Facoltà di giurisprudenza: diritto commerciale
Il patto leonino nelle società di persone
Rende nulla ogni clausola che esclude nelle società di persone, il patto leonino: tutto o in misura superiore all'80% i soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite nelle società di persone. Il patto leonino alle clausole statutarie, senza deroghe, ed aisi applica: patti parasociali, salvo che non ricorra un interesse delle parti. Viene sostituito dalla disciplina legale della accertata la nullità del patto leonino: partecipazione agli utili ed alle perdite assicura il rispetto da parte dell’ail divieto del patto leonino autonomia contrattuale dei soci della causa del contratto di società (distribuzione degli utili).
Divieto del patto leonino
Si applica a tutte le società di capitali ed alle cooperative. Per le società di capitali, il divieto del patto leonino incide sull'autonomia contrattuale dei soci e della società nella stessa maniera in cui incide per le società di persone. Incide sul potere di riconoscere ai soci nella S.r.l., il divieto del patto leonino: "diritti particolari" a contenuto patrimoniale, nei termini in cui incide per le società di persone. Rende nulle le clausole che riconoscono ad uno o più soci "particolari" il diritto agli utili o altri diritti patrimoniali o che escludano il diritto agli utili altri diritti patrimoniali degli altri soci.
Applicazione nelle S.p.A.
Nella S.p.A., il divieto del patto leonino: ha una applicazione diversificata a seconda delle diverse categorie di azioni rende nulla la postergazione negli utili quando, in concreto, la misura di questa escluda ogni partecipazione dei soci agli utili ma consente sempre la postergazione nelle perdite, dato che è un meccanismo di riparto interno delle stesse.
Circolazione dei titoli azionari
La circolazione delle azioni secondo le regole proprie della circolazione dei titoli di credito emessi dei titoli azionari avviene: sono normalmente nominativi salvo in casi espressamente previsti nei quali possono essere anche al portatore.
Titoli azionari al portatore
I titoli al portatore possono solo nei casi espressamente previsti e a condizione che si sia provveduto all'integrale versamento dei conferimenti in denaro. I titoli azionari al portatore con la consegna del titolo si trasferiscono: la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali dell’acquirente è subordinata alla: esibizione del titolo azionario alla società.
Titoli azionari nominativi
I titoli nominativi sono: certificati azionari intestati ad una determinata persona fisica o giuridica risultante sia dal fronte o dal retro del titolo sia dal libro dei soci. Con l'annotazione dell'acquirente, a cura della società emittente nel termine di un mese dalla richiesta, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo al momento del trasferimento su richiesta il mutamento della duplice dell'alienante o dell'acquirente previa annotazione nel transfert espletamento delle formalità probatorie avviene: richieste dalla legge.
Gravami sui titoli azionari
I gravami sui titoli azionari possono essere: sia di carattere volontario che di fonte giudiziale e coattiva. L’usufrutto, il pegno, il sequestro sono gravami volontari: convenzionale, la cessione di beni ai creditori, i conferimenti nel fondo patrimoniale. Il sequestro conservativo e giudiziario, il pignoramento, la dichiarazione di fallimento sono gravami di fonte giudiziale e coattiva.
Costituzione di vincoli sui titoli azionari
La regola generale per la costituzione dei vincoli sulle azioni, dettata dall'art. 1997 c.c., prevede che: il vincolo deve attuarsi sul titolo e quindi seguendo le regole proprie della costituzione dei vincoli sui beni. La costituzione del pegno nei titoli azionari al portatore avviene: con la consegna del titolo azionario al creditore pignoratizio, ad un terzo designato dalle parti o con la messa in custodia congiunta del titolo in modo che il socio non possa disporne senza la cooperazione del creditore.
Usufrutto e pegno sui titoli azionari
Nei titoli azionari nominativi lo spossessamento del debitore a favore del creditore pignoratizio deve essere accompagnato, pena l'inefficacia del vincolo sia verso la società emittente sia verso i terzi, dalla: duplice annotazione del vincolo sul titolo e nel registro dei soci realizzato nelle forme del transfert ovvero della girata in garanzia o altra equivalente. Nell’ipotesi di usufrutto dei titoli azionari siano essi nominativi o al portatore: la costituzione del vincolo nasce con la manifestazione del consenso delle parti mentre la legittimazione all’esercizio dei diritti incorporati nel titolo si avrà, con riferimento ai titoli nominativi, solo in seguito all’esecuzione della duplice annotazione.
Sequestro e pignoramento dei titoli azionari
I titoli azionari sono consegnati al cancelliere del tribunale o all’ufficiale giudiziario o, nell’ipotesi in cui i titoli siano nel possesso di un terzo, è stata eseguita la notificazione al debitore e al terzo, sia esso la società emittente o l’intermediario presso cui i titoli sono depositati.
Dichiarazione di fallimento e costituzione del vincolo
Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento, la costituzione del vincolo sulle azioni avviene mediante: la consegna del titolo al curatore sempreché le azioni non siano in possesso di un terzo che in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore, ne conserva il godimento.
