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L'intervento litisconsortile a sua volta si distingue in:
• Adesivo autonomo un suo autonomo diritto di una delle
quando il terzo fa valere nei confronti
sole parti del processo,
• Adesivo dipendente sostenere le ragioni di una delle
quando il terzo interviene nel processo per
parti.
L'intervento volontario del terzo nel processo tributario è disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. n.546 ed è rivolto al
soggetto destinatario di un atto impugnato. Pertanto:
• Il destinatario se ha ricevuto la notifica dell'atto, deve proporre ricorso.
• Il destinato se non ha ricevuto la notifica dell'atto ma, interviene nel processo promosso dall'altro
destinatario dello stesso atto.
L'intervento in un processo instaurato da altri, è comunque fondamentale perché il giudicato favorevole
annullando l'atto, lo annulla per tutti, anche per chi non lo ha impugnato.
Le azioni di annullamento
Secondo il D.lgs. n.546, dinanzi alle commissioni tributarie si può agire:
per impugnare un provvedimento amministrativo allo scopo di conseguire l'annullamento, totale o parziale
azione cautelare, per ottenere la sospensione di un provvedimento impugnabile
azione di condanna al rimborso
con ricorso per ottemperanza ricorso, all'annullamento totale o parziale,
Le azioni di annullamento sono proposte con volto entro il
ha emanato
termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il ricorso è proposto contro chi
l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto dell'atto impugnato.
e deve contenere, l'indicazione
Alla notifica del ricorso deve seguire la costituzione in giudizio del ricorrente in un termine perentorio, altrimenti
il ricorso è inammissibile anche se si costituisce solo la parte resistente.
Non ha importanza che la posizione lesa sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.
Infatti l'art. 103 cost, pur attribuendo agli organi di giustizia amministrativa (tra cui le commissioni tributarie) la
giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione, non esclude che
in determinati casi possano tutelare anche diritti soggettivi.
L'impugnazione può essere fondata su vizi:
formali comportano l'annullamento dell'atto
sostanziali comportano, oltre che l'annullamento anche la sostituzione dell'atto impugnato.
autoritativi.
Il processo tributario e dunque un processo di impugnazione di atti amministrativi Se il ricorso
accolto respinto,
viene l'atto è annullato, ma se il ricorso è il rapporto di imposta permane esplicando i suoi
effetti.
Il processo tributario comporta anche:
l'instaurazione del processo tributario si fonda sull'impugnazione del provvedimento emanato, volto a ottenere
legittimità formale e sostanziale.
il sindacato giurisdizionale sulla
L'indagine sul rapporto tributario effettuato dalla commissione, è limitata:
Ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione,
Ai motivi di impugnazione che il contribuente, riportato nel ricorso introduttivo di primo grado, che
causa petendi
costituisce la (con il divieto di introdurre successivamente nuove causa petendi in
appello) e che il giudice non può rilevare d'ufficio.
Il ricorrente non può agire in via preventiva, senza che l'amministrazione abbia emesso un atto impugnabile,
sono quindi improponibili le domande di mero accertamento. In particolare, se viene emanato un atto 7
amministrativo generale, il contribuente non può adire il giudice tributario, perché il ricorso al giudice tributario
è ammesso solo contro atti individuali. di chi ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto
Il ricorso deve essere proposto nei confronti
richiesto (ufficio dell'agenzia delle entrate ente locale o altro ente impositore, agente della riscossione)
il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee all'atto impugnato
difende solo l'atto impugnato
l'amministrazione resistente costituendosi in giudizio e quindi non può fondare
la sua difesa su titoli diversi da quelli presupposti dall'atto impugnato.
Questo comporta che la struttura del processo tributario, rende improponibili anche le azioni riconvenzionali.
Perché può soltanto difendere l'atto impugnato.
solo per contestare l’atto impugnabile,
Il contribuente può agire non può contestare nulla che non sia
riconducibile a un atto impugnabile, né opporre all'amministrazione un proprio controcredito.
Il legislatore divide gli atti impugnabili in 3 categorie:
autonomamente impugnabili
atti elencati in modo tassativo
atti non impugnabili autonomamente non elencati espressamente o impugnabili insieme con l'atto
successivo impugnabile autonomamente
che non sono mai impugnabili,
atti perché non lesivi.
Gli atti autonomamente impugnabili previsti all'art. 19 del D.lgs. n.546, sono:
gli atti impositivi, (l'avviso di accertamento e l'avviso di liquidazione).
provvedimento che irroga le sanzioni
atti della riscossione (ruolo e la cartella di pagamento)
avviso di intimidazione ad adempiere (rientranti in questa categoria anche l'iscrizione dell'ipoteca su immobili
e il fermo di beni mobili registrati)
gli atti relativi alle operazioni catastali
il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
La mancata impugnazione rende definitivamente dovuta l'imposta così stabilita dall'amministrazione.
gli atti impositivi,
Sono autonomamente impugnabili cioè quegli atti che recano la determinazione del debito
l'avviso di accertamento e
tributario, come (che comprende la determinazione del valore dell'imponibile)
l'avviso di liquidazione (dove viene determinato l'importo dovuto e dove richiesto il pagamento).
atti di recupero.
