore, sia sostanziale (l’istintore può compiere compiere qualsiasi atto pertinente all’esericizio

dell’impresa, o del ramo d’azienda o della filiera a cui è preposto. Non può però compiere atti che

esorbitano dall’esercizio dell’impresa come quali affitto o vendite ecc.) che processuale (l’istintore

può stare in giudizio come attore, quindi rappresentaza processuale attiva, e sia come convenuto,

rappresenta processuale passiva, riguardo le obbligazioni dipendenti dagli atti a cui l’istintore è

preposto. Articolo 2204 II comma).

I poteri rappresentativi dell’istintore possono essere modificati o estinti dall’imprenditore, sia

nell’atto della preposizione, o in via usccessiva. Stessi principi valgono per la revoca della procura

il quale può essere solo opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro

effettiva conoscenza.

C’è un ulteriore disposizione normativa in tema di imputazione degli atti compiuti dall’istintore

(Responsabilità). L’istintore deve rendere palese al terzo con cui contratta, affinchè l’atto compiuto e

i relativi effetti ricadino direttamente sul rappresentato, e lo deve rendere palese spendendo il nome

del rappresentato (Articolo C.c. 1388).Di conseguenza, l’istintore è personalmente obbligato se

omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il proponente. Ma è anche personalmente

obbligato il proponente quando gli atti compiuti dall’istintore siano pertinenti all’esercizio

dell’aipresa a cui è preposto (Artciolo 2208 C.c.). Si evita così il rischio che un terzo contraente

ricada sul comportamento dell’istintore che può generare incertezze curca sul dominus dell’affare.

Se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa, ma nel frattempo le modalità di conclusione

dell’affare sono tali da rendere incerti se l’istintore abbia operato per sé o per l’imprenditore, il

Legislatore elimina ogni possibilità di contestazione a danno di un terzo, e sul terzo risponderanno

solidamente l’istintore e il proponente. Che poi sarà questione interna stabilire chi debba realmente

rispondere con le proprie responabilità sul peso del debito e il regolamento dei rapporti.

 Il Procuratore: il procuratore è colui che in base a un rapporto continuativo, ha il potere di

compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio d’impresa, pur non essendo preposto

ad esso. (Articolo 2209 C.c.). Quindi i procuratori sono gli ausiliari di grado inferiore all’istintore,

relativamente per due aspetti:

1) Non sono posti a capo dell’impreso, o ad un ramo dell’impresa;

2) Pur essendo degli ausiliari con funzioni direttive, il loro potere decisionale è circoscritto in un

solo settore operativo dell’impresa.

Quindi, per intenderci, sono procuratori: direttore degli acquisti, dirigente del personale, direttore

del settore della pubblicità.

In mancanza di specifiche competenze sul Registro delle Imprese, i procuratori sono investiti di

potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, in senso generale rispetto alla specie di

operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale.

Per esempio il direttore degli acquisti può compiere solo atti in nome del prenditore che rientrano

nella sfera delle sue funzioni, ma non ha né potere decisionale e ne di rappresentanza.

A differenza dell’istintore, il procuratore non ha alcuna rappresentaza processuale (quindi sia in

senso parte attiva che passiva), e non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese per gli atti

che deve compiere.

 I Commessi: sono ausiliari subordinati cui sono affidati mansioni esecutive che li pongono in

contatto con terzi dell’impresa. (Artciolo 2210 C.c.). Può essere commesso: commesso di negozio,

commesso viaggiatore, impiegato di banca, l’addetto agli sportelli, cameriere ecc.

In merito alla loro posizione, ai commessi viene riconosciuto potere di rappresentanza

dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento. Essi non possono esigire il

prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna; non possono concedere dilazioni o sconti se

non so

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Publisher
A.A. 2017-2018
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vito.monzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Di Nola Sergio.