Sequestro conservativo e giudiziario
I vincoli giudiziali sono: sequestro conservativo, giudiziario e pignoramento sul titolo azionario. La regola generale che disciplina la costituzione dei gravami giudiziali dispone che il sequestro conservativo, giudiziario e il pignoramento vanno eseguiti: la duplice annotazione sul titolo e sul libro dei soci non assume nessuna rilevanza ai fini della costituzione del vincolo giudiziale. I vincoli giudiziali si intendono realizzati quando: è stato realizzato lo spossessamento del debitore nel rispetto della disciplina processuale.
Gestione accentrata degli strumenti finanziari
Nell’ipotesi di emissione di titoli azionari, di dietro esibizione del titolo e del provvedimento giudiziario di nomina, il custode è legittimato a esercitare i diritti incorporati nelle azioni: nel momento dell’adempimento delle formalità richieste dall’art. 543, c.p.c., ovvero con la notifica del provvedimento al debitore e all’intermediario presso cui sono accesi i conti.
Costituzione di vincoli coattivi
I vincoli di tipo coattivo sono efficaci dal momento della notificazione del provvedimento al debitore e verso la società emittente e i terzi: all’intermediario assume rilevanza ai fini dell’esercizio dei diritti incorporati nelle azioni vincolate nella costituzione del vincolo giudiziario l’intermediario deve, su richiesta del custode: rilasciare una certificazione che attesti la costituzione del vincolo affinché il custode possa esercitare i diritti, ovvero comunicare alla società, ai soli fini di consentire l’esercizio del diritto di intervento e di voto al custode, la costituzione del vincolo.
Diritti sociali e custodia
Per l’esercizio dei diritti sociali il custode: deve, previa presentazione del provvedimento giudiziario di nomina, ottenere dall’intermediario il rilascio della certificazione di cui all’art. 83–quinquies TUF, ovvero la trasmissione della comunicazione alla società emittente.
Società di persone tra coniugi
La costituzione di una società di persone tra coniugi può attualmente ammettersi: norma destinata a regolare l’unico caso di "comunione di impresa" ammesso dal nostro ordinamento. Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio rientrano nella comunione immediata. Se l’azienda è gestita da entrambi i coniugi, ma appartiene solo ad uno di essi: sono comuni solo gli utili e gli incrementi.
Partecipazioni sociali e comunione legale
Quale tra queste affermazioni può dirsi ormai superata: il patrimonio comune ai coniugi è dotato di autonoma soggettività giuridica. Quale tra le configurazioni proposte circa la natura delle partecipazioni sociali appare attualmente prevalente: le partecipazioni come beni mobili è contenuta nell’art. 2347 c.c. La disciplina delle partecipazioni detenute da soci in regime di comunione legale.
Unico socio di S.p.A.
L’unico socio di S.p.A.: gode del beneficio della responsabilità limitata se si rispettano le condizioni imposte dalla legge.
Comunione legale delle partecipazioni
Le partecipazioni dei soci in regime di comunione legale rientrano, tendenzialmente, nella comunione immediata. È norma concepita per l’esercizio individuale dell’attività di impresa. La disciplina della comunione legale opera su un piano distinto rispetto al diritto societario.
Azioni in sede di scissione e aumento di capitale
Le azioni assegnate in sede di scissione: sono beni personali. Le azioni acquistate successivamente al matrimonio per effetto di successione o donazione: sono beni personali. La caduta in comunione immediata delle azioni acquistate dopo il matrimonio: è un effetto che si produce ex lege. Le azioni a favore di prestatori di lavoro: rientrano nella comunione de residuo. Le azioni assegnate in sede di aumento gratuito del capitale: sono beni personali. Le azioni sottoscritte in sede di aumento del capitale a pagamento: rientrano nella comunione immediata.
Azioni e coinvestimento coniugale
La cointestazione delle azioni anche in capo al coniuge del socio: comporta la nomina di un rappresentante comune. Le azioni sottoscritte in sede di conversione di obbligazioni costituenti beni personali: sono beni personali. Secondo l'opinione preferibile, le clausole di prelazione: prevalgono sul diritto alla cointestazione sempre e comunque.
Conflitto di interessi e annullabilità delle delibere
Il danno potenziale che la delibera è un elemento della fattispecie della adottata con il voto di un socio in conflitto di interessi rechi o possa recare: assoluto rilievo. Conferma che il conflitto di interessi del socio è un limite, il cui rispetto è rimesso al socio. Per effetto del danno potenziale, il socio in conflitto di interessi decide lui se non votare, votare comprendo il proprio conflitto di interessi o votando nel proprio interesse in conflitto, esponendosi in tal caso alle sanzioni. Condizione indispensabile ai fini dell'annullabilità della delibera è: emersione del conflitto di interessi e del danno potenziale. Se la delibera nella quale il socio sia in conflitto di interessi non sia neppure potenzialmente dannosa per la società: va esclusa l'annullabilità della delibera e, inoltre, il risarcimento dei danni.
