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CODICE DEONTOLOGICO della Professione di Biologo

Come tutti gli Ordinamenti Professionali anche l’ (Ordine Nazionale dei Biologi) ha elaborato un

ONB

proprio Codice Deontologico.

La versione del Codice Deontologico della Professione di Biologo venne approvato dal Consiglio

I

dell’Ordine nel 1996.

Tale versione del Codice già riassumeva in sé alcuni aspetti generali ed in comune con altre realtà

professionali come il rispetto dell’ambiente.

Il Codice è una serie di regole di natura etico-comportamentale che rappresentano quindi uno strumento

che guida e orienta il professionista nelle scelte di comportamento. In poche parole stabilisce i Diritti e

Doveri nella professione di Biologo.

Prima di proporre una disamina del Codice D. bisogna precisare che in Italia l’accesso alle professioni è

libero.

Questo è stato ribadito nuovamente dal Decreto del Presidente della Repubblica ( n.137/2012.

D.P.R.)

L’iscrizione però può avvenire solo se il soggetto in questione è in possesso di un adeguato titolo di

studio ed il superamento del rispettivo Esame di Stato per l’abilitazione della professione.

tali competenze, può iscriversi all’Ordine (dei biologi nel nostro caso).

Una volta riconosciute

Il professionista dovrà rispettare ed avere un determinato comportamento altrimenti rischia gravi

sanzioni fino addirittura alla radiazione dell’Albo.

L’iscrizione all’Albo rappresenta il modo grazie al quale gli viene ufficializzata l’Autorità Professionale.

Tornando al Codice, successivamente nel 2014, il Consiglio dell’Ordine ha sviluppato una nuova

versione del Codice.

Questa viene strutturata in 6 titoli.

• → Principi Generali

Titolo I

• → Rapporti con l’Ordine e con il Consiglio di Disciplina

Titolo II

• → Rapporti Esterni

Titolo III

• → Rapporti Interni

Titolo IV

• → Esercizio Professionale

Titolo V

• → Disposizioni Transitorie e Finali

Titolo VI

TITOLO I

è costituito da 11 articoli.

Qui sono riportati i Principi Generali utili a svolgere in maniera corretta la professione (come Doveri

Generali, Lealtà e Correttezza, Indipendenza, Riservatezza, Competenza e Diligenza, …).

tra i Doveri Generali sono descritti il rispetto della legge e dell’interesse della collettività

In Articolo 2

senza alcun tipo di discriminazioni basate sul sesso, nazionalità, lingua, religione, ecc.

Insomma si vuole evidenziare l’aspetto comportamentale che di certo accomuna questa categoria con le

altre categorie professionali.

In Articolo 5 si evidenzia il concetto di: Lealtà e Correttezza.

Nell’Articolo 8 invece il concetto di: Competenza e Diligenza.

In Articolo 9 invece si parla di: Aggiornamento Professionale.

Il Biologo ha l’obbligo di una formazione continua per garantire una certa credibilità della sua attività

professionale.

Anche nella versione precedente del Codice (1996) al biologo spettava tale imposizione (cioè

dell’aggiornamento professionale).

TITOLO III

L’Articolo 14 che evidenzia il concetto di: Lealtà e Correttezza.

eseguire in maniera diligente l’incarico che gli è stato conferito così da

Questo perché il Biologo deve

creare con il cliente un rapporto di fiducia basato proprio sulla sua correttezza e lealtà.

In Articolo 15 si introduce il concetto di: Conflitti di Interesse.

deve astenersi dall’assumere incarichi professionali se questi possono

In questo caso il Biologo

manifestare conflitti di interesse a causa del coinvolgimento di parenti o conviventi o interessi personali.

In Articolo 20 si tratta di: Concorrenza Sleale.

In Codice indica che non è possibile screditare o utilizzare mezzi lesivi nei confronti di colleghi.

Non è neanche possibile richiedere compensi chiaramente al di sotto di quelli di mercato.

TITOLO V

Sono riportati delle indicazioni sull’Esercizio Professionale.

è indicato che nel caso in cui l’attività del Biologo si svolga in ambienti naturali, la flora e

In Articolo 23

la fauna devono essere rispettati.

