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Diritto tributario

Giurisdizione e competenza delle commissioni tributarie

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie, provinciali e regionali. Il sistema di reclutamento dei membri delle commissioni tributarie è molto discusso, perché:

  • Non esiste un ruolo della magistratura tributaria.
  • I membri della commissione tributaria non sono selezionati con il sistema dei pubblici concorsi per mezzo di esami.

I membri della commissione tributaria sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, a seguito della deliberazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Perciò, è questo consiglio che valuta i requisiti di chi aspira a diventare giudice tributario, ma la designazione deve essere basata su graduatorie formate in base a criteri e punteggi predeterminati.

Non vi è la garanzia che i membri delle commissioni siano dotati di adeguata preparazione giuridica delle materie da esaminare perché non appare rispettata la legge secondo cui i giudici tributari devono avere "un'adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisite con l'esercizio protrattosi per almeno 10 anni di attività professionali."

Infatti, lo stesso D.lgs. n. 546 stabilisce che possono far parte delle commissioni tributarie:

  • I laureati in giurisprudenza o in economia alla sola condizione che siano laureati da due anni.
  • Professionisti iscritti in albi di professioni che non hanno per oggetto attività giuridiche o economiche.

Astensione e ricusazione

L'art. 6 del D.lgs. n.546 richiama le norme del c.p.c. in materia di astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tributarie. Infatti, il giudice ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti o con i suoi difensori. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria sospettato di ricusazione, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di un altro membro della commissione, designato dal presidente.

Giurisdizione delle commissioni tributarie

La giurisdizione delle commissioni tributarie comprende le controversie aventi ad oggetto "tutti i tributi di ogni genere e specie", tra cui "quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, e ogni altro accessorio".

Di conseguenza, non appartengono alla giurisdizione tributaria le liti relative all'esecuzione forzata (che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario) e le impugnazioni dei regolamenti e degli atti amministrativi generali (che appartengono alla giurisdizione amministrativa).

L'art. 2 del D.lgs. n.546 configura la giurisdizione tributaria come una giurisdizione che ha per oggetto la materia tributaria, e nello stabilire l’effettiva giurisdizione delle commissioni, la giurisprudenza adotta una nozione molto ampia di tributo, dove in sostanza si considerano tributarie tutte le prestazioni imposte in via coattiva, ossia senza il consenso dell'obbligato, destinate a finanziare bisogni pubblici.

La Corte Costituzionale ha stabilito il divieto di istituire nuovi giudici speciali secondo l'art. 102 secondo comma Cost. In questo modo ha consentito l'allargamento della giurisdizione delle commissioni tributarie, ma nel limite della materia tributaria. Infatti, il legislatore del 2001 ha adottato una formula di portata generale, che nel definire l'oggetto della giurisdizione del giudice tributario, non contraddice il dettato costituzionale perché le nuove attribuzioni non eccedono il limite della materia tributaria.

Inoltre, con la legge n. 248 del 2005, è stato precisato che spettano alla competenza del giudice tributario in generale tutte le controversie su tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Infatti, sono state attribuite alla commissione tributaria le controversie relative "al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, al canone per lo scarico e la depurazione di acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti all'imposta e al canone comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni".

L'attribuzione di controversie con oggetto materie non tributarie ai giudici tributari non è consentita dalla Costituzione. Infatti, la Corte Costituzionale ha reagito a questa inserzione, dichiarandola illegittima solo nella prima parte, perché l'attribuzione alle commissioni delle controversie sul canone comunale sulla pubblicità non è stata dichiarata illegittima, perché entrambi sono considerati tributi.

Sono compresi anche nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie sugli accessori dei tributi e dei rimborsi. Comprendono in particolare gli accessori su ricavi dovuti all'agente di riscossione, le spese di notifica, gli interessi e anche il risarcimento del danno da svalutazioni monetarie, tutto ciò che il contribuente pretenda in aggiunta al rimborso del tributo. La giurisdizione su questi accessori appartiene alle commissioni, mentre le cause risarcitorie appartengono al giudice ordinario.

Giurisdizione in materia di sanzioni

Per quanto riguarda la giurisdizione in materia di sanzioni, in origine l'art. 2 del D.lgs. n.546 limitava la giurisdizione delle commissioni tributarie alle sanzioni per violazioni di norme tributarie. Adesso, invece, il nuovo testo riformato comprende anche tutti i tipi di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari. La giurisprudenza aveva ritenuto che tale disposizione attribuisse alla giurisdizione tributaria anche le controversie riguardanti le sanzioni irrogate per la violazione di norme non tributarie. Questa disposizione, così interpretata, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. La giurisdizione delle commissioni non comprende perciò qualsiasi sanzione irrogata dall'ufficio finanziario, ma solo le sanzioni per le violazioni di norme tributarie.