Danno da esecuzione della delibera
Quando il danno derivi dall’esecuzione della delibera dovrebbe dirsi potenziale ma è difficilmente distinguibile dall’effettivo. Quando il danno deriva dal lucro cessante, il danno dovrebbe stimarsi potenziale ma può esserne difficile la distinzione dall’effettivo. Il danno potenziale risiede nella misura in cui si sottraggono alla società proventi normalmente attendibili da tali entità ed ha, dunque, carattere futuro.
Danno potenziale
Affinché ricorra un danno potenziale puramente potenziale, è necessario e sufficiente: in una valutazione prospettiva, un mero pericolo di danno. Può dare luogo a sanzioni in termini di invalidità e di responsabilità. Nei confronti dei soci di controllo, la responsabilità in caso di conflitto di interessi: non richiede l'annullamento della delibera e non deve necessariamente far riferimento alla singola operazione.
Responsabilità degli amministratori
Nei confronti del socio di controllo / persona fisica: può affermarsi o in analogia all'art. 2497 c.c. o in base all'art. 2497, secondo comma, c.c. Nei confronti del socio non di controllo: una eventuale responsabilità si fonda sull'art. 2373 c.c. ma è dubbia.
Conflitto di interessi e amministratori
In caso di operazioni in conflitto di interessi, gli amministratori: sono responsabili nei limiti della disciplina generale della loro responsabilità verso la società (art. 2392). In caso di operazioni viziate dal conflitto di interessi di un socio, contro gli amministratori: può agire, con l'azione sociale di responsabilità, la società o la minoranza. In caso di operazioni viziate dal conflitto di interessi di un socio responsabile ex art. 2497, secondo comma, gli amministratori: rispondono in solido a norma dell'art. 2497, secondo comma, come coloro che c.c. In caso di operazioni viziate dal conflitto di interessi di un socio, contro gli amministratori: i soci o, nelle società più grandi, anche il pubblico ministero potranno esperire denuncia di gravi irregolarità.
Opponibilità dell'annullamento
Il rimedio consiste, a seconda dei casi, nell'opponibilità dell'annullamento dell'atto compiuto in esecuzione di una delibera in caso di mala fede del terzo o, mancando l'impugnativa e/o l'annullabilità del contratto concluso in conflitto quando conosciuto dal terzo.
Abuso della maggioranza
L'abuso della maggioranza a danno della minoranza: è una fattispecie autonoma, indipendente dal conflitto di interessi del socio. Per la giurisprudenza, sussiste un solo abuso della maggioranza a danno della minoranza: quando la delibera è preordinata arbitrariamente e fraudolentemente al solo fine di ledere i diritti o la posizione di singoli soci. La prova di un interesse della società all'adozione della delibera: esclude l'abuso di maggioranza.
Illegittimità della delibera
Nell'abuso della maggioranza, la delibera è illegittima: perché viola il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società. Quanto alle sanzioni, l'abuso di maggioranza comporta l'annullabilità della delibera viziate dall'abuso di maggioranza. Nella casistica giurisprudenziale, i requisiti generali dell'abuso di maggioranza: devono ricorrere tutti, ivi inclusa la prova essenziale dello scopo esclusivo di lesione.
Aumento di capitale dannoso
L'aumento di capitale a danno della minoranza ricorre: quando, nella consapevolezza dell'impossibilità per la minoranza di sottoscrivere l'aumento, non occorrono nuovi investimenti né vi è necessità di ricapitalizzazione.
Omissione della distribuzione degli utili
L'abuso di maggioranza nell'omessa distribuzione degli utili esiste: quando la maggioranza voglia solo deprimere il valore delle azioni e costringere i soci a cederle a prezzo inferiore al reale.
Scioglimento anticipato
L'abuso di maggioranza nello scioglimento anticipato ricorre solo quando la maggioranza voglia escludere uno o più soci dalla società, nel contempo ricostituendo un'altra società tra gli stessi soci.
Abuso della minoranza
L'abuso della minoranza a danno della società e/o della maggioranza: è sempre possibile e presuppone un diritto, legale o contrattuale, della minoranza, costituendo rischio naturalmente insito nella concessione di tale posizione soggettiva.
Comportamenti della minoranza
Quanto ai comportamenti, l'abuso di minoranza: costituisce una categoria composita, essendo possibile per tutti i diritti riconosciuti per legge o contrattualmente alla minoranza.
Abuso di minoranza e diritti
A seconda del tipo di diritto, può aver luogo mediante un esercizio scorretto o mediante l'omesso esercizio. Quanto al rapporto tra diritti della minoranza e l'abuso di minoranza: il criterio di individuazione dell'abuso di minoranza è identico a quello dell'abuso di minoranza ed è costituito dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società.
Convocazione e integrazione dell'ordine del giorno
L'abuso della minoranza nella convocazione e/o integrazione dell'ordine del giorno ricorre solo quando l'assemblea non potrà deliberare sui relativi argomenti o la richiesta sia sistematica e la convocazione sarebbe inutile.
Rifiuto degli amministratori
L'abuso della minoranza nella gestione sociale avviene mediante il rifiuto degli amministratori di... (testo incompleto)
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