Bisogna quindi evitare comportamenti dannosi e distruttivi nei confronti dell’ambiente stesso.

del Codice Deontologico (1996) si trattava di “Obbligo Morale

Anche nella versione precedente nel

rispetto dell’ambiente”.

Infatti in uno dei punti successivi sempre di Art. 23, si tratta che se la professione del Biologo va ad

interessare la sicurezza + qualità alimentare, deve garantire il rispetto della salute umana e degli

animali.

In Articolo 34 è riferita ad: Responsabilità Patrimoniale e Polizza Assicurativa.

Infatti il Biologo deve porsi in condizioni tali da poter risarcire eventuali danni causati dall’esercizio della

sua professione.

Così il Biologo è tenuto a stipulare un’Assicurazione.

La non osservanza di questo articolo può essere inteso come “illecito disciplinare”.

L’Articolo 36 tratta di: Pubblicità Informativa. ha come oggetto l’attività professionale, i titoli

È consentito con ogni mezzo la Pubblicità Informativa che

in possesso e/o le specializzazioni.

Tale pubblicità deve essere corretta e veritiera.

Non deve violare l’obbligo del segreto professionale, non deve essere ingannevole.

TITOLO VI

Tratta delle: Disposizioni Transitorie e Finali.

TUTELA della PRIVACY

È un argomento molto importante per il Biologo.

Questo argomento viene riportato nel Titolo del Codice Deontologico e dal Decreto Legge n.196 / 2003,

I

abrogato dal più recente D.Lgs. n. 101 / 2018.

Il Codice Deontologico impone al biologo di astenersi dal dare notizie e fare commenti sulla persona del

cliente, sulle sue abitudini ecc., anche se tali notizie non sono oggetto di segreto professionale. Egli

deve astenersi per rispetto sia verso il cliente, sia per la propria dignità professionale. “segreto

In particolar modo in Articolo 7 (di D.L. n.196 / 2003) si esprime che il Biologo deve mostrare

professionale e riservatezza” riguardo le informazioni ottenute dal cliente, sia che si tratti di dati sensibili

che non sensibili.

Sia se si tratta di clienti attuali che di clienti del passato.

La violazione della Privacy è punita dal Codice Penale.

L’obbligo del segreto professionale è uno dei fondamenti delle libere professioni: il cliente, o paziente

nell’abito della Sanità, deve essere certo che il professionista mantenga il segreto su quanto riguarda il

proprio caso e confida nel suo dovere di riservatezza.

Proprio per questo alcune categorie professionali sono esonerati dall’obbligo di deporre in Tribunale,

salvo i casi in cui hanno l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria.

Quindi il biologo quando è consulente tecnico di parte (ad es. in un processo) oppure quando opera nel

campo della Sanità è esonerato dall’obbligo di deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria

professione, a meno che qualche norma di legge lo obblighi a deporre.

Un po’ come i medici che hanno l’ obbligo di denuncia quando riscontrano la presenza di certe malattie

infettive o ferite da armi.

D.L. n. 196 / 2003

del Decreto Legge, garantisce all’interessato

In Articolo 7 (ossia il soggetto cui si riferiscono i dati) di

poter sapere a sua volta alcune informazioni come:

l'autore del trattamento, come e con quali fini avviene il trattamento, i soggetti a cui i dati possono essere

ceduti (previo consenso preventivo, altrimenti si avrebbe un esempio di trattamento scorretto).

Inoltre l'interessato ha anche il diritto di modifica, ovvero ha diritto ad aggiornare, rettificare e modificare i

termini d'uso dei propri dati personali, il diritto di interruzione, può cancellare i propri dati personali per

interrompere il servizio e il diritto di opposizione, potendo quindi opporsi per motivi legittimi al trattamento

di dati personali per interrompere il servizio.

In caso di raccolta dei dati senza il consenso ci si può rivolgere al Garante per la Protezione dei Dati

Personali o al giudice civile.

Se ci si rivolge al i costi sono più ridotti e la procedura è più rapida.

I,

Chi invece ha subito un danno per trattamento dei dati il risarcimento può essere concesso in via

esclusiva solo dal giudice civile.

Chi utilizza Dati Sensibili e Personali in maniera non regolare può andare incontro a :

Sanzioni Civili - Sanzioni Penali - Sanzioni Amministrative.