Sono equiparati agli avvisi di accertamento i cosiddetti Con essi l'amministrazione finanziaria
recupera somme che il contribuente non ha versato perché il relativo reddito è stato indebitamente
compensato. È un titolo esecutivo per cui in caso di mancato pagamento in tutto in parte delle somme dovute
si procede alla riscossione coattiva.
irrogano sanzioni,
Per quanto riguarda gli atti che l'applicazione delle sanzioni avviene in genere, o con lo
stesso provvedimento che accerta l'imposta, o con un provvedimento autonomo, impugnabile dinanzi alle
commissioni. atti della riscossione, il ruolo e la cartella di pagamento,
Per quanto riguarda gli in particolare
I ricorsi fatti valere contro i vizi del ruolo, sono da proporre contro l'agenzia delle entrate. Vi sono anche casi in
cui possono essere dedotti vizi propri della cartella. In questo caso il ricorso si propone dinanzi all’agente di
riscossione in quanto autore della cartella.
Quando la cartella di pagamento è impugnata, perché è stata notificata tardivamente, l'accoglimento del
ricorso non comporta solo l'annullamento della cartella, ma anche la dichiarazione di estinzione
dell'obbligazione, avvenuta per effetto dell'inutile decorso del termine entro cui la cartella deve essere 8
notificata. La decadenza del termine in cui è in corso l’agente della riscossione coinvolge necessariamente
l'agenzia delle entrate e il rapporto di imposta.
L'avviso di intimidazione adempiere, non è un atto dell'agenzia delle entrate ma dell’agente della
riscossione a cui può essere proposta impugnazione.
L'intimidazione ad adempiere presuppone l’esistenza di un atto della riscossione (o una cartella di pagamento
un avviso di accertamento con efficacia esecutiva), di cui si sollecita l'adempimento.
Il ricorso contro l'intimidazione ad adempiere viene utilizzato quando questo atto è stato inviato al contribuente
e non è stato preceduto dalla notificazione dell'atto di avviso di accertamento e della cartella di pagamento.
Se invece è stata preceduta dalla notificazione di questi atti il contribuente può impugnare l'intimidazione ad
adempiere contestando la mancata iscrizione a ruolo.
solidarietà,
In caso di l'amministrazione finanziaria, dopo aver emesso l'avviso di accertamento nei confronti
di un debitore e dopo aver iscritto a ruolo, non può chiedere il pagamento dell'imposta hai coobbligati,
notificando essi solo l'intimidazione adempiere, questo secondo il principio che nessuno è tenuto al
pagamento di tributi per i quali non gli sia stato notificato l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda i motivi del ricorso l'art. 16 disciplina allo stesso modo sia l'iscrizione a ruolo che
l'intimidazione adempiere, ma sarebbe sbagliato stabilire che è possibile impugnare l'intimidazione adempiere,
per motivi che attengono iscrizione a ruolo e che non sono stati fatti valere mediante ricorso contro la cartella
di pagamento. Questo per il principio generale secondo cui dato un provvedimento amministrativo, i vizi che lo
inficiano non possono essere fatti valere impugnando atti successivi, di tipo consequenziale o applicativo.
l'iscrizione di ipoteca su immobili e il fermo di beni
Oltre all'avviso di intimidazione, sono compresi anche
mobili registrati. L'ipoteca si ha quando l’agente della riscossione può iscrivere nella conservatoria dei registri
immobiliari un bene immobile quando è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica di una cartella
di pagamento o quando non è stata pagata la somma dovuta in base a un avviso di accertamento. Il fermo
invece ad oggetto beni mobili registrati.
atti delle operazioni catastali,
Per quanto riguarda gli sono impugnabili dinanzi la commissione gli atti che
comunque sono estintivi o modificativi delle rendite catastali per terreni, fabbricati, e sono efficaci solo a
decorrere dalla loro notificazione. singoli possessori
Il ricorso può essere proposto dai dell'immobile e deve essere proposto nei confronti
dell'agenzia del territorio,
dell'ufficio da cui proviene l'atto impugnato. Anche i comuni possono impugnare
tali atti, ma davanti al giudice amministrativo.
respinto,
Se il ricorso è resta in vita l'atto catastale.
accolto, l'effetto
Se invece il ricorso è di annullamento dell’atto vale erga omnes.
al diniego della revoca di agevolazione e a rigetto di domande di definizione agevolata
Con riferimento
dei rapporti tributari &egr