Giurisdizione in materia catastale

Per quanto riguarda la giurisdizione in materia catastale, viene stabilito che la formazione di un atto catastale che comporta l'emanazione di atti generali è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, mentre l'emanazione di atti individuali è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.

Variazioni incidentali

Il giudice tributario ha il potere di risolvere "in ogni questione da cui dipende la decisione della controversia, rientrante nella sua giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o capacità di persone, diverse dalla capacità di stare in giudizio". Secondo un principio, il giudice della causa principale è anche il giudice della causa pregiudiziale.

Liti in materia di riscossione

La giurisdizione del giudice tributario comprende anche le liti in materia di riscossione, cioè i ricorsi contro il ruolo, i ricorsi contro le cartelle di pagamento e contro l'intimidazione ad adempiere, e infine anche sul rifiuto di sospensione amministrativa della riscossione. La giurisdizione del giudice tributario non comprende le controversie relative all'esecuzione forzata. Perciò, occorre distinguere tra cause che attengono alla riscossione del debito d'imposta e cause relative all'esecuzione. Solo le prime appartengono sempre al giudice tributario.

Regolamento preventivo di giurisdizione

Nel processo tributario è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione, secondo le norme del c.p.c.: questo comporta che nel corso del giudizio di primo grado può essere chiesto alla corte di cassazione di stabilire a quale giudice spetta la giurisdizione di una controversia. La proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione non produce automaticamente la sospensione del processo tributario. Ma la sospensione può essere disposta con ordinanza del giudice, se la richiesta di regolamento preventivo è ritenuta ammissibile ed è manifestamente fondata. Lo scopo dell'istituto è quello di stabilire sin da subito a quale giudice compete la risoluzione della causa, così da evitare che la questione venga trascinata per tutto il corso del processo, e che un processo si svolga per tutti i gradi dinanzi a un giudice privo di giurisdizione.

Difetto di giurisdizione

Se il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, non può limitarsi a una pronuncia negativa, ma deve necessariamente indicare il giudice che ritiene munito di giurisdizione. La causa deve essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione, altrimenti il processo si estingue. La domanda di conseguenza deve essere riproposta obbligatoriamente al giudice indicato come dotato di giurisdizione. Nel nuovo processo le parti sono vincolate a questa indicazione.

Competenze per materia, valore e territorio

Per quanto riguarda le competenze delle commissioni tributarie, nel processo tributario non vi è una distribuzione delle competenze per materia e per valore. Invece, la competenza territoriale appartiene in primo grado alla commissione tributaria provinciale in base alla sede dell'ufficio o ente che ha emesso l'atto che si impugna e contro cui si propone ricorso. In secondo grado, invece, è competente la commissione tributaria regionale nella cui regione ha sede la commissione provinciale che ha pronunciato la sentenza.

La presentazione di un ricorso ad un giudice territorialmente non competente è un errore che può essere sanato riassumendo la causa dinanzi a un giudice competente, dopo che la commissione si sia dichiarata incompetente. Se però la riassunzione non è eseguita nei termini previsti per legge, il processo si estingue (e il provvedimento impugnato diventa definitivo). La competenza della commissione tributaria è inderogabile. Contro la sentenza della commissione tributaria provinciale che dichiara la propria incompetenza non è proponibile il regolamento di competenza in cassazione ma l’appello. Se una commissione si dichiara incompetente e il processo è riassunto dinanzi alla commissione dichiarata competente, questa decisione non può essere messa in discussione.

Questo comporta che la commissione indicata come competente dall'altra commissione non può a sua volta dichiararsi incompetente, né promuovere il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha l'onere di riassumere il processo nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione a cura della segreteria, altrimenti il processo si estingue. Se la sentenza di primo grado è appellata, la commissione tributaria regionale deve rimettere la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Riparto di giurisdizione

Per segnare la linea di riparto tra giurisdizione delle commissioni e giurisdizione del giudice ordinario, va ricordato che le questioni riguardanti il ruolo e l'avviso di accertamento vanno sollevate mediante ricorso da proporre alle commissioni tributarie, mentre l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione di terzo all'esecuzione e le cause di danni contro l'agente della riscossione sono proponibili dinanzi al giudice ordinario.