D. Lgs. n. 101 / 2018

Decreto che è andato a sostituire il D.L. n.196 / 2003.

Questo più recente è anche conosciuto come "Decreto sulla Privacy".

I dati soggetti a tutela vengono classificati in tre categorie:

1) DATO PERSONALE: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»).

Si considera Identificabile la persona fisica direttamente o indirettamente,es. con il nome, un

numero di identificazione,

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

2) DATO SENSIBILE:

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita

sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

3) DATI GIUDIZIARI: sono quelli dati che vanno a rivelare provvedimenti in materia di:

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative, carichi pendenti, la qualità di

imputato o di indagato.

lecito il trattamento se l’interessato ha espresso il consenso

Certamente è dei propri dati personali per

una o più specifiche finalità.

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo

I dati vanno

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati

esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici.

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Questo concetto è sottolineato da Art.9 del Codice Deontologico.

Al di là dell’aspetto deontologico, appare più efficiente quel professionista che si occupa di discipline

scientifiche e che effettua un continuo aggiornamento relativo alle proprie conoscenze.

In sintesi si può riassumere che la professionalità di un operatore della Sanità può essere definita da

alcune caratteristiche quali:

conoscenze teoriche aggiornate, abilità tecniche, capacità comunicative e relazionali.

Le disposizioni riguardanti la Formazione Continua sono entrate in vigore dal 2002.

Si parla così di (o Educazione Continua in Medicina).

E.C.M rappresentava così la misura del tempo e dell’impegno che l’operatore

Il credito formativo fornito da ECM

della Sanità dedicava annualmente al suo Aggiornamento Professionale.

Quindi è necessario seguire corsi che rilascino crediti (dovrebbe essere necessario 150 in un

ECM

triennio es. 2017-2019, in media 50/anno).

L’organizzazione dell’evento specifica ed indica il programma e i relatori dell’evento.

La partecipazione a tale evento consentirà il rilascio dei Crediti.

Gli Eventi Formativi possono essere eseguiti in 2 modalità:

Attività Formativa Residenziale, Attività Formativa a Distanza.

L’Attività Formativa Residenziale è la modalità di Formazione più tradizionale e diffusa e per

partecipare a questo tipo di attività l’interessato deve recarsi di persona nella sede in cui questa viene

svolta.

Seminari e Congressi sono esempi di questo tipo di Attività.

In questo tipo di formazione è fornito 1 credito ogni 1h di lezione.

ECM

L’Attività Formativa a Distanza si sta sviluppando sempre di più perché:

- è possibile prendere parte ad un corso del genere riuscendo a far coincidere questo impegno con gli

impegni di lavoro

- il corso è fruibile/eseguibile per un lungo periodo, ovvero rimane sulla piattaforma alcune settimane o

mesi

- il frequentare questo tipo di corsi consente di risparmiare sotto il profilo economico dal punto di vista

del viaggio e alloggio (se questo è lontano dalla nostra residenza)

- grazie alla tecnologia, tali corsi diventano disponibili per tutti

attribuiscono un coefficiente “credito-ora” superiore rispetto alla Formazione Residenziale,

- infatti

forniscono 1,5 crediti/h

Per essere ritenuti valide tali Attività Formative devono presentare degli obiettivi di interesse Generale e

Specifico.

Tra gli Obiettivi di Interesse Generale furono individuati ad esempio:

miglioramento di interazione tra salute-ambiente, salute-alimentazione, ecc.

Tra gli Obiettivi di Interesse Specifico abbiamo:

1) Basi Molecolari e Genetiche delle Malattie

2) Innovazioni Tecnologiche e Processi di Gestione delle Tecnologie Biomediche

3) Sicurezza degli Alimenti

così non riguardano esclusivamente l’ambito clinico

Gli Obiettivi Formativi ma tutti gli ambiti professionali

e nello specifico quelli di interesse per i biologi.

In conclusione si può sintetizzare che la finalità del programma è quella di rendere adatti tutti gli

ECM

operatori del settore sanitario e nel nostro caso nell’ambito di interesse per il Biologo.

possono porre la loro attenzione sulle “competenze riconosciute a livello

Così i biologi neo-laureati

istituzionale”.