Appartengono anche alla giurisdizione delle commissioni soltanto le controversie che abbiano ad oggetto rapporti tributari. Le controversie tra privati non appartengono alla giurisdizione delle commissioni ma a quelle del giudice ordinario. Appartengono perciò alla giurisdizione del giudice ordinario le liti fra sostituto e sostituito, mentre la giurisdizione tributaria è limitata alle azioni di rimborso promosse dal sostituto o dal sostituito nei confronti dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il riparto di giurisdizione tra commissioni tributarie da un lato e giudice amministrativo dall'altro, risulterebbe regolato in base alla natura della situazione soggettiva da tutelare. In particolare, le commissioni tributarie sarebbero giudici dei diritti soggettivi, mentre i giudici amministrativi sono i giudici esclusivi degli interessi legittimi. Ma secondo l'art. 2 del D.lgs. n.546 "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie".

Questa disposizione è da interpretare nel senso che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie che si riferiscono ad atti e rapporti tributari, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che si riferiscono ai regolamenti e agli atti in generale. Il riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice amministrativo non dipende perciò dal tipo di situazione soggettiva tutelata, ma dalla materia controversa. Di conseguenza, i ricorsi contro i regolamenti degli atti amministrativi generali dello Stato e degli enti locali, pur recando norme tributarie, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Capacità delle parti nel processo

Le parti del processo devono essere capaci di essere parti e di stare in giudizio:

  • La capacità di essere parte corrisponde alla capacità giuridica (indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri).
  • La capacità di stare in giudizio è la capacità di agire riferita al compimento degli atti processuali.

Può esservi anche la distinzione tra parte e soggetto che compie gli atti del processo. Infatti, anche nel processo tributario si applica l'art. 75 c.p.c. secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non sono rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità. L'art. 11 del D.lgs. n.546 prevede infatti che il ricorrente può stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.

La legittimazione processuale compete a chi propone ricorso, chiamato ricorrente. Il soggetto che subisce il ricorso diviene la parte resistente. Le parti devono essere legittimate a stare in giudizio, la cd legittimatio ad causam, che è una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio (non una pronuncia sul merito).

La legittimazione, dal lato attivo, spetta ai destinatari dell'atto impugnato; dal lato passivo, spetta all'ufficio dell'agenzia fiscale, all'ente locale o ad altro soggetto impositore "che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto".

Fallimento e legittimazione

In caso di fallimento, i poteri di disposizione e di amministrazione del patrimonio dell'imprenditore sono attribuiti al curatore al quale devono essere indirizzati i primi atti all'insinuazione al passivo del credito fiscale. Gli atti indirizzati e notificati solo al fallito non hanno efficacia nei confronti del curatore. Per i debiti di cui i presupposti si sono verificati prima della dichiarazione di fallimento, l'amministrazione finanziaria deve notificare l'atto personalmente al fallito. La legittimazione del curatore non esclude quella del fallito al quale la giurisprudenza riconosce l'interesse ad agire in giudizio in caso di inerzia del curatore.

Assistenza tecnica

L'assistenza tecnica è obbligatoria per la parte privata e per l’agente della riscossione. Non è obbligatoria né per gli uffici dell'agenzia, né per gli enti locali e regionali. La parte può agire personalmente, nelle controversie di valore inferiore a euro 3.000, ma il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono ordinare di nominare un difensore, a pena di inammissibilità del ricorso.

La parte può difendersi personalmente invece se è un professionista abilitato all'assistenza tecnica. Si applica nel processo tributario l'art. 182 del c.p.c. dove il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, e li invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che presentano difetti. In particolare, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, o per il rilascio o per la rinnovazione della procura alle liti. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Anche se la distinzione tra avvocati e procuratori è stata soppressa, resta la distinzione tra ministero del procuratore e dell'avvocato. Nel processo tributario infatti vi è una disciplina autonoma della materia. L'art. 12 del D.lgs. n.546 obbliga la parte a munirsi di un difensore tecnico, ma non prevede in modo espresso alcun potere di rappresentanza. In pratica non è obbligatoria la rappresentanza prevista dall'art. 82 del c.p.c., ma è necessario e sufficiente che la parte si avvalga di un assistente tecnico. Nel D.lgs. n.546, la legittimazione del difensore deriva da un incarico. Dall'incarico deriva la possibilità per il difensore di compiere tutte le attività che rientrano nel concetto di difesa tecnica.

Sempre nell'art. 12 del D.lgs. n.546, vanno distinte due categorie di professionisti:

  • Professionisti con abilitazione generale, dove è attribuita non solo agli avvocati ma anche ai dottori commercialisti, ai ragionieri, ai periti commerciali e ai consulenti del lavoro.
  • Professionisti abilitati alla difesa.

Vi è poi un elenco di categorie di soggetti che sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni, ma con capacità limitata. Nel processo tributario non vi sono limiti territoriali all'esercizio della difesa tecnica. Non si applica né l'art. 82 del c.p.c., che impone il ministero di un procuratore legalmente esercente iscritto all'albo nel distretto, né l'art. 5 della legge professionale forense.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher uniworld di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Cinquemani Luigi.
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