PROFESSIONE di BIOLOGO: Aspetti Legislativi

- Legge n. 396 / 1967

- D.P.R n. 980 / 1982

- D.M. n. 362 / 1993

- D.P.R n. 328 / 2001

- D.P.R n. 195 / 2001

- D.P.R n. 137 / 2012

- D. M.I.U.R. 2016

- Legge n. 3 / 2018

Legge n. 396 / 1967

elencate sono tutte “Leggi Strutturali”.

Queste sopra

Tale Legge da parte della Camera dei Deputati e del Senato ha istituito la professione del Biologo.

L’Articolo di tale Legge definisce il “Titolo di biologo come il titolo riconosciuto a coloro

1 Professionale”

che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione, dopo aver superato con esito positivo

l’Esame di Stato.

Per i primi anni (parliamo sempre del 1967 e quindi di molti anni fa) l’iscrizione all’Albo Professionale era

consentita a tutti coloro erano in possesso del titolo di Laurea in Scienze Biologiche ma che aveva

acquisito un’effettiva pratica professionale per almeno 2 anni.

L’Articolo sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo.

2

L’Articolo 3 serviva per delineare in modo preciso e puntuale le prerogative e competenze del Biologo.

significa in termini specifici che con questa legge non sono rivendicati gli “spazi esclusivi” dell’attività

Ciò

del Biologo ma essendo Laureato in Scienze Biologiche, ha quelle competenze che altri professionisti

non possiedono. l’identificazione e controllo di merci di origine biologica.

Tra queste competenze spettava

L’Articolo specificava che Professori Universitari e Liberi Docenti risulteranno iscritti all’Albo

6

ovviamente per quelli che insegnavano discipline affini alla Biologia o biologia stessa.

L’Articolo specificava che potevano iscriversi all’Albo i laureati di:

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Scienze Naturali, Medicina, Chimica, Farmacia, Agraria.

Questi laureati però dovevano aver eseguito attività per la formazione della professione del Biologo.

In poche parole l’iscrizione ad non era esclusivamente dedicata a chi fosse in possesso dello

ONB

specifico titolo accademico (Laurea in Biologia) ma era consentita anche a chi dal punto di vista pratico

aveva acquisito esperienza sul campo riconducibile alla figura del Biologo.

D.P.R. n. 980 / 1982

la professione di Biologo ha assunto carattere giuridico solo dopo tale decreto.

Ha infatti introdotto il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di

necessario per l’iscrizione nel rispettivo Albo.

Biologo come requisito

Così il Decreto ha evidenziato la differenza tra chi era in possesso del Titolo Professionale di Biologo e

chi era semplicemente Laureato il Scienze Biologiche (differenza che fino ad adesso non esisteva, leggi

sopra).

L’Articolo 1 stabiliva che la Laurea in Scienze Biologiche era il titolo accademico valido per

l’ammissione a “Esame di Stato per l’esercizio della professione di Biologo”.

L’Articolo stabiliva che erano ammessi all’Esame di Stato solo i laureati in Scienze Biologiche che

2

però avevano eseguito un tirocinio annuale post-laurea di almeno 2 periodi semestrali.

Il Tirocinio poteva essere eseguito all’interno di università oppure presso Enti esterni.

L’Articolo 4 specificava la struttura, la periodicità e le sedi dove si sarebbero dovuti svolgere gli Esami

di Stato.

L’Articolo invece che l’Esame di Stato poteva essere eseguito in una delle 2 sessioni annuali indette

5

dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Parte di quanto disposto da n.980 / 1982 è tuttora vigente.

DPR

D.M. n. 362 / 1993

il Decreto Ministeriale esplicita in maniera più articolata le competenze della figura professionale del

biologo.

Oltre i risvolti economici (come onorari, indennità e criteri per il rimborso spese, insomma tutto quello

che può essere definito come “tariffario professionale”) così viene riconosciuta al Biologo la competenza

di elaborare :

• Diete in piena autonomia professionale a tutti i soggetti, anche per quelli in condizioni

patologiche, però preventivamente accertate da un medico

• Diete per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc.

• Esame chimico-fisico e microscopico del

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Scienze biologiche BIO/19 Microbiologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fitness1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Biologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Onofri Enrico.
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